Testo dell'articoloVigente
Art. 2065 c.c. – Efficacia
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.
Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.
Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.
In sintesi