Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2073 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Denunzia.

In vigore dal 19/04/1942

(La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della

scadenza.

Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese

prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo

contratto collettivo, ed e' rimasto infruttuoso l'esperimento di

conciliazione previsto nell'articolo 412 del codice di procedura civile,

puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove

condizioni di lavoro.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

agosto 1943, n. 721.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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