Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Panificazione: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione fissa i termini di preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ di servizio. Le dimissioni richiedono il rispetto del preavviso contrattuale o la corresponsione dell’indennita’ sostitutiva. Il licenziamento disciplinare richiede la contestazione scritta e il rispetto della procedura ex art. 7 St.Lav. Le tutele reintegratorie o indennitarie dipendono dalle dimensioni dell’azienda.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro in due rate da 50 euro (luglio e ottobre 2024)
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso CCNL Panificazione (indicativi)
    Livello Anzianita’ fino a 5 anni Anzianita’ oltre 5 anni
    1-2 15 giorni di calendario 20 giorni di calendario
    3 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario
    4 30 giorni di calendario 40 giorni di calendario
    5 / Impiegati 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso e’ l’obbligo reciproco di comunicare con anticipo la volonta’ di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Entrambe le parti – datore e lavoratore – sono tenute al rispetto del preavviso contrattuale. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennita’ sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto dei giorni di preavviso non lavorati.

    Il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese, a seconda della convenzione contrattuale adottata nel testo CCNL vigente. Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente e il lavoratore matura tutti i diritti retributivi ordinari.

    Dimissioni: procedura e tutele

    Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta, con rispetto del preavviso contrattuale. Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015) le dimissioni dei lavoratori dipendenti devono essere presentate esclusivamente in modalita’ telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro o attraverso un patronato/CAF abilitato: la procedura e’ obbligatoria anche per i dipendenti dei piccoli panifici artigiani.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni di lavoro, molestie) consentono al lavoratore di dimettersi senza preavviso e con diritto alla NASPI (indennita’ di disoccupazione), equiparandosi al licenziamento senza colpa.

    Licenziamento: tipi e tutele

    Il licenziamento puo’ essere:

    • Per giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanza grave che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Non richiede preavviso.
    • Per giustificato motivo soggettivo (infrazione disciplinare di minore gravita’): richiede preavviso e contestazione scritta previa.
    • Per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, nelle imprese con piu’ di 15 dipendenti, tentativo obbligatorio di conciliazione.

    Nei piccoli panifici artigiani con meno di 15 dipendenti si applica la tutela indennitaria (non reintegratoria) della legge Fornero/Jobs Act. L’entita’ dell’indennita’ dipende dall’anzianita’ e dalle circostanze del recesso.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza preavviso per giusta causa
    Tizio (livello 3, 4 anni anzianita’) non percepisce la retribuzione da tre mesi. Si dimette per giusta causa senza obbligo di preavviso, tramite la procedura telematica ministeriale. Ha diritto: indennita’ sostitutiva del preavviso, TFR, ferie non godute, tredicesima pro-quota. Poiche’ le dimissioni sono per giusta causa, ha diritto alla NASPI.
    Caia – Licenziamento disciplinare
    Caia (livello 4, 6 anni anzianita’) abbandona ripetutamente il posto di lavoro senza autorizzazione. Il datore emette contestazione disciplinare scritta con i fatti addebitati, concedendo 5 giorni per le giustificazioni scritte (art. 7 Stat.Lav.). Caia replica ma il datore ritiene le giustificazioni insufficienti e procede al licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. Il panificio ha 8 dipendenti: si applica la tutela indennitaria.
    Sempronio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Sempronio (livello 2) viene licenziato per riduzione delle attivita’ in un panificio con 20 dipendenti. Il datore tenta la conciliazione preventiva in DTL. In sede di conciliazione Sempronio accetta un’offerta di 4 mensilita’ in aggiunta al TFR e alle spettanze maturate. Il verbale di conciliazione ha effetto liberatorio per entrambe le parti.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso spettano a un panettiere di livello 3?
    Di norma 20 giorni di calendario per anzianita’ fino a 5 anni, 30 giorni oltre i 5 anni, secondo la tabella contrattuale. Verificare sempre il testo CCNL aggiornato.
    Le dimissioni si possono ancora dare in carta?
    No: dal 2016 sono obbligatorie le dimissioni telematiche tramite il portale del Ministero del Lavoro o un patronato. La mancata procedura rende le dimissioni inefficaci.
    Un panettiere licenziato ha diritto alla NASPI?
    Si, se licenziato (qualunque tipo di licenziamento tranne quello per colpa grave con accertamento giudiziale definitivo) o dimessosi per giusta causa. I requisiti sono: 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate effettive nell’ultimo anno.
    In un panificio con 5 dipendenti si applica la reintegra?
    No: nelle imprese con meno di 15 dipendenti non si applica la tutela reintegratoria. In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto a un’indennita’ onnicomprensiva da 2 a 6 mensilita’.
    Il licenziamento disciplinare richiede sempre la contestazione?
    Si: qualunque sanzione disciplinare, compreso il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, richiede preventiva contestazione scritta, termine per le giustificazioni (min. 5 giorni) e rispetto del principio di proporzionalita’ (art. 7 Stat.Lav.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione: TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Panificazione si calcola secondo la formula legale (retribuzione annua lorda divisa per 13,5), con rivalutazione annua del 75% dell’inflazione piu’ 1,5% fisso. Il settore artigiano ha il fondo pensione complementare dedicato Artifond. I lavoratori hanno 6 mesi di tempo dall’assunzione per scegliere la destinazione del TFR; in assenza di scelta, il TFR va al fondo di settore (Artifond) se l’azienda ha meno di 50 dipendenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro in due rate da 50 euro (luglio e ottobre 2024)
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Panificazione – Schema calcolo
    Voce Regola
    Quota annua TFR Retribuzione annua lorda / 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% incremento ISTAT (indice FOI)
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% annuo sulla rivalutazione maturata
    Aliquota tassazione separata alla liquidazione Aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (min. 23%)
    Anticipo TFR (anzianita’ >= 8 anni) Max 70% del TFR maturato; 1 volta nella vita lavorativa
    Fondo pensione complementare di settore Artifond (artigianato alimentare)

    Il calcolo del TFR nella panificazione

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) matura per ogni anno di servizio in misura pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). La retribuzione utile al TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianita’, tredicesima, maggiorazioni fisse (ad esempio la maggiorazione notturna strutturale se percepita continuativamente), eventuali superminimi e tutte le voci aventi carattere di continuita’.

    Il TFR accumulato viene rivalutato ogni 31 dicembre con un tasso pari all’1,5% fisso piu’ il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo famiglie operai e impiegati). Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17% versata direttamente dal datore.

    Destinazione del TFR: Artifond o INPS

    I lavoratori assunti dopo il 2007 hanno 6 mesi di tempo per scegliere la destinazione del TFR:

    • Fondo pensione Artifond (fondo di settore per l’artigianato alimentare): il datore versa la quota TFR al fondo, che investe le risorse in comparti finanziari scelti dal lavoratore. E’ la scelta di default per le aziende con meno di 50 dipendenti in assenza di scelta espressa.
    • INPS (Fondo di Tesoreria): per le aziende con 50 o piu’ dipendenti, il TFR rimasto in azienda viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.
    • Mantenimento in azienda: possibile solo se l’azienda ha meno di 50 dipendenti e il lavoratore esprime esplicitamente questa scelta.

    L'anticipo TFR e la liquidazione

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianita’ presso lo stesso datore puo’ richiedere un anticipo del TFR fino al 70% del montante maturato. L’anticipo puo’ essere concesso per:

    • Spese sanitarie straordinarie documentate
    • Acquisto della prima casa (propria o del coniuge o dei figli)
    • Congedi per formazione o congedi parentali

    L’anticipo puo’ essere richiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro. Alla cessazione del rapporto, il TFR residuo viene liquidato entro i termini previsti dal CCNL (di norma entro la busta paga del mese successivo alla cessazione o al massimo entro 30-45 giorni). Il TFR e’ soggetto a tassazione separata con aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, con un minimo del 23%.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 10 anni nel panificio artigiano
    Tizio (livello 3) ha lavorato 10 anni con retribuzione media annua lorda di 20.000 euro (tredici mensilita’ incluse). TFR maturato: 20.000 / 13,5 x 10 = circa 14.815 euro lordi, piu’ rivalutazioni annue. Al netto della tassazione separata (aliquota media circa 23%), Tizio incassa circa 11.400 euro netti.
    Caia – Scelta di versare il TFR ad Artifond
    Caia, assunta nel 2022, sceglie entro 6 mesi di destinare il TFR ad Artifond nel comparto bilanciato. Il datore versa mensilmente la quota TFR maturata al fondo. Dopo 20 anni di contribuzione, Caia avra’ accumulato sia il montante TFR rivalutato sia il rendimento del fondo pensione, che puo’ essere superiore alla rivalutazione legale del TFR in periodi di buon andamento dei mercati.
    Sempronio – Anticipo TFR per acquisto casa
    Sempronio ha 9 anni di anzianita’ e un TFR maturato di circa 12.000 euro. Acquista la prima casa e richiede l’anticipo del 70%: circa 8.400 euro lordi. Il datore puo’ negare l’anticipo solo in caso di indisponibilita’ di liquidita’ documentata (limite del 4% del personale avente diritto per anno). La quota anticipata riduce il TFR finale.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un panettiere?
    Si divide la retribuzione annua lorda (incluse la tredicesima e le maggiorazioni fisse) per 13,5. Il risultato e’ la quota TFR del singolo anno, che si accumula e viene rivalutata annualmente.
    Cos'e' Artifond?
    E’ il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori dell’artigianato alimentare (panificatori, pasticceri, macellai artigiani, ecc.). E’ gestito in modo paritetico da datori e sindacati e prevede diversi comparti di investimento.
    Il TFR e' garantito anche in caso di fallimento del datore?
    Si: il Fondo di Garanzia INPS interviene a tutela del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, purche’ il credito sia ammesso al passivo della procedura concorsuale.
    Quando viene pagato il TFR?
    Alla cessazione del rapporto, entro i termini contrattualmente previsti (di norma con la busta paga del mese successivo o entro 30-45 giorni dalla cessazione). I ritardi nel pagamento fanno maturare interessi legali e rivalutazione a favore del lavoratore.
    Il TFR in Artifond e' tassato come quello in azienda?
    No: il TFR versato al fondo pensione viene tassato con aliquota agevolata del 15%, riducibile fino al 9% dopo 35 anni di iscrizione al fondo. E’ significativamente piu’ conveniente rispetto alla tassazione separata IRPEF del TFR mantenuto in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione: maternita’, paternita’ e congedi parentali

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione recepisce le tutele del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita’) e del D.Lgs. 105/2022 (riforma Work-Life Balance): astensione obbligatoria di 5 mesi per la madre, congedo obbligatorio di 10 giorni per il padre, congedo parentale fino a 6 anni del bambino con indennita’ INPS integrata. La lavoratrice in maternita’ non consuma il periodo di comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro in due rate da 50 euro (luglio e ottobre 2024)
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Congedi CCNL Panificazione – Schema riepilogativo
    Istituto Durata Copertura retributiva
    Astensione obbligatoria madre 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (5 mesi) 80% retribuzione INPS + eventuale integrazione CCNL
    Congedo obbligatorio padre 10 giorni lavorativi entro 5 mesi dal parto 100% retribuzione a carico INPS
    Congedo parentale (ciascun genitore) Fino a 3 mesi per genitore (max 9 mesi complessivi) entro i 12 anni 30% retribuzione INPS (80% per primo mese)
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno nel primo anno di vita Retribuiti a carico INPS
    Permesso malattia figlio (under 8) Illimitato (senza retribuzione oltre 30 gg) Non retribuito; primo anno gratuito

    Astensione obbligatoria e tutela della lavoratrice

    La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria per un periodo complessivo di 5 mesi: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo (art. 16 D.Lgs. 151/2001). In alternativa, con certificazione medica, e’ possibile posticipare l’astensione pre-parto a 1 mese, prolungando di conseguenza quella post-parto a 4 mesi.

    Durante l’astensione obbligatoria l’INPS corrisponde l’indennita’ di maternita’ pari all’80% della retribuzione convenzionale. Il CCNL Panificazione puo’ prevedere un’integrazione datoriale per portare la copertura al 100%, da verificare sul testo contrattuale in vigore. La lavoratrice non puo’ essere licenziata dal momento dell’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta’ del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

    Congedo obbligatorio del padre e Work-Life Balance

    Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva Work-Life Balance) ha esteso il congedo obbligatorio del padre a 10 giorni lavorativi, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’adozione. L’indennita’ e’ pari al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il padre puo’ usufruire di ulteriori 1-2 giorni di congedo facoltativo in coincidenza con l’astensione obbligatoria della madre.

    Il CCNL Panificazione, come tutti i contratti di settore, deve rispettare questi standard minimi inderogabili. Eventuali miglioramenti contrattuali (es. giornate aggiuntive a carico del datore) sono da verificare sull’accordo di rinnovo piu’ recente.

    Congedo parentale

    Dopo il termine dell’astensione obbligatoria ciascun genitore puo’ fruire del congedo parentale fino a 3 mesi (proroga per il D.Lgs. 105/2022), per un massimo complessivo di 9 mesi tra i due genitori, entro i 12 anni di vita del bambino.

    L’indennita’ INPS e’ pari all’80% per il primo mese (novita’ D.Lgs. 105/2022) e al 30% per i periodi successivi. Il congedo parentale puo’ essere fruito in modo continuativo o frazionato a giorni o a ore (previo accordo con il datore). Il lavoratore deve comunicare al datore la fruizione del congedo con un preavviso di norma non inferiore a 5 giorni lavorativi.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo obbligatorio del padre in un piccolo panificio
    Tizio (panettiere di livello 3) comunica la nascita della figlia al datore entro il primo giorno lavorativo successivo al parto. Fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio entro i 5 mesi successivi. L’indennita’ e’ interamente a carico INPS (100%), senza costo diretto per il piccolo panificio artigiano.
    Caia – Astensione obbligatoria con flessibilita’
    Caia (addetta vendita, livello 3) ottiene certificazione medica che le consente di posticipare l’astensione pre-parto a 1 mese, lavorando fino a 4 settimane prima del parto. L’astensione post-parto si estende a 4 mesi. La copertura INPS rimane invariata all’80%; il CCNL prevede l’eventuale integrazione datoriale.
    Sempronio – Congedo parentale frazionato
    Sempronio usufruisce del congedo parentale frazionato a ore nei primi 3 anni di vita del figlio: riduce il proprio turno notturno di 2 ore al giorno per 60 giorni lavorativi. Comunica al datore la fruizione con 5 giorni di preavviso. L’indennita’ INPS al 30% e’ commisurata alle ore di assenza.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternita' spettano a una panettiera?
    5 mesi di astensione obbligatoria (2 pre-parto + 3 post-parto), con possibilita’ di flessibilita’ certificata (1 pre + 4 post). Durante l’astensione l’INPS corrisponde l’80% della retribuzione.
    Il padre lavoratore in un panificio ha diritto al congedo?
    Si: 10 giorni lavorativi obbligatori entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% da INPS. Piu’ eventuali giorni facoltativi in coincidenza con la maternita’ della madre.
    Il congedo parentale e' retribuito al 100%?
    No: il primo mese e’ indennizzato all’80% (riforma 2022); i periodi successivi al 30%. Le ore di congedo parentale non concorrono al calcolo del comporto per malattia.
    Una lavoratrice in gravidanza puo' essere licenziata?
    No: e’ tutelata dal divieto di licenziamento dal momento dell’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo e’ nullo.
    Il congedo parentale si puo' fruire a ore?
    Si, il D.Lgs. 105/2022 consente la fruizione del congedo parentale su base oraria, previo accordo con il datore. L’indennita’ e’ proporzionale alle ore di assenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione garantisce la conservazione del posto durante la malattia (periodo di comporto) e integra l’indennita’ INPS fino a un certo livello di copertura. In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL corrisponde l’indennita’ di inabilita’ temporanea e il CCNL puo’ prevedere un’integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro in due rate da 50 euro (luglio e ottobre 2024)
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Tutele malattia e infortunio CCNL Panificazione
    Evento Periodo conservazione posto Copertura retributiva
    Malattia (anzianita’ fino a 3 anni) 180 giorni nell’arco di 365 INPS 50-66% + integrazione datoriale
    Malattia (anzianita’ oltre 3 anni) 270 giorni nell’arco di 365 INPS 50-66% + integrazione datoriale
    Infortunio sul lavoro Fino a guarigione clinica (nessun termine) INAIL 60-75% + integrazione CCNL
    Malattia professionale Come infortunio sul lavoro INAIL + eventuale integrazione
    Ricovero ospedaliero Compreso nel periodo di comporto Come malattia ordinaria

    Il periodo di comporto

    Il periodo di comporto e’ il lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto. Nel CCNL Panificazione il comporto varia in funzione dell’anzianita’ di servizio: fino a 3 anni di anzianita’, il lavoratore conserva il posto per 180 giorni nell’arco di 365 giorni di calendario; oltre i 3 anni, il periodo si estende a 270 giorni.

    Il superamento del comporto non e’ automaticamente un licenziamento: il datore deve inviare specifica comunicazione scritta al lavoratore prima di procedere al recesso per superamento del comporto (art. 2110 c.c.). Il lavoratore che abbia consumato il comporto puo’ richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi di salute, il cui accoglimento dipende dalle esigenze organizzative.

    Integrazione retributiva durante la malattia

    Durante la malattia ordinaria l’INPS corrisponde un’indennita’ pari al 50% della retribuzione convenzionale per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21 al 180 giorno. Il CCNL Panificazione puo’ prevedere un’integrazione a carico del datore che porta la copertura complessiva al 75-100% della retribuzione netta, a seconda dell’anzianita’ e del livello.

    Nei panifici artigiani aderenti all’ente bilaterale (EBNA), una quota dell’integrazione puo’ essere gestita dal fondo di settore, alleviando il costo diretto per il datore.

    Infortuni sul lavoro e malattie professionali

    In caso di infortunio sul lavoro (evento lesivo avvenuto in occasione o a causa del lavoro) l’INAIL corrisponde:

    • Nessuna indennita’ per il giorno dell’infortunio (a carico del datore)
    • 60% della retribuzione dal 4 al 90 giorno
    • 75% della retribuzione dal 91 al 180 giorno

    Il CCNL integra a carico del datore la differenza tra l’indennita’ INAIL e il 100% della retribuzione per i periodi e le anzianita’ previsti contrattualmente. L’infortunio sul lavoro sospende il periodo di comporto: il lavoratore non consuma il comporto durante la degenza da infortunio.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga (oltre comporto)
    Tizio (livello 3, 2 anni di anzianita’) si assenta per malattia per 190 giorni consecutivi. Avendo anzianita’ inferiore a 3 anni, il comporto e’ di 180 giorni. Al 181 giorno il datore invia lettera di contestazione del superamento del comporto, concedendo a Tizio la facolta’ di richiedere aspettativa. Tizio chiede aspettativa di 30 giorni non retribuita per proseguire le cure.
    Caia – Infortunio durante la produzione
    Caia si procura una lesione alla mano operando il forno. L’infortunio viene comunicato al datore entro il giorno successivo e denunciato all’INAIL. I primi 3 giorni (carenza INAIL) sono a carico del datore al 100%. Dal 4 giorno l’INAIL corrisponde il 60%; il CCNL prevede integrazione datoriale. Il periodo di infortunio non va a consumare il comporto per malattia ordinaria.
    Sempronio – Malattia ricorrente e comporto per sommatoria
    Sempronio ha avuto 3 episodi di malattia nell’anno: 40 giorni a febbraio, 60 giorni a maggio, 90 giorni a settembre = 190 giorni totali nell’arco di 365. Con anzianita’ di 4 anni (comporto 270 giorni) il limite non e’ ancora superato, ma il datore monitora la situazione e informa Sempronio del residuo di comporto disponibile (80 giorni).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia si possono fare prima del licenziamento?
    Il CCNL Panificazione prevede 180 giorni di comporto per anzianita’ fino a 3 anni e 270 giorni oltre i 3 anni, calcolati nell’arco di 365 giorni. Solo al superamento del comporto il datore puo’ procedere al recesso.
    L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?
    No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro e’ separato dal comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante la degenza da infortunio.
    Chi integra la retribuzione durante la malattia?
    L’INPS corrisponde l’indennita’ di malattia (50% o 66,66%). Il datore e/o l’ente bilaterale EBNA integrano la differenza fino alla copertura contrattuale prevista (di norma 75-100%, a seconda di anzianita’ e livello).
    Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
    Il datore puo’ recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennita’ sostitutiva. E’ pero’ obbligato a comunicare preventivamente il superamento del comporto e a consentire al lavoratore di richiedere un’aspettativa non retribuita.
    Le visite fiscali si applicano anche ai panifici?
    Si. Il medico di controllo dell’INPS puo’ essere richiesto anche per i dipendenti dei panifici artigiani. Le fasce di reperibilita’ obbligatoria sono 10-12 e 17-19 nei giorni feriali (salvo diverse disposizioni dell’INPS).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione: ferie, permessi e festivita’

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione garantisce un minimo di ferie annuali crescente con l’anzianita’ (di norma 20-26 giorni lavorativi), permessi retribuiti per eventi familiari, ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e il godimento delle festivita’ nazionali o la loro monetizzazione nel caso di attivita’ lavorata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro in due rate da 50 euro (luglio e ottobre 2024)
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Panificazione
    Istituto Durata/Importo Note
    Ferie annuali (fino a 5 anni anzianita’) 20 giorni lavorativi Maturazione proporzionale mensile
    Ferie annuali (oltre 5 anni anzianita’) 26 giorni lavorativi Incremento per anzianita’ di servizio
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario Retribuiti, non scalabili dalle ferie
    Permesso lutto familiare 3 giorni di calendario Per coniuge, figli, genitori
    ROL (Riduzione Orario Lavoro) Ore variabili per livello/anno Da godere nell’anno di maturazione
    Festivita’ nazionali lavorate Quota giornaliera retribuita + 100% maggiorazione Alternativa: riposo compensativo

    Ferie annuali: maturazione e fruizione

    Il diritto alle ferie annuali retribuite e’ garantito dalla Costituzione (art. 36) e dal D.Lgs. 66/2003, che fissa in 4 settimane il minimo inderogabile. Il CCNL Panificazione integra questo minimo con disposizioni piu’ favorevoli: il periodo di ferie cresce con l’anzianita’ di servizio, raggiungendo i 26 giorni lavorativi dopo i 5 anni.

    Almeno due settimane devono essere godute consecutivamente, di norma nel periodo estivo (luglio-agosto), salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le ferie non godute nell’anno di maturazione non si perdono automaticamente: il lavoratore ha diritto al godimento entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003, art. 10). La monetizzazione delle ferie non godute e’ vietata durante il rapporto (salvo cessazione del rapporto stesso).

    Permessi e ROL

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per eventi specifici: matrimonio del lavoratore (15 giorni di calendario), lutto per coniuge, figli o genitori (3 giorni), gravi situazioni familiari documentate. Questi permessi non scalano il monte-ferie.

    La Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL) e’ un pacchetto di ore di permesso retribuito che il lavoratore matura ogni anno in aggiunta alle ferie. Le ore ROL vanno di norma godute entro l’anno solare di maturazione; le ore non fruite si monetizzano o si trasferiscono alla banca ore secondo le regole contrattuali.

    Festivita' nazionali e panifici con apertura domenicale

    Le 12 festivita’ nazionali (tra cui il 1 gennaio, il 25 aprile, il 1 maggio, il 15 agosto, il 25 dicembre) sono giornate di riposo retribuito. I panifici autorizzati all’apertura in giorno festivo riconoscono al lavoratore sia la retribuzione ordinaria sia una maggiorazione del 100% sulla paga base per le ore lavorate, o in alternativa un riposo compensativo concordato.

    Il Santo Patrono locale e’ giornata festiva per i panifici del comune di riferimento, salvo diversa regolamentazione territoriale o aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Pianificazione ferie con anzianita’ superiore a 5 anni
    Tizio (livello 3, 7 anni di anzianita’) matura 26 giorni di ferie annuali. Il datore comunica il piano ferie entro il 30 aprile. Tizio chiede due settimane consecutive in agosto e i restanti giorni frazionati nei mesi di novembre e dicembre. Il CCNL consente la fruizione frazionata per accordo, purche’ almeno 14 giorni siano goduti consecutivamente.
    Caia – Permesso per matrimonio
    Caia si sposa il 15 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario retribuiti di permesso matrimoniale, indipendentemente dalle ferie gia’ pianificate. I 15 giorni decorrono dal giorno del matrimonio e includono sabati, domeniche e festivi.
    Sempronio – Festivita’ lavorata in un panificio con apertura domenicale
    Sempronio lavora il 15 agosto (Ferragosto) per 8 ore in un panificio autorizzato. Percepisce la retribuzione ordinaria della giornata piu’ la maggiorazione del 100% sulla paga base per le 8 ore lavorate. Il valore della festivita’ lavorata e’ quindi pari a circa il doppio della retribuzione giornaliera ordinaria.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un panettiere?
    Dipende dall’anzianita’: fino a 5 anni di servizio, 20 giorni lavorativi; oltre 5 anni, 26 giorni lavorativi. La maturazione e’ proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno.
    Le ferie non godute si perdono?
    No: il D.Lgs. 66/2003 garantisce il godimento entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione per le ultime due settimane. Le settimane eccedenti possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto, non durante lo stesso.
    Il permesso per lutto spetta anche per la perdita di un fratello o di un nonno?
    Il CCNL prevede 3 giorni per la perdita di coniuge, figli e genitori. Per parenti di secondo grado (fratelli, nonni, suoceri) la prassi e’ di 1-2 giorni, ma occorre verificare il testo contrattuale aggiornato o eventuali accordi integrativi.
    I panifici possono rifiutare le ferie in estate?
    Il datore puo’ differire le ferie per comprovate esigenze organizzative, ma non puo’ impedirne stabilmente il godimento. Almeno due settimane consecutive devono essere garantite, di norma nel periodo estivo.
    Cosa sono i ROL?
    I ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito che si maturano ogni anno in aggiunta alle ferie, come forma di riduzione dell’orario annuo. Vanno godute entro l’anno di maturazione; le ore non fruite vengono monetizzate o accumulate in banca ore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2876 c.c.: Limiti della riduzione.

    Art. 2876 c.c.: Limiti della riduzione.

    Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.

    Limiti della riduzione.

    In vigore dal 19/04/1942

    La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che

    riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda

    il valore della cautela.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2849 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2849 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Durata dell'ipoteca legale della moglie.

    In vigore dal 19/04/1942

    (L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto,

    senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo

    scioglimento del medesimo.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 209, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2833 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2833 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Responsabilita' per mancata iscrizione.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le persone obbligate a richiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale

    secondo l'articolo precedente, se non adempiono tale obbligo nel termine

    stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria

    estensibile fino a lire tremila.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 209, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2832 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2832 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie.

    In vigore dal 19/04/1942

    (L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine

    di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di

    costituzione della dote.

    Se l'ipoteca non e' stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far

    dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le

    indicazioni stabilite dall'articolo 2826.

    L'iscrizione dell'ipoteca legale puo' essere richiesta, oltre che dalla

    moglie, anche da chi ha costituito la dote.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 209, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2773 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2773 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Crediti dei comuni e delle province per tributi.

    In vigore dal 19/04/1942

    (I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge

    per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi

    stessi si riferiscono.

    Il privilegio non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato

    anteriormente diritti sugli immobili.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 9, legge 29 luglio 1975, n. 426.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2766 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2766 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Crediti degli istituti di credito agrario.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui

    frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria

    e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

    Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi

    agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il denaro

    preso a mutuo.

    A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonche' dei mutui

    per opere di miglioramento del fondo puo' essere inoltre costituito un

    privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto cio' che serve a coltivare o a

    fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede

    l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi

    anzidetti.

    I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi

    speciali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 161 decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

    385.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2682 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2682 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sanzioni contro il conservatore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze e' tenuto a

    conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonche' alle altre

    disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, e'

    soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 2, legge 21 gennaio 1983, n. 22.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

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