Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2773 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Crediti dei comuni e delle province per tributi.
In vigore dal 19/04/1942
(I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge
per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi
stessi si riferiscono.
Il privilegio non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato
anteriormente diritti sugli immobili.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 9, legge 29 luglio 1975, n. 426.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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