Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2766 c.c. – Crediti degli istituti di credito agrario
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell’azienda agraria e per l’utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.
Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo.
A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l’ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.
I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali
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In sintesi