Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2682 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Sanzioni contro il conservatore.
In vigore dal 19/04/1942
(Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze e' tenuto a
conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonche' alle altre
disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, e'
soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, legge 21 gennaio 1983, n. 22.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi