Autore: Andrea Marton

  • Art. 1110 Codice della Navigazione – Circostanza aggravante

    Art. 1110 Codice della Navigazione – Circostanza aggravante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata, fino a un terzo se il fatto è commesso durante la navigazione.

  • Art. 125 DPR 230/2000 – Conto depositi e conto patrimoniale

    Art. 125 DPR 230/2000 – Conto depositi e conto patrimoniale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

    2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

    3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

    4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.

    5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti. 5

  • Articolo 22 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 22 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 22 CCII – Autorizzazioni del tribunale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l’imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese; b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili […]; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili […]; d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. 1 bis. L’attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto. 1 ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.

    2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

  • Art. 79 L. 354/1975 – Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza). Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non

    Art. 79 L. 354/1975 – Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.
    Magistratura di sorveglianza).

    Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Articolo abrogato.

  • Art. 186 Cod. Amb. – Terre e rocce da scavo

    Art. 186 Cod. Amb. – Terre e rocce da scavo

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p).

    2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

    3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

    4. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.

    5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

    6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L’accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e

    4. 7. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L’autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

    7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

    7-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all’articolo

    184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto. 56

  • Articolo 200 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 200 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 200 CCII – Avviso ai creditori e agli altri interessati

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell’articolo 201, anche senza l’assistenza di un difensore; b) la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, nonchè della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 201, comma 3, lettera e); d) che possono chiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell’articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura.

    2. Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

  • Art. 38 Cont. Trib. – copie e notifica sentenza

    Art. 38 Cont. Trib. – copie e notifica sentenza

    Art. 38 Cont. Trib. – Richiesta di copie e notificazione della sentenza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese […].

    2. Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio.

    3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.

  • CCNL Poste: assunzione, tempo determinato, part-time e periodo di prova

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il CCNL Poste regola le tipologie di assunzione: a tempo indeterminato (standard), a tempo determinato (forte ricorso stagionale per il recapito pacchi e-commerce) e part-time. Il periodo di prova varia da 1 a 6 mesi per livello. Il tempo determinato e soggetto ai limiti del D.Lgs. 81/2015: tetto del 20% sull’organico, acausalita fino a 12 mesi, massimo 24 mesi totali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova e tipologie contrattuali – CCNL Poste
    Livello Periodo di prova Note
    F 1 mese Recesso libero senza preavviso durante il periodo
    E-D 2 mesi Recesso libero senza preavviso durante il periodo
    C-B 3 mesi Recesso libero senza preavviso durante il periodo
    Quadro 6 mesi Recesso libero senza preavviso durante il periodo
    Tempo determinato (TD) Limite 24 mesi totali Acausalita entro 12 mesi, poi causale obbligatoria
    Part-time orizzontale Riduzione orario giornaliero Clausole elastiche con consenso scritto
    Part-time verticale Prestazione solo in alcuni giorni Usato per coprire picchi e-commerce sabato

    Tempo determinato: il caso Poste Italiane

    Poste Italiane e storicamente uno dei maggiori utilizzatori di contratti a tempo determinato in Italia, in particolare nel settore recapito per coprire i picchi e-commerce (Black Friday, Natale, Pasqua) e per sostituire i lavoratori in malattia, maternita o ferie estive.

    Il CCNL si inserisce nel quadro del D.Lgs. 81/2015 (modificato dal D.L. 87/2018 e dal D.L. 48/2023): i contratti a termine sono acausali fino a 12 mesi (o fino alla prima proroga); oltre i 12 mesi occorre una causale specifica (sostituzione, esigenze organizzative temporanee). Il limite massimo e di 24 mesi totali con lo stesso datore, incluse le proroghe, salvo accordo sindacale specifico.

    Part-time: tipologie e diritti

    Il part-time orizzontale riduce l’orario giornaliero su tutti i giorni della settimana (es. 4 ore invece di 7). Il part-time verticale concentra la prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese (es. solo sabato per il recapito pacchi). Il part-time misto combina le due formule.

    Il CCNL Poste prevede clausole elastiche (variazione dell’orario entro un massimo concordato) e clausole flessibili (spostamento dell’orario nella giornata) che richiedono il consenso scritto del lavoratore. Il lavoratore part-time che subisce l’applicazione delle clausole elastiche ha diritto a un’indennita aggiuntiva per ogni ora di prestazione oltre il normale orario part-time.

    Periodo di prova: diritti e limiti

    Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nell’atto di assunzione, pena la sua inefficacia. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso e senza dover fornire motivazione.

    Se il lavoratore supera il periodo di prova, l’anzianita decorre dalla data di assunzione originale. Se il lavoratore e assente per malattia, infortunio o maternita durante il periodo di prova, il periodo di prova viene sospeso e riprende al rientro, fino al raggiungimento della durata contrattuale piena.

    Casi pratici

    Tizio – Contratto TD stagionale recapito
    Tizio viene assunto a tempo determinato acausale per 6 mesi per il picco natalizio (novembre-aprile). L’azienda lo prorogra per altri 6 mesi (12 mesi totali: ancora acausale). Vuole assumerlo per altri 6 mesi: deve inserire una causale specifica (es. esigenze organizzative temporanee documentate) o stipulare il contratto a tempo indeterminato.
    Caia – Part-time verticale sabato
    Caia viene assunta part-time verticale per la distribuzione pacchi il sabato. Lavora 7 ore e 12 minuti ogni sabato (1/6 della settimana standard). La retribuzione e proporzionale. L’azienda applica la clausola elastica e le chiede talvolta anche il venerdi: deve corrispondere l’indennita per clausola elastica per ogni ora aggiuntiva.
    Sempronio – Periodo di prova e malattia
    Sempronio viene assunto a tempo indeterminato (livello E, periodo di prova 2 mesi). Al 40° giorno si ammala per 10 giorni. Il periodo di prova si sospende durante la malattia: Sempronio deve lavorare altri 10 giorni di effettiva prestazione per completare i 2 mesi contrattuali. Se l’azienda lo licenzia durante la malattia senza attendere, il licenziamento e illegittimo perche il periodo di prova era sospeso.

    Domande frequenti

    Poste puo assumere a tempo determinato senza causale?
    Si, entro i 12 mesi complessivi (incluse proroghe). Dal 13° mese occorre una causale specifica prevista dalla legge o dagli accordi sindacali. Il limite massimo con lo stesso datore e 24 mesi.
    Quanti dipendenti a termine puo avere Poste?
    Il limite legale (D.Lgs. 81/2015) e il 20% dell’organico a tempo indeterminato. Accordi sindacali aziendali possono prevedere percentuali diverse.
    Durante il periodo di prova si matura il TFR?
    Si. Anche durante il periodo di prova maturano TFR, ferie e tutti gli istituti contrattuali. Se il rapporto cessa durante il periodo di prova, il TFR e le ferie maturate vanno liquidate.
    Il part-time puo essere convertito in full-time?
    Si, su richiesta del lavoratore part-time, che ha diritto di precedenza nella trasformazione in full-time a parita di livello e profilo rispetto ai nuovi assunti.
    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Si. Il contratto part-time deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione precisa dell’orario e della sua collocazione temporale. In assenza di forma scritta il contratto si considera a tempo pieno.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 82 Cod. Amb. – acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile

    Art. 82 Cod. Amb. – acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all’interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano: a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone, e b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

    2. L’autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.

    3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l’obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.

  • Art. 77 L. 354/1975 – Comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale

    Art. 77 L. 354/1975 – Comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Al fine di favorire l’avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituiti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l’ente di cui al quarto comma dell’articolo 74, è istituito il comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.
    Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d’opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell’amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all’articolo 72.
    I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.
    Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

  • Art. 190 D.Lgs. 259/2003 – Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

    Art. 190 D.Lgs. 259/2003 – Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all’articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 Rev. Leg. – Esame idoneità revisori

    Art. 4 Rev. Leg. – Esame idoneità revisori

    Art. 4 Rev. Leg. – Esame di idoneita’ professionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l’anno, l’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e per l’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

    2. L’esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilità generale; b) contabilità analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica.

    3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l’accertamento delle conoscenze teori- che e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 3 bis. Nell’ambito della convenzione quadro di cui all’articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario. 3 ter. Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie: a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; b) analisi della sostenibilità; c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità; d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 11.

    4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l’altro: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di idoneità professionale alla revisione legale dei conti e all’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità; b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta; c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità professionale alla revisione legale dei conti e all’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 4 bis. Ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

    5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2.