Testo dell'articoloAbrogato
Art. 848 c.c. – Sanzione dell’inosservanza
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Gli atti compiuti contro il divieto dell’art. 846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.
L’azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell’atto
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Che cosa dice oggi l'articolo
L'art. 848 del codice civile, con la rubrica «Sanzione dell'inosservanza», non contiene più alcuna disposizione in vigore. Il testo ufficiale pubblicato su Normattiva riporta soltanto questa indicazione: «ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99». Al posto del vecchio testo resta quindi solo la nota di abrogazione.
Gli atti richiamati dalla nota
La nota cita due provvedimenti. Il primo è il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, indicato come l'atto che ha abrogato l'articolo. Il secondo è il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che secondo la stessa nota ha modificato il decreto del 2001. Il testo vigente non dice altro: non riporta il contenuto originario dell'articolo, non dice da quale data decorra l'abrogazione e non indica se e dove la materia sia oggi regolata. Per questo qui non si ricostruisce il vecchio contenuto e non si indicano norme sostitutive.
Come leggere questa pagina
Il numero dell'articolo rimane nel codice civile, ma oggi non contiene alcuna regola applicabile. Facciamo un esempio: Tizio trova citato l'art. 848 c.c. in un documento che non è recente. Leggendo il testo vigente scopre solo che l'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Per sapere quale disciplina si applica oggi deve consultare direttamente questi provvedimenti nella loro versione ufficiale, perché la nota non dà altre indicazioni.
Domande frequenti
L'art. 848 del codice civile è ancora in vigore?
No. Il testo ufficiale su Normattiva indica che l'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Quale provvedimento ha abrogato l'art. 848 c.c.?
Secondo la nota ufficiale, l'abrogazione deriva dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Che ruolo ha il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99?
La nota dice che ha modificato il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, cioè il decreto che ha abrogato l'articolo. Non aggiunge altro.
Il testo vigente riporta il vecchio contenuto dell'articolo?
No. Nella versione vigente dell'art. 848 c.c. c'è soltanto la nota di abrogazione, senza il contenuto originario.