Testo dell'articoloAbrogato
Art. 846 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Minima unita' colturale.
In vigore dal 19/04/1942
(Nei trasferimenti di proprieta', nelle divisioni e nelle assegnazioni a
qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o
suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti
reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non
rispettino la minima unita' colturale.
S'intende per minima unita' colturale la estensione di terreno necessaria
e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di
terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le
regole della buona tecnica agraria.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5-bis, decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, introdotto dall'art. 7, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi