Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 359 c.c.: articolo abrogato

    Art. 359 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Cattiva condotta del minore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva

    l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al

    presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore

    e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni puo' ordinare il

    collocamento del minore in un istituto di correzione.

    Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al

    presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico

    ministero.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 162, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 341 c.c.: articolo abrogato

    Art. 341 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Responsabilita' del nuovo marito.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando la madre e' mantenuta nella amministrazione dei beni o vi e'

    riammessa, il marito s'intende sempre ad essa associato in

    quell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 159, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 340 c.c.: articolo abrogato

    Art. 340 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Nuove nozze della madre.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al

    tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le

    informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se

    l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce

    condizioni, riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.

    In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di

    diritto l'amministrazione e il marito e' responsabile in solido

    dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito

    indebitamente conservata.

    Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche

    d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione

    dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli

    e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

    L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio

    della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci

    giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 159, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 339 c.c.: articolo abrogato

    Art. 339 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Curatore del nascituro.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su

    istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, puo'

    nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per

    l'amministrazione dei beni di lui.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 159, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 319 c.c.: articolo abrogato

    Art. 319 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Cattiva condotta del figlio.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, puo',

    salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo

    in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del

    tribunale.

    L'autorizzazione puo' essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del

    tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalita' di

    atti e senza dichiarare i motivi.

    Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al

    presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico

    ministero.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 142, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 310 c.c.: articolo abrogato

    Art. 310 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Cessazione degli effetti dell'adozione.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Gli effetti dell'adozione cessano:

    1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

    2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;

    3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.) (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 135, legge 19 maggio 1975, n. 151 e,

    successivamente, abrogato all'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 303 c.c.: articolo abrogato

    Art. 303 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Cessazione della potesta' dell'adottante.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della

    potesta', il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o

    del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti

    opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e

    l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che

    l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.) (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 134, legge 19 maggio 1975, n. 151 e,

    successivamente, abrogato dall'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 302 c.c.: articolo abrogato

    Art. 302 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Inventario.

    In vigore dal 19/04/1942

    (L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e

    trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di

    adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute

    nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.

    L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un

    inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal

    giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 292 c.c.: articolo abrogato

    Art. 292 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Divieto di adozione per diversita' di razza.

    In vigore dal 19/04/1942

    (1) Articolo abrogato dall'art. 3, decreto legislativo luogotenenziale 14

    settembre 1944, n. 287.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • CCNL Panificazione 2026: tabelle retributive e minimi mensili per livello

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    I minimi tabellari del CCNL Panificazione (panifici artigianali) vanno, dal 1° novembre 2025, da 1.293,79 euro per il livello B4 (vendita) a 2.028,77 euro per il livello A1S (specializzato super). Il panettiere qualificato (livello A2) è a 1.686,66 euro mensili lordi; ultima tranche del rinnovo a settembre 2026. Gli importi vanno sempre verificati sul testo aggiornato del contratto e sugli accordi di rinnovo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro in due rate da 50 euro (luglio e ottobre 2024)
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    A1S (specializzato super) 2.028,77 €
    B1 (impiegato direttivo) 1.990,18 €
    A1 (specializzato) 1.849,33 €
    A2 (panettiere qualificato) 1.686,66 €
    A3 1.514,19 €
    B2 1.503,55 €
    B3S 1.436,26 €
    A4 1.399,18 €
    B3 1.391,80 €
    B4 1.293,79 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €) del CCNL della panificazione per i panifici a indirizzo artigianale (livelli A = produzione, B = vendita e amministrazione), rinnovato con ipotesi di accordo del 18 luglio 2024 (Assipan-Confcommercio e Assopanificatori-Fiesa/Confesercenti con FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL; Testo Unico sottoscritto il 26/2/2025, validità fino al 31/12/2026). Aumento a regime di 183 € al livello A2 in 4 tranche: feb 2024 (35 €), lug 2024 (25 €), nov 2025 (62 € — quella in tabella) e ultima a settembre 2026 (61 €). Per i panifici industriali l’aumento a regime è di 280 € al livello 3B (tranche: 56 feb 2024, 75 lug 2024, 75 nov 2025, 74 set 2026). Prevista una tantum di 160 € (due rate da 80 €, ago-ott 2024). Ricorda le maggiorazioni tipiche del settore per lavoro notturno, tipico della panificazione.

    Fonte: tabelle 1/11/2025 del rinnovo 18/7/2024 (Testo Unico 26/2/2025), verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Panificazione sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Composizione della retribuzione

    La retribuzione lorda mensile nel CCNL Panificazione e’ composta da: paga base (elemento principale differenziato per livello), indennita’ di contingenza (elemento storico, cristallizzato dal blocco della scala mobile del 1992), eventuali scatti di anzianita’ (vedi art. 10 del CCNL) e le maggiorazioni per lavoro notturno strutturale, festivo o straordinario.

    Il CCNL Panificazione prevede la tredicesima mensilita’ (gratifica natalizia), cosicche’ il minimo annuale si calcola moltiplicando il mensile per 13 mensilita’, non per 12. Non e’ prevista una quattordicesima di origine contrattuale, salvo accordi aziendali o territoriali.

    Aggiornamenti retributivi e rinnovi

    Il contratto collettivo di settore ha avuto rinnovi periodici gestiti dalle parti firmatarie (Confartigianato Alimentazione, CNA Agroalimentare, Casartigiani, Assipan/Federpanificatori per la parte datoriale; Flai-CGIL, Fai-CISL, Uila-UIL per la parte sindacale). Le trattative per il rinnovo del periodo 2025-2028 erano in corso al momento della redazione di questa guida.

    Gli aumenti retributivi negoziati in sede di rinnovo vengono di norma suddivisi in tranche semestrali o annuali, con decorrenza retroattiva dalla scadenza del contratto precedente. E’ prassi del settore versare un’indennita’ di vacanza contrattuale ai lavoratori nei periodi di ultrattivita’ del contratto.

    Retribuzione netta stimata

    A titolo puramente orientativo, per un lavoratore con contratto a tempo pieno e senza carichi familiari particolari:

    Stime orientative. Il netto effettivo dipende da detrazioni per carichi familiari, bonus fiscali, addizionali regionali e comunali.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere livello 3 a tempo pieno
    Tizio (livello 3, anzianita’ 4 anni, un scatto maturato) ha un minimo tabellare indicativo di ~ + ~ scatto = ~ lordi. Su tredici mensilita’ il lordo annuo e’ . Ogni notte lavora con maggiorazione del 20% sulle ore notturne effettive (vedi art. orario).
    Caia – Capo banco livello 4 con scatti
    Caia (livello 4, 10 anni anzianita’, tre scatti) matura + scatti = lordi mensili. La tredicesima corrisponde a una mensilita’ intera. Il TFR si calcola sulla retribuzione annua lorda comprensiva di tutti gli elementi fissi, divisa per 13,5.
    Sempronio – Part-time 24 ore settimanali
    Sempronio (livello 2, part-time a 24h su 40h contrattuali) percepisce il 60% del minimo tabellare: ~ x = ~ lordi mensili. Le maggiorazioni per lavoro notturno si applicano proporzionalmente alle ore effettivamente prestate in fascia notturna.

    Domande frequenti

    Quante mensilita' prevede il CCNL Panificazione?
    Tredici: dodici mensilita’ ordinarie piu’ la tredicesima (gratifica natalizia) di importo pari a una mensilita’, erogata entro il 20 dicembre.
    I minimi tabellari sono aggiornati ogni anno?
    Gli aggiornamenti avvengono in sede di rinnovo contrattuale, di norma ogni tre-quattro anni, con incrementi distribuiti in piu’ tranche. Nei periodi di ultrattivita’ si applica l’indennita’ di vacanza contrattuale.
    La maggiorazione notturna e' inclusa nel minimo tabellare?
    No. Il minimo tabellare si riferisce all’orario diurno ordinario. La maggiorazione per lavoro notturno strutturale (di norma 20-30% in piu’) si aggiunge alle ore effettivamente svolte in fascia notturna.
    Come si calcola la tredicesima?
    Si calcola sulla retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + eventuali superminimi) in dodicesimi per i mesi di servizio prestati nell’anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre).
    Esiste una quattordicesima nel CCNL Panificazione?
    Il contratto collettivo nazionale non prevede la quattordicesima come elemento retributivo fisso. Eventuali quattordicesime derivano da accordi aziendali, territoriali o da prassi aziendali consolidate con valore di uso.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione articola il personale in livelli (di norma da 1 a 5) con declaratorie che distinguono addetti alle mansioni elementari, operai qualificati, panettieri-pasticceri esperti, capi produzione e impiegati. Il livello di inquadramento determina il minimo tabellare, gli scatti di anzianita’ e il periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro in due rate da 50 euro (luglio e ottobre 2024)
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Panificazione – Profili tipici 2026
    Livello Profilo tipo Caratteristiche
    1 Mansioni elementari, addetto pulizie, factotum Compiti di supporto, nessuna qualificazione richiesta
    2 Operaio comune, addetto confezionamento, banconista base Mansioni semplici con breve addestramento
    3 Panettiere qualificato, pasticcere qualificato, addetto vendita specializzato Competenza tecnica nella produzione o nel servizio al pubblico
    4 Panettiere esperto, pasticcere esperto, capo banco Autonomia tecnica avanzata, eventuale coordinamento
    5 Capo produzione, impiegato d’ordine, responsabile di reparto Responsabilita’ organizzativa, gestione di risorse

    La struttura dei livelli

    Il CCNL Panificazione articola il personale su una scala di livelli che rispecchia la complessita’ delle mansioni svolte all’interno del panificio artigiano o della piccola industria. Alla base si trovano le mansioni elementari (pulizie, facchinaggio, confezionamento di supporto), mentre ai livelli superiori si collocano i panettieri e i pasticceri con specializzazione tecnica consolidata, i capi produzione e il personale impiegatizio.

    La declaratoria di ciascun livello descrive le competenze tecniche attese, il grado di autonomia e l’eventuale responsabilita’ su altri lavoratori. Il corretto inquadramento al momento dell’assunzione determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova e, nel tempo, l’importo degli scatti di anzianita’.

    Panettiere e pasticcere qualificato (livello 3)

    Il livello 3 e’ il piu’ diffuso nei panifici artigiani. Rientrano in questo inquadramento il panettiere qualificato che conosce e gestisce in autonomia le fasi dell’impasto, della lievitazione e della cottura, e il pasticcere qualificato con competenza sulle preparazioni dolciarie di base. Rientrano nel livello 3 anche gli addetti alla vendita specializzati che assistono la clientela con conoscenza del prodotto.

    Il passaggio al livello 4 avviene per acquisizione stabile di competenze avanzate (es. gestione autonoma di lieviti madre complessi, decorazioni di alta pasticceria) o per affidamento di compiti di coordinamento su altri addetti.

    Capo produzione e impiegati (livello 5)

    Il livello 5 raccoglie le figure con responsabilita’ organizzativa: il capo produzione che pianifica turni, ordini di materie prime e supervisiona la qualita’, e l’impiegato d’ordine (contabilita’, amministrazione). Nelle realta’ piu’ strutturate il livello 5 puo’ coincidere con il responsabile del punto vendita o del laboratorio.

    Le microimprese (1-5 dipendenti, frequenti nel settore) applicano spesso un inquadramento contrattuale compresso sui livelli 2-4, con il titolare-panettiere che svolge contestualmente funzioni di livello 5.

    Casi pratici

    Tizio – Inquadramento al livello 3 all’assunzione
    Tizio e’ assunto come panettiere qualificato con tre anni di esperienza documentata. Il datore lo inquadra al livello 3. Il CCNL prevede un periodo di prova di 30 giorni lavorativi per questo livello. Al termine, Tizio inizia a maturare anzianita’ contrattuale utile per gli scatti successivi.
    Caia – Passaggio da livello 3 a livello 4
    Caia e’ pasticcera di livello 3 da cinque anni. Negli ultimi due anni ha assunto stabilmente la responsabilita’ della produzione dei lievitati speciali e coordina due colleghe nell’area dolci. Il datore riconosce il passaggio al livello 4, con il conseguente adeguamento del minimo tabellare e degli scatti di anzianita’ gia’ maturati.
    Sempronio – Mansioni superiori non riconosciute
    Sempronio e’ inquadrato al livello 2 ma da mesi gestisce in autonomia la cottura del pane e l’apertura del forno. Svolgendo stabilmente mansioni di livello 3 (art. 2103 c.c.), ha diritto al superiore trattamento economico dal momento dell’effettivo svolgimento. Sempronio formula richiesta scritta al datore; in assenza di risposta, puo’ ricorrere all’ente bilaterale di settore (EBNA) per la conciliazione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Panificazione?
    Il contratto articola normalmente il personale su cinque livelli, dal livello 1 (mansioni elementari) al livello 5 (capo produzione, impiegati d’ordine), con declaratorie specifiche per ciascuno.
    Il panettiere qualificato a quale livello appartiene?
    Di regola al livello 3, che ricomprende operai qualificati con competenza tecnica autonoma nella produzione (impasto, lievitazione, cottura) o nella vendita specializzata.
    Come avviene il passaggio di livello?
    Per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c., per accordo scritto tra le parti o per automatismo contrattuale al termine di specifici periodi di mansioni superiori (di norma tre mesi continuativi o sei mesi non continuativi nell’arco di dodici mesi).
    Il personale di vendita ha un livello diverso dai produttori?
    No: il CCNL Panificazione inquadra in un’unica scala sia il personale di laboratorio sia quello di vendita, sulla base della complessita’ delle mansioni svolte, non del reparto di appartenenza.
    L'apprendista a quale livello viene inquadrato?
    L’apprendista segue una progressione specifica prevista dalle disposizioni sull’apprendistato professionalizzante: parte da un livello retributivo inferiore al livello di destinazione e raggiunge la piena qualifica al termine del periodo formativo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: particolarita’ del settore e ruolo degli enti bilaterali

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti presenta alcune specificita’ rispetto al parallelo contratto Confcommercio: la platea di riferimento e’ composta da micro-imprese e PMI associate a Confesercenti, con un sistema di bilateralita’ piu’ orientato al supporto organizzativo delle piccole imprese. Gli enti bilaterali Confesercenti (EBA) svolgono un ruolo di supplenza della contrattazione aziendale, assente nella maggior parte delle micro-imprese del settore. Il contratto disciplina anche le specifiche dell’attivita’ di commercio ambulante e del commercio a domicilio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Confronto CCNL Terziario Confesercenti vs Confcommercio – Elementi principali
    Elemento Confesercenti Confcommercio
    Parti datoriali Confesercenti Confcommercio
    Platea prevalente Micro-imprese e PMI commercio Grandi catene + PMI
    Struttura livelli Quadro + 7 livelli (1°-7°) Quadro + 7 livelli (I-VII)
    Enti bilaterali EBA Confesercenti territoriali EBT Confcommercio territoriali
    Fondo pensione Fon.Te Fon.Te (condiviso)
    Mensilita’ 14 14
    Commercio ambulante Disciplina specifica Disciplina specifica

    La specificita' della platea Confesercenti

    Confesercenti rappresenta prevalentemente le piccole e micro-imprese del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, dell’artigianato commerciale e della distribuzione locale. A differenza di Confcommercio, che include anche le grandi catene della GDO, Confesercenti e’ radicata nel tessuto commerciale dei centri storici, dei mercati ambulanti e dei servizi di prossimita’.

    Questa peculiarita’ ha riflessi pratici sulla contrattazione: nelle micro-imprese (1-5 dipendenti) la contrattazione aziendale e’ praticamente assente, e il ruolo di secondo livello e’ assolto dagli enti bilaterali territoriali, che suppliscono con regolamenti locali e prestazioni integrative.

    Il commercio ambulante e le sue specificita'

    Il CCNL Terziario Confesercenti disciplina anche il commercio ambulante (commercio su aree pubbliche): venditori su posteggio fisso o in forma itinerante. Le principali specificita’ rispetto al commercio fisso:

    • Orario di lavoro condizionato dai calendari dei mercati e dalle autorizzazioni comunali;
    • Indennita’ di trasporto e allestimento per chi partecipa a mercati fuori sede;
    • Flessibilita’ nell’organizzazione dei riposi settimanali in funzione dei giorni di mercato;
    • Contratti part-time frequenti per la natura stagionale di alcune manifestazioni.

    Il ruolo degli EBA nella micro-impresa

    Nelle imprese con meno di cinque dipendenti (la maggior parte degli associati Confesercenti) gli enti bilaterali territoriali (EBA) svolgono funzioni che nelle grandi imprese sono assolte dall’HR:

    • Assistenza nella redazione di lettere di assunzione e proroghe;
    • Informazioni su aggiornamenti normativi e contrattuali;
    • Mediazione in controversie pre-contenziose tra datore e lavoratore;
    • Erogazione di contributi a sostegno del reddito per lavoratori sospesi (integrazione FIS);
    • Sportelli di orientamento per i giovani in cerca di primo impiego.

    L’iscrizione all’EBA e’ obbligatoria per i datori che applicano il CCNL Confesercenti. Il mancato versamento del contributo EBA e’ inadempimento contrattuale.

    Contrattazione di secondo livello e accordi territoriali

    Il sistema Confesercenti valorizza la contrattazione territoriale come livello intermedio tra il CCNL nazionale e la contrattazione aziendale (spesso assente nelle PMI). Gli accordi territoriali possono disciplinare:

    • Orari di apertura e chiusura degli esercizi nelle aree commerciali locali;
    • Modalita’ di fruizione della banca ore e del ROL;
    • Premi di risultato collettivi a carattere territoriale (settoriali o per categoria merceologica);
    • Piani formativi territoriali cofinanziati dagli enti bilaterali.

    I premi di risultato negoziati in sede territoriale o aziendale beneficiano della detassazione al 10% (sostitutiva IRPEF) fino a 3.000 euro annui, se collegati a obiettivi di produttivita’, redditivita’ o qualita’ verificabili.

    Casi pratici

    Tizio – Commercio ambulante: riposo settimanale
    Tizio e’ venditore ambulante su posteggio fisso in un mercato settimanale che si tiene il giovedi’. Il suo riposo settimanale cade di venerdi’ (anziche’ la domenica) per garantire la copertura del giorno di mercato. Il CCNL consente questa deroga al riposo domenicale per i lavoratori del commercio ambulante, con il pagamento della maggiorazione domenicale se la domenica e’ lavorata.
    Caia – Premio di risultato territoriale
    Caia lavora in un negozio di calzature a Bologna dove si applica un accordo territoriale Confesercenti Emilia-Romagna che prevede un premio di risultato di 800 euro annui collegato al fatturato della categoria. Il premio e’ detassato al 10% (anziche’ aliquota IRPEF marginale): Caia risparmia circa 100-180 euro di imposte rispetto alla tassazione ordinaria.
    Sempronio – Mancata iscrizione all’EBA
    Il datore di Sempronio non ha mai versato i contributi all’EBA Confesercenti provinciale. Sempronio scopre di non poter accedere alle prestazioni (contributo nascita figlio, rimborso formazione). Il mancato versamento e’ un inadempimento contrattuale: Sempronio puo’ fare valere la clausola di obbligatorieta’ dell’iscrizione tramite il sindacato o l’EBA stessa, che puo’ richiedere il versamento degli arretrati al datore.

    Domande frequenti

    Qual e' la differenza tra CCNL Confesercenti e Confcommercio per i lavoratori?
    I due contratti hanno impianto molto simile (stessi livelli, stesse mensilita’, stessa struttura di welfare). Le differenze principali riguardano le parti datoriali, gli enti bilaterali di riferimento (EBA Confesercenti vs EBT Confcommercio) e alcune specificita’ della platea. Il lavoratore riceve un trattamento sostanzialmente equivalente.
    L'EBA e' obbligatoria per tutti i datori Confesercenti?
    Si’: l’iscrizione all’ente bilaterale territoriale Confesercenti e’ obbligatoria per i datori che applicano il CCNL. Il mancato versamento e’ inadempimento contrattuale e priva i lavoratori delle prestazioni di welfare integrativo.
    Il CCNL Confesercenti si applica anche al commercio ambulante?
    Si’: il CCNL Terziario Confesercenti include una disciplina specifica per il commercio su aree pubbliche (ambulante), con alcune deroghe in materia di orario e riposo settimanale tipiche del settore.
    Cosa sono i premi di risultato territoriali?
    Sono premi economici annui negoziati da Confesercenti e sindacati a livello territoriale (regione o provincia), collegati a obiettivi di produttivita’ o fatturato della categoria. Sono detassabili al 10% fino a 3.000 euro annui. Sostituiscono il premio aziendale nelle imprese troppo piccole per la contrattazione individuale.
    Come faccio a sapere se il mio datore applica il CCNL Confesercenti?
    Il CCNL applicato deve essere indicato nel cedolino paga e nella lettera di assunzione. In alternativa, si puo’ verificare la busta paga alla voce ‘contratto collettivo applicato’. In caso di dubbio, il sindacato di categoria o il patronato possono verificare la correttezza del contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.