Testo dell'articoloAbrogato
Art. 340 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Nuove nozze della madre.
In vigore dal 19/04/1942
(La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al
tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le
informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se
l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce
condizioni, riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.
In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di
diritto l'amministrazione e il marito e' responsabile in solido
dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito
indebitamente conservata.
Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche
d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione
dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli
e sulla nomina di un curatore ai loro beni.
L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio
della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci
giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 159, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi