Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Pubblici Esercizi: welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’adesione al fondo pensione complementare Fon.Te e al fondo di assistenza sanitaria integrativa Est. Il datore versa contributi mensili a entrambi i fondi per ogni dipendente, indipendentemente dall’adesione individuale al fondo pensione. Le coperture sanitarie Est includono visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri e grandi interventi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Contributi welfare contrattuale CCNL Pubblici Esercizi 2026
    Fondo Contributo datore Contributo lavoratore Periodicità
    Fon.Te (previdenza complementare) ~0,55% retribuzione utile ~0,55% retribuzione utile (se aderisce) Mensile
    Fon.Te (TFR conferito) TFR mensile maturando (se aderisce) Mensile
    Est (assistenza sanitaria) ~10,00 € mensili ~3,00 € mensili (trattenuta in busta) Mensile
    Formazione continua (For.Te / ente bilaterale) ~0,10% retribuzione Mensile

    Importi indicativi aggiornati a maggio 2026; verificare le delibere aggiornate di Fon.Te ed Est. Il mancato versamento da parte del datore è inadempimento contrattuale perseguibile dall’Inps e dai sindacati.

    Fon.Te: il fondo pensione del settore

    Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale di riferimento per i lavoratori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, inclusi i pubblici esercizi. È istituito da Confcommercio con le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL.

    L’adesione a Fon.Te è volontaria per il lavoratore, ma il datore è comunque tenuto a versare il contributo datoriale a favore dei lavoratori che aderiscono. Chi aderisce ottiene:

    • Contributo del datore pari a circa lo 0,55% della retribuzione utile;
    • Contributo personale dello 0,55% trattenuto in busta paga;
    • Possibilità di conferire anche il TFR maturando (totale o parziale);
    • Deducibilità fiscale dei contributi versati fino a 5.164,57 € annui.

    Chi non aderisce a Fon.Te mantiene il TFR in azienda (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o lo conferisce al Fondo di Tesoreria Inps (aziende con 50+ dipendenti).

    Est: l'assistenza sanitaria integrativa

    Est (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario) gestisce le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi. Il datore versa circa 10 € mensili per ogni dipendente; il lavoratore contribuisce con circa 3 € mensili trattenuti in busta paga.

    Le prestazioni coperte da Est includono:

    • Visite specialistiche: rimborso parziale o totale per visite non urgenti;
    • Odontoiatria: cure conservative, protesi, ortodonzia (con massimali annui);
    • Ricoveri ospedalieri: integrazione al ticket o alla quota non coperta dal SSN;
    • Grandi interventi chirurgici: contributo fino a importi significativi per interventi programmati;
    • Ticket specialistici e diagnostica: rimborso del ticket pagato dal lavoratore.

    Le prestazioni sono erogate tramite strutture convenzionate oppure in forma di rimborso per cure effettuate fuori convenzione (con massimali ridotti). L’iscrizione è automatica per tutti i lavoratori coperti dal CCNL.

    Enti bilaterali di settore: EBNT e FIPE

    Il sistema di welfare del settore è completato dagli enti bilaterali territoriali (EBNT provinciali e regionali) che erogano prestazioni integrative di welfare:

    • Contributi per maternità e paternità oltre la copertura legale;
    • Sussidi per malattia prolungata;
    • Borse di studio per i figli dei lavoratori;
    • Contributi per spese funebri;
    • Finanziamento della formazione continua (corsi HACCP, lingue straniere, sicurezza).

    Le imprese che non versano i contributi agli enti bilaterali non possono accedere ai fondi pubblici di formazione (es. cassa integrazione in deroga) e possono essere oggetto di vertenze sindacali.

    Come verificare e far valere le prestazioni

    Il lavoratore che intende fruire delle prestazioni sanitarie Est deve:

    1. Verificare l’iscrizione al fondo (il datore è obbligato a iscrivere tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto superiore a 3 mesi);
    2. Presentare la domanda di rimborso tramite il portale Est o l’app dedicata, allegando le ricevute di pagamento;
    3. Attendere i tempi di liquidazione (di norma 30-60 giorni dalla domanda completa).

    Se il datore non ha versato i contributi Est, il lavoratore può chiedere il versamento arretrato con le stesse procedure previste per i contributi Inps omessi. I contributi non versati producono comunque il diritto alle prestazioni nei confronti dell’ente bilaterale, che si rivale sul datore inadempiente.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione a Fon.Te con TFR
    Tizio (3° livello, 1.600 € lordi mensili) aderisce a Fon.Te e conferisce il TFR maturando. Ogni mese: datore versa 0,55% × 1.600 = 8,80 €; Tizio versa 0,55% × 1.600 = 8,80 €; TFR conferito ~83 € (1.600 / 13,5). Contributo mensile totale al fondo: ~100,60 €. In 20 anni con rendimento medio del 3%, stima montante ~35.000-40.000 €.
    Caia – Rimborso odontoiatrico Est
    Caia deve fare una protesi dentale da 1.800 €. Est copre fino all’80% delle spese odontoiatriche con massimale annuo di 1.200 €. Rimborso Est: 1.200 €. Costo residuo: 600 €. Senza Est avrebbe pagato intero. La domanda va presentata entro 180 giorni dalla fattura allegando piano di cure e ricevute di pagamento.
    Sempronio – Datore inadempiente su Est
    Sempronio scopre che il datore non ha versato i contributi Est per 18 mesi. Ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute come se fosse stato iscritto. Può presentare reclamo a Est allegando i cedolini privi di trattenuta, la documentazione delle spese e la prova del rapporto di lavoro. Est recupera dal datore le somme arretrate.

    Domande frequenti

    L'adesione a Fon.Te è obbligatoria?
    No, è volontaria per il lavoratore. Tuttavia, chi aderisce riceve il contributo datoriale aggiuntivo (circa 0,55% della retribuzione) che altrimenti non spetta. È fortemente conveniente aderire almeno per ricevere il contributo del datore.
    Il fondo Est copre le spese dentistiche?
    Sì, Est copre le cure odontoiatriche (conservative, protesi, ortodonzia) fino a massimali annui. La percentuale di rimborso varia dal 70% all’80% secondo il tipo di prestazione e la struttura (convenzionata o non convenzionata).
    Cosa succede se cambio lavoro: perdo Fon.Te?
    No. La posizione previdenziale Fon.Te è individuale e portabile: puoi continuare a versare volontariamente o trasferire la posizione a un altro fondo complementare. Il capitale accumulato rimane tuo.
    Il datore può non iscrivermi a Est?
    No. L’iscrizione a Est è obbligatoria per tutti i lavoratori coperti dal CCNL Pubblici Esercizi con contratto superiore a 3 mesi. Il mancato versamento è inadempimento contrattuale.
    I contributi Fon.Te sono deducibili dalle tasse?
    Sì, i contributi versati a fondi pensione complementari (quota lavoratore e, in alcuni casi, anche quella datoriale) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 € annui.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: scatti di anzianità e tredicesima mensilità

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede scatti di anzianità ogni 3 anni di servizio continuo, fino a un massimo di 5 scatti. L’importo per scatto varia da circa 12 € (6° livello) a circa 25 € (1° livello e Quadri) mensili lordi. La tredicesima mensilità viene erogata entro il 21 dicembre ed è calcolata sulla retribuzione globale di fatto, inclusi gli scatti maturati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità CCNL Pubblici Esercizi – Importo indicativo per livello e scatto
    Livello Importo per singolo scatto (mensile lordo) Valore massimo (5 scatti)
    Quadro ~25,00 € ~125,00 €/mese
    ~23,00 € ~115,00 €/mese
    ~20,00 € ~100,00 €/mese
    ~18,00 € ~90,00 €/mese
    ~15,00 € ~75,00 €/mese
    ~13,00 € ~65,00 €/mese
    ~12,00 € ~60,00 €/mese

    Importi indicativi da verificare sull’accordo di rinnovo vigente. Gli scatti si aggiungono al minimo tabellare e concorrono alla retribuzione utile ai fini di tredicesima, TFR, straordinari e indennità di preavviso.

    Scatti di anzianità: maturazione e calcolo

    Gli scatti di anzianità maturano automaticamente ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il numero massimo di scatti riconosciuti è 5, quindi l’importo massimo si raggiunge dopo 15 anni di servizio.

    Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio (o del periodo rilevante). Si sommano progressivamente: al 3° anno si aggiunge il 1° scatto, al 6° il 2°, e così via fino al 15° anno (5° scatto). Dopo il 5° scatto non maturano ulteriori importi.

    Gli scatti si computano nella retribuzione globale di fatto e incidono su:

    • Calcolo della tredicesima mensilità
    • Base di calcolo del TFR (in quanto voce continuativa)
    • Calcolo delle maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo
    • Indennità sostitutiva di preavviso

    Cambio datore e interruzione del rapporto

    Gli scatti di anzianità sono legati al singolo datore di lavoro. In caso di cambio datore (dimissioni, licenziamento, fine contratto a termine), il conteggio riparte da zero con il nuovo datore. Non si trasferiscono.

    Fanno eccezione le seguenti situazioni:

    • Cessione d’azienda (art. 2112 c.c.): il rapporto di lavoro si trasferisce al nuovo titolare con conservazione di anzianità e scatti maturati.
    • Cambio appalto con clausola sociale: nelle mense e nella ristorazione collettiva, quando un appalto passa a una nuova impresa, il CCNL prevede la clausola sociale di continuità occupazionale. Il CCNL o l’accordo di cambio appalto può prevedere il riconoscimento dell’anzianità maturata anche col vecchio appaltatore.

    La tredicesima mensilità: calcolo e termini di pagamento

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è un istituto obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, recepito dal CCNL Pubblici Esercizi. Ammonta a una mensilità intera della retribuzione globale di fatto (minimo + scatti + EDR + superminimo + indennità continuative) e viene erogata entro il 21 dicembre di ogni anno.

    Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno (assunzioni, cessazioni, assenze non retribuite), la 13ª si calcola in misura proporzionale ai mesi lavorati: 1/12 per ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni.

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede solo 13 mensilità (non 14 come il CCNL Commercio). La 13ª è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF e agli stessi contributi previdenziali delle mensilità ordinarie.

    Esempi di calcolo della tredicesima

    Esempi pratici per diversi livelli e situazioni:

    Caso Retribuzione mensile base 13ª mensilità intera
    Cameriere 4° livello (nessuno scatto) ~1.540 € + 10,33 € EDR = ~1.550 € ~1.550 €
    Cameriere 4° livello (3 scatti, 9 anni) ~1.550 + 45 € scatti = ~1.595 € ~1.595 €
    Cuoca 3° livello (2 scatti, 6 anni) ~1.620 + 36 € scatti + EDR = ~1.666 € ~1.666 €
    Chef 1° livello (5 scatti, 15+ anni) ~1.920 + 115 € scatti + EDR = ~2.045 € ~2.045 €

    Per un lavoratore assunto il 1° aprile, la 13ª di dicembre sarà pari a 9/12 dell’importo pieno (9 mesi lavorati nell’anno di calendario).

    Casi pratici

    Tizio – Maturazione del 3° scatto al 9° anno
    Tizio lavora come addetto mensa (4° livello) dal 1° marzo 2016. Il 1° marzo 2025 matura il 3° scatto (3+6+9 anni). Da aprile 2025, il suo stipendio base aumenta di ~15 € mensili, portando il totale degli scatti a ~45 €/mese. La 13ª di dicembre 2025 include i 9 mesi con il nuovo importo. Il TFR 2025 si rivaluta sull’importo annuo comprensivo del nuovo scatto.
    Caia – 13ª proporzionale per assunzione ad aprile
    Caia viene assunta il 3 aprile come barista (3° livello). A dicembre riceve la 13ª proporzionale: 8 mesi interi (maggio-dicembre) + aprile che ha più di 15 giorni lavorativi = 9/12 di 1.630 € (minimo + EDR) = ~1.222 €. Se fosse stata assunta il 20 aprile (meno di 15 giorni nel mese), avrebbe calcolato solo 8/12 = ~1.087 €.
    Sempronio – Cambio appalto mensa con riconoscimento anzianità
    Sempronio lavora in una mensa aziendale (4° livello, 7 anni, 2 scatti + EDR = ~1.580 €) per la cooperativa Alfa. Il contratto di appalto passa alla cooperativa Beta. Il CCNL e il bando prevedono la clausola sociale. Beta lo assume mantenendo l’inquadramento, i 2 scatti e l’anzianità ai fini del prossimo scatto (mancano ancora 2 anni al 3°). La continuità è garantita.

    Domande frequenti

    Ogni quanto maturano gli scatti di anzianità?
    Ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di 5 scatti (raggiunto dopo 15 anni di servizio). Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.
    Gli scatti si perdono cambiando lavoro?
    Sì, in caso di cambio datore il conteggio ricomincia da zero. Fanno eccezione la cessione d’azienda (art. 2112 c.c.) e i casi di cambio appalto con clausola sociale, dove anzianità e scatti vengono conservati.
    Quante mensilità prevede il CCNL Pubblici Esercizi?
    13 mensilità: 12 ordinarie più la tredicesima erogata entro il 21 dicembre. Non è prevista la quattordicesima (a differenza del CCNL Commercio Confcommercio che prevede 14 mensilità).
    La tredicesima si paga sempre intera?
    No, se il lavoratore non ha prestato servizio per l’intero anno si calcola proporzionalmente: 1/12 per ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni lavorativi. Al primo anno e all’anno di cessazione, l’importo è sempre ridotto pro rata.
    Gli scatti concorrono al calcolo dello straordinario?
    Sì. Gli scatti rientrano nella retribuzione globale di fatto, che è la base per il calcolo della quota oraria da cui si derivano le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo. Più scatti maturati significa una quota oraria più alta e maggiorazioni assolute più elevate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi fissa il periodo di prova da 10 a 60 giorni di lavoro effettivo in base al livello di inquadramento. Il settore fa largo uso di contratti a tempo determinato stagionali, apprendistato professionalizzante e lavoro intermittente (a chiamata), strumenti particolarmente adatti alla stagionalità e alla variabilità del servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Pubblici Esercizi
    Livello Durata massima periodo di prova
    Quadro e 1° livello 60 giorni di lavoro effettivo
    2° livello 45 giorni di lavoro effettivo
    3° livello 30 giorni di lavoro effettivo
    4° livello 20 giorni di lavoro effettivo
    5° e 6° livello 10 giorni di lavoro effettivo

    I giorni si intendono di lavoro effettivo, non di calendario. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso e senza indennità, fermo restando il pagamento dei giorni lavorati e delle frazioni di 13ª maturata.

    Assunzione e comunicazione obbligatoria

    Ogni assunzione deve essere comunicata telematicamente al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto (comunicazione preventiva obbligatoria, art. 9-bis D.L. 510/1996 e successive modifiche). Per i lavoratori stagionali e per le sostituzioni urgenti sono previste procedure semplificate.

    Il contratto individuale può essere stipulato in forma scritta o verbale, ma la forma scritta è raccomandata e obbligatoria per specifiche tipologie (apprendistato, part-time, contratto a termine). La lettera di assunzione deve indicare: inquadramento, mansioni, retribuzione, orario, luogo di lavoro e data di inizio.

    Contratto a tempo determinato e lavoro stagionale

    Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015) e riconosce la specificità del lavoro stagionale, molto diffuso nel settore (stabilimenti balneari, ristoranti estivi, rifugi, mense scolastiche con sospensione estiva).

    I contratti a termine stagionali godono di alcune deroghe rispetto ai contratti a termine ordinari:

    • Non sono soggetti al limite del 20% della forza lavoro aziendale
    • Non rientrano nel conteggio dei 12 mesi massimi prima che scatti l’obbligo di causale
    • Il periodo di comporto per malattia si calcola diversamente (pro rata della stagione)

    I lavoratori stagionali richiamati per più stagioni consecutive hanno diritto di precedenza nelle assunzioni per la stagione successiva (diritto di precedenza stagionale, da esercitare entro 3 mesi dalla fine della stagione precedente).

    Apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015) è uno strumento contrattuale incentivato per l’assunzione di giovani dai 18 ai 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). Nel settore dei Pubblici Esercizi è particolarmente utilizzato per cuochi, baristi e camerieri.

    La durata massima del contratto di apprendistato per il CCNL Pubblici Esercizi è fissata in 3 anni per la maggior parte dei livelli (ridotta a 2 anni per 5° e 6° livello). Durante l’apprendistato:

    • La retribuzione è ridotta: in genere l’apprendista percepisce il 75% del minimo del livello di inquadramento nel primo anno, l’85% nel secondo, il 100% nel terzo.
    • Il datore beneficia di agevolazioni contributive (contribuzione ridotta al 10% per aziende fino a 9 dipendenti, nessuna per 10-19 dipendenti).
    • L’apprendista ha diritto a formazione interna o esterna (almeno 120 ore biennali).

    Lavoro intermittente (a chiamata)

    Il lavoro intermittente o a chiamata (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) è particolarmente diffuso nel settore dei Pubblici Esercizi per le esigenze di personale variabile (rinforzi nei fine settimana, banchetti, grandi eventi, catering). Si applica:

    • Per lavoratori con meno di 24 anni o over 55
    • Per prestazioni di natura discontinua rientranti nelle categorie del R.D. 2657/1923 (camerieri, cuochi, personale di sala rientrano tipicamente in queste categorie)

    Il lavoratore a chiamata percepisce la retribuzione ordinaria per le ore effettivamente lavorate. Se ha sottoscritto un patto di disponibilità (obbligo di rispondere alle chiamate), ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile (importo determinato dal CCNL, indicativamente 300-400 €/mese). Ogni lavoratore intermittente non può comunque prestare più di 400 giornate nel triennio (salvo turismo, pubblici esercizi: limite non applicabile per le categorie del R.D. 2657/1923).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista cuoco che non supera il periodo di prova
    Tizio viene assunto come apprendista cuoco (3° livello target, periodo di prova 30 giorni di lavoro effettivo). Al 28° giorno il titolare decide che non è adatto. Recede senza obbligo di preavviso né indennità. Tizio ha diritto alla retribuzione dei 28 giorni lavorati (75% del minimo 3° livello: 1.620 × 0,75 = 1.215 €/mese / 26 × 28 giorni ≈ 1.307 €) più la quota di 13ª maturata.
    Caia – Lavoratrice stagionale con diritto di precedenza
    Caia lavora come cameriera (4° livello) in un ristorante balneare dal 1° giugno al 30 settembre. Il contratto stagionale scade. Entro il 31 dicembre (3 mesi), invia una raccomandata al datore esercitando il diritto di precedenza per la stagione successiva. Il datore la deve preferire nelle assunzioni per il prossimo giugno se assume personale dello stesso profilo. Caia nel frattempo accede alla NASpI per i mesi invernali.
    Sempronio – Lavoratore a chiamata per banchetti
    Sempronio, over 55, è lavoratore intermittente senza patto di disponibilità in un servizio catering. Viene chiamato per 8 banchetti al mese (media 10 ore ciascuno): 80 ore lavorate. A 5° livello, retribuzione ~1.460 € / 173 ore = 8,44 €/ora × 80 ore = ~675 € lordi mensili. Senza patto di disponibilità non percepisce l’indennità mensile, ma è libero di rifiutare le chiamate senza conseguenze.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un cameriere?
    Un cameriere inquadrato al 4° livello ha un periodo di prova massimo di 20 giorni di lavoro effettivo. Al 3° livello il limite è 30 giorni. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità.
    Cosa si intende per contratto stagionale nel settore?
    È il contratto a tempo determinato che copre la stagione turistica o alimentare (es. estate, periodo natalizio). Non è soggetto al limite del 20% della forza lavoro né all’obbligo di causale per i primi 12 mesi. I lavoratori stagionali richiamati per più anni hanno diritto di precedenza per la stagione successiva.
    L'apprendistato vale anche per cuochi e baristi?
    Sì, è uno degli strumenti più usati nel settore. La durata è fino a 3 anni per cuochi e baristi (3° livello). L’apprendista percepisce una retribuzione ridotta (75-85-100% del minimo per anno di apprendistato) e ha diritto a formazione interna specifica.
    Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
    Sì, anche il lavoratore intermittente matura il diritto alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e al TFR in proporzione alle ore/giorni effettivamente lavorati. Le ferie sono calcolate pro rata sulle giornate di lavoro effettivo nell’anno.
    Quanti contratti a termine si possono stipulare con lo stesso lavoratore?
    Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite di 24 mesi complessivi (anche non consecutivi) con lo stesso datore per la stessa mansione, dopo i quali scatta la presunzione di contratto a tempo indeterminato. Per i contratti stagionali non si applica il conteggio cumulato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi stabilisce periodi di preavviso variabili da 10 a 45 giorni di calendario a seconda del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Il mancato rispetto del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo soggettivo o oggettivo deve seguire procedure precise.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Periodi di preavviso CCNL Pubblici Esercizi (giorni di calendario)
    Livello Fino a 5 anni di anzianità Oltre 5 anni di anzianità
    Quadro e 1° livello 45 giorni 60 giorni
    2° livello 30 giorni 45 giorni
    3° livello 20 giorni 30 giorni
    4° livello 15 giorni 20 giorni
    5° e 6° livello 10 giorni 15 giorni

    I periodi di preavviso sono espressi in giorni di calendario (non lavorativi). Si applicano sia in caso di dimissioni del lavoratore sia in caso di licenziamento del datore. Il mancato preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso è l’obbligo reciproco di comunicare la cessazione del rapporto con un determinato anticipo, per consentire all’altra parte di organizzarsi. Nel CCNL Pubblici Esercizi i periodi sono differenziati per livello di inquadramento e per anzianità di servizio.

    Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione scritta di dimissioni o licenziamento. Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha l’obbligo di prestare servizio e il datore di corrispondere la retribuzione.

    Il datore può dispensare il lavoratore dal lavoro durante il preavviso (garden leave), ma deve comunque corrispondere la retribuzione per l’intero periodo. In alternativa, entrambe le parti possono concordare il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso in luogo del periodo lavorato.

    Dimissioni: forme e procedura

    Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta. Dal 12 marzo 2016 (D.Lgs. 151/2015) le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (accesso con SPID o CAF/patronato), pena la nullità. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, quelle nel periodo di prova e quelle di lavoratori assunti con contratto a termine (per i quali le dimissioni anticipate richiedono forma telematica ma non la comunicazione al portale con le stesse modalità).

    Le dimissioni per giusta causa esonerano il lavoratore dall’obbligo di preavviso (art. 2119 c.c.) e danno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI (a differenza delle dimissioni ordinarie, per le quali la NASpI non spetta salvo specifiche eccezioni come dimissioni durante la maternità o per giusta causa).

    Licenziamento: giusta causa, GMO e GMS

    Il datore può recedere dal contratto in tre modalità principali:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoria. Esempi nel settore: furto ai danni dell’azienda o dei clienti, risse, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione. Non richiede preavviso; il lavoratore ha comunque diritto al TFR.
    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): violazione degli obblighi contrattuali di minore gravità (es. ripetuti ritardi, negligenza non grave). Richiede preavviso e deve essere preceduto da contestazione disciplinare scritta con risposta del lavoratore (procedura dell’art. 7 L. 300/1970).
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni economiche, organizzative o produttive (es. soppressione del posto di lavoro, riorganizzazione). Richiede preavviso e, per aziende con più di 15 dipendenti, la procedura di conciliazione obbligatoria preventiva.

    Tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione:

    • Tutela reintegratoria piena (art. 18 L. 300/1970): per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti. In caso di licenziamento nullo, discriminatorio o in frode alla legge: reintegra nel posto + risarcimento da 5 mensilità.
    • Tutela indennitaria crescente (D.Lgs. 23/2015): per lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Il licenziamento illegittimo comporta un’indennità non inferiore a 6 mensilità né superiore a 36 mensilità (2 mensilità per ogni anno di servizio).
    • Piccola impresa (fino a 15 dipendenti): regime semplificato, indennità tra 3 e 6 mensilità per licenziamento ingiustificato.

    Nel settore dei Pubblici Esercizi la dimensione media degli esercizi è spesso inferiore ai 15 dipendenti: molti lavoratori rientrano nel regime della piccola impresa.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni di un cameriere 4° livello
    Tizio (4° livello, 3 anni anzianità) si dimette per trovare un altro lavoro. Preavviso contrattuale: 15 giorni di calendario. Invia le dimissioni telematicamente tramite portale del Ministero e comunica al datore la data di ultimo giorno di lavoro (15 giorni dopo). Se il datore lo dispensa dal lavoro nel preavviso, deve comunque corrispondergli la retribuzione dei 15 giorni: 1.540 € / 26 giorni lavorativi × (15/7 × 5) giorni lavorativi ≈ ~450 €.
    Caia – Licenziamento per giusta causa contestato
    Caia (3° livello, cuoca) viene licenziata per giusta causa per presunto furto di alimenti. Contesta il licenziamento. Essendo stata assunta nel 2018 (prima del 7 marzo 2015? No, dopo), rientra nel D.Lgs. 23/2015: indennità indennitaria crescente. Con 6 anni di servizio: indennità minima 6 mensilità, massima 12 mensilità. Caia impugna il licenziamento entro 60 giorni e deposita ricorso al Tribunale del Lavoro entro 180 giorni.
    Sempronio – Licenziamento GMO in piccolo bar
    Sempronio (5° livello, 4 anni) lavora in un bar con 5 dipendenti. Il titolare chiude una delle due sale e sopprime il suo posto. Licenziamento per GMO con 10 giorni di preavviso (5° livello, fino a 5 anni anzianità). Il bar ha meno di 15 dipendenti: tutela minima di 3 mensilità di indennità se il licenziamento fosse dichiarato ingiustificato. Sempronio accede alla NASpI avendo maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un barista per dimettersi?
    Dipende dal livello e dall’anzianità. Un barista inquadrato al 3° livello con meno di 5 anni deve dare 20 giorni di calendario. Oltre i 5 anni: 30 giorni. Un barista al 4° livello: 15 giorni (fino a 5 anni) o 20 giorni (oltre 5 anni).
    Le dimissioni si possono inviare via email?
    No. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo dimissioni online con SPID). Le dimissioni inviate solo via email o per iscritto su carta sono nulle, salvo casi eccezionali (periodo di prova, giusta causa, lavoratori domestici).
    Il licenziamento per giusta causa dà diritto alla NASpI?
    Sì. Il lavoratore licenziato per qualsiasi motivo (inclusa giusta causa) ha diritto alla NASpI se ha almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e risulta involontariamente disoccupato.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Se è il datore a non rispettare il preavviso (licenziando il lavoratore senza preavviso e senza giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso: la retribuzione globale del periodo di preavviso non goduto. L’indennità concorre al reddito ed è soggetta a tassazione ordinaria (non separata come il TFR).
    Il licenziamento disciplinare richiede procedure specifiche?
    Sì. Deve essere preceduto da contestazione disciplinare scritta (art. 7 L. 300/1970) con specificazione dei fatti. Il lavoratore ha 5 giorni per rispondere per iscritto o richiedere di essere sentito in contraddittorio. Solo dopo la valutazione delle giustificazioni il datore può irrogare la sanzione o il licenziamento. L’omissione del procedimento rende il licenziamento inefficace.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il TFR si matura al ritmo di 1/13,5 della retribuzione annua lorda, al netto dell’1,50% versato alla Cassa INPS. La rivalutazione annua avviene al 31 dicembre con il tasso fisso dell’1,50% più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il lavoratore può destinare il TFR alla previdenza complementare di categoria (Fondimpresa o il fondo di settore) oppure mantenerlo in azienda o all’INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR annuo – Esempi per livello CCNL Pubblici Esercizi
    Livello Retribuzione annua lorda (13 mens.) TFR lordo annuo maturato (÷13,5) TFR netto accantonato (al netto dell’1,5%)
    Quadro ~30.550 € ~2.263 € ~2.229 €
    ~24.960 € ~1.849 € ~1.821 €
    ~22.750 € ~1.685 € ~1.660 €
    ~21.060 € ~1.560 € ~1.537 €
    ~20.020 € ~1.483 € ~1.460 €
    ~18.980 € ~1.406 € ~1.385 €
    ~17.550 € ~1.300 € ~1.280 €

    Importi indicativi calcolati sui minimi tabellari 2026. Il TFR effettivo include la rivalutazione annua e si accumula per ogni anno di servizio. La tassazione all’erogazione è separata (aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni).

    Calcolo e maturazione del TFR

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si calcola e si accantona secondo la formula dell’art. 2120 c.c.:

    • Ogni anno si divide la retribuzione annua lorda utile per 13,5
    • Dal risultato si sottrae lo 0,50% a titolo di contributo al Fondo di Garanzia INPS (Fondi di garanzia TFR)
    • La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le voci corrisposte con continuità: minimo tabellare, scatti di anzianità, EDR, superminimo, 13ª mensilità, indennità di turno spezzato, indennità di cassa. Esclude le voci di natura occasionale (rimborsi spese, premi eccezionali).

    Al 31 dicembre di ogni anno il TFR accantonato in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) viene rivalutato con il tasso del 1,50% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. La rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva del 17%.

    Destinazione del TFR: fondo pensione o in azienda

    Il lavoratore neoassunto (o chi non ha ancora effettuato la scelta) ha 6 mesi dalla data di assunzione per decidere dove destinare le quote annue di TFR che maturano:

    • Fondo di previdenza complementare di settore: il CCNL Pubblici Esercizi indica come fondo di riferimento i fondi pensione aperti o negoziali disponibili per il settore (verificare con il sindacato o il datore il fondo applicabile al momento dell’assunzione). Il versamento avviene con una quota a carico del lavoratore (TFR + eventuale quota contrattuale) e una a carico del datore.
    • TFR mantenuto in azienda: per le aziende con meno di 50 dipendenti rimane in azienda; per le aziende con 50 o più dipendenti viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.

    Il silenzio-assenso entro i 6 mesi comporta la destinazione automatica al fondo pensione collettivo del settore. La scelta è irreversibile per le quote future (non per il pregresso).

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120 c.c. consente al lavoratore con almeno 8 anni di anzianità nello stesso rapporto di chiedere un’anticipazione del TFR maturato (non più del 70% del totale accantonato) per esigenze specifiche documentate:

    • Spese sanitarie per cure di particolari malattie (documentazione medica)
    • Acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli)
    • Congedo parentale, congedo per formazione, congedo per gravi motivi (L. 53/2000)

    L’anticipazione può essere chiesta una sola volta. La quota anticipata viene dedotta dal TFR finale all’erogazione.

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR percepito alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata: si applica l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro (o la percentuale del 23% come acconto, con successivo conguaglio dall’Agenzia delle Entrate).

    Per i lavoratori del settore con redditi medio-bassi (livelli 4°-6°), l’aliquota media è spesso nell’ordine del 23-27%. Un TFR netto accumulato in 10 anni di servizio per un 4° livello potrebbe essere indicativamente di circa:

    • TFR lordo accumulato 10 anni: ~1.460 € × 10 = ~14.600 € + rivalutazioni
    • TFR netto (aliquota 25%): circa 10.950 €

    Il TFR versato ai fondi pensione ha una fiscalità differente e potenzialmente più vantaggiosa: aliquota massima del 15%, decrescente fino al 9% per anzianità contributiva nel fondo superiore a 35 anni.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 5 anni come cameriere 4° livello
    Tizio ha lavorato come cameriere (4° livello) per 5 anni a ~1.540 € mensili. Retribuzione annua lorda: 1.540 × 13 = 20.020 €. TFR annuo: 20.020 / 13,5 = ~1.483 € lordi, meno 0,5% (Fondo Garanzia) = ~1.475 €. In 5 anni: ~7.375 € + rivalutazioni annue (ipotesi 2% annuo composto) = circa 7.700 € lordi. Netti dopo tassazione separata al 25%: ~5.775 €.
    Caia – Scelta del fondo pensione al momento dell’assunzione
    Caia viene assunta come cuoca (3° livello, ~1.620 €/mese). Ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR. Il sindacato le spiega che aderendo al fondo pensione di settore ottiene anche il contributo datoriale aggiuntivo (circa 1,5% della retribuzione annua). Caia aderisce entro il termine. Il suo TFR futuro (~1.560 €/anno) va al fondo, più ~315 € di contributo datore/anno. Totale in fondo: ~1.875 €/anno.
    Sempronio – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Sempronio (2° livello, 12 anni di servizio) vuole acquistare la prima casa. Ha accantonato un TFR lordo di circa 20.000 €. Può richiedere fino al 70%: 14.000 €. Presenta richiesta scritta con documentazione del compromesso immobiliare. Il datore eroga l’anticipazione entro 60-90 giorni dalla richiesta (l’azienda ha più di 50 dipendenti, quindi il TFR è al Fondo di Tesoreria INPS, che ha specifiche procedure di anticipazione).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Pubblici Esercizi?
    La formula è uguale per tutti i contratti: retribuzione annua lorda (incluse 13ª e tutte le voci continuative) divisa per 13,5, meno lo 0,50% per il Fondo Garanzia INPS. Il risultato si rivaluta ogni 31 dicembre con tasso 1,5% + 75% inflazione ISTAT.
    Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR?
    Include tutte le voci erogate con continuità: minimo tabellare, scatti, EDR, superminimo, 13ª mensilità, indennità di turno spezzato, indennità di cassa, indennità divisa. Esclude voci occasionali come rimborsi spese e premi una tantum.
    Conviene versare il TFR al fondo pensione?
    Per i lavoratori con lungo orizzonte lavorativo (oltre 15-20 anni) la previdenza complementare offre solitamente una fiscalità più vantaggiosa (aliquota 9-15%) e il contributo datoriale aggiuntivo. Per chi ha breve residenza lavorativa o necessita di liquidità, mantenere il TFR in azienda garantisce maggiore flessibilità (anticipazione) e rivalutazione garantita.
    Quando viene pagato il TFR?
    Il TFR viene erogato entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensionamento, scadenza contratto a termine). In caso di azienda in procedura concorsuale, interviene il Fondo di Garanzia INPS.
    Il TFR è tassato?
    Sì, con tassazione separata: si applica l’aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti alla cessazione (con acconto del 23% e successivo conguaglio). Il TFR nei fondi pensione è tassato con aliquota agevolata del 15%, decrescente fino al 9% per anzianità contributiva nel fondo superiore a 35 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina legale di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) e aggiunge integrazioni datoriali. Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi retribuiti all’80% dall’INPS, con integrazione contrattuale al 100%. Il congedo parentale facoltativo può essere fruito fino al 12° anno di vita del figlio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi parentali – Sintesi CCNL Pubblici Esercizi
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
    Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% della retribuzione Integrazione al 100%
    Congedo obbligatorio di paternità 10 giorni (2024) 100% della retribuzione
    Congedo parentale (ex facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore (max 11 mesi totali) 80% per i primi 3 mesi (2024); 30% per i restanti Nessuna integrazione CCNL standard
    Permessi allattamento (L. 151/2001) 1 ora/giorno (o 2 ore se lavora più di 6 ore) fino al 1° anno 100% a carico INPS
    Congedo per malattia figlio (fino a 3 anni) Illimitato entro i 3 anni Indennità INPS (80%) Nessuna integrazione

    Congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e si distribuisce tipicamente nelle ultime 2 settimane prima del parto e nei 3 mesi successivi (regime ordinario). In alternativa, la lavoratrice può optare per il regime “flessibile” (1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto), subordinato a certificazione medica che attesti la compatibilità dell’attività lavorativa con la gravidanza avanzata.

    L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi. Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione normale per l’intero periodo del congedo obbligatorio, a carico del datore.

    Durante il congedo, la lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 D.Lgs. 151/2001). La tutela decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Congedo obbligatorio di paternità

    Il congedo obbligatorio di paternità è stato progressivamente esteso dalla legge di bilancio 2022. Per il 2024 e il 2025 è pari a 10 giorni lavorativi da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’adozione). È retribuito al 100% dall’INPS, senza necessità di integrazione datoriale.

    Il padre lavoratore dipendente può fruire di un ulteriore giorno facoltativo in sostituzione della madre (che rinuncia a un giorno del proprio congedo obbligatorio). Il congedo di paternità è un diritto autonomo e non dipende dalla fruizione del congedo materno.

    Congedo parentale facoltativo e recenti riforme

    Il congedo parentale (ex congedo facoltativo) è disciplinato dagli artt. 32-46 D.Lgs. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 105/2022 (Direttiva UE conciliazione vita-lavoro). Ciascun genitore ha diritto a un periodo massimo di 6 mesi di congedo parentale, fino al 12° anno di vita del figlio, con un limite complessivo di 11 mesi per entrambi i genitori.

    A seguito delle riforme del 2023-2024, l’indennità INPS per i primi 3 mesi è salita all’80% della retribuzione (per un genitore, non trasferibili); per ulteriori 3 mesi è al 30%. I mesi restanti (fino a 6) sono senza indennità se non previsto da accordi aziendali.

    Il CCNL Pubblici Esercizi non prevede integrazioni datoriali standard per il congedo parentale facoltativo, ma alcune realtà di maggiori dimensioni (grandi catene, ristorazione collettiva) possono prevedere integrazioni attraverso la contrattazione di secondo livello.

    Tutele in gravidanza nel settore della ristorazione

    Il settore dei Pubblici Esercizi comporta attività a rischio per le lavoratrici in gravidanza: esposizione al calore (cucina), sollevamento di carichi (casse, vassoi), postura eretta prolungata, esposizione a fumi e odori. Il datore ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici in stato di gravidanza e, se necessario, adibire la lavoratrice a mansioni diverse o meno rischiose (art. 7 D.Lgs. 151/2001).

    Se non è possibile la modifica delle mansioni, la lavoratrice ha diritto all’interdizione anticipata dal lavoro, su richiesta al competente Ispettorato del Lavoro, con corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di interdizione. Questo strumento è particolarmente rilevante per cuoche e cameriere.

    Casi pratici

    Tizio – Fruizione congedo paternità obbligatorio
    Tizio (3° livello, cuoco) ha un figlio nato il 10 marzo. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità da fruire entro il 10 agosto. Tizio li prende subito: dal 10 al 21 marzo (10 giorni lavorativi, escludendo domenica e festività). L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione normale (~1.620 € / 26 giorni lavorativi × 10 = ~623 € lordi). Il datore non deve integrare nulla.
    Caia – Congedo maternità con integrazione al 100%
    Caia (2° livello, barman senior, ~1.750 € mensili) va in congedo di maternità per 5 mesi. INPS le eroga l’80%: ~1.400 €/mese. Il CCNL prevede integrazione datoriale al 100%: il datore corrisponde i restanti ~350 €/mese. Caia percepisce la retribuzione piena per 5 mesi. Totale integrazione datoriale: 350 × 5 = 1.750 € complessivi.
    Sempronio – Interdizione anticipata della compagna cuoca
    La compagna di Sempronio è cuoca (3° livello, 8° mese di gravidanza) in una cucina industriale. Il medico competente certifica l’incompatibilità con le mansioni. Il ristorante non ha mansioni alternative. La lavoratrice chiede l’interdizione anticipata all’ITL locale, che la concede per il periodo restante di gravidanza. L’INPS eroga l’indennità di maternità all’80% dal giorno dell’interdizione.

    Domande frequenti

    L'indennità di maternità è integrata al 100% nel CCNL Pubblici Esercizi?
    Sì. Il CCNL prevede l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione normale per il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). L’INPS eroga l’80%; il datore integra il restante 20%.
    Quanti giorni spettano al padre nel 2025?
    Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi (confermato per il 2024 e 2025), retribuiti al 100% dall’INPS. Va fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio, non necessariamente continuativamente.
    Il congedo parentale riduce la retribuzione?
    Durante i primi 3 mesi (non trasferibili, per un genitore) l’INPS eroga l’80% della retribuzione. Per i successivi 3 mesi si scende al 30%. Il CCNL Pubblici Esercizi non prevede integrazione datoriale standard per il congedo parentale facoltativo.
    Una cuoca in gravidanza può essere allontanata dalla cucina?
    Non allontanata, ma riassegnata a mansioni compatibili. Se non è possibile la riassegnazione, può ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro tramite istanza all’ITL, con indennità di maternità dall’INPS per il periodo di interdizione anticipata.
    Il congedo di maternità si computa ai fini del TFR?
    Sì. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato per intero ai fini del TFR, degli scatti di anzianità e della maturazione delle ferie e del ROL. È equiparato a servizio attivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi garantisce la conservazione del posto per malattia fino a 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o 270 giorni in caso di malattia a più riprese in 36 mesi. L’indennità INPS è integrata dal datore fino al 100% della retribuzione nei primi giorni, con percentuali decrescenti. L’infortunio sul lavoro è tutelato dall’INAIL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Integrazione malattia CCNL Pubblici Esercizi – Percentuali per periodo
    Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione datore Totale lordo percepito
    Dal 1° al 3° giorno (carenza) 0% A carico del datore (CCNL) 50% della retribuzione
    Dal 4° al 20° giorno 50% (INPS) Integrazione al 100% 100% della retribuzione
    Dal 21° al 180° giorno 66,67% (INPS) Integrazione al 100% 100% della retribuzione
    Oltre il 180° giorno Nessun obbligo INPS Nessuna integrazione contrattuale Comporto: rischio licenziamento

    Le percentuali INPS sono indicative e soggette a massimali. L’integrazione datore è calcolata sulla retribuzione globale di fatto. Verificare le disposizioni aggiornate dell’INPS per il settore turismo/pubblici esercizi.

    Il periodo di comporto: secco e per sommatoria

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore per superamento dei limiti di malattia. Il CCNL Pubblici Esercizi distingue:

    • Comporto secco: una singola malattia continuativa. Il lavoratore conserva il posto per 180 giorni nell’arco di 12 mesi consecutivi. Superato tale limite, il datore può procedere al licenziamento con preavviso.
    • Comporto per sommatoria: somma di più eventi morbosi distinti in un arco temporale esteso. Il CCNL fissa il limite in 270 giorni nell’arco di 36 mesi (3 anni).

    Il lavoratore ha diritto a essere informato del raggiungimento imminente del limite di comporto (comunicazione preventiva da parte del datore). Il superamento non determina la risoluzione automatica del rapporto: il datore deve procedere al licenziamento con atto formale.

    Integrazione dell'indennità di malattia

    Durante la malattia, il lavoratore riceve l’indennità economica dall’INPS (a carico del sistema previdenziale) che il datore integra contrattualmente fino al 100% della retribuzione. Il meccanismo funziona così:

    • Il datore anticipa l’intera integrazione in busta paga e poi recupera la quota INPS tramite conguaglio DM10.
    • I primi 3 giorni (carenza INPS) sono a carico del datore nella misura del 50% della retribuzione normale.
    • Dal 4° giorno al 20°, l’INPS eroga il 50%: il datore integra al 100%.
    • Dal 21° giorno al termine del comporto, l’INPS eroga il 66,67%: il datore integra alla retribuzione piena.

    La retribuzione di riferimento per il calcolo è quella globale di fatto, comprensiva di scatti di anzianità, superminimo e EDR, ma esclusiva delle maggiorazioni variabili (straordinari, premi).

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è fornita dall’INAIL (non dall’INPS). Le prestazioni INAIL partono dal giorno successivo all’infortunio:

    • Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione giornaliera (media degli ultimi 15 giorni).
    • Dal 91° giorno: indennità INAIL sale al 75%.

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’integrazione datoriale anche per l’infortunio, portando la retribuzione al 100% per i primi 180 giorni. Il periodo di assenza per infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria.

    Nel settore della ristorazione gli infortuni più frequenti riguardano tagli, ustioni, scivolamenti e movimentazione manuale di carichi. Il datore ha l’obbligo di adottare le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

    Obblighi del lavoratore durante la malattia

    Il lavoratore assente per malattia deve:

    • Trasmettere telematicamente il certificato medico all’INPS entro il giorno lavorativo successivo all’inizio dell’assenza (il medico lo invia direttamente in via telematica).
    • Rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (incluso sabato).
    • Comunicare tempestivamente al datore l’assenza e la durata presunta.

    L’assenza ingiustificata durante le fasce di reperibilità può determinare la perdita dell’indennità INPS per i giorni di assenza al controllo (salvo giustificato motivo: ricovero ospedaliero, visita medica documentata, forza maggiore).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e avvicinamento al comporto
    Tizio (4° livello, ~1.540 €/mese) si ammala il 15 gennaio e torna il 30 giugno: 166 giorni consecutivi. Si avvicina al limite di comporto secco (180 giorni). Il datore gli invia comunicazione preventiva. Tizio recupera la salute e rientra. Se avesse superato i 180 giorni, il datore avrebbe potuto licenziarlo con preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso se la malattia è causa unica.
    Caia – Calcolo integrazione nei primi 10 giorni
    Caia (3° livello, ~1.620 €/mese, retribuzione giornaliera ~62 €) si ammala per 10 giorni. Giorni 1-3 (carenza): INPS 0%, datore paga 50% × 62 € × 3 = ~93 €. Giorni 4-10 (7 giorni): INPS 50% × 62 = 31 € × 7 = 217 €; datore integra al 100%: altri 31 € × 7 = 217 €. Totale percepito: 93 + 434 = ~527 € lordi per 10 giorni di malattia.
    Sempronio – Infortunio da scivolamento in cucina
    Sempronio, aiuto cuoco (4° livello), scivola su un pavimento bagnato e si frattura un polso. Assenza: 45 giorni. Dal giorno 4: INAIL eroga il 60% della retribuzione giornaliera media. Il CCNL prevede integrazione datoriale al 100% per infortuni. Sempronio percepisce la retribuzione piena per tutto il periodo. L’infortunio viene segnalato all’INAIL entro 2 giorni dall’evento (obbligo del datore, art. 53 D.P.R. 1124/1965).

    Domande frequenti

    Dopo quanti giorni di malattia il datore può licenziare?
    Dopo 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o 270 giorni in 36 mesi (comporto per sommatoria). Il licenziamento non è automatico: richiede atto formale del datore. Il lavoratore ha diritto a comunicazione preventiva sull’avvicinamento al limite.
    I primi 3 giorni di malattia sono pagati?
    Parzialmente: il CCNL Pubblici Esercizi prevede che il datore corrisponda il 50% della retribuzione per i giorni di carenza (1°-3° giorno). L’INPS non eroga nulla in questo periodo. Dal 4° giorno scatta l’indennità INPS integrata dal datore al 100%.
    L'infortunio rientra nel comporto?
    No. L’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Ha una disciplina autonoma con tutela INAIL e integrazione datoriale separata.
    Cosa sono le fasce di reperibilità?
    Le fasce orarie in cui il lavoratore in malattia deve essere presente al proprio domicilio per eventuali visite fiscali INPS: 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, incluso il sabato. L’assenza ingiustificata può comportare la perdita dell’indennità per quel giorno.
    Il periodo di malattia matura ferie e ROL?
    Sì. L’assenza per malattia è equiparata al servizio attivo ai fini della maturazione di ferie, ROL, scatti di anzianità e TFR. Non incide sulla maturazione della tredicesima mensilità (si computa in proporzione ai mesi lavorati inclusi quelli di malattia).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: ferie, permessi, ROL e festività

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per chi ha superato il primo anno, maturate pro rata mensile. I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) ammontano a 32 ore annue. Le 12 festività nazionali sono retribuite; quelle cadenti in giorno lavorativo non goduto vengono compensate economicamente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e festività – Riepilogo CCNL Pubblici Esercizi
    Istituto Spettanza annua Maturazione
    Ferie (dal 2° anno) 26 giorni lavorativi 2,17 giorni/mese
    Ferie (1° anno di servizio) Proporzionale ai mesi Pro rata mensile
    Permessi ROL 32 ore annue 2,67 ore/mese
    Festività nazionali retribuite 12 festività Cadenza annuale fissa
    Permessi per eventi familiari 3 giorni per lutto di grado stretto Per evento
    Permesso matrimonio/unione civile 15 giorni di calendario Per evento

    Ferie: spettanza, maturazione e godimento

    Il CCNL Pubblici Esercizi riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue a partire dal secondo anno di servizio. Nel primo anno si matura il diritto proporzionalmente ai mesi lavorati (circa 2,17 giorni per mese intero). La maturazione avviene anche durante l’assenza per malattia, maternità, infortunio e congedo parentale.

    Il godimento delle ferie deve avvenire preferibilmente in un unico periodo continuativo di almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il CCNL impone che almeno 2 settimane vengano fruite entro l’anno in corso; le restanti possono essere rinviate entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003, art. 10). La monetizzazione delle ferie è vietata durante il rapporto, salvo cessazione.

    Nel settore dei Pubblici Esercizi, la stagionalità e i picchi di lavoro (estate, festività natalizie) rendono la pianificazione feriale particolarmente delicata. Molti esercizi concordano i periodi di chiusura o di minore attività come periodo feriale collettivo.

    Permessi ROL: accumulo e utilizzo

    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) ammontano a 32 ore annue, maturabili in ragione di circa 2,67 ore per ogni mese intero lavorato. Le ore ROL possono essere fruite:

    • Come permessi orari per esigenze personali (visite mediche, impegni familiari)
    • Come giornate intere di riposo aggiuntivo
    • In continuità con le ferie, previo accordo con il datore

    Le ore ROL non godute entro l’anno di maturazione non si perdono automaticamente: il CCNL e la giurisprudenza ne ammettono il riporto a nuovo, ma il datore può pianificare la fruizione in periodi di minor attività. Al termine del rapporto, le ore ROL non godute vengono liquidate in busta paga come indennità sostitutiva.

    Festività nazionali: elenco e compensazione

    Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce le 12 festività nazionali previste dalla legge (L. 260/1949 e successive modifiche):

    • 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), Lunedì di Pasqua
    • 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Repubblica)
    • 15 agosto (Assunzione), 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata)
    • 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (S. Stefano)
    • Santo Patrono del Comune in cui si svolge l’attività

    Se la festività cade in un giorno lavorativo e il lavoratore non lavora, percepisce comunque la retribuzione normale. Se invece il lavoratore è chiamato a lavorare nella festività (situazione frequente nel settore), percepisce la maggiorazione contrattuale prevista (vedi articolo su orario e festivo) più il diritto a riposo compensativo.

    Permessi per eventi: lutto, matrimonio, donazioni

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi per specifici eventi:

    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per il decesso di coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado. Decorrono dal giorno del decesso o del funerale.
    • Matrimonio/unione civile: 15 giorni di calendario retribuiti (congedo matrimoniale), fruibili entro 30 giorni dalla celebrazione.
    • Donazione di sangue: giornata di riposo retribuita il giorno della donazione (L. 584/1967).
    • Permessi per visite mediche specialistiche: se non fruibili fuori orario, possono essere richiesti come permessi ROL o, in caso di lavoratori con disabilità, come permessi L. 104/1992 (3 giorni/mese).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo ferie maturate dopo 7 mesi
    Tizio viene assunto il 1° giugno. Al 31 dicembre (7 mesi di servizio), ha maturato: 7 × 2,17 = circa 15,2 giorni di ferie. Di questi, almeno 2 settimane (12 giorni lavorativi) devono essere fruite entro l’anno; i restanti ~3 giorni possono essere rinviati. Tizio pianifica 12 giorni a fine agosto e terrà i restanti per il nuovo anno.
    Caia – Festività cadente in domenica
    Caia lavora dal martedì alla domenica con lunedì libero. Il 15 agosto cade di domenica. Poiché la domenica è per lei giorno lavorativo ordinario (il lunedì è il suo riposo settimanale), lavora normalmente ma percepisce la maggiorazione per lavoro festivo (+35%) e matura il diritto a un giorno di riposo compensativo. Non può chiedere la doppia maggiorazione domenicale + festiva: le maggiorazioni non si cumulano.
    Sempronio – ROL non goduti a fine anno
    Sempronio ha maturato 32 ore ROL nell’anno ma ne ha fruite solo 16. Il datore gli pianifica le restanti 16 ore in due giornate di gennaio (bassa stagione). Se il rapporto cessasse prima della fruizione, le 16 ore non godute sarebbero liquidate in busta paga: 16 × 8,90 €/h (quota oraria 4° livello) = ~142 € lordi.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Pubblici Esercizi?
    26 giorni lavorativi annui dal secondo anno di servizio. Nel primo anno si matura 1/12 per ogni mese intero lavorato. La maturazione continua durante malattia, maternità e congedo parentale.
    Cosa sono i permessi ROL?
    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 32 ore annue aggiuntive rispetto alle ferie, maturate mensilmente. Possono essere fruiti per esigenze personali, come giornate intere di riposo o in continuità con le ferie. Al termine del rapporto vengono liquidati se non goduti.
    Le ferie non godute possono essere pagate?
    No, durante il rapporto di lavoro in corso la monetizzazione delle ferie è vietata (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo alla cessazione del rapporto le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva, incluse nella busta paga finale.
    Se una festività cade nel giorno libero, il lavoratore perde la retribuzione?
    No. Se la festività cade nel giorno di riposo settimanale del lavoratore, il CCNL prevede un giorno di permesso aggiuntivo o la corresponsione della relativa indennità sostitutiva (una giornata di retribuzione).
    Il congedo matrimoniale è pagato?
    Sì, 15 giorni di calendario retribuiti al 100%, fruibili entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio o unione civile. Non incidono su ferie e ROL, essendo un istituto autonomo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: orario di lavoro, straordinari, notturno e festivo

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede un orario normale di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Le maggiorazioni per lavoro straordinario variano dal 15% al 50%, con percentuali specifiche per lavoro notturno (dalle 22:00 alle 6:00) e per lavoro domenicale e festivo, molto frequenti nel settore della ristorazione e dei bar.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni orarie CCNL Pubblici Esercizi – Straordinario, notturno e festivo
    Tipologia di prestazione Maggiorazione sul minimo orario Note
    Straordinario diurno feriale (41a-48a ora) +15% Prime ore oltre il normale
    Straordinario diurno oltre 48 ore +20% Limite settimanale D.Lgs. 66/2003
    Lavoro notturno ordinario (22:00-6:00) +20% Per chi lavora in turno notturno continuativo
    Straordinario notturno +50% Oltre orario normale, in fascia 22:00-6:00
    Lavoro domenicale (giorno di riposo) +30% Se la domenica non è il riposo settimanale, maggiorazione ridotta
    Lavoro festivo (festività nazionali) +35% + diritto a riposo compensativo Oppure retribuzione aggiuntiva giornaliera
    Lavoro straordinario festivo +50% Combinazione straordinario + festivo

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro salvo diversa disposizione del contratto aziendale; si applica quella più favorevole. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    Il contratto collettivo fissa l’orario di lavoro normale a 40 ore settimanali. La distribuzione su 5 o 6 giorni dipende dall’organizzazione del singolo esercizio: la ristorazione tipicamente opera su 6 giorni con turni spezzati (split-shift), mentre le mense aziendali lavorano spesso su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

    Per il settore dei Pubblici Esercizi è molto diffuso il turno spezzato: il lavoratore opera in due segmenti distinti nella giornata (es. 10:00-15:00 e 18:00-22:30), con un intervallo non retribuito nel mezzo. Il CCNL disciplina la durata massima del turno spezzato e prevede che, superata una certa ampiezza dell’intervallo (generalmente 2 ore), competa un’indennità di turno spezzato.

    Lavoro notturno: definizione e maggiorazioni

    Il lavoro notturno è quello svolto nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00, in conformità con il D.Lgs. 66/2003. Nel settore della ristorazione e dei bar è strutturalmente presente, soprattutto nei locali con chiusura tardiva.

    Il CCNL distingue tra:

    • Lavoro notturno ordinario: il lavoratore che svolge regolarmente turni notturni (lavoro notturno continuativo) percepisce una maggiorazione del +20% sulla quota oraria base.
    • Straordinario notturno: ore prestate oltre il normale orario in fascia 22:00-6:00; maggiorazione del +50%.

    I lavoratori notturni hanno diritto a visite mediche preventive e periodiche (art. 14 D.Lgs. 66/2003) e a particolari tutele in caso di problemi di salute connessi al lavoro notturno.

    Domenicale, festivo e riposo compensativo

    Il settore dei Pubblici Esercizi è caratterizzato da apertura nei giorni festivi e domenicali. Il CCNL disciplina queste situazioni con attenzione:

    • Lavoro domenicale: se la domenica coincide con il giorno di riposo contrattuale del lavoratore e questi viene chiamato a lavorare, percepisce una maggiorazione del +30% più il diritto a un giorno di riposo compensativo in altra giornata.
    • Lavoro nelle festività nazionali (1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre): maggiorazione del +35% sulla retribuzione giornaliera, con diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva.

    Nei bar e ristoranti, poiché le aperture festive sono la norma, molti esercizi adottano turni programmati che includono festività e domeniche nell’orario ordinario, con conseguente diversa distribuzione del riposo settimanale.

    Straordinari: limiti, calcolo e banca ore

    Il limite annuo di straordinari è fissato a 250 ore per lavoratore. Su base settimanale si applica il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

    Esempio di calcolo per un cameriere di 4° livello (minimo ~1.540 €, divisore 173):

    • Quota oraria base: 1.540 / 173 = 8,90 €/h
    • 1 ora di straordinario diurno (+15%): 8,90 × 1,15 = 10,24 €
    • 1 ora di straordinario notturno (+50%): 8,90 × 1,50 = 13,35 €
    • 1 ora di lavoro festivo (+35%): 8,90 × 1,35 = 12,02 €

    Il CCNL o i contratti aziendali possono prevedere la banca ore: le ore straordinarie vengono accantonate e recuperate come riposi compensativi entro il periodo concordato (generalmente 12 mesi).

    Casi pratici

    Tizio – Barista con turni notturni regolari
    Tizio è barista (3° livello) in un locale aperto fino all’1:30 di notte, 5 giorni a settimana. Lavora regolarmente in fascia notturna (22:00-1:30) per 3 ore a turno. Percepisce la maggiorazione notturna del +20% su 3 ore notte × 5 sere × ~4,3 settimane al mese = ~64,5 ore notturne/mese. Con quota oraria 1.620 / 173 = 9,37 €, la maggiorazione mensile è: 64,5 × 9,37 × 0,20 = ~121 € lordi aggiuntivi.
    Caia – Cuoca chiamata in una festività
    Caia è cuoca (3° livello) con il 1° maggio come giorno normalmente libero. Il ristorante è aperto e la chiama a lavorare 8 ore. Percepisce: retribuzione ordinaria 8 × 9,37 = 74,96 € + maggiorazione festiva 35%: 74,96 × 0,35 = 26,24 €. Totale lordo per quella giornata: ~101 € più il diritto a un giorno di riposo compensativo.
    Sempronio – Cameriere con turno spezzato lungo
    Sempronio (4° livello, 8,90 €/h) lavora in turno spezzato: 11:00-15:00 e 19:30-23:30 (4+4 = 8 ore lavorate). L’intervallo è di 4,5 ore. Supera le 2 ore previste per l’indennità di turno spezzato, quindi percepisce la relativa indennità giornaliera (importo definito da accordo aziendale, orientativamente 3-5 €/giorno). Nelle 4 ore serali dalle 22:00 in poi matura anche 30 minuti di notturno.

    Domande frequenti

    Qual è il limite di straordinari nel CCNL Pubblici Esercizi?
    250 ore annue per lavoratore. Su base settimanale vale il limite di legge di 48 ore medie su 4 mesi (D.Lgs. 66/2003). Lo straordinario richiede il consenso del lavoratore salvo urgenze dimostrabili.
    Come funziona il turno spezzato nel settore?
    È frequente nei ristoranti: il lavoratore opera in due segmenti con pausa lunga non retribuita. Se l’intervallo supera una certa soglia (generalmente 2 ore), scatta un’indennità di turno spezzato definita dalla contrattazione aziendale o territoriale.
    Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
    Dipende dall’organizzazione del lavoro. Se la domenica è inclusa nel turno ordinario del lavoratore come giorno di lavoro normale (con il riposo settimanale spostato in altro giorno), non scatta la maggiorazione. La maggiorazione del 30% scatta quando la domenica è il giorno di riposo contrattuale del lavoratore.
    Cosa accade se il datore non paga il notturno?
    Le maggiorazioni per lavoro notturno sono obbligatorie per legge (D.Lgs. 66/2003) e contratto. Il mancato pagamento costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivendicarle in sede sindacale, con diffida accertativa tramite ITL, o in sede giudiziaria. Il termine di prescrizione è 5 anni dalla cessazione del rapporto.
    La banca ore è obbligatoria?
    No, è uno strumento facoltativo che può essere introdotto da contratti aziendali o accordi individuali. Consente di accantonare le ore straordinarie ed erogarle come riposi compensativi. In assenza di accordo, le ore straordinarie devono essere retribuite con la relativa maggiorazione nella busta paga del mese in cui sono state prestate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi fissa per il 2026 minimi tabellari mensili lordi che vanno da circa 1.350 € per il 6° livello fino a circa 2.350 € per i Quadri. La retribuzione è erogata su 13 mensilità. Il rinnovo 2024-2027 ha previsto aumenti scaglionati, con incrementi significativi a partire dal 2024. Verificare sempre il testo vigente e gli accordi di rinnovo aggiornati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili – CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione (paga base conglobata, decorrenza 1° giugno 2026)
    Livello Minimo mensile lordo
    Quadro A 2.462,96 €
    Quadro B 2.271,61 €
    2.107,68 €
    1.916,35 €
    1.800,73 €
    1.692,69 €
    1.580,09 €
    6° super 1.514,83 €
    1.491,57 €
    1.390,20 €

    Minimi del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo (FIPE-Confcommercio) in vigore dal 1° giugno 2026, paga base conglobata. Per le aziende minori (cat. III-IV) si applicano valori ridotti. Su 14 mensilità; esclusi scatti di anzianità e indennità accessorie. Fonte: tabelle Confcommercio.

    Minimi tabellari indicativi aggiornati a maggio 2026; gli importi vanno verificati sull’ultimo testo del CCNL vigente e sugli accordi di rinnovo. La retribuzione mensile effettiva include anche scatti di anzianità, indennità di settore, eventuali superminimi aziendali e l’incidenza della 13ª mensilità.

    Composizione della retribuzione contrattuale

    Il minimo tabellare del CCNL Pubblici Esercizi è composto storicamente da paga base e indennità di contingenza (elemento fisso derivante dalla vecchia scala mobile). Su questo importo si stratificano, a seconda dei casi:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni 3 anni di servizio continuativo, fino a un massimo di 5 scatti. Importo per scatto variabile per livello, orientativamente 13-25 € mensili.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo pattuito al momento dell’assunzione o per meriti; può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità specifiche di settore: indennità di cassa, indennità per turni notturni continuativi, maggiorazioni domenicali e festive (vedi articolo dedicato).
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): importo storico di 10,33 € mensili, eredità del blocco della scala mobile del 1992, incluso nel cedolino ma non rivalutabile.

    La retribuzione lorda annua si calcola moltiplicando il mensile per 13 mensilità (12 normali + 13ª a dicembre), a differenza del CCNL Commercio che prevede 14 mensilità.

    Aumenti contrattuali 2024-2027

    Il rinnovo contrattuale dell’8 febbraio 2024 ha previsto un piano di aumenti scaglionati sull’intero arco 2024-2027, con l’obiettivo di recuperare il differenziale inflattivo. Gli incrementi sono stati distribuiti su più tranche decorrenti:

    Gli importi sopra riportati sono indicativi e si riferiscono agli aumenti cumulati per livello. Verificare il testo dell’accordo di rinnovo per i valori esatti per ciascun livello di inquadramento.

    Terzo elemento, EDR e indennità di settore

    Il terzo elemento della retribuzione comprende tutte le voci accessorie riconosciute dal contratto collettivo o da accordi aziendali. Per i Pubblici Esercizi le principali sono:

    • EDR: 10,33 € mensili, voce fissa non rivalutabile.
    • Indennità di cassa: per i lavoratori che gestiscono denaro contante con responsabilità personale, importo stabilito dalla contrattazione aziendale o territoriale, indicativamente 20-40 €/mese.
    • Indennità di reperibilità: per i lavoratori che devono essere raggiungibili fuori orario, disciplinata da accordi di secondo livello.
    • Indennità per uso vestiario/divisa: rimborso o fornitura della divisa di lavoro obbligatoria; in alternativa indennità monetaria concordata.

    Stima del netto e incidenza delle 13 mensilità

    Per orientarsi sulla retribuzione netta, si può applicare un coefficiente indicativo di circa 0,70-0,73 sul lordo mensile per redditi medio-bassi (detrazioni lavoro dipendente, no carichi familiari):

    Stime orientative. Il netto effettivo dipende da aliquota IRPEF applicata, detrazioni per carichi familiari, addizionali comunali e regionali, ed eventuali bonus fiscali (es. trattamento integrativo D.L. 3/2020).

    Casi pratici

    Tizio – Cameriere 4° livello con scatti
    Tizio è cameriere di 4° livello da 9 anni nello stesso locale. Ha maturato 3 scatti di anzianità (3+6+9 anni), ciascuno di circa 14 € mensili. Stipendio base 2026: ~1.540 € (minimo tabellare) + 42 € (3 scatti) + 10,33 € (EDR) = circa 1.592 € lordi mensili. Con 13 mensilità: ~20.700 € lordi annui.
    Caia – Cuoca 3° livello con superminimo non assorbibile
    Caia è cuoca di 3° livello con superminimo individuale non assorbibile di 100 €, pattuito all’assunzione. Minimo tabellare 2026: ~1.620 €. Retribuzione base: 1.620 + 100 + 10,33 = ~1.730 € lordi mensili. L’aumento contrattuale di circa 30 €/mese dal gennaio 2026 si applica al minimo tabellare, ma non intacca il superminimo non assorbibile.
    Sempronio – Lavapiatti 6° livello e progressione di carriera
    Sempronio viene assunto come lavapiatti (6° livello, minimo ~1.350 €) con contratto a tempo determinato stagionale. Dopo la seconda stagione gli vengono affidate anche mansioni di commis cucina (5° livello). Avendo svolto mansioni superiori per oltre 6 mesi continuativi, chiede il passaggio al 5° livello (~1.460 €), con un incremento di 110 € lordi mensili.

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Pubblici Esercizi?
    13 mensilità: 12 mensili ordinarie più la tredicesima erogata a dicembre (o in misura proporzionale alla data di cessazione). Non è prevista la quattordicesima come nel CCNL Commercio.
    Qual è il minimo per un barista nel 2026?
    Un barista qualificato (3° livello) ha un minimo tabellare indicativo di circa 1.620 € lordi mensili. Un barista con mansioni più semplici (4° livello) si attesta intorno a 1.540 €. Importi da verificare sul testo contrattuale aggiornato.
    Cosa include l'EDR e si può non pagarlo?
    L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di 10,33 € mensili è una voce contrattuale obbligatoria, retaggio del blocco della scala mobile del 1992. Non può essere escluso né assorbito. Va riportato in cedolino come voce separata.
    Gli scatti di anzianità si perdono cambiando datore?
    Gli scatti maturati con il precedente datore non si trasferiscono automaticamente. Con il nuovo datore si ricomincia a maturare scatti dalla data di assunzione. Fa eccezione il passaggio diretto per cessione d’azienda o cambio appalto (clausola di continuità).
    Come si calcola la retribuzione oraria per gli straordinari?
    La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile globale di fatto per il divisore contrattuale, che per i Pubblici Esercizi a 40 ore settimanali è generalmente 173 (oppure 168 per alcuni contratti aziendali). Esempio: 1.620 € / 173 = ~9,37 €/ora base.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione classifica i lavoratori in Quadri e sei livelli numerati dal 1° (più elevato) al 6°. Le figure tipiche spaziano dal maître e dallo chef al barista, cameriere, commis e addetto mensa. Ogni livello ha una declaratoria che descrive responsabilità, autonomia e competenze tecniche richieste.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Pubblici Esercizi – Profili tipici per settore
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadro Direttore di esercizio complesso, responsabile operativo di catena Alta autonomia, gestione di risorse umane ed economiche
    Maître, chef/capo cuoco, responsabile di sala, sommelier senior Coordinamento di brigata o sala, responsabilità di prodotto e servizio
    Cuoco capo partita, barman senior, capo cameriere, responsabile pasticceria Autonomia tecnica elevata, guida di un reparto
    Cuoco, barista qualificato, cameriere esperto, addetto buffet Mansioni qualificate, applicazione autonoma di procedure
    Aiuto cuoco, barista, cameriere, addetto mensa, cassiere bar Mansioni d’ordine qualificate, supporto ai livelli superiori
    Commis di sala/cucina, banconiere, addetto alla distribuzione mensa Mansioni di supporto con limitata autonomia
    Lavapiatti, addetto pulizie, mansioni elementari Mansioni esecutive semplici, nessuna autonomia operativa

    La struttura di inquadramento del settore

    Il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo (comunemente detto CCNL Fipe o CCNL Pubblici Esercizi) si applica a circa un milione di lavoratori impiegati in bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, mense aziendali, servizi di catering e ristorazione collettiva. È distinto dal CCNL Turismo che disciplina gli esercizi alberghieri.

    Il sistema di inquadramento prevede la categoria dei Quadri al vertice, seguita da sei livelli numerati dall’1° al 6° in ordine decrescente di complessità. A ogni livello corrisponde una declaratoria, ossia la descrizione delle competenze tecniche, del grado di autonomia e del livello di responsabilità richiesti.

    Quadri e primo livello: ruoli direttivi e di alta specializzazione

    La qualifica di Quadro riguarda i lavoratori che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni di rilevante importanza per l’organizzazione: direttori di grandi esercizi, responsabili operativi di catene di ristorazione, food and beverage manager di strutture complesse.

    Il 1° livello comprende le figure di punta della brigata di cucina e di sala: il maître d’hôtel, il chef/capo cuoco con responsabilità sull’intera produzione, il sommelier con funzioni di responsabilità, il barman con qualifica di responsabile del reparto. Questi lavoratori coordinano altri addetti e sono responsabili della qualità del prodotto e del servizio.

    Dal 2° al 4° livello: la colonna portante operativa

    Il 2° livello include il cuoco capo partita, il barman senior, il capo cameriere e il responsabile della pasticceria: figure con alta competenza tecnica che guidano un reparto specifico.

    Il 3° livello è il più numeroso: cuochi, baristi qualificati, camerieri esperti, addetti al buffet. Sono lavoratori in grado di operare in autonomia sulle mansioni di competenza.

    Il 4° livello raggruppa l’aiuto cuoco, il barista, il cameriere ordinario, l’addetto alla distribuzione in mensa e il cassiere di bar: mansioni qualificate che richiedono conoscenze di base ma non responsabilità di coordinamento.

    5° e 6° livello e passaggi di categoria

    Il 5° livello comprende i commis di sala e di cucina, i banconieri e gli addetti alla distribuzione: mansioni di supporto con limitata autonomia, spesso punto di ingresso per i nuovi lavoratori del settore.

    Il 6° livello include i lavapiatti, gli addetti alle pulizie dei locali e le mansioni elementari. I lavoratori di 6° livello possono essere promossi al 5° livello dopo un periodo di permanenza e acquisizione di competenze, come previsto dalla disciplina dei passaggi di categoria.

    I passaggi automatici per svolgimento stabile di mansioni superiori seguono l’art. 2103 c.c.: dopo 6 mesi continuativi in mansioni del livello superiore, il lavoratore ha diritto all’inquadramento definitivo.

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio da 5° a 4° livello
    Tizio è assunto come commis di cucina (5° livello, minimo ~1.480 €). Dopo 8 mesi lavora stabilmente come aiuto cuoco autonomo. Avendo svolto mansioni di 4° livello per più di 6 mesi continuativi, chiede l’applicazione dell’art. 2103 c.c. Il datore gli riconosce il 4° livello con minimo di ~1.570 €, con un incremento di circa 90 € lordi mensili.
    Caia – Chef a capo brigata promossa a 1° livello
    Caia è cuoca di 2° livello da quattro anni. L’azienda le affida la responsabilità dell’intera brigata di cucina (6 persone) con potere di organizzazione del lavoro e degli acquisti. Il CCNL inquadra questa funzione al 1° livello. Caia ottiene la promozione con un aumento del minimo da ~1.700 € a ~1.900 €, oltre all’indennità di responsabilità.
    Sempronio – Addetto mensa con scatti accumulati
    Sempronio lavora come addetto alla distribuzione (4° livello) in una mensa aziendale da 12 anni. Ha maturato 4 scatti di anzianità (circa 15 € ciascuno). Il suo stipendio base è: minimo 4° livello ~1.570 € + 4 scatti × 15 € = 60 € + eventuali indennità mensa. Totale lordo mensile indicativo: ~1.680 €.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Pubblici Esercizi?
    Sette categorie: i Quadri al vertice, seguiti da 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° livello in ordine decrescente di complessità e retribuzione.
    Dove si colloca il barista nel CCNL?
    Il barista qualificato è inquadrato al 3° livello; il barista con mansioni più semplici o in fase di apprendimento al 4° livello; il barman senior o responsabile reparto al 2° livello.
    Come si ottiene il passaggio al livello superiore?
    Per svolgimento stabile di mansioni del livello superiore per almeno 6 mesi continuativi (art. 2103 c.c.), o per accordo individuale scritto. Il datore è tenuto all’inquadramento definitivo al superamento del termine.
    Il CCNL Pubblici Esercizi vale anche per le mense?
    Sì, si applica anche alla ristorazione collettiva (mense aziendali, scolastiche, ospedaliere) gestita da operatori aderenti a Fipe, Angem, Legacoop o Confcooperative.
    Qual è la differenza con il CCNL Turismo?
    Il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione riguarda bar, ristoranti, mense e catering. Il CCNL Turismo (CCNL Alberghi) disciplina gli esercizi alberghieri e le strutture ricettive. Sono contratti distinti con tabelle retributive e norme differenti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Sicurezza sul lavoro e distretti del mobile nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il settore del legno e dell’arredamento presenta rischi specifici disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e richiamati nel CCNL: polveri di legno duro (cancerogene IARC gruppo 1), rumore, macchine utensili con rischio di amputazione. Il DVR deve includere la valutazione dell’esposizione a polveri e il piano di sorveglianza sanitaria. I distretti del mobile (Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli) presentano specificità produttive e relazioni industriali proprie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Principali rischi specifici del settore legno e adempimenti CCNL/D.Lgs. 81/2008
    Rischio Norma di riferimento Obbligo del datore Sorveglianza sanitaria
    Polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (cancerogeni); IARC Gruppo 1 Misurazione esposizione, DPI (maschere FFP3), aspirazione localizzata Visita annuale con rinoscopia e spirometria
    Rumore industriale D.Lgs. 81/2008, Tit. VIII, Capo II Misura fonoaudiometrica, DPI (otoprotettori) se >85 dB(A) Audiometria periodica (frequenza in base al livello)
    Macchinari (troncatrici, frese, pialle) D.Lgs. 81/2008, Tit. III; Dir. Macchine 2006/42/CE Marcatura CE, ripari fissi, procedure operative scritte Valutazione idoneità mansione specifica
    Solventi e vernici (VOC, isocianati) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (agenti chimici) Schede SDS, cabine verniciatura aspirate, DPI respiratori Visita con spirometria e test epatico periodici
    Movimentazione manuale dei carichi D.Lgs. 81/2008, Tit. VI Valutazione indice NIOSH, formazione specifica Valutazione rachide per mansioni a rischio

    Le polveri di legno duro: il rischio cancerogeno principale

    Le polveri di legno duro – prodotte dalla lavorazione di faggio, quercia, rovere, olmo e altri legni a latifoglie – sono classificate dall’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nel Gruppo 1: cancerogeni certi per l’uomo, in relazione al carcinoma delle cavità nasali e dei seni paranasali.

    Il D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro che impiegano operai addetti alla lavorazione di legno duro:

    • Misurazione dell’esposizione personale alle polveri (valore limite: 2 mg/m³ per legni duri, 5 mg/m³ per legni molli).
    • Adozione di sistemi di aspirazione localizzata (hoods, cabine, aspiratori accoppiati alle macchine).
    • Fornitura e obbligo di utilizzo di maschere filtranti FFP3 nelle lavorazioni con alta polverosità.
    • Sorveglianza sanitaria annuale con rinoscopia e spirometria.

    Il CCNL richiama espressamente la necessità di valutare questo rischio nel DVR e di informare i lavoratori delle conseguenze sanitarie dell’esposizione continuativa.

    Macchinari e rischio di infortuni gravi

    Il settore del legno ha una delle più alte incidenze di infortuni gravi e mortali tra i comparti manifatturieri italiani. Le macchine più pericolose sono:

    • Troncatrici a lama circolare: rischio di amputazione di dita e mano per contatto con la lama.
    • Fresatrici e sagomatrici: proiezioni di trucioli e schegge; rischio di contatto con utensile in rotazione.
    • Pialle e spessori: rischio di trascinamento e schiacciamento.
    • Centri di lavoro CNC: rischi residui durante le operazioni di set-up e manutenzione (lame ferme ma inerti con energia residua).

    Le macchine devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010), con marcatura CE e dichiarazione di conformità. Il CCNL prevede che i lavoratori addetti a macchinari pericolosi non possano essere distolti dalla sorveglianza della macchina per altre mansioni durante il ciclo operativo.

    I distretti del mobile: Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli

    L’industria italiana del mobile si concentra in tre grandi distretti produttivi, ciascuno con proprie specializzazioni e dinamiche di relazioni industriali:

    • Distretto della Brianza (Monza-Brianza, Como, Lecco): polo storico del mobile di design di alta gamma, tappezzeria, imbottiti. Sede del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Le relazioni industriali sono mature, con accordi aziendali di secondo livello diffusi e premi di risultato strutturati. Alcune delle più grandi aziende mondiali del settore hanno sede qui (Cassina, Molteni, Poliform).
    • Distretto di Pesaro-Urbino: specializzato nel mobile in serie a prezzi medi, cucine industriali, mobile in kit. Forte presenza di PMI con accordi integrativi provinciali. Il CCNL industria è applicato in modo prevalente.
    • Distretto della Livenza (Pordenone-Treviso): produce mobili in kit e mobili imbottiti per grande distribuzione (Ikea è uno dei principali acquirenti). Alta intensità di manodopera, forte utilizzo di somministrazione e apprendistato.

    Il CCNL e la sicurezza: organismi bilaterali e RLS

    Il CCNL Legno prevede un sistema di relazioni industriali sulla sicurezza basato su:

    • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): eletto o designato dai lavoratori, ha diritto di accesso al DVR, di partecipare alle riunioni annuali sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/2008) e di proporre misure preventive.
    • Formazione RLS: il CCNL garantisce all’RLS un percorso formativo iniziale di 32 ore e aggiornamenti annuali di 8 ore, con retribuzione normale durante i corsi.
    • Organismi bilaterali: EMER (Ente per la Manutenzione e la Riqualificazione nel comparto) e altri enti paritetici nazionali e territoriali svolgono attività di formazione e assistenza sulla sicurezza nelle PMI del settore.

    Il CCNL prevede anche la possibilità di accordi aziendali specifici sulla sicurezza, che possono introdurre misure più restrittive di quelle minime di legge (es. doppi DPI per lavorazioni particolarmente polverose, visite mediche più frequenti).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio ebanista esposto a polveri di faggio: sorveglianza sanitaria
    Tizio è ebanista e lavora quotidianamente il faggio. Il datore misura la sua esposizione personale: 2,8 mg/m³ (oltre il valore limite di 2 mg/m³). Il medico competente prescrive visite più ravvicinate (ogni 6 mesi invece di 12) e il datore deve ridurre l’esposizione entro 6 mesi installando un aspiratore dedicato alla postazione di Tizio. Nel frattempo, Tizio è obbligato a indossare maschere FFP3 per tutta la durata della lavorazione.
    Caia – Infortunio da troncatrice: obblighi del datore post-incidente
    Caia si ferisce alla mano sinistra con una troncatrice priva del dispositivo di protezione anteriore (carter rimosso per velocizzare il lavoro). L’infortunio è denunciato a INAIL. L’Ispettorato del Lavoro effettua un sopralluogo: il datore viene sanzionato per omissione del DPI (mancato ripristino del carter), violazione dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008. È sospesa l’attività della macchina fino al ripristino. L’infortunio genera una rendita INAIL per Caia.
    Sempronio – RLS che propone sorveglianza sanitaria aggiuntiva
    Sempronio è RLS in un serramentificio con 45 dipendenti. Durante la riunione annuale sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/2008), propone di introdurre la spirometria annuale per tutti i lavoratori addetti all’incollaggio (uso di colle viniliche con emissioni di formaldeide), non solo per quelli addetti alle polveri. Il datore accetta la proposta e la inserisce nel piano sanitario aziendale come misura volontaria aggiuntiva.

    Domande frequenti

    Le polveri di legno morbido sono ugualmente pericolose di quelle di legno duro?
    No, non ai fini della classificazione cancerogena. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono cancerogene IARC Gruppo 1. Le polveri di legno morbido (pino, abete, cedro) non sono classificate come cancerogene certi, ma sono comunque irritanti per le vie respiratorie e richiedono comunque DPI e ventilazione adeguata. Il valore limite è diverso: 2 mg/m³ per i duri, 5 mg/m³ per i molli.
    Quante ore di formazione spettano all'RLS nel CCNL Legno?
    32 ore di formazione iniziale entro 3 mesi dalla designazione/elezione, con contenuti su sicurezza, normativa, DVR e tecniche di valutazione dei rischi. Aggiornamento annuale di 8 ore. Tutta la formazione è in orario di lavoro retribuito.
    Un lavoratore può rifiutare di usare i DPI?
    No. L’uso dei DPI è obbligatorio ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81/2008 (obblighi del lavoratore). Il rifiuto sistematico e ingiustificato può costituire illecito disciplinare. Il datore ha l’obbligo di fornire i DPI, formare il lavoratore al loro utilizzo e vigilare sull’effettivo impiego.
    Il Salone del Mobile di Milano influisce sul CCNL dei lavoratori brianzoli?
    Indirettamente sì. La stagionalità degli ordini legata al Salone (aprile) porta le aziende brianzole ad accumulare ore straordinarie o a ricorrere alla somministrazione nei mesi precedenti, con ricadute sugli accordi di flessibilità oraria aziendali. Alcuni contratti integrativi di distretto disciplinano espressamente le causali di straordinario per le commesse fieristiche.
    La formazione obbligatoria sulla sicurezza è a carico del lavoratore?
    No. La formazione sulla sicurezza (inclusa quella specifica per operatori di macchinari, addetti a cancerogeni, primo soccorso e antincendio) è interamente a carico del datore di lavoro, svolta in orario di lavoro normale, retribuita. Il lavoratore non può essere tenuto a frequentarla fuori orario senza compenso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.