Autore: Andrea Marton

  • Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo

    Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Cooperative di Consumo

    Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Il numero dei contratti a termine è contingentato (di norma entro il 20% degli stabili, salvo diversa previsione del CCNL). Oltre i 12 mesi serve una causale; sono ammesse al massimo 4 proroghe in 24 mesi e gli intervalli di stop&go tra contratti. Matura il diritto di precedenza alle assunzioni a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Tetto di contingentamento · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il tetto di contingentamento e le causali

    Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.

    Il tetto di contingentamento

    Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.

    Le causali

    Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.

    Proroghe, rinnovi e precedenza

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — rinnovo oltre i 12 mesi senza causale
    Tizio è assunto a termine per 8 mesi (acausale); l’azienda vuole rinnovarlo per altri 6. Poiché il rinnovo porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi, serve una causale valida (sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o una causale prevista dal CCNL). Senza causale, il rinnovo espone alla conversione a tempo indeterminato.
    Caia — superato il tetto del 20%
    L’azienda di Caia ha troppi contratti a termine rispetto agli stabili, oltre la soglia del CCNL. Il superamento del tetto di contingentamento non converte i contratti, ma comporta sanzioni amministrative a carico del datore. Il CCNL può aver fissato una percentuale diversa da quella legale del 20%.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
    Di norma non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale fissata dal CCNL. Il superamento comporta sanzioni amministrative, non la conversione dei contratti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 72 Cod. Amb. – finanziamento

    Art. 72 Cod. Amb. – finanziamento

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all’articolo

    69. 2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 . I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze fino all’espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell’economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l’ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l’adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ).

    4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo

    57. 5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , entro trenta giorni dall’approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

  • Articolo 161 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 161 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 161 CCII – Creditore di piu’ coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

    2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

    3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    TFR e fine rapporto nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: calcolo, anticipazione e liquidazione

    Il Trattamento di Fine Rapporto è uno degli elementi più rilevanti del rapporto di lavoro: è una forma di risparmio forzato che matura anno dopo anno e viene liquidata alla cessazione. Nel CCNL Fiavet si applicano le norme generali dell'art. 2120 del Codice Civile, con la possibilità di destinazione a Fon.Te come fondo pensione di riferimento del settore.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet si calcola ai sensi dell'art. 2120 c.c.: si divide per 13,5 la retribuzione annua utile (incluse tredicesima e quattordicesima). Può essere destinato a Fon.Te oppure mantenuto in azienda o trasferito al Fondo Tesoreria INPS. L'anticipazione è possibile dopo 8 anni, nel limite del 70%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo pensione di riferimento
    Fon.Te (Fondo Pensione Complementare per i dipendenti di aziende del terziario)

    Tabella riepilogativa: TFR e fine rapporto

    TFR e spettanze di fine rapporto – CCNL Fiavet
    Voce Regola Note
    Quota annua TFR Retribuzione annua utile ÷ 13,5 Include tredicesima, quattordicesima e voci continuative
    Rivalutazione TFR 1,5% fisso + 75% indice ISTAT Al 31 dicembre di ogni anno; tassata al 17%
    Destinazione TFR Fon.Te, Fondo Tesoreria INPS o in azienda Scelta entro 6 mesi dall'assunzione; silenzio = Fondo Tesoreria o in azienda
    Anticipazione TFR Max 70% del maturato dopo 8 anni Per prima casa, spese sanitarie, altre causali
    Tassazione TFR Tassazione separata (art. 17 TUIR) Aliquota media ultimi 5 anni; conguaglio INPS entro 2-3 anni

    Come si calcola il TFR: la formula dell’art. 2120 c.c.

    Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile e si calcola indipendentemente dal CCNL applicato. La formula base per la quota annua è:

    Quota TFR annua = Retribuzione annua utile ÷ 13,5

    La retribuzione utile comprende tutti gli emolumenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro, con carattere di corrispettività e periodicità. Sono esclusi soltanto gli elementi espressamente esclusi dal CCNL o dalla legge (es. rimborsi spese documentati). Nel CCNL Fiavet rientrano nella base:

    • Minimo tabellare mensile.
    • Superminimo individuale.
    • Ratei di tredicesima e quattordicesima (computati mensilmente per dodicesimi).
    • Eventuali indennità continuative.
    • Premio sostitutivo fisso (dal novembre 2027, quando erogato).

    Destinazione del TFR: Fon.Te o azienda

    Ogni lavoratore dipendente deve effettuare una scelta esplicita sulla destinazione del TFR entro 6 mesi dalla prima assunzione:

    • Fon.Te: il fondo pensione complementare di riferimento per i dipendenti del terziario e delle imprese di viaggio Fiavet. Il versamento del TFR a Fon.Te attiva anche i contributi datoriali e del lavoratore previsti dallo statuto del fondo.
    • Fondo Tesoreria INPS: per le aziende con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS. All'atto della cessazione, l'INPS restituisce il montante maturato al datore che lo liquida al lavoratore.
    • In azienda: per le imprese con meno di 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione rimane accantonato presso il datore di lavoro, che lo gestisce direttamente e lo corrisponde alla cessazione.

    Il silenzio-assenso: se entro 6 mesi il lavoratore non esprime una scelta, il TFR viene destinato al fondo pensione complementare indicato dal CCNL (Fon.Te) o, in mancanza di accordo collettivo sul fondo, al Fondo Tesoreria INPS.

    Spettanze di fine rapporto: cosa si riceve alla cessazione

    Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, scadenza contratto, pensionamento), il lavoratore ha diritto a:

    • TFR maturato (al netto delle anticipazioni già ricevute).
    • Ratei di tredicesima e quattordicesima per la frazione di anno non ancora corrisposta.
    • Ferie e ROL non goduti: indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione ordinaria giornaliera.
    • Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non è stato prestato o è stato esoneranto dal datore).
    • Eventuali premi o bonus maturati e non ancora corrisposti.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR su 5 anni al 4° livello
    Tizio ha lavorato 5 anni con una retribuzione annua utile di circa 24.510 euro (minimo tabellare dic. 2027 su 14 mensilità). La quota TFR annua è 24.510 / 13,5 = 1.815 euro. In 5 anni matura circa 9.075 euro di TFR lordo (prima della rivalutazione). La rivalutazione annua aggiunge una percentuale legata all'inflazione, incrementando il montante finale.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 9 anni di anzianità e ha maturato un TFR di 16.000 euro. Vuole comprare la prima casa. Può richiedere un'anticipazione di massimo il 70% del maturato: 11.200 euro. La richiesta deve documentare l'acquisto della prima abitazione. L'anticipazione non è un diritto soggettivo: il datore può concederla nei limiti del 10% degli aventi diritto annualmente.
    Sempronio – Liquidazione finale alla cessazione
    Sempronio si dimette dopo 7 anni al 3° livello. Ha diritto a: TFR maturato, rateo di tredicesima (7 mesi su 12), rateo di quattordicesima (1 mese su 12), ferie residue (8 giorni non goduti) convertite in indennità, ROL non fruiti (36 ore). Il datore deve liquidare tutto entro il termine previsto, di norma con la busta paga dell'ultimo mese o nel mese successivo alla cessazione.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Fiavet?
    Il TFR annuo si ottiene dividendo per 13,5 la retribuzione annua utile, che include minimo tabellare, superminimo, tredicesima e quattordicesima e tutte le voci fisse e continuative (art. 2120 c.c.).
    Posso destinare il TFR a Fon.Te?
    Sì. Fon.Te è il fondo pensione complementare di riferimento per il CCNL Fiavet. Destinandovi il TFR, attivi anche i contributi contrattuali datoriali e del lavoratore a Fon.Te.
    Posso richiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità continua, per un massimo del 70% del TFR maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o altre causali previste. La concessione è a discrezione del datore, nel limite annuo del 10% degli aventi diritto.
    Quando mi viene pagato il TFR dopo le dimissioni?
    Il TFR, insieme alle altre spettanze di fine rapporto, deve essere corrisposto generalmente con l'ultimo cedolino o, al più tardi, entro il mese successivo alla cessazione. Ritardi ingiustificati fanno maturare interessi e risarcimento del danno.
    Il TFR si tassa alla cessazione?
    Sì, con tassazione separata (art. 17 TUIR). L'aliquota è calcolata sulla media dei redditi degli ultimi 5 anni. Il datore applica un'aliquota provvisoria; l'INPS effettua il conguaglio definitivo entro 2-3 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 25 Sexies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 25 Sexies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 25 Sexies CCII – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l’articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.

    2. L’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.

    3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.

    4. Con il medesimo decreto ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l’udienza per l’omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario ai sensi del comma 3 e l’udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata.

    5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonchè il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.

    6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell’articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 247.

    7. Contro il decreto della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

    8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Ai fini di cui all’articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all’ammissione al concordato.

  • Art. 51-ter D.Lgs. 209/2005 – (Nozione di impresa di assicurazione locale)

    Art. 51-ter D.Lgs. 209/2005 – (Nozione di impresa di assicurazione locale)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro 25.000.000; d) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori; e) nelle attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

    2. 2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di assicurazione locale quando: a) esercita l'attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 13; o c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1.

    ))

  • Art. 1 Ipot. Cat. – Oggetto dell’imposta ipotecaria

    Art. 1 Ipot. Cat. – Oggetto dell’imposta ipotecaria

    Art. 1 Ipot. Cat. – Oggetto dell’imposta

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo-unico e della allegata tariffa.

    2. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

  • Art. 117 D.P.R. 115/2002

    Art. 117 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

    2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

  • Art. 194 RD 12/1941 – Tramutamenti successivi

    Art. 194 RD 12/1941 – Tramutamenti successivi

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.

  • Art. 90 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando abituale

    Art. 90 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando abituale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

  • Art. 1109 Codice della Navigazione – Omesso rimpatrio di cittadini

    Art. 1109 Codice della Navigazione – Omesso rimpatrio di cittadini

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.