Autore: Andrea Marton

  • Art. 78 quater Cod. Amb. – Inquinamento transfrontaliero

    Art. 78 Quater Cod. Amb. – Inquinamento transfrontaliero

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che: a) il superamento dell’SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale; b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l’impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l’SQA in questione; c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter dell’articolo

    77. 2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all’inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.

  • Art. 10 D.Lgs. 33/2013 – Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

    Art. 10 D.Lgs. 33/2013 – Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’ articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012 , i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

    3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

    4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

    5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’ articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 . Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo

    32. 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

    8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; b) il Piano e la Relazione di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’ articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

    9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’ articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , così come modificato dall’ articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 .

  • Articolo 114.6 del T.U.B.

    Articolo 114.6 del T.U.B.

    Art. 114.6 T.U.B. Autorizzazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove e’ svolta almeno una parte dell’attivita’ di cui all’articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1);

    c) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, commi 1 e 3;

    d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, comma 2;

    e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonche’ di quelle che disciplinano i diritti del creditore.

    2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonche’ delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.

    3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attivita’.

    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell’esercizio dell’attivita’ intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell’esercizio dell’attivita’ non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell’istanza di autorizzazione.

    5. Gli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 possono esercitare l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

    6. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 1157 Codice della Navigazione – Omissione di aiuto

    Art. 1157 Codice della Navigazione – Omissione di aiuto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila. Se l'omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata. Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

  • Art. 104 T.U. Stupefacenti – Educazione e informazione nelle scuole

    Art. 104 T.U. Stupefacenti – Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attivita’ di educazione ed informazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attivita' di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.

    2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

    3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

    4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche: a) della pedagogia preventiva; b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa; c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola; d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

    5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

    6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sara' data priorita' alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze. Torna al sommario

  • Art. 12 D.Lgs. 81/2017 – Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati

    Art. 12 D.Lgs. 81/2017 – Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

    2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2025, N. 184 . All' articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , il comma 821 è abrogato.

    3. 3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all' articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall' articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , in quanto compatibile.

    4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 117 D.Lgs. 209/2005 – Separazione patrimoniale

    Art. 117 D.Lgs. 209/2005 – Separazione patrimoniale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

    2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

    3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

    3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

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  • Licenziamento – Glossario giuridico

    Licenziamento: atto unilaterale recettizio del datore di lavoro che pone fine al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetto a precisi requisiti formali e sostanziali a tutela del lavoratore.

    Significato giuridico

    Il licenziamento e disciplinato dagli artt. 2118 (recesso ad nutum) e 2119 c.c. (giusta causa), dalla l. 604/1966 (tutela contro licenziamenti illegittimi), dallo Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970 art. 18), dal Jobs Act (d.lgs. 23/2015 per assunti dal 7 marzo 2015). Tipologie: licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.: grave inadempimento che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, no preavviso); licenziamento per giustificato motivo soggettivo (art. 3 l. 604/1966: notevole inadempimento del lavoratore, con preavviso); licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche-organizzative aziendali, con preavviso); licenziamento collettivo (l. 223/1991: riduzione di personale superiore a 5 unita in 120 giorni). Forma scritta a pena di nullita (art. 2 l. 604/1966). Procedura di contestazione disciplinare per licenziamento per giusta causa o GMS (art. 7 St. Lav.). Impugnabilita: 60 giorni per impugnazione stragiudiziale + 180 giorni per ricorso giudiziale.

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente, viene sorpreso a sottrarre merce dall’azienda. Il datore di lavoro contesta per iscritto il fatto (art. 7 St. Lav.) entro 15 giorni. Tizio ha 5 giorni per giustificazioni. Valutato il caso, il datore licenzia per giusta causa (art. 2119 c.c.): senza preavviso, con effetto immediato. Tizio ha 60 giorni per impugnare stragiudizialmente e ulteriori 180 giorni per ricorso al giudice del lavoro. Se il licenziamento e illegittimo, sentenza con tutela reintegratoria (per assunti pre-2015) o indennitaria (per assunti dal 2015 con Jobs Act).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalle dimissioni, atto del lavoratore che pone fine al rapporto. Diverge dalla risoluzione consensuale (art. 1372 c.c.), accordo bilaterale per cessazione. Si distingue dal recesso ad nutum (art. 2118 c.c.) operante in casi residuali (lavoro domestico, dirigenti). La scadenza del contratto a termine non e licenziamento (cessazione automatica del rapporto). Il licenziamento ritorsivo (l. 92/2012) e sanzionato con la nullita e reintegrazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 2118 c.c. – recesso ad nutum
    • art. 2119 c.c. – giusta causa
    • l. 15 luglio 1966 n. 604 – tutela contro licenziamenti illegittimi
    • art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 – Statuto dei Lavoratori
    • d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 – Jobs Act contratto a tutele crescenti
  • Art. 189 RD 12/1941 – Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione

    Art. 189 RD 12/1941 – Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione. Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

  • Art. 71 DPR 445/2000 – Modalità dei controlli

    Art. 71 DPR 445/2000 – Modalità dei controlli

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)

    2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

    3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

    4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati … di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione … è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

  • Art. 23 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale

    Art. 23 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Libro V, Titolo IX, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 419: 1) al comma 1, le parole: «e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies»; 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L’imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 3) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111-bis, commi 1 e 2.»; b) all’articolo 420, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo

    420-bis. 2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.»; c) l’articolo 420-bis è sostituito dal seguente: «Art. 420-bis (Assenza dell’imputato). –

    1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza: a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto; b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

    2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

    3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

    4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

    5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

    6. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

    7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5.»; d) all’articolo 420-ter: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato.»; 2) al comma 4, le parole «la citazione e» sono soppresse; e) l’articolo 420-quater è sostituito dal seguente: «Art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato). –

    1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

    2. La sentenza contiene: a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; c) l’imputazione; d) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; e) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

    3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale , la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

    4. La sentenza contiene altresì: a) l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell’anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell’anno; c) l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà; d) l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

    5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo

    546. 6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

    7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma

    6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.»; f) l’articolo 420-quinquies è sostituito dai seguenti: «Art. 420-quinquies (Atti urgenti). –

    1. Finchè le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all’articolo

    401. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

    2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo

    420-quater. Art. 420-sexies (Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo). –

    1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell’udienza, individuata ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

    2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall’articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell’articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma

    1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.

    3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma

    2. 4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell’imputato e alle altre parti della data dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L’avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

    5. Nell’udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l’applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 1, lettera a).

    6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all’atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l’udienza per la prosecuzione e dispone che l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza sia notificato all’imputato, al difensore dell’imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All’udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.»; g) all’articolo 421: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.»; 3) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: «Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.»; h) all’articolo 422, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.»; i) all’articolo 423: 1) al comma 1, le parole: «e la contesta all’imputato presente. Se l’imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l’imputato ai fini della contestazione» sono soppresse; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    1-ter. Nei casi di modifica dell’imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 421, comma 1-bis.»; l) all’articolo 425, al comma 3, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»; m) all’articolo 428, comma 3-quater, le parole: «contravvenzioni punite» sono sostituite dalle seguenti: «reati puniti» e le parole: «dell’ammenda» sono sostituite dalla seguente: «pecuniaria»; n) all’articolo 429, al comma 1: 1) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;». 2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento;»; Note all’art. 23: – Si riporta il testo degli articoli 419 , 420 , 420-ter , 421 , 422 , 423 , 425 , 428 e 429 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 419 (Atti introduttivi). –

    1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e

    420-sexies. 2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’art. 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

    3. L’avviso contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

    3-bis. L’imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111-bis, commi 1 e

    2. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato, a cura dell’imputato.

    6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

    7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.” ” Art. 420 (Costituzione delle parti). –

    1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

    2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

    2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo

    420-bis. 2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

    3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma

    4. 4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.” “Art. 420-ter (Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore). – 1.Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato.

    2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

    3. ABROGATO.

    4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

    5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

    5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. “Art. 421 (Discussione). – 1.Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    1-bis. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

    2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e

    65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e

    499. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

    3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione.

    4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.” “Art. 422 (Attività di integrazione probatoria del giudice). –

    1. Quando non provvede a norma del comma 4dell’articolo 421, ovvero a normadell’articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

    2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.

    3. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previstodall’articolo 421, comma

    2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

    4. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degliarticoli 64 e

    65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagliarticoli 498 e 499.” “Art. 423 (Modificazione dell’imputazione). –

    1. Se nel corso dell’udienza il fatto risulta diverso da come descritto nell’imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l’imputazione.

    1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    1-ter. Nei casi di modifica dell’imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 421, comma

    1-bis. 2. Se risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell’imputato.” Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). –

    1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

    2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 69 del codice penale .

    3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

    4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.”

    5. Si applicano le disposizioni dell’articolo

    537. “Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). –

    1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

    2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma

    7. 3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo

    127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

    3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo

    606. 3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo

    611. 3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. “Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). –

    1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori; b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.

    2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) e f).

    2-bis. ABROGATO.

    3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

    3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale , il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

    4. ABROGATO.”.

  • Art. 78 ter Cod. Amb. – Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite

    Art. 78 Ter Cod. Amb. – Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base dell’attività di monitoraggio e dell’attività conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 3 – sezione C, alla parte terza.

    2. L’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonché i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. L’ISPRA elabora l’inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato “inventario”, con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L’ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

    4. L’inventario è redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 , nonché sulla base di altri dati ufficiali. Nell’inventario sono altresì riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.

    5. L’inventario è finalizzato a verificare il raggiungimento dell’obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 78, ed è sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 118, comma

    2. 6. L’ ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell’inserimento della sezione A dell’inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.