Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 Imp. Reg. – Oggetto dell’imposta

    Art. 1 Imp. Reg. – Oggetto dell’imposta

    Art. 1 Imp. Reg. – Oggetto dell’imposta

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: TFR, anticipazione e fine rapporto

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    TFR, anticipazione e fine rapporto nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Come funziona il trattamento di fine rapporto per il personale aeroportuale di terra: calcolo della quota annua, rivalutazione, scelta tra PrevAer e azienda, anticipazione per prima casa o spese sanitarie, e cosa succede nei cambi di gestore per clausola sociale.

    In sintesi

    Il TFR degli aeroportuali si calcola secondo l’art. 2120 c.c. (circa il 7,41% della retribuzione annua lorda). Può essere destinato a PrevAer o mantenuto in azienda/INPS. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni per acquisto prima casa o spese sanitarie straordinarie. Nei cambi di gestore per clausola sociale il TFR maturato è garantito e non va perduto.

    Dati contrattuali

    Formula TFR (art. 2120 c.c.)
    Retribuzione annua lorda ÷ 13,5 = quota annua (~7,41%)
    Rivalutazione annua
    75% inflazione ISTAT + 1,5 punti fissi
    Destinazione
    PrevAer (fondo settoriale) oppure azienda/Fondo Tesoreria INPS
    Anticipazione
    Dopo 8 anni – max 70% – una sola volta
    Silenzio-assenso
    Entro 6 mesi assunzione: TFR futuro a PrevAer (se non si sceglie diversamente)
    Tassazione liquidazione
    Tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni

    Tabella riepilogativa: TFR per livello retributivo

    TFR annuo indicativo per livello – Gestori aeroportuali (retribuzioni al 1° luglio 2025)
    Livello Retrib. mensile totale (€) Retrib. annua lorda (13 men.) (€) Quota TFR annua (÷13,5) (€)
    1S 2.542,48 33.052,24 2.448,31
    1 2.353,18 30.591,34 2.266,02
    2A 2.194,12 28.523,56 2.112,86
    2B 2.087,44 27.136,72 2.010,13
    3 1.973,14 25.650,82 1.900,06
    4 1.829,66 23.785,58 1.761,89
    5 1.753,58 22.796,54 1.688,63
    6 1.677,68 21.809,84 1.615,54

    La retribuzione annua lorda è calcolata su 13 mensilità (inclusa la tredicesima). La quattordicesima è inclusa nella base TFR in quanto voce retributiva continuativa. I valori sono indicativi e non includono voci variabili (straordinari, premi, indennità di turno occasionali). Per gli handlers i valori sono leggermente inferiori in linea con le tabelle della sezione Handlers.

    La scelta tra PrevAer e TFR in azienda

    Ogni lavoratore dipendente, entro 6 mesi dall’assunzione (o dalla prima assunzione post-2007), deve scegliere dove destinare il TFR futuro:

    • PrevAer: il TFR confluisce nel fondo pensione complementare di settore, dove viene investito nei mercati finanziari. Il lavoratore ottiene al pensionamento una rendita o un capitale integrativo della pensione pubblica INPS. Il datore versa anche un contributo aggiuntivo (dal rinnovo 2025 dei gestori: 3% mensile dal 1° gennaio 2026).
    • In azienda o al Fondo Tesoreria INPS: il TFR rimane accantonato e viene rivalutato annualmente con il meccanismo legale (75% inflazione + 1,5%). Viene liquidato alla cessazione del rapporto. Le aziende con almeno 50 dipendenti devono trasferire il TFR al Fondo Tesoreria INPS (gestito dall’INPS per conto del lavoratore).

    La scelta è irrevocabile quanto al TFR futuro: se si sceglie PrevAer non si può tornare all’accantonamento in azienda. Il TFR già maturato alla data della scelta rimane dove si trovava.

    Anticipazione del TFR

    L’anticipazione del TFR (art. 2120, comma 6, c.c.) è possibile a queste condizioni:

    • Almeno 8 anni di anzianità continuativa presso lo stesso datore di lavoro.
    • Massimo una sola volta nel corso del rapporto.
    • Importo massimo: 70% del TFR maturato.
    • Causali ammesse: spese sanitarie straordinarie documentate (proprie o del coniuge/figli), acquisto della prima casa (per sé o per i figli), congedi parentali o per formazione (L. 53/2000).

    L’anticipazione riduce la liquidazione finale. Se il TFR è stato destinato a PrevAer, l’anticipazione segue le regole del fondo (diverse da quelle legali; in genere possibili dopo 8 anni di partecipazione al fondo per causali simili).

    TFR e clausola sociale nei cambi di gestore

    Quando il personale transita per clausola sociale dall’impresa uscente a quella subentrante, il trattamento del TFR maturato deve essere chiarito nell’accordo di passaggio. Nella prassi vi sono due modalità principali:

    • Liquidazione immediata: l’impresa uscente liquida il TFR maturato al momento del passaggio. Il lavoratore riceve l’importo (soggetto a tassazione separata) e inizia ad accantonare nuovo TFR presso la nuova azienda.
    • Trasferimento: il TFR maturato viene trasferito alla nuova azienda, che lo mantiene accantonato a nome del lavoratore. In questo caso l’anzianità ai fini del TFR è continua.

    La scelta tra le due modalità ha rilevanza fiscale (la liquidazione immediata è soggetta a tassazione separata; il trasferimento differisce la tassazione alla definitiva cessazione del rapporto). Il lavoratore dovrebbe confrontarsi con un consulente del lavoro per valutare la scelta più conveniente.

    Casi pratici

    Tizio – TFR in azienda o a PrevAer? Il dilemma a 6 mesi dall’assunzione
    Tizio viene assunto il 1° giugno 2026 come handler al 4° livello. Ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR futuro. Il suo TFR annuo è di circa 1.762 €. Se lo lascia in azienda (piccola, meno di 50 dipendenti), viene rivalutato con il meccanismo legale. Se lo porta a PrevAer, il datore versa anche il 2,5% mensile come contributo aggiuntivo: 1.704,66 × 2,5% × 12 = circa 511 € annui in più. Tizio sceglie PrevAer per beneficiare del contributo datoriale.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia lavora come supervisora di rampa da 9 anni per la stessa società di gestione aeroportuale. Ha un TFR accantonato in azienda di circa 23.000 €. Vuole comprare casa. Chiede l’anticipazione: ha maturato più di 8 anni, non ha mai richiesto anticipazioni precedenti, acquista la prima casa. Può ricevere fino al 70% del TFR: 23.000 × 70% = 16.100 €. L’importo viene erogato con tassazione separata e riduce il TFR finale che riceverà alla cessazione.
    Sempronio – Cambio gestore: TFR liquidato o trasferito?
    Sempronio ha 12 anni di servizio e 28.000 € di TFR accantonato all’INPS (azienda con più di 50 dipendenti). Con il cambio di gestore la nuova azienda propone il trasferimento del TFR. Sempronio accetta: continuerà ad avere un TFR cumulato senza tassazione immediata. Se avesse accettato la liquidazione, avrebbe pagato subito le imposte (tassazione separata) su circa 28.000 €, perdendo circa 5.000-6.000 € di imposte differite.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL aeroportuali?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: per ogni anno di lavoro si accantona la retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (circa il 7,41%). La base include paga base, contingenza, scatti, tredicesima e quattordicesima; non include le voci variabili occasionali.
    Il TFR può essere destinato a PrevAer?
    Sì. Il lavoratore che aderisce a PrevAer può destinare il TFR futuro al fondo, che lo investe per costruire la pensione integrativa. Senza scelta entro 6 mesi dall’assunzione, per il silenzio-assenso il TFR confluisce a PrevAer.
    Quando si può richiedere l’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di anzianità continuativa, per una sola volta, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa o congedi parentali/formazione.
    Cosa succede al TFR in caso di cambio di gestore per clausola sociale?
    Il TFR maturato è un diritto acquisito. Nell’accordo di passaggio si stabilisce se viene liquidato dall’impresa uscente o trasferito alla subentrante. Il lavoratore non lo perde in nessun caso.
    Come viene tassato il TFR alla fine del rapporto?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata: l’IRPEF si calcola sull’importo totale applicando l’aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito. In genere la tassazione separata è più favorevole della tassazione ordinaria su importi elevati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che si applica indipendentemente dal CCNL. PrevAer è il fondo pensione complementare di settore iscritto all’Albo COVIP (n. 127). Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • NASpI 2026: requisiti, durata, importo e domanda

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    La NASpI è l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Per ottenerla occorrono almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione. L’importo e la durata dipendono dalla retribuzione e dalla contribuzione maturata.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015

    Tabella riepilogativa

    NASpI 2026 – Quadro di sintesi
    Elemento Regola
    Stato richiesto Disoccupazione involontaria (licenziamento, fine contratto, giusta causa, risoluzione protetta)
    Requisito contributivo Almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la cessazione
    Requisito dello stato di disoccupazione Dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro (DID) al Centro per l’impiego
    Domanda Telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione
    Durata massima 24 mesi (metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni)
    Décalage Riduzione del 3% al mese dal sesto mese (dall’ottavo per chi ha 55 anni o più)
    Importi Aggiornati annualmente dall’INPS con massimale mensile

    Chi ha diritto alla NASpI

    La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti – compreso il personale artistico e i dirigenti – che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Sono incluse: la perdita del lavoro per licenziamento (anche per giusta causa), la scadenza di un contratto a termine, le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale in sede protetta (conciliazione sindacale o Ispettorato del Lavoro). Sono invece escluse le dimissioni volontarie ordinarie, salvo quelle per giusta causa.

    Il requisito contributivo

    Il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio che precede la data di cessazione del rapporto. Non è richiesto un periodo minimo di anzianità nell’ultimo impiego: rileva la contribuzione complessiva nei 4 anni, anche derivante da più rapporti di lavoro distinti.

    Come presentare la domanda

    La domanda si presenta esclusivamente in via telematica tramite il sito INPS (portale MyINPS), tramite il proprio patronato di riferimento o tramite un CAF abilitato. Il termine è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Se presentata entro 8 giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall’ottavo giorno; altrimenti decorre dal giorno successivo alla domanda. Prima o contestualmente alla domanda occorre rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al Centro per l’impiego competente.

    Décalage: la riduzione mensile

    A partire dal sesto mese di fruizione l’importo mensile della NASpI si riduce del 3% ogni mese (décalage, art. 4 D.Lgs. 22/2015 come modificato dalla L. 234/2021). Per i lavoratori con 55 anni o più, il décalage scatta dall’ottavo mese. Questa riduzione progressiva incentiva la ripresa di un’occupazione nel più breve tempo possibile.

    Casi pratici

    Tizio – licenziamento con 3 anni di contributi

    Tizio viene licenziato dopo 3 anni di lavoro continuativo. Ha accumulato ben più di 13 settimane di contributi nel quadriennio e presenta domanda NASpI entro 68 giorni. Ha diritto all’indennità per una durata pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con importo calcolato sulla sua retribuzione media.

    Caia – dimissioni volontarie ordinarie

    Caia si dimette senza una giusta causa: la NASpI non spetta, perché le dimissioni volontarie escludono lo stato di disoccupazione involontaria. Potrà accedere alla NASpI solo se in futuro perderà il lavoro in modo involontario.

    Sempronio – fine contratto a termine

    Sempronio lavora con un contratto a termine che scade senza rinnovo. La scadenza del contratto costituisce disoccupazione involontaria: se ha almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti, ha diritto alla NASpI e deve presentare domanda entro 68 giorni dalla scadenza.

    Domande frequenti

    La NASpI spetta anche dopo le dimissioni per giusta causa?

    Sì. Le dimissioni per giusta causa – ad esempio mancato pagamento dello stipendio o mobbing – sono equiparate al licenziamento ai fini della NASpI. Occorre documentare la giusta causa.

    Quante settimane di contributi servono per la NASpI?

    Almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto, indipendentemente da quanti datori di lavoro le abbiano versate.

    Entro quando va presentata la domanda NASpI?

    Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in via telematica tramite INPS, patronato o CAF abilitato.

    Il décalage riduce subito l'importo della NASpI?

    No. La riduzione del 3% mensile scatta dal sesto mese (dall’ottavo per chi ha 55 anni o più) e si applica ogni mese successivo fino alla scadenza della prestazione.

    La NASpI è compatibile con il lavoro dipendente?

    Solo parzialmente. La ripresa di un lavoro dipendente comporta la sospensione o la decadenza dalla NASpI, a seconda della durata del nuovo rapporto. Vedere l’articolo specifico sul cumulo.

    Chi non ha diritto alla NASpI?

    Non hanno diritto alla NASpI i lavoratori autonomi (per loro esiste la DIS-COLL se collaboratori coordinati), i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, i pensionati e chi si dimette volontariamente senza giusta causa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 174 D.Lgs. 259/2003 – Autorità del comandante di bordo

    Art. 174 D.Lgs. 259/2003 – Autorità del comandante di bordo

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l’osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

    Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

    2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

    3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

    a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

    b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

    4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

    5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

    a) dura il termine consentito per il pagamento;

    b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.

  • Art. 110 T.U.B.: Rinvio

    Art. 110 T.U.B.: Rinvio

    Art. 110 T.U.B. Rinvio.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.

    1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

    1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in intermediari finanziari si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.”

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  • Art. 191 Cod. Amb. – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

    Art. 191 Cod. Amb. – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’ articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell’ambito dell’affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

    2. Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

    3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

    4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

    5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell’Unione europea.

  • Lavoro all’estero: distacco e retribuzione convenzionale

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il lavoratore italiano distaccato all’estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi è soggetto, ai fini fiscali e contributivi italiani, alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto ministeriale, indipendentemente da quanto effettivamente percepito. La retribuzione convenzionale varia per settore e inquadramento contrattuale.

    Riferimento normativo

    TUIR, artt. 48 e 51 comma 8-bis; D.M. 23 dicembre annuale

    Tabella riepilogativa

    Distacco estero: retribuzione convenzionale – schema di funzionamento
    Elemento Regola Note pratiche
    Soglia temporale Più di 183 giorni l’anno all’estero Conteggio continuativo o frazionato nel periodo d’imposta
    Base imponibile IRPEF Retribuzione convenzionale (D.M. annuale) Sostituisce la retribuzione effettiva solo per la quota convenzionale
    Base imponibile INPS Retribuzione convenzionale Stessa logica, possibili convenzioni bilaterali per esoneri
    Chi determina i valori Decreto del Ministero del Lavoro Pubblicato ogni anno, suddiviso per CCNL e qualifica
    Contratti bilatera­li Convenzioni contro doppia imposizione Possono escludere o ridurre la tassazione in Italia

    Quando scatta la retribuzione convenzionale

    La disciplina della retribuzione convenzionale si applica al lavoratore residente in Italia che presta attività all’estero in via continuativa ed esclusiva per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi (art. 51, comma 8-bis, TUIR). In tal caso la base imponibile ai fini IRPEF non è la retribuzione realmente corrisposta ma quella determinata con decreto ministeriale annuale, generalmente più bassa, per tenere conto del diverso costo della vita.

    Il conteggio dei 183 giorni tiene conto di tutti i giorni trascorsi all’estero nell’ambito del distacco, anche non consecutivi nel medesimo anno.

    Come si determina il valore convenzionale

    Il Ministero del Lavoro pubblica ogni anno il decreto con le retribuzioni convenzionali suddivise per contratto collettivo e livello di inquadramento. Il datore di lavoro italiano deve applicare queste tabelle per il calcolo delle ritenute mensili e dei contributi INPS. Se la retribuzione effettiva è inferiore alla convenzionale, prevale quella effettiva: la norma tutela il lavoratore ma non penalizza il datore in questa direzione.

    Convenzioni bilaterali e doppia imposizione

    L’Italia ha sottoscritto numerose convenzioni contro la doppia imposizione: in molti casi il reddito da lavoro è tassato solo nello Stato in cui l’attività viene svolta. In presenza di convenzione, il lavoratore può essere esonerato dalla tassazione in Italia o avere diritto a un credito d’imposta. È indispensabile verificare caso per caso quale paese è coinvolto e quale articolo della convenzione si applica.

    Sul lato contributivo, alcune convenzioni di sicurezza sociale (es. con Svizzera o USA) consentono di versare contributi solo nel paese di distacco, esonerando il datore dalla contribuzione INPS italiana.

    Obblighi del datore e documentazione

    Il datore deve conservare la documentazione del distacco (lettera di distacco, contratto locale se presente, prove dei giorni all’estero). In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, deve dimostrare l’applicazione corretta delle tabelle ministeriali. Il lavoratore, a sua volta, deve dichiarare correttamente il reddito nella propria dichiarazione dei redditi, tenendo conto degli eventuali benefici convenzionali.

    Casi pratici

    Tizio – ingegnere distaccato in Germania per 10 mesi

    Tizio, inquadrato come impiegato al 3° livello nel CCNL metalmeccanici industria, viene distaccato in Germania da febbraio a novembre (circa 300 giorni). Supera la soglia dei 183 giorni: il datore applica la retribuzione convenzionale del D.M. per il suo livello, che risulta inferiore alla RAL reale. Se la convenzione Italia-Germania assegna la potestà impositiva alla Germania, Tizio chiede il credito d’imposta in Italia.

    Caia – consulente in Svizzera con meno di 183 giorni

    Caia trascorre 150 giorni l’anno in Svizzera per un progetto: non supera la soglia dei 183 giorni. La retribuzione convenzionale non si applica e la RAL effettiva è la base imponibile in Italia. Caia deve comunque verificare se la convenzione Italia-Svizzera attribuisce parte del reddito alla Svizzera.

    Sempronio – dirigente distaccato in Brasile (paese senza convenzione)

    Sempronio è dirigente d’azienda distaccato in Brasile per 9 mesi. Il Brasile non ha una convenzione contro la doppia imposizione con l’Italia. Il datore applica la retribuzione convenzionale del D.M. dirigenti, e Sempronio paga IRPEF in Italia su quella base. Se ha pagato imposte anche in Brasile, può portare in detrazione le imposte estere entro certi limiti.

    Domande frequenti

    Cos'è la retribuzione convenzionale e perché si usa?

    È un valore tabellare stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro, suddiviso per CCNL e qualifica. Si usa come base imponibile IRPEF e INPS per i lavoratori distaccati all’estero oltre 183 giorni, in sostituzione della retribuzione effettiva, per tenere conto delle differenze di costo della vita.

    Da quando decorrono i 183 giorni?

    I 183 giorni si calcolano nell’arco di dodici mesi (periodo d’imposta): si sommano tutti i giorni trascorsi all’estero nel distacco, anche non consecutivi. Il superamento della soglia va valutato anno per anno.

    Cosa succede se la retribuzione reale è più bassa di quella convenzionale?

    La base imponibile è il valore inferiore tra i due: la norma non intende penalizzare il lavoratore, quindi si applica la retribuzione effettiva se è inferiore a quella convenzionale.

    Le convenzioni bilaterali possono esonerare dal pagamento in Italia?

    Sì. Se la convenzione attribuisce la potestà impositiva al paese estero, il lavoratore non paga IRPEF in Italia su quel reddito. Occorre però applicare correttamente la procedura (es. dichiarare l’esonero al sostituto d’imposta e allegare documentazione).

    Dove si trovano le tabelle delle retribuzioni convenzionali?

    Vengono pubblicate ogni anno nella Gazzetta Ufficiale con il decreto del Ministero del Lavoro. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate pubblicano circolari esplicative. I valori sono distinti per contratto collettivo e livello di inquadramento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 124 Reg. (UE) 2023/1114 – Ispezioni in loco

    Art. 124 Reg. (UE) 2023/1114 – Ispezioni in loco

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Il collegio di cui all’articolo 119 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

    2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ABE e possono esercitare tutti i poteri di cui all’articolo 123, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

    3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ABE avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato tale autorità competente, l’ABE può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo.

    4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

    5. L’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

    6. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ABE, ai funzionari dell’ABE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

    7. L’ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 123, paragrafo 1.

    8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ABE constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

    9. Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

    10. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, esso verifica:

    a) l’autenticità della decisione adottata dall’ABE di cui al paragrafo 4;

    b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

    11. Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 19 D.Lgs. 42/2004 – Ispezione

    Art. 19 D.Lgs. 42/2004 – Ispezione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.

    ((

    1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.

    ))

  • Art. 129 CPI – Descrizione e sequestro

    Art. 129 CPI – Descrizione e sequestro

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

    2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma

    1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull’istanza con decreto motivato.

    3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

    4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

  • Articolo 193 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 193 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 193 CCII – Sigilli

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

    2. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.

    3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

    4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.