Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Lavoro agile per genitori e lavoratori fragili: i diritti

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    La L. 81/2017 ha regolato lo smart working per il settore privato, prevedendo accordo individuale e parità di trattamento. Per alcune categorie – genitori di figli under 14, lavoratori fragili, disabili gravi – la legge riconosce il diritto alla priorità nell’accesso al lavoro agile, a condizione che la mansione sia compatibile. Le misure emergenziali post-pandemia sono cessate, ma le tutele per categorie vulnerabili rimangono nel quadro ordinario.

    Riferimento normativo

    L. 81/2017; D.Lgs. 105/2022; misure prorogate per fragili

    Tabella riepilogativa

    Diritto di priorità al lavoro agile per categorie specifiche
    Categoria Base normativa Condizione
    Genitore con figlio under 12 (o under 3 con disabilità) L. 81/2017 come mod. da D.Lgs. 105/2022 Compatibilità della mansione; accordo individuale
    Lavoratore con figlio disabile (L. 104/1992) D.Lgs. 105/2022 Compatibilità della mansione
    Lavoratore fragile (patologie gravi) Misure prorogate anno per anno Certificazione medica; compatibilità mansione
    Lavoratore con disabilità grave L. 81/2017; D.Lgs. 216/2003 Compatibilità della mansione
    Qualsiasi lavoratore (regime ordinario) L. 81/2017 Accordo individuale scritto con il datore

    Il quadro normativo ordinario: accordo individuale e parità di trattamento

    La L. 81/2017 ha introdotto il lavoro agile (smart working) come modalità flessibile di esecuzione della prestazione, caratterizzata dall’assenza di vincoli di orario o di luogo fisso. Richiede un accordo individuale scritto tra datore e lavoratore, che disciplina orari, strumenti, sicurezza e recesso. Il lavoratore in smart working ha parità di trattamento retributivo, normativo e previdenziale rispetto ai colleghi in presenza.

    Il diritto di priorità per genitori e categorie vulnerabili

    Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva work-life balance) ha esteso il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile a:

    • Genitori con figli under 12 anni (o senza limite d’età se il figlio è disabile).
    • Lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità (L. 104/1992).
    • Lavoratori con disabilità grave.

    Questo non è un diritto incondizionato: il datore può rifiutare se la mansione è incompatibile con il lavoro da remoto, ma deve motivare per iscritto il diniego.

    Lavoratori fragili: misure e verifiche annuali

    Le misure di tutela per i lavoratori fragili (persone con patologie gravi o immunodepressione) sono state introdotte in via emergenziale e prorogate di anno in anno. Per il 2026 è necessario verificare se e fino a quando sono operative. Il lavoratore fragile che ne ha diritto può chiedere il lavoro agile o la diversa mansione equivalente; in mancanza di compatibilità la norma può prevedere forme di assenza tutelata. Consultare un consulente o il sindacato per lo stato aggiornato.

    Casi pratici

    Tizio – genitore con figlio di 8 anni richiede smart working

    Tizio ha un figlio di 8 anni e lavora come analista IT (mansione compatibile). Chiede il lavoro agile: ha diritto di priorità. Il datore può rifiutare solo se dimostra l’incompatibilità tecnica o organizzativa della mansione, con motivazione scritta. In caso di accordo, Tizio ha gli stessi diritti dei colleghi in presenza.

    Caia – lavoratrice con patologia grave certificata

    Caia ha una patologia oncologica documentata: rientra nella categoria dei lavoratori fragili. Se la misura è ancora in vigore nel 2026, può chiedere il lavoro agile con priorità. In caso di mansione non remotizzabile, la norma può prevedere la sostituzione temporanea con altra attività equivalente.

    Sempronio – datore che nega lo smart working

    Sempronio è padre di un bimbo di 5 anni e chiede lo smart working. Il datore nega per motivi organizzativi: deve fornire motivazione scritta. Sempronio può contestare il diniego se la mansione è obiettivamente remotizzabile, avvalendosi del sindacato o dell’Ispettorato del Lavoro.

    Domande frequenti

    Il lavoro agile è un diritto per tutti i lavoratori?

    No. Nel regime ordinario richiede un accordo individuale con il datore. Solo per le categorie protette (genitori under 12, fragili, disabili gravi) esiste un diritto di priorità che il datore può negare solo per incompatibilità documentata della mansione.

    Lo smart working riduce la retribuzione?

    No. La L. 81/2017 garantisce la parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in smart working e in presenza.

    Serve un accordo scritto per il lavoro agile?

    Sì. La L. 81/2017 prevede che l’accordo individuale sia redatto per iscritto e disciplini modalità operative, strumenti, fasce di reperibilità e diritto alla disconnessione.

    Cosa si intende per mansione incompatibile con il lavoro agile?

    Una mansione è incompatibile se richiede necessariamente la presenza fisica (ad esempio operaio di linea, magazziniere, cassiere). Il datore deve dimostrare l’impossibilità concreta, non solo invocarla genericamente.

    Il lavoratore fragile che non può fare smart working come è tutelato?

    Le norme emergenziali prevedono, in alternativa, la possibilità di essere adibiti a mansione equivalente remotizzabile o, in mancanza, forme di assenza tutelata. Verificare le misure in vigore per il 2026 presso il medico competente, il sindacato o l’Ispettorato del Lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bonus assunzioni e sgravi contributivi: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    I bonus assunzioni sono sgravi (riduzioni) dei contributi previdenziali a carico del datore per incentivare l’assunzione di determinate categorie di lavoratori. Gli importi, le durate e le categorie agevolate cambiano con la legge di bilancio ogni anno: è fondamentale verificare le misure in vigore nell’anno dell’assunzione. Le condizioni generalmente includono la stabilità del contratto, il mantenimento dell’organico e l’assenza di licenziamenti nei mesi precedenti.

    Riferimento normativo

    Normativa di volta in volta vigente (L. di bilancio, D.L. lavoro)

    Tabella riepilogativa

    Categorie tipicamente agevolate e logica degli sgravi contributivi
    Categoria Logica dell’agevolazione Tipo di contratto tipico
    Giovani (under 30/35) Incentivare il primo inserimento stabile Tempo indeterminato
    Donne in aree svantaggiate o settori squilibrati Parità di genere e contrasto alla disoccupazione femminile Tempo indeterminato o part-time
    Percettori NASpI/ADI/SFL Reinserimento di soggetti vulnerabili Tempo indeterminato
    Lavoratori over 50 Contrasto alla disoccupazione di lungo periodo Tempo indeterminato
    Zone economiche speciali (ZES) Sviluppo territoriale Variabile
    Apprendisti Formazione professionale Apprendistato

    Come funziona uno sgravio contributivo

    Uno sgravio contributivo è una riduzione – parziale o totale, temporanea o strutturale – dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Il risparmio non riduce la posizione previdenziale del lavoratore: la copertura INPS rimane piena, perché la quota mancante è coperta dallo Stato tramite il bilancio pubblico.

    Lo sgravio si traduce in un abbattimento del costo del lavoro per il datore: a parità di retribuzione, l’azienda paga meno contributi, rendendo l’assunzione economicamente più conveniente.

    Le condizioni generali di accesso

    Pur variando di anno in anno, le misure di sgravio seguono tipicamente alcune condizioni comuni:

    • Assunzione con contratto a tempo indeterminato (talvolta anche a termine o apprendistato).
    • Assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei mesi precedenti nella stessa unità produttiva e mansione.
    • Rispetto degli obblighi contributivi (DURC regolare).
    • Incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (per alcune misure).

    Come verificare i bonus vigenti

    Le misure di sgravio sono soggette a variazione annuale con la legge di bilancio e possono essere introdotte, modificate o eliminate nel corso dell’anno con decreti-legge. Per essere certi delle agevolazioni disponibili nell’anno di assunzione è necessario consultare:

    • Il sito ufficiale INPS (circolare aggiornata sulle agevolazioni contributive).
    • Il sito del Ministero del Lavoro.
    • Un consulente del lavoro o commercialista aggiornato.

    Casi pratici

    Tizio – assume un giovane under 30 a tempo indeterminato

    Tizio è titolare di una PMI e assume Luca, 27 anni, con contratto a tempo indeterminato. Se è attivo uno sgravio per i giovani under 30, Tizio può beneficiare di una riduzione dei contributi datoriali per la durata prevista dalla norma vigente. Il risparmio deve essere verificato sull’importo e la durata stabiliti dalla legge di bilancio dell’anno dell’assunzione.

    Caia – riassume un percettore di NASpI

    Caia gestisce una cooperativa e intende assumere una persona che sta percependo la NASpI. Se è in vigore uno sgravio per i percettori di indennità di disoccupazione, l’assunzione a tempo indeterminato potrebbe beneficiare di un’ulteriore riduzione contributiva, cumulabile con altri incentivi nei limiti della normativa vigente.

    Sempronio – zona economica speciale (ZES)

    Sempronio ha un’impresa nel Mezzogiorno in un’area ZES. Le assunzioni a tempo indeterminato in queste zone beneficiano tipicamente di agevolazioni contributive specifiche, che si affiancano agli sgravi ordinari. I dettagli variano per area geografica e anno: verificare le misure vigenti con il consulente del lavoro.

    Domande frequenti

    Lo sgravio contributivo riduce la pensione del lavoratore?

    No. Lo sgravio è a carico del datore: la posizione contributiva del lavoratore è integrata dallo Stato, quindi la pensione futura non subisce riduzioni.

    Si possono cumulare più bonus assunzioni?

    In alcuni casi sì, nei limiti del regime de minimis o delle norme specifiche. La cumulabilità varia misura per misura: è necessario verificare la normativa dell’anno dell’assunzione.

    Cosa succede se licenzio il lavoratore assunto con sgravio?

    La maggior parte degli sgravi prevede il recupero delle somme non pagate se il rapporto cessa per licenziamento del datore entro un certo periodo (di solito pari alla durata dell’incentivo). Verificare le condizioni specifiche della misura.

    I bonus assunzioni valgono anche per i contratti a termine?

    La maggior parte degli sgravi è pensata per il tempo indeterminato. Esistono però misure specifiche anche per l’apprendistato e, talvolta, per contratti a termine su categorie particolari. Verificare la normativa dell’anno.

    Come si applica lo sgravio in pratica?

    Il datore espone lo sgravio direttamente nel flusso UniEmens (denuncia contributiva mensile all’INPS), utilizzando i codici specifici della misura. Di norma non occorre una preventiva autorizzazione, ma è necessario che l’azienda rispetti i requisiti e conservi la documentazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è la misura introdotta nel 2024 per gli adulti occupabili tra 18 e 59 anni (o 60 con ISEE idoneo) che non hanno diritto all’ADI. Si tratta di un contributo mensile condizionato alla partecipazione a percorsi di formazione, qualificazione professionale o politiche attive del lavoro. L’importo e la durata sono definiti dalla normativa vigente: verificare le condizioni aggiornate per il 2026.

    Riferimento normativo

    D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; D.Lgs. 62/2024

    Tabella riepilogativa

    SFL – requisiti e caratteristiche principali
    Aspetto Condizione
    Destinatari Adulti 18-59 anni (o 60+) occupabili, non aventi diritto all’ADI
    Requisito ISEE Entro soglia di legge (verificare per l’anno)
    Obbligo principale Partecipazione a percorsi formativi, riqualificazione o politiche attive (GOPL)
    Erogazione Contributo mensile condizionato alla frequenza del percorso
    Importo Definito dalla normativa vigente – verificare per il 2026
    Decadenza Rifiuto ingiustificato di offerte congrue, abbandono del percorso

    Chi può accedere e differenza con l'ADI

    Il Supporto per la Formazione e il Lavoro si rivolge agli adulti tra i 18 e i 59 anni (e ai 60enni nelle fasce di reddito previste) che non hanno nel nucleo familiare componenti fragili, e che quindi non possono accedere all’ADI. È la misura pensata per chi è occupabile, ossia in grado di lavorare ma momentaneamente privo di occupazione o in condizioni di fragilità economica.

    Rispetto all’ADI, l’SFL ha una componente di attivazione lavorativa molto più marcata: il beneficio è strettamente condizionato alla partecipazione ai percorsi.

    Gli obblighi formativi e di disponibilità

    Il percettore di SFL deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro e partecipare attivamente ai Gruppi di Orientamento e Placement Lavorativo (GOPL) o ad altri percorsi di formazione, riqualificazione professionale e tirocinio.

    Chi rifiuta ingiustificatamente un’offerta congrua o abbandona il percorso senza motivazione decade dal beneficio.

    Compatibilità con il lavoro

    Analogamente all’ADI, l’SFL è compatibile con l’avvio di un’attività lavorativa entro le soglie di reddito previste, che devono essere comunicate all’INPS. L’SFL è concepito come misura ponte verso il reimpiego: il reinserimento lavorativo stabile comporta la fine del percorso di sostegno.

    Casi pratici

    Tizio – 35 anni disoccupato senza figli

    Tizio ha 35 anni, è disoccupato, non ha figli né disabili nel nucleo e il suo ISEE è sotto la soglia: può richiedere l’SFL. Deve iscriversi al SIISL, aderire ai percorsi formativi e rispettare il patto di servizio. Se rifiuta un’offerta congrua perde il beneficio.

    Caia – 50 anni, ex cassaintegrata in cerca di riqualificazione

    Caia ha 50 anni, il suo contratto non è stato rinnovato dopo la CIGS e non ha componenti fragili nel nucleo: può accedere all’SFL per seguire un percorso di riqualificazione professionale finanziato. Il contributo mensile copre il periodo di formazione.

    Sempronio – trova un lavoro part-time durante l'SFL

    Sempronio percepisce l’SFL e trova un impiego part-time con reddito sotto la soglia di compatibilità: comunica all’INPS l’avvio dell’attività entro 30 giorni. Il beneficio si riduce proporzionalmente ma non decade; Sempronio continua a partecipare ai percorsi di orientamento.

    Domande frequenti

    L'SFL è diverso dalla NASpI?

    Sì. La NASpI spetta a chi ha perso involontariamente un lavoro con contribuzione sufficiente. L’SFL è invece una misura di contrasto alla povertà condizionata alla partecipazione a percorsi attivi, rivolta a chi non ha contribuzione o non ha diritto alla NASpI.

    Quanto si percepisce con l'SFL?

    L’importo è definito dalla normativa vigente e può variare: consultare il sito INPS o un patronato per i valori aggiornati al 2026.

    Cosa succede se non partecipo ai percorsi formativi?

    La partecipazione ai percorsi è condizione indispensabile per mantenere il beneficio. Il mancato rispetto senza giustificazione comporta la decadenza dall’SFL.

    Un under 30 può scegliere tra SFL e altre misure?

    I giovani under 30 possono beneficiare anche di misure specifiche per i NEET (Garanzia Giovani), che possono affiancare o sostituire l’SFL a seconda dei requisiti. Verificare le misure attive per il 2026 presso il Centro per l’Impiego.

    Posso avere sia l'ADI sia l'SFL nello stesso nucleo?

    In un nucleo con componenti sia fragili sia occupabili, il nucleo nel suo insieme può accedere all’ADI (grazie alla presenza della componente fragile), mentre i componenti attivabili sono tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa del Patto di Servizio.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Assegno di inclusione (ADI) e lavoro: cosa sapere

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    L’Assegno di Inclusione (ADI) ha sostituito il Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024 per i nuclei familiari con almeno un componente in condizione di fragilità (minori, over 60, disabili, persone in carico ai servizi sociali). Il beneficio è condizionato alla sottoscrizione di un percorso personalizzato e all’adesione al Patto di Attivazione Digitale (PAD). L’avvio di un’attività lavorativa non comporta automaticamente la perdita del beneficio, ma va comunicato: la compatibilità con il lavoro dipende dall’importo del reddito percepito.

    Riferimento normativo

    D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; D.Lgs. 62/2024

    Tabella riepilogativa

    Assegno di inclusione (ADI) – requisiti essenziali
    Requisito Condizione
    Componente di fragilità nel nucleo Minore, over 60, disabile, o in carico ai servizi sociali per fragilità certificata
    Residenza Cittadinanza UE o lungo soggiornante; residenza in Italia da almeno 5 anni (ultimi 2 continuativi)
    ISEE Non superiore a 10.140 euro annui (2026); reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza
    Patrimonio immobiliare/mobiliare Immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non oltre 30.000 euro; mobiliare non oltre 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 10.000 euro)
    Adempimento Patto di Attivazione Digitale (PAD) + percorso personalizzato (servizi sociali o CPI)

    Chi può richiedere l'ADI e differenza con il vecchio RdC

    L’Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari con almeno un componente in condizione di fragilità: minori di 18 anni, persone con disabilità, persone con almeno 60 anni, o soggetti in carico ai servizi sociali per fragilità. A differenza del Reddito di Cittadinanza (abrogato), i nuclei composti solo da adulti «occupabili» non hanno diritto all’ADI ma possono accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

    Come funziona il percorso di attivazione

    Il beneficiario deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) tramite il portale INPS e seguire un percorso personalizzato: i nuclei con componenti fragili vengono presi in carico dai servizi sociali; i componenti attivabili (non fragili) devono invece iscriversi al Centro per l’Impiego e sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro.

    Il mancato rispetto degli obblighi può comportare la riduzione o la decadenza dal beneficio.

    Compatibilità con il lavoro

    L’ADI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, entro i limiti di reddito stabiliti dalla normativa. Il beneficiario che avvia un lavoro dipendente o autonomo deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. Se il reddito supera la soglia prevista, il beneficio si riduce o decade. La normativa prevede una franchigia sul maggior reddito da lavoro pari a 3.000 euro lordi annui, entro la quale il beneficio economico non si riduce; il reddito eccedente questa soglia concorre invece alla determinazione dell’importo (art. 3, D.L. 48/2023).

    Casi pratici

    Tizio – nucleo con figlio minore e reddito insufficiente

    Tizio ha un figlio di 8 anni e un ISEE sotto la soglia di legge: il nucleo ha diritto all’ADI. Tizio deve sottoscrivere il PAD, i componenti attivabili devono iscriversi al CPI. Se Tizio trova un lavoro part-time deve comunicarlo entro 30 giorni; il beneficio potrebbe ridursi ma non necessariamente decadere.

    Caia – adulta sola occupabile, non ha diritto all'ADI

    Caia è single, 35 anni, senza figli né disabilità: non rientra nell’ADI perché il nucleo non ha componenti fragili. Può invece accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), lo strumento dedicato agli occupabili.

    Sempronio – nucleo con genitore over 60

    Sempronio convive con il padre di 65 anni non autosufficiente: il padre è componente fragile (over 60). Il nucleo può richiedere l’ADI se ha i requisiti ISEE e di residenza. Il percorso sarà gestito dai servizi sociali per i componenti fragili, dal CPI per Sempronio come componente attivabile.

    Domande frequenti

    L'ADI ha sostituito il Reddito di Cittadinanza?

    Sì. Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito da due misure distinte: l’ADI per i nuclei con componenti fragili, e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) per gli adulti occupabili.

    Un nucleo senza figli e senza disabili può prendere l'ADI?

    No, salvo che non vi sia almeno un componente over 60 o in carico ai servizi sociali per fragilità certificata. I nuclei senza componenti fragili devono rivolgersi all’SFL.

    Quanto dura l'ADI?

    L’ADI è erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi previa nuova domanda. Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2026 ha eliminato il mese di sospensione che in precedenza intercorreva tra la fine di un periodo e il rinnovo: la prima mensilità del rinnovo è però pari al 50% dell’importo spettante, mentre dal secondo mese l’importo torna pieno.

    Come si fa domanda per l'ADI?

    La domanda si presenta all’INPS tramite il portale online, CAF o patronato. È necessario allegare la DSU per il calcolo dell’ISEE aggiornato.

    Se trovo lavoro perdo l'ADI?

    Non necessariamente. Il lavoro va comunicato all’INPS entro 30 giorni. La normativa prevede una franchigia sui redditi da lavoro per incentivare il reinserimento. Se il reddito supera la soglia il beneficio si riduce o decade.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • NASpI e cassa integrazione: le differenze principali

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    La NASpI è l’indennità di disoccupazione per chi ha perso involontariamente il lavoro: spetta al singolo lavoratore e copre la sospensione del reddito dopo la cessazione del rapporto. La cassa integrazione (CIG) è invece uno strumento di sostegno alle imprese in crisi temporanea: il lavoratore rimane formalmente in forza ma l’attività è ridotta o sospesa. Sono strumenti complementari, non alternativi.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015 (NASpI); D.Lgs. 148/2015 (CIG)

    Tabella riepilogativa

    NASpI vs cassa integrazione – confronto essenziale
    Aspetto NASpI Cassa Integrazione (CIG)
    A chi spetta Lavoratore che perde involontariamente il lavoro Lavoratore dipendente di azienda in crisi/riorganizzazione
    Rapporto di lavoro Cessato Ancora in essere (sospeso o ridotto)
    Chi fa domanda Il lavoratore all’INPS entro 68 giorni Il datore all’INPS (lavoratore riceve d’ufficio)
    Durata Metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni (max 24 mesi) Variabile per tipo (ordinaria/straordinaria/in deroga)
    Importo 75% della retribuzione media mensile (con riduzione progressiva) 80% della retribuzione per le ore non lavorate (entro massimale)
    Obbligo DID/patti Sì – dichiarazione immediata disponibilità e patto di servizio Disponibilità a riprendere l’attività quando richiesto

    La NASpI: chi può richiederla e come

    La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, purché abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e 30 giornate lavorative effettive nei 12 mesi prima della disoccupazione. Sono esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli (che hanno strumenti specifici).

    La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, anche tramite patronato. Il ritardo riduce la durata della prestazione.

    La cassa integrazione: ordinaria, straordinaria e in deroga

    La cassa integrazione guadagni (CIG) è richiesta dal datore quando deve ridurre o sospendere temporaneamente l’attività per cause non imputabili al lavoratore. Le forme principali sono:

    • CIGO (ordinaria): per eventi transitori, calamità, crisi temporanea di mercato – aziende industria, edilizia, lapidei.
    • CIGS (straordinaria): per ristrutturazioni, crisi aziendali, contratti di solidarietà – aziende con almeno 15 dipendenti per settore.
    • CIGD (in deroga): per aziende non rientranti nelle altre forme.

    Il lavoratore in CIG mantiene il rapporto di lavoro e riceve dall’INPS l’80% della retribuzione per le ore non lavorate, entro un massimale aggiornato annualmente.

    Decadenza e obblighi del percettore

    Chi percepisce la NASpI deve presentare la Dichiarazione Immediata di Disponibilità (DID) e stipulare il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego. L’avvio di lavoro autonomo o subordinato incide sulla prestazione. Chi percepisce la CIG non può svolgere lavoro subordinato presso l’azienda in cassa; può invece svolgere lavoro dipendente altrove, comunicandolo.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato per riduzione del personale

    Tizio è licenziato per giustificato motivo oggettivo. Ha contribuzione sufficiente: presenta domanda NASpI all’INPS entro 68 giorni, iscrive la DID al Centro per l’Impiego e inizia a percepire l’indennità, che si riduce progressivamente dopo il primo anno.

    Caia – azienda in crisi con CIG straordinaria

    L’azienda di Caia entra in CIGS per ristrutturazione: la settimana lavorativa è ridotta a tre giorni. Caia riceve l’80% della retribuzione per i due giorni non lavorati, entro il massimale INPS, senza dover presentare domanda autonoma.

    Sempronio – trova lavoro mentre percepisce la NASpI

    Sempronio trova un contratto a tempo determinato durante la NASpI. Deve comunicare all’INPS l’inizio del nuovo rapporto: se la retribuzione supera certi limiti, la NASpI viene sospesa o ridotta; se compatibile, può continuare a percepirne una quota.

    Domande frequenti

    Quanto dura la NASpI?

    La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

    Posso prendere la NASpI dopo le dimissioni?

    In generale no: la NASpI spetta in caso di perdita involontaria del lavoro. Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo eccezioni (dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in sede protetta, ecc.).

    Il TFR si riduce in presenza di CIG?

    No. Il TFR continua a maturare normalmente anche nei periodi di cassa integrazione, perché il rapporto di lavoro non si interrompe.

    Cosa succede se rifiuto un'offerta di lavoro durante la NASpI?

    Il rifiuto di un’offerta congrua (in base a criteri di distanza, retribuzione e competenze) può comportare la decadenza dalla NASpI.

    La NASpI si può percepire con un lavoro part-time?

    Se il nuovo lavoro subordinato è part-time con reddito entro il limite annuo esente, la NASpI può essere ridotta proporzionalmente e non sospesa. Occorre comunicare all’INPS l’avvio del rapporto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Incentivo all’esodo: tassazione agevolata e requisiti

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Le somme erogate dal datore a titolo di incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto (incentivo all’esodo) seguono la tassazione separata, come il TFR. Tuttavia, la parte eccedente il TFR e l’indennità di preavviso potrebbe essere soggetta a regimi diversi a seconda della qualificazione fiscale (somme legate alla risoluzione del rapporto oppure risarcimento). La legge di bilancio può modificare le soglie: verificare la normativa aggiornata.

    Riferimento normativo

    Art. 17, comma 1, lett. a), TUIR; art. 19 TUIR

    Tabella riepilogativa

    Tassazione delle somme alla cessazione del rapporto
    Voce Regime fiscale Contributi INPS
    TFR Tassazione separata (aliquota media 5 anni) Non imponibile
    Indennità mancato preavviso Tassazione separata (aliquota media 2 anni) Imponibile
    Incentivo all’esodo (somme connesse alla risoluzione) Tassazione separata Non imponibile entro certe soglie
    Importi oltre soglia o di natura risarcitoria Tassazione ordinaria IRPEF Variabile

    Cos'è l'incentivo all'esodo

    L’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva che il datore offre al lavoratore per indurlo ad accettare la risoluzione consensuale del rapporto. È distinto dal TFR e dall’indennità di preavviso: rappresenta un accordo volontario, spesso negoziato individualmente o nell’ambito di procedure di gestione degli esuberi.

    La sua qualificazione fiscale è rilevante: se è connesso alla cessazione del rapporto, segue la tassazione separata; se ha natura risarcitoria (danni, mobbing) può avere un diverso trattamento.

    Regime di tassazione separata

    Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto, comunque denominate e non già tassate altrove, sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR. Il sostituto d’imposta applica provvisoriamente l’aliquota del 20% (o altra misura di acconto); l’Agenzia delle Entrate riliquida in seguito. L’importo della tassazione definitiva dipende dall’aliquota media del reddito degli anni precedenti.

    Attenzione agli importi: nessuna cifra fissa

    La normativa può prevedere soglie al di sopra delle quali l’incentivo all’esodo è soggetto a tassazione ordinaria (IRPEF progressiva) anziché separata, o a contribuzione previdenziale. Queste soglie possono essere modificate dalla legge di bilancio annuale. Prima di negoziare un incentivo all’esodo è essenziale verificare i valori aggiornati e, preferibilmente, consultare un consulente del lavoro o un commercialista.

    Casi pratici

    Tizio – risoluzione consensuale con incentivo

    Tizio accetta la risoluzione consensuale e riceve dal datore un incentivo aggiuntivo rispetto a TFR e preavviso. Se la somma è qualificata come connessa alla cessazione del rapporto, sarà tassata separatamente con l’aliquota media del suo reddito degli anni precedenti.

    Caia – incentivo elevato e soglia di tassazione

    Caia è una dirigente con molti anni di servizio e negozia un incentivo consistente. Se l’importo supera le soglie previste dalla normativa vigente, la parte eccedente potrebbe essere assoggettata a tassazione ordinaria progressiva. È opportuno verificare con un consulente prima di sottoscrivere l’accordo.

    Sempronio – procedura di esubero collettivo

    Sempronio fa parte di un accordo sindacale di gestione esuberi con incentivo standardizzato. Anche in questo caso si applica la tassazione separata sulle somme corrisposte a titolo di incentivo alla risoluzione del rapporto. L’accordo sindacale non modifica il regime fiscale individuale.

    Domande frequenti

    L'incentivo all'esodo è sempre tassato separatamente?

    Le somme connesse alla cessazione del rapporto seguono in linea di principio la tassazione separata. Importi eccedenti eventuali soglie di legge o somme di natura diversa (risarcimento danni) possono avere un regime differente.

    Ci sono contributi INPS sull'incentivo all'esodo?

    In linea generale le somme corrisposte a titolo di incentivo alla risoluzione non sono imponibili contributivamente entro certi limiti, ma la disciplina è complessa e può variare. È consigliabile verificare con un consulente del lavoro.

    Come si differenzia l'incentivo all'esodo dal TFR?

    Il TFR è un istituto legale obbligatorio che matura proporzionalmente alla durata del rapporto; l’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva negoziata, non obbligatoria per legge, erogata per incentivare la risoluzione consensuale.

    L'accordo sindacale modifica la tassazione?

    No. Il regime fiscale è stabilito dalla legge (TUIR) e non può essere modificato dalla contrattazione collettiva o individuale.

    Posso rifiutare l'incentivo e restare in servizio?

    Sì. L’incentivo all’esodo è un’offerta che il lavoratore può accettare o rifiutare. Il rifiuto non può essere motivo di licenziamento, salvo che non vi siano autonome ragioni giustificatrici.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Auto aziendale a uso promiscuo: come si tassa in busta paga

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    L’auto aziendale concessa in uso promiscuo (lavoro + uso personale) genera un fringe benefit imponibile calcolato forfettariamente in percentuale del costo chilometrico ACI per 15.000 km annui. La percentuale applicata varia in base alle emissioni di CO₂ del veicolo: le auto più inquinanti scontano un’aliquota forfettaria più alta. La percentuale esatta è aggiornata dalla legge di bilancio dell’anno di riferimento.

    Riferimento normativo

    Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR

    Tabella riepilogativa

    Fringe benefit auto aziendale – schema di calcolo (valori % aggiornati dalla legge di bilancio)
    Fascia emissioni CO₂ (g/km) % del costo ACI × 15.000 km Logica
    Auto a zero emissioni (es. full electric) Percentuale più bassa (favore ambientale) Incentivo alla mobilità sostenibile
    Emissioni basse (ibride, plug-in) Percentuale intermedia Proporzionale all’impatto ambientale
    Emissioni medie Percentuale intermedia-alta Proporzionale all’impatto ambientale
    Emissioni elevate (> 160 g/km) Percentuale più alta Disincentivo ai veicoli inquinanti
    Importo annuo imponibile Costo ACI × 15.000 km × % emissioni Diviso 12 per la quota mensile in busta

    Il meccanismo del fringe benefit auto

    Quando il datore concede in uso promiscuo un’autovettura aziendale (il lavoratore la usa sia per lavoro sia per fini personali), si presume un benefit imponibile determinato in modo forfettario: si moltiplica il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, e poi si applica una percentuale che varia in base alle emissioni di CO₂ del veicolo.

    Il risultato annuo viene diviso per 12 e sommato alla retribuzione imponibile mensile nel cedolino.

    Come si trova il costo chilometrico ACI

    Le tabelle ACI (Automobile Club d’Italia) sono pubblicate ogni anno e riportano il costo chilometrico di ogni modello di autovettura. Il dato da usare è quello relativo al modello specifico in dotazione al lavoratore. L’Agenzia delle Entrate riconosce queste tabelle come riferimento ufficiale per il calcolo del benefit.

    Uso esclusivo per lavoro: nessun benefit

    Se l’auto è assegnata in uso esclusivamente lavorativo (il dipendente la utilizza solo per trasferte e non può usarla per fini privati), non si genera alcun fringe benefit imponibile. Nella pratica è necessario che questa limitazione sia documentata (contratto, regolamento aziendale) per evitare contestazioni in sede di accertamento.

    Casi pratici

    Tizio – auto ibrida con emissioni basse

    Tizio usa un’auto aziendale ibrida in uso promiscuo. Il costo ACI per 15.000 km è, a titolo di esempio, 3.000 €. Si applica la percentuale prevista per quella fascia di emissioni: il risultato è l’imponibile annuo da suddividere in 12 quote mensili in busta paga. Il valore esatto dipende dalle tabelle ACI dell’anno e dalla percentuale vigente.

    Caia – auto diesel ad alte emissioni

    Caia ha in dotazione un diesel con emissioni elevate: si applica la percentuale più alta prevista dalla normativa, generando un imponibile annuo maggiore rispetto a un’auto meno inquinante con pari costo ACI. L’importo mensile in busta è corrispondentemente più alto.

    Sempronio – auto elettrica aziendale

    Sempronio guida un’auto full electric assegnatagli in uso promiscuo. La norma prevede per le auto a zero emissioni la percentuale forfettaria più bassa, come incentivo alla mobilità sostenibile. Il benefit in busta è perciò il più contenuto tra le categorie.

    Domande frequenti

    Come si calcola il fringe benefit auto aziendale?

    Si moltiplica il costo chilometrico ACI del modello specifico per 15.000 km e si applica la percentuale prevista per la fascia di emissioni CO₂ del veicolo. Il risultato annuo diviso 12 è la quota mensile imponibile.

    Dove trovo le tabelle ACI?

    Le tabelle ACI sono pubblicate annualmente sul sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia e recepite dall’Agenzia delle Entrate. Sono disponibili per modello, alimentazione e cilindrata.

    L'auto aziendale usata solo per lavoro è tassata?

    No. Se l’auto è in uso esclusivamente lavorativo, senza possibilità di utilizzo personale, non si genera alcun fringe benefit imponibile. È necessario documentare adeguatamente il vincolo d’uso.

    Il benefit auto rientra nel limite fringe benefit generico?

    No. Il fringe benefit da auto aziendale a uso promiscuo ha un proprio regime forfettario (art. 51, comma 4, TUIR) e non si cumula con la soglia generale dei fringe benefit.

    Cosa cambia con le emissioni CO₂?

    Le auto a zero o basse emissioni applicano una percentuale forfettaria più bassa, riducendo il benefit imponibile in busta. Le auto più inquinanti applicano percentuali più elevate. La norma mira a incentivare i veicoli a basso impatto ambientale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Fringe benefit 2026: soglia di esenzione e tassazione

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    I fringe benefit sono compensi in natura che il datore eroga ai dipendenti. Entro una soglia annua fissata dalla legge (aggiornata anno per anno dalla legge di bilancio) non concorrono al reddito imponibile; oltre la soglia, l’intero importo diventa imponibile. Dal 2024 la soglia è differenziata tra lavoratori con figli a carico e senza: verificare la legge di bilancio dell’anno di riferimento per i valori in vigore.

    Riferimento normativo

    Art. 51, comma 3, TUIR

    Tabella riepilogativa

    Regime fiscale fringe benefit – schema di principio (art. 51, comma 3, TUIR)
    Situazione Effetto fiscale
    Valore complessivo ≤ soglia annua Non concorre al reddito imponibile (esente IRPEF e contributi)
    Valore complessivo > soglia annua L’intero importo diventa imponibile (non solo l’eccedenza)
    Soglia per lavoratori con figli a carico Importo superiore – aggiornato dalla legge di bilancio dell’anno
    Soglia ordinaria (senza figli a carico) Importo base – aggiornato dalla legge di bilancio dell’anno
    Rimborso utenze domestiche (luce, gas, acqua) Incluso nel computo della soglia se previsto dalla contrattazione

    Cosa sono i fringe benefit

    I fringe benefit (compensi in natura) sono beni e servizi che il datore corrisponde al lavoratore in aggiunta alla retribuzione ordinaria: buoni acquisto, rimborso utenze domestiche, prestiti aziendali agevolati, concessione di alloggi, polizze assicurative non rientranti nel welfare esente, e altri beni in natura. Il loro valore si determina in base al valore normale (art. 9 TUIR) o a specifici criteri forfettari previsti dalla legge per alcune categorie (auto aziendale, prestiti).

    La soglia di esenzione: meccanismo e attenzione al superamento

    L’art. 51, comma 3, TUIR stabilisce che i benefit in natura non concorrono al reddito se il loro valore complessivo non supera una soglia annua. La peculiarità è che se si supera anche di un solo euro la soglia, l’intero importo diventa imponibile, non solo l’eccedenza. Questo rende critico il monitoraggio durante l’anno.

    La soglia è stata modificata più volte negli ultimi anni e varia in base alla presenza di figli fiscalmente a carico. Per i valori in vigore nel 2026 è necessario verificare la legge di bilancio vigente.

    Come dichiarare la condizione di avere figli a carico

    Per accedere all’eventuale soglia più elevata prevista per chi ha figli a carico, il lavoratore deve comunicarlo al datore di lavoro tramite una dichiarazione scritta, indicando i codici fiscali dei figli. Il datore applica la soglia maggiorata dal mese di comunicazione; il lavoratore deve tempestivamente comunicare qualsiasi variazione (es. figlio non più a carico).

    Casi pratici

    Tizio – buoni acquisto sotto soglia

    Tizio riceve buoni acquisto per 400 € nel corso dell’anno. Se l’importo rimane entro la soglia vigente, nessun importo confluisce nel reddito imponibile e non paga né IRPEF né contributi su questa voce.

    Caia – superamento della soglia

    Caia ha ricevuto benefit in natura per un totale annuo che supera la soglia di esenzione. L’intero importo – non solo l’eccedenza – diventa imponibile e il sostituto d’imposta (il datore) deve assoggettarlo a ritenuta nella busta paga del mese in cui si supera il limite.

    Sempronio – figlio a carico e soglia più alta

    Sempronio ha due figli fiscalmente a carico e ha comunicato i loro codici fiscali al datore. Beneficia della soglia maggiorata prevista per questa categoria: può ricevere benefit in natura per un importo superiore rispetto a un collega senza figli a carico, mantenendo l’esenzione fiscale.

    Domande frequenti

    I buoni pasto sono fringe benefit?

    No. I buoni pasto (ticket restaurant) seguono un regime specifico e autonomo: sono esenti da IRPEF e contributi entro i limiti giornalieri fissati dalla normativa vigente (elettronici: soglia più alta; cartacei: soglia più bassa) e non rientrano nel computo della soglia generale dei fringe benefit.

    Cosa succede se si supera la soglia fringe benefit?

    L’intero valore dei benefit ricevuti (non solo la parte eccedente la soglia) concorre al reddito imponibile e viene assoggettato a IRPEF e contributi previdenziali nella busta paga del mese di superamento.

    Il rimborso delle utenze domestiche rientra nei fringe benefit?

    Dal 2022 la normativa ha incluso nel computo della soglia anche i rimborsi delle spese per utenze domestiche (luce, gas, acqua), se previsti da accordo o regolamento aziendale. Verificare la disciplina aggiornata per l’anno di riferimento.

    Come si calcola il valore dei beni in natura?

    In linea generale si usa il valore normale (art. 9 TUIR), ossia il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie. Per alcune categorie (auto aziendale, prestiti) esistono criteri forfettari specifici.

    Il datore deve comunicare i benefit erogati in dichiarazione?

    Sì. Il datore riepiloga tutti i benefit nel modello CU (Certificazione Unica) consegnato al lavoratore entro marzo dell’anno successivo, indicando gli importi imponibili e quelli esclusi dal reddito.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Welfare aziendale e flexible benefits: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il welfare aziendale comprende beni e servizi offerti dal datore che non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, purché rispettino i limiti del TUIR. I piani di flexible benefit consentono al dipendente di scegliere la composizione del proprio pacchetto tra voci esenti: istruzione, salute, previdenza, trasporto, ricreazione. Il beneficio è tanto maggiore quanto più il lavoratore è in uno scaglione IRPEF elevato.

    Riferimento normativo

    Art. 51, TUIR; L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

    Tabella riepilogativa

    Principali voci di welfare aziendale e regime fiscale
    Voce Regime fiscale Note
    Previdenza complementare Deducibile dal reddito del lavoratore fino a 5.164,57 €/anno Contribuzione datoriale esente da contributi entro soglia
    Assistenza sanitaria integrativa Esente fino a 3.615,20 €/anno (fondi di categoria o enti bilaterali) Premi versati a fondi non riconosciuti: diverso regime
    Servizi educativi e istruzione Esenti (asilo nido, rette scolastiche, borse di studio) Nessuna soglia specifica, esclusi totalmente dal reddito
    Trasporto collettivo Esente Abbonamenti trasporto pubblico: esenti per il lavoratore
    Servizi ricreativi e culturali Esenti se erogati in natura o tramite voucher Non monetizzabili direttamente
    Fringe benefit generici Esenti entro soglia annua (vedi art. 51 TUIR) Soglia aggiornata dalla legge di bilancio dell’anno

    Cos'è il welfare aziendale e perché conviene

    Il welfare aziendale è l’insieme di beni, servizi e somme che il datore di lavoro eroga ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria, con un trattamento fiscale e contributivo agevolato previsto dagli artt. 51 e 100 del TUIR. Poiché questi benefit non concorrono (in tutto o in parte) alla formazione del reddito imponibile, il risparmio fiscale è reale sia per il lavoratore sia per l’azienda, che può dedurre il costo.

    Rispetto a un aumento di stipendio in denaro, un benefit welfare equivalente genera un vantaggio netto maggiore per entrambe le parti, in misura proporzionale all’aliquota IRPEF marginale del lavoratore.

    Cosa comprende un piano di flexible benefit

    Un piano di flexible benefit (o benefit flessibile) permette al lavoratore di scegliere, entro un budget assegnato dall’azienda, tra un paniere di prestazioni esenti: previdenza complementare, assistenza sanitaria, servizi educativi, trasporto pubblico, servizi ricreativi e culturali, cura dei familiari. La scelta avviene di solito tramite una piattaforma digitale dedicata.

    Il piano può essere introdotto unilateralmente dall’azienda, per accordo aziendale o come conversione del premio di risultato: in quest’ultimo caso il beneficio è condizionato alla contrattazione di secondo livello.

    Come si attiva e chi può accedere

    Non esiste un obbligo di legge di istituire un piano welfare: è una scelta aziendale. Una volta istituito, il principio di non discriminazione impone che il piano sia accessibile a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio tutti i dipendenti a tempo indeterminato, tutti i quadri). Non è ammessa l’erogazione di benefit fiscalmente agevolati ai soli singoli, perché in quel caso la somma sarebbe trattata come retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato 30.000 € RAL con piano welfare

    Tizio riceve 1.000 € di budget welfare annuo. Sceglie 500 € per l’asilo nido del figlio e 500 € per l’abbonamento del trasporto pubblico: entrambe le voci sono esenti da IRPEF e contributi, quindi il risparmio netto equivale alle imposte che avrebbe pagato su un aumento in busta di pari importo.

    Caia – quadro che converte il premio di risultato in welfare

    Caia ha diritto a un premio di risultato di 2.000 €. Sceglie di convertirlo in welfare (previdenza complementare + assistenza sanitaria): incassa il valore pieno del premio senza la tassazione sostitutiva del 5% applicabile al premio in denaro, ottenendo un beneficio aggiuntivo.

    Sempronio – piccola impresa che vuole iniziare

    Sempronio gestisce un’azienda con 15 dipendenti. Può istituire un piano welfare unilateralmente, scegliendo le voci (es. buoni pasto, rimborso trasporto, contribuzione al fondo pensione). La spesa è deducibile al 100% e i dipendenti non la tassano: costo netto aziendale inferiore rispetto a un aumento salariale di pari importo lordo.

    Domande frequenti

    Il welfare aziendale è obbligatorio?

    No, l’istituzione di un piano welfare è facoltativa per il datore. Può però essere prevista da un CCNL o da un accordo aziendale, nel qual caso diventa un obbligo contrattuale.

    I benefit welfare si cumulano con lo stipendio?

    Sì. I benefit welfare si aggiungono alla retribuzione contrattuale e, nei limiti di legge, non concorrono al reddito imponibile del lavoratore.

    Posso convertire il premio di risultato in welfare?

    Sì, a condizione che il premio sia previsto da contrattazione collettiva di secondo livello (accordo aziendale o territoriale). In quel caso la conversione può avvenire su scelta del lavoratore.

    Tutti i dipendenti devono avere gli stessi benefit?

    Il piano deve coprire categorie omogenee di lavoratori. Non è necessario che tutti i dipendenti ricevano lo stesso paniere, ma non è ammesso riservarli a un singolo individuo.

    Il datore può dedurre la spesa welfare?

    Sì. I costi sostenuti per opere e servizi a favore dei dipendenti e dei loro familiari previsti dall’art. 100 del TUIR sono deducibili entro il 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Alcuni benefit (previdenza complementare, assistenza sanitaria di categoria) hanno regime deducibile autonomo senza il predetto limite.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Cosa devo fare il primo giorno di disoccupazione?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il giorno dopo la fine del rapporto di lavoro non occorre fare nulla di urgente: la NASpI (indennità di disoccupazione) va richiesta all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Prima di tutto conviene registrarsi come disoccupato presso il Centro per l’Impiego (CPI) di residenza e conservare tutta la documentazione ricevuta dal datore (lettera di licenziamento o di accettazione dimissioni, busta paga, CU).

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015 – NASpI

    Tabella riepilogativa

    Adempimenti dopo la perdita del lavoro: priorità e termini
    Adempimento Termine Dove
    Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) Appena possibile (preferibilmente entro pochi giorni) Centro per l’Impiego o portale ANPAL/MyANPAL
    Domanda NASpI Entro 68 giorni dalla cessazione INPS online (myINPS) o patronato
    Raccolta documentazione Subito Lettera licenziamento, buste paga, CU, modello DS-22 se disponibile
    Iscrizione al CPI Contestualmente alla DID Sportello fisico o online secondo la Regione
    Verifica contributi INPS Entro i primi giorni Fascicolo previdenziale INPS online

    La dichiarazione di disponibilità (DID) e l'iscrizione al CPI

    Il primo passo concreto è rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), che attesta la volontà di essere inseriti nel mercato del lavoro. Si può fare online sul portale ANPAL (MyANPAL) o allo sportello del Centro per l’Impiego (CPI) competente per territorio. La DID è il presupposto per accedere ai servizi di orientamento, riqualificazione e alle politiche attive finanziate dai fondi regionali e dal Programma GOL.

    L’iscrizione al CPI non ha un termine perentorio immediato ma è opportuna quanto prima, anche perché il Patto di servizio personalizzato viene stipulato in quella sede.

    La domanda NASpI: termini e requisiti

    La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, D.Lgs. 22/2015) è l’indennità mensile di disoccupazione. Va richiesta all’INPS tramite il portale myINPS o tramite patronato entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Se la domanda è presentata entro i primi 8 giorni l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se presentata tra il 9° e il 68° giorno, decorre dal giorno successivo alla domanda.

    I requisiti principali sono: stato di disoccupazione involontaria; almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti; almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.

    I documenti da conservare

    Dal datore è importante ricevere e conservare: lettera di licenziamento (o copia accettata delle dimissioni); ultima busta paga e prospetto liquidazione TFR; CU (Certificazione Unica) dell’anno in corso; attestato di servizio se richiesto. Questi documenti sono necessari sia per la domanda NASpI sia per eventuali contenziosi. È inoltre utile scaricare subito il proprio estratto contributivo INPS per verificare che i contributi siano stati versati correttamente.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato per giustificato motivo oggettivo

    Tizio riceve la lettera di licenziamento il 15 maggio. Ha 68 giorni per presentare la domanda NASpI (entro il 22 luglio circa). Si registra online sul portale myINPS e presenta la domanda con il patronato entro 8 giorni; la NASpI decorrerà dall’8° giorno dopo la cessazione. Si iscrive anche al CPI per accedere ai corsi di riqualificazione.

    Caia – si dimette per giusta causa

    Caia si dimette per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione). Anche in caso di dimissioni per giusta causa ha diritto alla NASpI: deve però allegare alla domanda la documentazione che attesta la giusta causa delle dimissioni (diffide, raccomandate, estratti conto). Il patronato può aiutarla a costruire il fascicolo.

    Sempronio – dimentica di presentare la domanda NASpI entro 68 giorni

    Sempronio aspetta 80 giorni prima di presentare la domanda, convinto di avere più tempo. Il termine dei 68 giorni è scaduto: Sempronio perde una parte dell’indennità spettante. La NASpI verrà comunque liquidata dal giorno della domanda tardiva, ma non retroattivamente dalla data di cessazione.

    Domande frequenti

    Entro quando devo fare domanda di NASpI?

    Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se si rispettano gli 8 giorni l’indennità decorre dalla cessazione; dopo i primi 8 giorni decorre dalla domanda.

    Quanti contributi servono per la NASpI?

    Almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti (D.Lgs. 22/2015).

    Chi ha diritto alla NASpI?

    I lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione involontaria: licenziati (anche per giusta causa), lavoratori con contratto a termine scaduto, dimissionari per giusta causa. Non spetta in caso di dimissioni volontarie (salvo per giusta causa).

    Devo andare al Centro per l'Impiego subito?

    È fortemente consigliato farlo nei primissimi giorni per rendere la DID e accedere ai servizi di politica attiva. Non c’è un termine perentorio immediato per la sola iscrizione al CPI, ma è un presupposto per molti sussidi e per il Patto di servizio personalizzato.

    Posso lavorare mentre percepisco la NASpI?

    Sì, entro certi limiti: lavorare con reddito annuo inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (circa 8.145 € nel 2026) consente di mantenere in parte la NASpI, con riduzione proporzionale. Occorre comunicare all’INPS l’attività entro 30 giorni dall’inizio. Superando la soglia si perde il diritto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Quanto tempo ho per impugnare il licenziamento?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con qualsiasi atto scritto che manifesti la volontà di contestarlo (raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o presentata richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza rende il licenziamento definitivamente inoppugnabile.

    Riferimento normativo

    L. 183/2010, art. 32

    Tabella riepilogativa

    Termini di impugnazione del licenziamento (L. 183/2010, art. 32)
    Fase Termine Come si compie
    Impugnazione stragiudiziale 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento Lettera raccomandata A/R o PEC al datore con dichiarazione di volontà di impugnare
    Deposito del ricorso 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale Ricorso al Tribunale del lavoro (o conciliazione / arbitrato avviati entro il termine)
    Decorrenza del primo termine Dal giorno successivo alla comunicazione scritta del licenziamento Se il licenziamento è verbale, il termine decorre dalla sua comunicazione (ma il lic. verbale è già invalido)

    I 60 giorni: l'impugnazione stragiudiziale

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento il lavoratore deve inviare al datore un atto scritto che esprima inequivocabilmente la volontà di contestare il recesso. Non occorre spiegare i motivi in dettaglio: è sufficiente dichiarare di impugnare il licenziamento. La forma più sicura è la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC. Il sindacato o un’associazione di tutela può trasmettere l’impugnazione per conto del lavoratore.

    I 180 giorni: il ricorso giudiziario

    Dopo l’impugnazione stragiudiziale, entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve depositare il ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente (di norma quello del luogo dove si trova o si trovava la sede di lavoro). In alternativa, può entro quel termine avviare un tentativo di conciliazione o un procedimento arbitrale, a condizione che siano forme previste dal CCNL o dalla legge. La sola impugnazione stragiudiziale, senza il successivo ricorso, non è sufficiente a conservare il diritto.

    Cosa succede se si perde uno dei due termini

    Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza comporta la decadenza dall’impugnazione, il che significa che il licenziamento diventa definitivamente efficace e non può più essere contestato in nessuna sede. Non è possibile rimessione in termini salvo casi eccezionali (forza maggiore). È quindi fondamentale agire senza indugio non appena si riceve la comunicazione di licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato il 1° marzo, non sa dei 60 giorni

    Tizio riceve la lettera di licenziamento il 1° marzo. Non fa nulla per 70 giorni, convinto di dover aspettare l’esito di un tentativo di conciliazione informale. Il termine dei 60 giorni è scaduto il 30 aprile: Tizio ha perso il diritto di impugnare il licenziamento.

    Caia – impugna in tempo ma dimentica il ricorso

    Caia invia la raccomandata di impugnazione entro il 60° giorno. Tuttavia non deposita il ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni. Anche in questo caso è decaduta: l’impugnazione stragiudiziale da sola non basta a conservare il diritto.

    Sempronio – si rivolge al sindacato il giorno dopo il licenziamento

    Sempronio contatta il sindacato il giorno successivo al licenziamento. Il sindacato invia la raccomandata di impugnazione entro la settimana (ben prima dei 60 giorni) e deposita il ricorso entro i 180 giorni. Sempronio ha rispettato entrambi i termini e la causa può proseguire.

    Domande frequenti

    Entro quando devo impugnare il licenziamento?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto scritto (raccomandata o PEC) al datore, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).

    L'impugnazione può essere inviata dal sindacato?

    Sì, può essere trasmessa anche da un sindacato, da un patronato o da un’associazione di tutela dei lavoratori, purché in nome e per conto del lavoratore.

    Il tentativo di conciliazione sospende i 180 giorni?

    No: l’avvio della conciliazione o dell’arbitrato entro i 180 giorni sostituisce il deposito del ricorso, ma non sospende i termini. Occorre comunque agire entro i 180 giorni.

    I termini valgono anche per le dimissioni per giusta causa?

    Per l’impugnazione di atti datoriali (come il licenziamento) sì. Le dimissioni per giusta causa non si impugnano nello stesso modo, ma il lavoratore che agisce per il risarcimento deve comunque rispettare le ordinarie prescrizioni.

    Se il licenziamento è verbale, i termini si applicano?

    Un licenziamento verbale è già nullo per difetto di forma scritta (art. 2 L. 604/1966), ma il lavoratore ha comunque l’onere di agire in giudizio per farlo dichiarare tale entro termini ragionevoli.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Il datore può negarmi i permessi legge 104?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    I permessi mensili previsti dall’art. 33 L. 104/1992 (3 giorni al mese, o 2 ore al giorno per il lavoratore con disabilità grave) sono un diritto soggettivo: il datore non può negarli in modo assoluto. Può però organizzarne la fruizione concordando le date per esigenze aziendali, ma non può imporre un diniego definitivo né adottare misure ritorsive.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992, art. 33

    Tabella riepilogativa

    Permessi L. 104/1992 – principali caratteristiche (art. 33)
    Aspetto Regola
    Beneficiari Lavoratore con disabilità grave; coniuge/convivente, parenti/affini entro il 2° grado (3° grado in certi casi)
    Quantità 3 giorni al mese (frazionabili in ore se previsto da CCNL) oppure 2 ore/giorno per il lavoratore stesso
    Retribuzione A carico INPS; il datore anticipa e viene rimborsato
    Richiesta Domanda INPS online; il datore riceve la comunicazione di autorizzazione
    Diniego del datore Non ammesso in modo assoluto; può concordare le date ma non rifiutare strutturalmente
    Tutela antidiscriminatoria Sì: eventuali ritorsioni sono illecite e impugnabili

    Il diritto ai permessi è inderogabile

    I permessi previsti dall’art. 33 L. 104/1992 sono un diritto soggettivo del lavoratore: una volta ottenuta l’autorizzazione INPS, il datore non può negarli in via assoluta. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il diniego sistematico o il mancato riconoscimento configura una condotta illecita, potenzialmente discriminatoria.

    Il datore può però chiedere che la fruizione venga programmata con un ragionevole preavviso (di solito indicato nel CCNL o nel regolamento aziendale), per organizzare la sostituzione del dipendente assente.

    Come richiedere i permessi: la procedura

    Il lavoratore presenta domanda all’INPS tramite il portale online (o attraverso il proprio patronato), allegando il verbale di accertamento della disabilità grave rilasciato dalla Commissione medica. Una volta autorizzato dall’INPS, comunica al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire dei permessi, rispettando i tempi di preavviso aziendali. Il datore anticipa la retribuzione e recupera il rimborso dall’INPS.

    Cosa fare se il datore nega o ostacola i permessi

    In caso di diniego o di ostacoli, il lavoratore può: inviare una comunicazione scritta al datore richiamando il diritto sancito dall’art. 33 L. 104/1992; rivolgersi al sindacato o al proprio patronato; presentare un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha il potere di intervenire. Se il diniego è accompagnato da misure ritorsive (trasferimento, demansionamento), si configura una discriminazione impugnabile anche in via d’urgenza ex art. 44 D.Lgs. 286/1998.

    Casi pratici

    Tizio – assiste il padre con disabilità grave

    Tizio è figlio di un genitore con disabilità certificata grave. Ha ottenuto l’autorizzazione INPS per 3 giorni mensili. Il responsabile gli dice che «in questo periodo non è possibile». Tizio invia email formale richiamando l’art. 33 L. 104/1992 e fissa le date: il datore è tenuto a organizzarsi per coprire la sua assenza.

    Caia – lavoratrice con disabilità grave che chiede le 2 ore giornaliere

    Caia ha una disabilità grave certificata e opta per i permessi di 2 ore al giorno anziché 3 giorni mensili. Il datore non può opporsi; può solo concordare con lei l’orario di ingresso o uscita per i giorni di fruizione, nel rispetto delle necessità di servizio.

    Sempronio – datore ritarda l'approvazione di settimana in settimana

    Sempronio richiede i permessi con regolare autorizzazione INPS ma il datore continua a rinviare il nulla osta interno. Sempronio segnala il comportamento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che invita il datore ad applicare la norma. Il ritardo reiterato può essere qualificato come condotta discriminatoria.

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare i permessi L. 104 per motivi organizzativi?

    Può chiedere un preavviso ragionevole e programmare la fruizione, ma non può negarli in modo assoluto o strutturale. Il diritto del lavoratore è inderogabile.

    I permessi L. 104 si possono frazionare in ore?

    Sì, se il CCNL lo prevede o se datore e lavoratore lo concordano. In alternativa il lavoratore con disabilità grave può scegliere 2 ore giornaliere al posto dei 3 giorni mensili.

    Chi paga i permessi L. 104?

    L’INPS: la retribuzione durante i permessi è a carico dell’istituto, che rimborsa il datore che ha anticipato il pagamento.

    I permessi L. 104 si cumulano di mese in mese?

    No, i 3 giorni mensili non sono cumulabili con quelli del mese precedente: se non fruiti, si perdono.

    Il datore può trasferirmi perché fruisco dei permessi L. 104?

    No. Eventuali trasferimenti o misure peggiorative adottate in concomitanza con la fruizione dei permessi possono configurare condotta discriminatoria, impugnabile anche in via d’urgenza.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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