Autore: Andrea Marton

  • Art. 64 CPI – Invenzioni dei dipendenti

    Art. 64 CPI – Invenzioni dei dipendenti

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

    2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, può essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.

    3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire , per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

    4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all’accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l’accordo circa l’ammontare degli stessi, anche se l’inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell’ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d’opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile .

    5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l’esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull’accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

    6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

  • Art. 113 bis T.U.B.: Sospensione degli organi di amministrazione e controllo

    Art. 113 bis T.U.B.: Sospensione degli organi di amministrazione e controllo

    Art. 113 bis T.U.B. Sospensione degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Qualora risultino gravi irregolarita’ nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonche’ ragioni di urgenza, la Banca d’Italia puo’ disporre che uno o piu’ commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il provvedimento della Banca d’Italia e’ pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo’ avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l’azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalita’ previste dall’articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita’ riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d’Italia, convocano l’assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.”

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  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: preavviso e licenziamento

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: preavviso e licenziamento

    Termini di preavviso per licenziamento e dimissioni nel CCNL Unionmeccanica Confapi: durata per livello e anzianità, indennità sostitutiva, decorrenza e casi in cui il preavviso non è dovuto.

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi varia da 7 giorni (livelli 1°-2°, anzianità fino a 5 anni) a 4 mesi (livelli 7°-9°, oltre 10 anni). Decorre dal giorno successivo alla comunicazione scritta. Chi recede senza rispettarlo è tenuto a pagare un’indennità sostitutiva equivalente alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Forma
    Comunicazione scritta obbligatoria (art. 70 CCNL)
    Decorrenza
    Dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione
    Senza preavviso
    Indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello e anzianità – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Livelli Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    9°, 8°, 7° (Quadri e direttivi) 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    6°, 5°, 4° (Tecnici e specializzati) 1 mese e 15 giorni 2 mesi 2 mesi e 15 giorni
    3°, 2° (Operai qualificati e comuni) 10 giorni 20 giorni 30 giorni
    1° (in eliminazione) 7 giorni 15 giorni 20 giorni

    I termini si applicano sia al licenziamento (da parte del datore) sia alle dimissioni (da parte del lavoratore). I mesi di preavviso si calcolano di calendario a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione scritta. Per l’anzianità si considera quella maturata presso lo stesso datore di lavoro.

    Forma e decorrenza del preavviso

    Il CCNL prevede che sia il licenziamento sia le dimissioni siano comunicati per iscritto. La comunicazione può avvenire a mano (con firma per ricevuta), tramite raccomandata A/R o PEC. La data di decorrenza del preavviso è il giorno successivo alla ricezione dell’atto.

    Per le dimissioni telematiche tramite il portale del Ministero del Lavoro (obbligo introdotto dal D.Lgs. 151/2015, salvo eccezioni), la data di decorrenza del preavviso segue le stesse regole: il preavviso inizia dal giorno successivo all’invio del modulo telematico.

    Il datore di lavoro, al momento della ricezione delle dimissioni, può decidere di esonerare il lavoratore dal preavviso (cosiddetto esonero del preavviso). In tal caso il rapporto cessa immediatamente e il datore paga comunque l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni non lavorati. L’accordo di esonero deve essere documentato.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Chi recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non effettuato. La retribuzione globale comprende il minimo tabellare, gli scatti e le indennità fisse; non si sommano le voci variabili (straordinario, trasferte, premi occasionali).

    Esempi pratici di indennità sostitutiva:

    • Lavoratore al 5° livello (retribuzione globale circa 2.245,87 € mensili) che si dimette senza preavviso con anzianità di 7 anni: preavviso dovuto = 2 mesi. Indennità sostitutiva = circa 4.491,74 € lordi.
    • Quadro al 9° livello (retribuzione circa 3.124,30 €) licenziato senza preavviso con 12 anni di anzianità: preavviso = 4 mesi. Indennità sostitutiva = circa 12.497,20 € lordi.

    Casi in cui il preavviso non è dovuto

    Il preavviso non è dovuto (il rapporto cessa con effetto immediato) nei seguenti casi:

    • Licenziamento per giusta causa: fatti talmente gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, grave insubordinazione, falsificazione di documenti, rissa in azienda).
    • Dimissioni per giusta causa: il lavoratore che si dimette a seguito di comportamenti gravi del datore (es. mancato pagamento della retribuzione per più mesi, molestie, demansionamento unilaterale) non è tenuto al preavviso e conserva il diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore.
    • Risoluzione consensuale: se entrambe le parti concordano di rinunciare al preavviso e di sciogliere il rapporto immediatamente, il preavviso non è dovuto.

    Dimissioni durante la maternità e tutele speciali

    Le dimissioni presentate durante la gravidanza o nei primi 3 anni di vita del figlio devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro o dalla Direzione Territoriale del Lavoro (procedura di convalida obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 151/2001). In assenza di convalida, le dimissioni sono prive di efficacia. In questo caso la lavoratrice ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni al 5° livello con 7 anni di anzianità
    Tizio si dimette con 7 anni di anzianità al 5° livello. Il preavviso dovuto è di 2 mesi. Invia lettera di dimissioni tramite il portale ministeriale il 15 aprile 2026. Il preavviso decorre dal 16 aprile e scade il 15 giugno 2026. Se lavora fino al 15 giugno, riceve la normale retribuzione per il periodo. Se il datore lo esonera prima, riceve l’indennità sostitutiva per i giorni rimanenti.
    Caia – Licenziamento senza preavviso, indennità sostitutiva
    L’azienda licenzia Caia (8° livello, 11 anni di anzianità) per riduzione organizzativa (giustificato motivo oggettivo) con effetto immediato senza preavviso. Il preavviso dovuto è 4 mesi. L’azienda è tenuta a pagare l’indennità sostitutiva pari a 4 mesi di retribuzione globale di fatto (circa 4 × 2.809,37 € = 11.237,48 € lordi), oltre al TFR e alle ferie non godute.
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa, nessun preavviso
    Sempronio (3° livello) viene colto in flagrante a sottrarre materiali dall’azienda. Il datore lo licenzia per giusta causa con effetto immediato. Non è dovuto né il preavviso né l’indennità sostitutiva. Sempronio ha diritto solo al TFR maturato (il licenziamento per giusta causa non esclude il TFR) e alle ferie non godute.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso sono previsti nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Varia per livello e anzianità: da 7 giorni (1°-2° livello, fino a 5 anni) a 4 mesi (7°-9° livello, oltre 10 anni). Consultare la tabella per il proprio livello e anzianità specifici.
    Da quando decorre il preavviso nel CCNL PMI Confapi?
    Dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento o dimissioni. Le comunicazioni devono essere in forma scritta (raccomandata, PEC o portale ministeriale per le dimissioni).
    Cosa succede se non si rispetta il preavviso?
    Chi recede senza preavviso è tenuto a pagare all’altra parte un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per il periodo di preavviso non effettuato (es. 2 mesi di retribuzione se il preavviso dovuto era di 2 mesi).
    Il preavviso si applica anche in caso di giusta causa?
    No. In caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa, il preavviso non è dovuto e il rapporto cessa immediatamente. La giusta causa è un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto.
    Il licenziamento per superamento del comporto richiede il preavviso?
    Sì. Non è una giusta causa: richiede il rispetto del preavviso contrattuale o il pagamento dell’indennità sostitutiva. Il lavoratore ha diritto a lavorare ancora per il periodo di preavviso dopo la comunicazione di licenziamento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi, tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Responsabilità degli amministratori SRL: esempi pratici sull’art

    Responsabilità degli amministratori SRL: esempi pratici sull’art

    In sintesi

    • L’art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori di SRL verso la società per la violazione dei doveri di legge e dello statuto.
    • Gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri di diligente amministrazione.
    • Ciascun socio può promuovere l’azione di responsabilità e chiedere, in caso di gravi irregolarità, la revoca cautelare degli amministratori.
    • Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio.

    La norma (art. 2476, commi 1, 3 e 6, c.c.)

    «Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. […] L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere […] che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. […] Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.»

    Verso chi Presupposto
    Verso la società Inosservanza dei doveri (responsabilità solidale)
    Azione del singolo socio Anche con revoca cautelare per gravi irregolarità
    Verso i creditori sociali Patrimonio insufficiente al soddisfacimento
    Esonero Amministratore dissenziente che fa annotare il dissenso

    Tre casi pratici

    Gestione che danneggia la società

    Un amministratore compie operazioni imprudenti che causano perdite alla SRL.

    Cosa fare: Ciascun socio può promuovere l’azione di responsabilità per ottenere il risarcimento alla società e, in caso di gravi irregolarità, chiedere la revoca cautelare dell’amministratore.

    Patrimonio depauperato e creditori insoddisfatti

    Gli amministratori non conservano l’integrità del patrimonio e i creditori non vengono pagati.

    Cosa fare: I creditori sociali possono agire ex art. 2476, comma 6, quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

    Amministratore in disaccordo

    Un amministratore è contrario a una decisione poi dannosa del consiglio.

    Cosa fare: Far annotare il proprio dissenso senza colpa: l’amministratore dissenziente e immune da colpa può andare esente da responsabilità solidale.

    Spunti pratici

    • L’azione di responsabilità mira al risarcimento a favore della società, non del singolo socio.
    • La revoca cautelare richiede gravi irregolarità nella gestione.
    • Distinta è la responsabilità verso i singoli soci o terzi direttamente danneggiati (comma 7).
    • Con il Codice della crisi si rafforzano gli obblighi sugli adeguati assetti (art. 2086).

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 2476
    • Codice civile, art. 2086 (adeguati assetti)
    • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa)

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  • Art. 78 bis Cod. Amb. – Zone di mescolamento

    Art. 78 Bis Cod. Amb. – Zone di mescolamento

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell’elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell’ articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE . Le concentrazioni di una o più sostanze di detto elenco possono superare, nell’ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che l’estensione di ciascuna di tali zone: a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico; b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dell’applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dell’adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.

    3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando: a) l’ubicazione e l’estensione; b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone; c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l’estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all’eliminazione dell’inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell’elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all’allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).

  • Art. 77 Cod. Amb. – individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale

    Art. 77 Cod. Amb. – individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

    2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all’articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l’adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

    3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di “sufficiente” di cui all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

    4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.

    5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti: 1) sull’ambiente in senso ampio; 2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto; 3) sulle attività per le quali l’acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l’irrigazione; 4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; 5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti; b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un’opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

    6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni: a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi: 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015; 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso; 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti; b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121; c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo; d) l’elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.

    7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell’impatto antropico rilevato ai sensi dell’articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni: a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico; b) la garanzia che: 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o dell’inquinamento; 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o dell’inquinamento; c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento; d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell’ambito della revisione di detti piani.

    8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l’ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

    9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

    10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni: a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l’ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione; d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi; e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.

    10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza nei casi in cui: a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento , anche temporaneo, del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; b) l’incapacità di impedire il deterioramento , anche temporaneo, da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano … : 1) NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 ; 2) NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 ; 3) NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 ; 4) NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 .

    10-ter. Il comma 10-bis si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni: a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico; b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni; c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l’ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

    10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.

  • Art. 170 TULPS – Prescrizioni dell’ammonizione

    Art. 170 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

    Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.

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  • Art. 37 Cont. Trib. – pubblicazione e comunicazione

    Art. 37 Cont. Trib. – pubblicazione e comunicazione

    Art. 37 Cont. Trib. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.

    2. […]

  • Articolo 19 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 19 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 19 CCII – Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese.

    2. L’imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta; a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda; b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare; e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata; f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

    3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all’ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L’estratto contiene l’indicazione del debitore e dell’esperto e la data dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all’esperto. Il tribunale può prescrivere ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive, senza fissare l’udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta.

    4. All’udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l’attività che intende svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 1. Sentito l’esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

    5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all’operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell’esperto. Nel parere l’esperto indica altresì l’attività svolta e da svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all’articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

    6. Su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell’archiviazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

    7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano l’articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

    8. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

  • Art. 75 Cod. Amb. – competenze

    Art. 75 Cod. Amb. – competenze

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1 Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione: a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema attraverso il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute; b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

    2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all’ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all’attività di sostituzione sono a carico dell’ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall’articolo

    132. 3. Le prescrizioni tecniche necessarie all’attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

    4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall’Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell’Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall’ articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 .

    5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ) i dati conoscitivi e le informazioni relative all’attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con i Ministri competenti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ) elabora a livello nazionale, nell’ambito del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l’invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all’Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.

    6. Le regioni favoriscono l’attiva partecipazione di tutte le parti interessate all’attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all’articolo

    121. 7. Le regioni provvedono affinchè gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.

    8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.

    9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della filodepurazione.

  • Articolo 23 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 23 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 23 CCII – Conclusione delle trattative

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito nonchè e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

    2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l’imprenditore può anche, alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56; b) chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies; d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4. 2 bis. Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. 2 ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.

  • Art. 54 D.Lgs. 150/2022 – Attività preliminari

    Art. 54 D.Lgs. 150/2022 – Attività preliminari

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall’articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.

    2. I difensori della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.