Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Permessi sindacali per RSU e RSA: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Gli artt. 23-24 dello Statuto dei Lavoratori attribuiscono ai dirigenti delle RSA e ai componenti delle RSU permessi retribuiti e non retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale. Il monte ore è determinato in percentuale dei lavoratori in forza; i permessi retribuiti per aspettativa possono protrarsi fino a un anno.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970, artt. 23-24

    Tabella riepilogativa

    Permessi sindacali: artt. 23-24 Statuto dei Lavoratori
    Tipo di permesso Norma Contenuto
    Permessi retribuiti RSA Art. 23 Monte ore annuo proporzionale ai dipendenti (minimo 1 ora ogni 300 lavoratori, min. 8 ore/anno)
    Permessi non retribuiti RSA Art. 24 Fino a 8 giorni/anno per partecipare a trattative o congressi
    Aspettativa sindacale Art. 31 Fino a 1 anno (rinnovabile) per cariche sindacali nazionali o provinciali
    Preavviso CCNL Di norma 24-48 ore prima; accordo CCNL può variare
    Sostituzione Datore Deve provvedere alla copertura delle mansioni

    I permessi retribuiti ex art. 23

    L’art. 23 dello Statuto garantisce ai dirigenti delle RSA un monte ore annuo di permessi retribuiti, calcolato in proporzione ai lavoratori in forza nell’unità produttiva (almeno 1 ora ogni 300 dipendenti, con un minimo di 8 ore annue). I CCNL spesso ampliano questo monte. Le ore di permesso retribuito sono computate come ore lavorate a tutti gli effetti.

    I permessi non retribuiti ex art. 24 e l'aspettativa sindacale

    L’art. 24 riconosce ai dirigenti sindacali (RSA, RSU e cariche provinciali o nazionali) il diritto a permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali: fino a 8 giorni all’anno. L’art. 31, invece, prevede la possibilità di chiedere un’aspettativa non retribuita fino a un anno per lo svolgimento di cariche sindacali nazionali o provinciali, rinnovabile.

    Procedura: come si fruisce del permesso

    Il dirigente sindacale deve comunicare al datore il permesso con il preavviso previsto dal CCNL (di norma 24-48 ore). Il datore non può negarsi all’accesso ai permessi spettanti per legge, ma può differire il permesso in caso di comprovate esigenze produttive urgenti, previo accordo con il sindacato. Il cumulo non è consentito oltre i limiti di legge salvo accordo.

    Casi pratici

    Tizio – componente RSU in azienda con 400 dipendenti

    L’azienda di Tizio ha 400 dipendenti. Il monte ore retribuito ex art. 23 è almeno 400/300 ≈ 1,33 → arrotondato a un minimo di legge. Il CCNL eleva il monte a 2 ore ogni 100 dipendenti: Tizio e i colleghi RSU hanno a disposizione 8 ore retribuite mensili.

    Caia – 8 giorni non retribuiti per congresso nazionale

    Caia è dirigente provinciale del suo sindacato e partecipa a un congresso nazionale di 5 giorni. Ha diritto a 5 dei suoi 8 giorni annui di permesso non retribuito ex art. 24, comunicando il tutto al datore con congruo preavviso.

    Sempronio – aspettativa per incarico sindacale regionale

    Sempronio è eletto segretario regionale del sindacato. Può richiedere un’aspettativa non retribuita fino a un anno ex art. 31 dello Statuto, mantenendo il diritto a riprendere il proprio posto alla scadenza.

    Domande frequenti

    Quante ore di permesso retribuito spettano a un dirigente RSA?

    L’art. 23 prevede un minimo di 1 ora ogni 300 lavoratori in forza, con un minimo di 8 ore annue. I CCNL spesso prevedono monte ore più elevati.

    I permessi sindacali sono retribuiti?

    I permessi ex art. 23 sono retribuiti. Quelli ex art. 24 (congressi e trattative) sono non retribuiti, così come l’aspettativa ex art. 31.

    Il datore può rifiutare il permesso sindacale?

    Non può rifiutarlo se rientra nei limiti di legge o del CCNL. Può differirlo solo per esigenze produttive urgenti documentate, in accordo con il sindacato.

    Cosa succede al posto di lavoro durante l'aspettativa sindacale?

    Il rapporto è sospeso ma non si scioglie. Alla fine dell’aspettativa il lavoratore ha diritto a riprendere il proprio ruolo o, se soppresso, una mansione equivalente.

    I permessi sindacali influiscono sul TFR o sull'anzianità?

    I permessi retribuiti ex art. 23 sono computati come ore lavorate. Per i periodi di aspettativa non retribuita l’anzianità convenzionale dipende da quanto previsto dal CCNL.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Sciopero: trattenute, diritti e obblighi del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Lo sciopero è un diritto costituzionale (art. 40 Cost.) che sospende temporaneamente l’obbligazione di lavorare senza sciogliere il rapporto. Il lavoratore che sciopera non percepisce la retribuzione per le ore non prestate; il datore può trattenere anche la quota di tredicesima e altri ratei. Nei servizi pubblici essenziali vigono regole speciali (L. 146/1990) con obbligo di preavviso e servizi minimi garantiti.

    Riferimento normativo

    Art. 40 Costituzione; L. 146/1990 (servizi pubblici essenziali)

    Tabella riepilogativa

    Effetti dello sciopero sul rapporto di lavoro
    Aspetto Regola generale Servizi essenziali (L. 146/1990)
    Retribuzione Non spetta per le ore di sciopero Idem; contingenti minimi retribuiti
    Continuità del rapporto Il contratto non si scioglie Idem
    Ratei (13ª, ferie, TFR) Decurtazione proporzionale alle ore non lavorate Idem
    Preavviso Non obbligatorio per legge (ma spesso da CCNL) 10 giorni di preavviso obbligatorio alla Commissione di garanzia
    Sciopero illegittimo Eventuale responsabilità civile del sindacato Sanzioni della Commissione di garanzia

    Il diritto di sciopero e le sue conseguenze retributive

    L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, esercitabile nei limiti stabiliti dalla legge. Lo sciopero sospende reciprocamente le obbligazioni: il lavoratore non presta l’attività, il datore non deve la retribuzione per le ore non lavorate. La trattenuta è proporzionale: se lo sciopero dura due ore su otto, il datore può decurtare due ore di paga, inclusi i ratei di tredicesima, ferie e TFR maturato in quel periodo.

    Regole speciali nei servizi pubblici essenziali

    Nei settori considerati essenziali (sanità, trasporti, scuola, energia, ecc.) la L. 146/1990 impone obblighi aggiuntivi:

    • Preavviso di 10 giorni alla Commissione di garanzia e al datore;
    • Garanzia dei servizi minimi concordati;
    • Comunicazione agli utenti con adeguato anticipo;
    • Divieto di sciopero nei cosiddetti periodi di franchigia (festività, eventi civili rilevanti).

    Le violazioni sono sanzionate dalla Commissione di garanzia.

    Tutele del lavoratore che aderisce allo sciopero

    Aderire a uno sciopero legittimo non può costituire motivo di licenziamento, sanzione disciplinare o discriminazione. Il datore non può computare le ore di sciopero come assenza ingiustificata, né penalizzare il lavoratore in sede di valutazione delle prestazioni. Lo sciopero non influisce sull’anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio – sciopero di mezza giornata in azienda privata

    Tizio aderisce a uno sciopero dalle 8 alle 12 (4 ore su 8 di turno). Il datore trattiene 4 ore di retribuzione oraria, compresi i ratei di tredicesima e ferie relativi a quelle ore. Il rapporto di lavoro prosegue normalmente dal pomeriggio.

    Caia – infermiera in sciopero nel servizio sanitario

    Caia lavora in ospedale pubblico. Prima di scioperare, il sindacato ha comunicato lo sciopero con 10 giorni di anticipo alla Commissione di garanzia. Caia, inserita nei contingenti minimi, è obbligata a presentarsi al turno; i colleghi non inseriti nei minimi possono aderire liberamente.

    Sempronio – sciopero a singhiozzo: il datore può trattenere di più?

    Sempronio aderisce a uno sciopero articolato (una o due ore al giorno per più giorni). Il datore può trattenere solo le ore effettivamente non lavorate. Non può applicare penali aggiuntive né sanzionare Sempronio per la modalità di sciopero, salvo che sia dichiarata illegittima.

    Domande frequenti

    Il datore può licenziarmi per aver partecipato a uno sciopero?

    No. La partecipazione a uno sciopero legittimo non può essere motivo di licenziamento né di sanzione disciplinare. Sarebbe condotta antisindacale.

    Quanto mi trattengono in busta paga se sciopero?

    La trattenuta corrisponde alla retribuzione per le ore non lavorate, calcolata proporzionalmente, inclusi i ratei di tredicesima e altri istituti che maturano in relazione all’orario effettivo.

    Lo sciopero fa perdere giorni di ferie o anzianità?

    No. Le ore di sciopero non riducono l’anzianità di servizio né il monte ferie maturato per legge. Incidono però sulla retribuzione, e quindi indirettamente sul calcolo del TFR per le ore non retribuite.

    Quanti giorni di preavviso servono nei servizi pubblici essenziali?

    La L. 146/1990 prevede un preavviso di 10 giorni alla Commissione di garanzia e al datore, con comunicazione agli utenti.

    Cosa sono i contingenti minimi durante uno sciopero?

    Nei servizi essenziali, accordi o provvedimenti della Commissione di garanzia individuano i lavoratori obbligati a prestare servizio anche durante lo sciopero, per garantire le prestazioni indispensabili agli utenti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Trattenute sindacali e quota associativa in busta paga

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    L’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori consente ai lavoratori di delegare il datore al versamento della quota associativa sindacale direttamente in busta paga. La delega è volontaria, revocabile in qualsiasi momento, e il datore è obbligato ad applicarla su richiesta del lavoratore. La quota è detraibile fiscalmente.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 26

    Tabella riepilogativa

    Quota sindacale in busta paga: punti chiave (art. 26 Statuto)
    Aspetto Regola
    Norma Art. 26 L. 300/1970
    Volontarietà Esclusivamente su delega scritta del lavoratore
    Revoca In qualsiasi momento, senza giustificazione
    Obbligo del datore Deve applicare la trattenuta e versare al sindacato
    Detraibilità fiscale 19% della quota, fino al limite di reddito imponibile
    Importo Stabilito dallo statuto del sindacato (di norma una percentuale della retribuzione)

    La delega sindacale: meccanismo e obblighi del datore

    Il lavoratore che intende iscriversi a un sindacato può richiedere che la quota associativa sia trattenuta direttamente dalla busta paga mediante delega scritta. Il datore è obbligato ad applicare la trattenuta e a versare l’importo all’organizzazione sindacale indicata. L’art. 26 dello Statuto garantisce questa facoltà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla rappresentatività del sindacato scelto.

    Revoca e tutela della libertà sindacale

    La delega è revocabile in qualsiasi momento, senza obbligo di fornire motivazioni. Il datore deve cessare la trattenuta dal primo stipendio utile successivo alla revoca. Nessuna conseguenza disciplinare o ritorsione è consentita: la libertà sindacale positiva (iscriversi) e negativa (non iscriversi o recedere) è tutelata costituzionalmente.

    Trattamento fiscale della quota sindacale

    Le quote associative versate ai sindacati sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, nel limite delle disposizioni del TUIR. Il lavoratore può indicarle nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF), oppure, se la trattenuta avviene in busta paga, il sostituto d’imposta può gestirla direttamente in sede di conguaglio.

    Casi pratici

    Tizio – prima iscrizione con delega in busta paga

    Tizio si iscrive a un sindacato e consegna al datore la delega scritta con l’IBAN del sindacato e l’importo mensile (0,9% della retribuzione). Il datore applica la trattenuta dalla busta paga del mese successivo e versa la quota al sindacato entro i termini concordati.

    Caia – revoca della delega per cambio sindacato

    Caia decide di passare a un altro sindacato. Presenta al datore la revoca della vecchia delega e una nuova delega per il sindacato scelto. Il datore non può opporsi né chiedere spiegazioni; applica la modifica dalla mensilità successiva.

    Sempronio – datore che ritarda la trattenuta

    Il datore di Sempronio non applica la trattenuta pur avendo ricevuto la delega. Sempronio può segnalare la violazione al sindacato, che ha azione diretta nei confronti del datore inadempiente ai sensi dell’art. 26 dello Statuto.

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare di applicare la delega sindacale?

    No. L’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori obbliga il datore ad applicare la trattenuta e a versare la quota al sindacato indicato.

    La quota sindacale è detraibile dalle tasse?

    Sì. Le quote associative ai sindacati sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, nei limiti previsti dal TUIR.

    Posso revocare la delega sindacale in qualsiasi momento?

    Sì, la delega è revocabile liberamente e in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione. Il datore cessa la trattenuta dal primo mese utile.

    La quota sindacale è obbligatoria per tutti i dipendenti?

    No. L’iscrizione al sindacato e la relativa quota sono volontarie. Nessun datore può imporre l’iscrizione come condizione di assunzione o di mantenimento del posto.

    Chi decide l'importo della quota associativa?

    L’importo è stabilito dallo statuto o dal regolamento interno del singolo sindacato, di norma come percentuale della retribuzione mensile lorda o netta.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Pignoramento stipendio per assegno di mantenimento

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Per i crediti alimentari e gli assegni di mantenimento il pignoramento dello stipendio non incontra il limite ordinario del 20%: il giudice autorizza la quota da pignorare in base alle circostanze concrete, potendo superare il quinto e arrivare fino all’intero stipendio nei casi previsti. Il datore è terzo pignorato e deve versare le somme direttamente al creditore.

    Riferimento normativo

    Art. 545 Codice di Procedura Civile

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

    Apri il calcolatore del pignoramento →

    Tabella riepilogativa

    Quote pignorabili dello stipendio (art. 545 c.p.c.)
    Tipo di credito Limite pignorabile
    Crediti ordinari (es. banche) Max 1/5 (20%) dello stipendio netto
    Crediti tributari (Agenzia Entrate-Riscossione) Da 1/10 a 1/5 secondo importo netto
    Crediti alimentari e mantenimento Quota fissata dal giudice; può superare il quinto
    Concorso più pignoramenti Limite complessivo stabilito dal giudice in base alle priorità
    Stipendio non ancora accreditato Pignorabile alle stesse condizioni

    La regola speciale per i crediti alimentari

    L’art. 545 c.p.c. prevede che per i crediti aventi natura alimentare – tra cui gli assegni di mantenimento per il coniuge e i figli – il limite ordinario del quinto non si applica automaticamente. Il giudice dell’esecuzione determina la quota pignorabile tenendo conto delle esigenze del debitore e del creditore, e può autorizzare trattenute superiori al 20% fino, in casi estremi, all’intero importo disponibile.

    Il datore come terzo pignorato

    Notificato il pignoramento, il datore di lavoro diventa terzo pignorato: deve dichiarare al giudice il credito del lavoratore e, con l’ordinanza di assegnazione, versare la quota mensile direttamente al creditore. Il mancato versamento espone il datore a responsabilità. Il lavoratore riceve in busta paga la sola quota residua.

    Concorso con altri pignoramenti

    Se sullo stesso stipendio insistono più pignoramenti (es. banca + mantenimento), il giudice fissa le quote con un criterio di priorità: i crediti alimentari sono preferiti rispetto ai crediti ordinari. La somma totale delle trattenute non può comunque ridurre lo stipendio a meno del minimo vitale, parametro valutato caso per caso.

    Casi pratici

    Tizio – assegno di mantenimento insoluto, pignoramento del 30%

    Tizio non versa l’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale. La ex-moglie ottiene l’esecuzione forzata: il giudice autorizza il pignoramento del 30% del suo stipendio netto (1.600 €), con trattenuta di 480 € mensili versata direttamente all’avente diritto.

    Caia – concorso pignoramento banca e mantenimento figli

    Caia ha già un pignoramento bancario al 20% (quinto ordinario) e viene raggiunta da un secondo pignoramento per mantenimento dei figli. Il giudice rivede le quote: il credito alimentare è prioritario e può portare la trattenuta complessiva oltre il 20% ordinario.

    Sempronio – opporsi al pignoramento eccessivo

    Sempronio ritiene che la quota fissata non lasci quanto necessario alla propria sussistenza. Può proporre opposizione all’esecuzione o chiedere al giudice la riduzione della trattenuta, documentando le proprie spese essenziali (affitto, utenze, cure mediche).

    Domande frequenti

    Quanto possono pignorare dello stipendio per il mantenimento?

    Non c’è un limite fisso: per i crediti alimentari e di mantenimento il giudice determina la quota in base alle circostanze, potendo superare il 20% ordinario previsto per i crediti comuni.

    Il datore di lavoro deve rispettare l'ordine di pignoramento?

    Sì. Notificato il pignoramento e depositata l’ordinanza di assegnazione, il datore deve trattenere e versare la quota al creditore ogni mese, pena responsabilità per il mancato adempimento.

    Possono pignorare l'intero stipendio per il mantenimento?

    In teoria il giudice può autorizzare una quota molto elevata, ma in pratica tiene conto delle esigenze minime di sopravvivenza del debitore, evitando di privarlo di ogni reddito.

    Cosa succede se cambio lavoro durante il pignoramento?

    Il pignoramento è legato al credito, non al datore specifico. Il creditore dovrà notificare il pignoramento al nuovo datore di lavoro per riprendere le trattenute.

    Il pignoramento per mantenimento si applica anche alla pensione?

    Sì, con le stesse regole speciali. La quota pignorabile sulla pensione per crediti alimentari è determinata dal giudice, nel rispetto del minimo vitale parametrato all’assegno sociale aumentato della metà.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Prestito ai dipendenti e anticipo dello stipendio

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Il datore di lavoro può concedere ai dipendenti prestiti aziendali o anticipi sullo stipendio, di norma a condizioni più favorevoli del mercato. Non esiste un obbligo di legge generalizzato: la possibilità e le regole dipendono dal CCNL, dagli accordi aziendali o dalla prassi del datore. L’anticipo dello stipendio è diverso dall’anticipo del TFR.

    Riferimento normativo

    Art. 2099 e 2120 Codice Civile; accordi aziendali e CCNL

    Tabella riepilogativa

    Anticipo stipendio vs prestito aziendale vs anticipo TFR
    Strumento Fonte Obbligo datore Rimborso
    Anticipo stipendio CCNL / accordo aziendale / prassi Solo se previsto Trattenuta sulle mensilità successive
    Prestito aziendale Accordo individuale / regolamento aziendale No, discrezionale Rate concordate (spesso su busta paga)
    Anticipo TFR Art. 2120 c.c. Entro limiti di legge Detrazione dal TFR a fine rapporto

    L'anticipo sullo stipendio: quando spetta

    L’anticipo sullo stipendio consiste nel ricevere in anticipo una quota della retribuzione del mese corrente o futuro. Non è un diritto garantito dalla legge in modo generalizzato: spetta solo se previsto dal CCNL o da accordi aziendali. Molti contratti collettivi lo disciplinano per esigenze documentate (spese sanitarie, sfratti, calamità). Il rimborso avviene tramite trattenute sulle buste paga successive.

    Il prestito aziendale: caratteristiche

    Il prestito aziendale è un finanziamento erogato direttamente dal datore di lavoro al dipendente, spesso a tasso agevolato o a tasso zero. È disciplinato da regolamenti interni o accordi individuali. Il codice fiscale assimila il beneficio del tasso ridotto a fringe benefit: se il tasso praticato è inferiore al tasso ufficiale di riferimento INPS, la differenza è imponibile come reddito da lavoro dipendente.

    Differenze con l'anticipo del TFR

    L’anticipo del TFR (art. 2120 c.c.) e l’anticipo sullo stipendio sono strumenti diversi. Il TFR è già maturato e viene erogato anticipatamente entro il 70%; richiede almeno 8 anni di anzianità e causali specifiche. L’anticipo sullo stipendio riguarda invece retribuzione futura o corrente e non intacca il TFR. I due strumenti possono coesistere.

    Casi pratici

    Tizio – anticipo per spese mediche urgenti previsto dal CCNL

    Tizio ha bisogno di pagare un intervento non rinviabile. Il suo CCNL prevede la possibilità di richiedere un anticipo dello stipendio per spese sanitarie documentate. Il datore eroga l’importo e lo recupera nelle tre mensilità successive.

    Caia – prestito aziendale a tasso agevolato

    L’azienda di Caia ha un regolamento interno che prevede prestiti fino a 5.000 € a tasso 1%, rimorsabili in 24 rate in busta paga. Caia ne usufruisce: dovrà verificare se la differenza rispetto al tasso INPS di riferimento costituisce fringe benefit imponibile.

    Sempronio – richiesta di anticipo non prevista dal CCNL

    Il CCNL di Sempronio non disciplina l’anticipo dello stipendio e non esiste accordo aziendale in materia. Il datore può concederlo in via discrezionale, ma Sempronio non può esigerlo come diritto. In alternativa può valutare l’anticipo del TFR, se ha maturato 8 anni di anzianità.

    Domande frequenti

    Il datore è obbligato a concedere un anticipo dello stipendio?

    No, salvo diversa previsione del CCNL o di un accordo aziendale. In assenza di tali fonti, la concessione è discrezionale.

    Il prestito aziendale è tassato?

    Se il tasso praticato è inferiore al tasso di riferimento INPS, la differenza costituisce un fringe benefit imponibile come reddito da lavoro dipendente, soggetto a contribuzione e IRPEF.

    Anticipo stipendio e anticipo TFR sono la stessa cosa?

    No. L’anticipo stipendio anticipa retribuzione corrente o futura; l’anticipo TFR eroga parte del trattamento di fine rapporto già maturato (max 70%) con requisiti specifici di legge.

    Se lascio il lavoro prima di aver restituito il prestito, cosa succede?

    Il debito residuo rimane esigibile. Il contratto di prestito può prevedere la compensazione con le competenze finali (TFR, ferie non godute); occorre verificare le clausole del contratto individuale.

    L'anticipo dello stipendio influisce sul TFR?

    No. L’anticipo dello stipendio non riduce il TFR maturato, che si calcola sulla retribuzione utile indipendentemente dagli anticipi erogati.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Cessione del quinto dello stipendio: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    La cessione del quinto è una forma di prestito personale rimborsabile mediante trattenuta diretta sullo stipendio, nel limite massimo di un quinto (20%) dello stipendio netto mensile. Disponibile per dipendenti pubblici e privati e per i pensionati, richiede il consenso scritto del lavoratore e la comunicazione al datore di lavoro che diventa sostituto.

    Riferimento normativo

    D.P.R. 180/1950

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

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    Tabella riepilogativa

    Cessione del quinto: caratteristiche principali (D.P.R. 180/1950)
    Aspetto Regola
    Trattenuta massima 1/5 (20%) dello stipendio netto mensile
    Durata massima 120 rate mensili (10 anni)
    Doppia cessione Consentita: cessione + delega di pagamento = max 2/5 netto
    Chi può accedere Dipendenti pubblici, dipendenti privati con contratto stabile, pensionati
    Consenso Atto scritto del lavoratore; comunicazione obbligatoria al datore
    TFR a garanzia Il TFR maturato funge da garanzia residua per l’ente finanziatore

    Il meccanismo: chi paga chi

    Con la cessione del quinto il lavoratore cede a un istituto finanziario autorizzato il diritto a ricevere una quota dello stipendio, nel limite del 20% del netto. Il datore di lavoro trattiene la rata direttamente dalla busta paga e la versa al finanziatore, diventando sostituto. Il lavoratore riceve il prestito in un’unica soluzione.

    Doppia cessione: cessione + delega

    La legge consente di affiancare alla cessione del quinto una delega di pagamento (secondo quinto), portando così la trattenuta complessiva fino al 40% del netto. La delega è facoltativa e richiede il consenso del datore di lavoro, che non è obbligato ad accettarla.

    Estinzione anticipata e cambio datore

    Il lavoratore può estinguere anticipatamente il prestito, con riduzione degli interessi residui. In caso di licenziamento o dimissioni il debito residuo è saldato prioritariamente dal TFR maturato, che funge da garanzia. Se il TFR è insufficiente, interviene la polizza assicurativa obbligatoria stipulata dall’istituto finanziatore.

    Casi pratici

    Tizio – stipendio netto 1.400 €, cessione base

    Tizio ha un netto di 1.400 € mensili. La trattenuta massima per la cessione del quinto è 280 € (1.400 ÷ 5). Il prestito richiesto determinerà il numero di rate entro il limite di 120.

    Caia – doppia cessione per esigenze straordinarie

    Caia, dipendente pubblica con netto 1.800 €, ha già una cessione da 360 €. Chiede anche la delega di pagamento: il datore accetta e la trattenuta totale sale a 720 € (2 × 360 €), pari al 40% del netto, limite massimo consentito.

    Sempronio – licenziamento prima della fine del piano

    Sempronio viene licenziato con 30 rate ancora da pagare. Il datore versa il TFR maturato (8.000 €) all’istituto finanziatore a copertura del debito residuo (6.200 €). Il saldo positivo di 1.800 € è corrisposto a Sempronio.

    Domande frequenti

    Qual è il limite massimo della trattenuta per la cessione del quinto?

    La trattenuta non può superare il 20% dello stipendio netto mensile (un quinto). Con la delega di pagamento aggiuntiva si può arrivare al 40% del netto.

    Il datore di lavoro può rifiutare la cessione del quinto?

    No: il datore è obbligato ad applicare la trattenuta e a versarla al finanziatore una volta ricevuta la comunicazione. Può invece rifiutare la delega di pagamento (secondo quinto), che è facoltativa.

    Cosa succede al debito se cambio lavoro?

    Il prestito non si estingue automaticamente. Il nuovo datore subentrerà nella trattenuta; se il nuovo stipendio è inferiore, le rate saranno ricalcolate o si potrà rinegoziare con l’istituto.

    La cessione del quinto è disponibile per i dipendenti privati?

    Sì, anche i dipendenti privati con contratto a tempo indeterminato possono accedere alla cessione del quinto. L’anzianità aziendale e la stabilità del contratto sono criteri valutati dall’istituto finanziatore.

    Si può estinguere la cessione del quinto in anticipo?

    Sì. Il lavoratore può estinguere anticipatamente il prestito, recuperando parte degli interessi non ancora maturati. Le modalità e i costi di estinzione devono essere indicati nel contratto di finanziamento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro a domicilio e telelavoro: le differenze

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Il lavoro a domicilio riguarda chi esegue prestazioni manualmente per conto di un datore senza vincolo di orario ma con dipendenza economica, ed è regolato dalla L. 877/1973. Il telelavoro comporta invece la prestazione dell’attività in luogo diverso dalla sede aziendale attraverso strumenti informatici, con rapporto di subordinazione invariato; dal 2017 il lavoro agile (smart working) ne costituisce la variante flessibile disciplinata dalla L. 81/2017.

    Riferimento normativo

    L. 877/1973 (lavoro a domicilio); art. 18-23 CCNL e accordi specifici (telelavoro)

    Tabella riepilogativa

    Lavoro a domicilio vs telelavoro vs smart working
    Caratteristica Lavoro a domicilio Telelavoro Smart working
    Norma di riferimento L. 877/1973 Accordi CCNL / accordo individuale L. 81/2017, artt. 18-23
    Luogo di lavoro Abitazione del lavoratore Sede remota fissa concordata Alterno: sede + luoghi esterni
    Orario Non regolato (tariffe a pezzo) Come sede, salvo accordo diverso Flessibile, con fasce di reperibilità
    Subordinazione Dipendenza economica, non organizzativa Piena subordinazione Piena subordinazione
    Strumenti di lavoro Spesso propri Aziendali o concordati Aziendali (obbligo datore su sicurezza)
    Accordo scritto Non obbligatorio ma consigliato Sì, obbligatorio

    Il lavoro a domicilio secondo la L. 877/1973

    La legge 877/1973 tutela il lavoratore a domicilio che esegue opere o servizi per conto di terzi, nella propria abitazione o in locale da lui scelto, con strumenti propri o del committente. La caratteristica fondamentale è la dipendenza economica dal committente, anche in assenza di un orario imposto. Il datore deve iscrivere il lavoratore nel registro apposito e garantire le tariffe minime stabilite dai CCNL di categoria.

    Il telelavoro: subordinazione a distanza

    Il telelavoro è una modalità di esecuzione del normale rapporto subordinato in un luogo remoto concordato, collegato all’azienda via strumenti informatici. Il lavoratore mantiene tutti i diritti del rapporto di lavoro subordinato: retribuzione, ferie, sicurezza, parità di trattamento. L’accordo individuale o il CCNL regolano gli aspetti operativi (dotazione strumenti, rimborsi, orario).

    Il lavoro agile (smart working) dopo la L. 81/2017

    Il lavoro agile si distingue per la flessibilità della sede e dell’orario: il lavoratore alterna giornate in azienda e fuori, senza obbligo di postazione fissa. Richiede un accordo scritto individuale che regola modalità, tempi di disconnessione e sicurezza. Il datore consegna informativa sui rischi e risponde dei danni causati dagli strumenti aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – cucitore a domicilio per un'impresa tessile

    Tizio cuce capi per un laboratorio tessile a casa propria, con le sue macchine, a cottimo. Rientra nel lavoro a domicilio ex L. 877/1973: ha diritto alle tariffe minime del CCNL di riferimento e all’iscrizione al registro del datore.

    Caia – contabile in telelavoro full-time

    Caia lavora da casa in modo continuativo, collegata via VPN all’ufficio, con orario 9-18 come i colleghi in sede. Si tratta di telelavoro: il suo contratto di lavoro subordinato non cambia, inclusi inquadramento, TFR e ferie.

    Sempronio – ingegnere in smart working 3 giorni a settimana

    Sempronio ha firmato un accordo individuale di lavoro agile: tre giorni fuori sede (dove può) e due in ufficio. Il datore gli ha consegnato l’informativa sui rischi e il laptop aziendale. Ha diritto alla disconnessione fuori dall’orario concordato.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra telelavoro e smart working?

    Il telelavoro si svolge in un luogo remoto fisso concordato con orario definito; lo smart working (lavoro agile ex L. 81/2017) è invece flessibile nel luogo e negli orari, con alternanza sede/esterno e accordo scritto obbligatorio.

    Il lavoratore a domicilio ha diritto ai contributi previdenziali?

    Sì. Il datore è tenuto a iscrivere il lavoratore a domicilio all’INPS e a versare i contributi secondo le regole del lavoro subordinato o parasubordinato applicabile.

    In smart working il datore deve fornire il computer?

    Non è obbligatorio per legge, ma il datore è responsabile della sicurezza degli strumenti aziendali forniti e deve consegnare informativa sui rischi. L’accordo individuale può regolare diversamente la dotazione strumentale.

    Il telelavoro può essere revocato dal datore?

    Dipende dall’accordo: se il telelavoro è previsto dal contratto individuale o collettivo, la revoca unilaterale è limitata alle clausole pattuite. Per il lavoro agile la L. 81/2017 prevede un preavviso minimo per il recesso.

    Lo smart working è un diritto del lavoratore fragile?

    In alcuni casi sì: la normativa emergenziale e successive disposizioni hanno riconosciuto priorità ai lavoratori fragili e ai genitori di figli under 14 in specifici periodi. Al 2026 occorre verificare l’eventuale proroga delle disposizioni di favore vigenti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Part-time agevolato per chi è vicino alla pensione: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il part-time agevolato (o «staffetta generazionale») consente al lavoratore prossimo alla pensione di ridurre l’orario di lavoro, ricevendo una quota integrativa dal datore esentasse pari alla contribuzione che il datore avrebbe versato per le ore non lavorate. Lo strumento è attivo sotto alcune condizioni e richiede il consenso del datore.

    Riferimento normativo

    L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, commi 284-286; normativa previdenziale INPS

    Tabella riepilogativa

    Part-time agevolato – schema dei requisiti e del funzionamento
    Elemento Regola
    Requisito del lavoratore Deve maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni; almeno 20 anni di contribuzione
    Consenso del datore Obbligatorio: la trasformazione è su accordo individuale
    Riduzione orario Dal 40% al 60% dell’orario contrattuale
    Integrazione del datore Quota corrispondente ai contributi previdenziali (quota INPS) sulle ore non lavorate
    Fiscalità dell’integrazione Esente da IRPEF e contributi per il lavoratore
    Contribuzione pensionistica Calcolata sull’orario pieno (contribuzione figurativa sulle ore ridotte)

    Chi può accedere e a quali condizioni

    Il part-time agevolato (previsto dalla L. 208/2015) richiede che il lavoratore stia per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e che abbia almeno 20 anni di contribuzione INPS. È necessario il consenso del datore di lavoro: non è un diritto soggettivo del lavoratore, ma una trasformazione volontaria concordata. Possono accedere sia i lavoratori del settore privato sia alcune categorie del pubblico impiego, con specifiche regole di settore.

    Come funziona l'integrazione economica

    Quando il lavoratore passa al part-time agevolato, il datore paga le ore non lavorate in misura pari alla contribuzione previdenziale (quota INPS) che avrebbe versato sulle ore non lavorate. Questa somma integrativa viene corrisposta al lavoratore esente da IRPEF e da contributi: è un vantaggio fiscale rilevante, in parte finanziato dallo Stato che esonera il datore dal versamento dei contributi sulla quota oraria ridotta.

    Effetti sulla pensione futura

    Grazie alla contribuzione figurativa, il lavoratore in part-time agevolato matura la contribuzione come se lavorasse a orario pieno: la pensione futura non subisce penalizzazioni legate alla riduzione d’orario nel periodo agevolato. Al momento del pensionamento effettivo – che avviene comunque ai 67 anni (pensione di vecchiaia 2026) o alla maturazione dei requisiti – la pensione è calcolata sul montante contributivo pieno.

    Casi pratici

    Tizio – 63 anni, 38 anni di contributi, vuole ridurre l'orario

    Tizio ha 63 anni e 38 anni di contribuzione: maturerà la pensione di vecchiaia a 67 anni, cioè tra 4 anni. Purtroppo il requisito richiede la maturazione entro 3 anni: Tizio non ha ancora accesso al part-time agevolato. Potrà richiederlo a 64 anni.

    Caia – 64 anni, pensione di vecchiaia tra 2 anni, accordo con il datore

    Caia ha 64 anni e matura la pensione a 66 (ha 20 anni di contributi da lavoratrice part-time con contribuzione figurativa). Con il datore raggiunge un accordo per ridurre l’orario dal 100% al 50%: percepiranno metà stipendio più l’integrazione del datore (esentasse) pari ai contributi sulle ore non lavorate. La pensione futura non viene penalizzata.

    Sempronio – il datore non vuole accordarsi

    Sempronio ha tutti i requisiti ma il datore rifiuta la trasformazione in part-time agevolato, ritenendo indispensabile la sua presenza a orario pieno. Il rifiuto è legittimo: il part-time agevolato richiede accordo bilaterale. Sempronio può esplorare altre opzioni (part-time ordinario, pensione anticipata se ha i requisiti).

    Domande frequenti

    Cosa sono i 3 anni entro cui devo maturare la pensione?

    Il requisito è che, al momento della richiesta di trasformazione, il lavoratore maturi il diritto alla pensione di vecchiaia (o ad altra pensione anticipata se il CCNL lo consente) entro i successivi 3 anni. Se la pensione si maturerà tra 4 o più anni, l’accesso al beneficio non è ancora disponibile.

    L'integrazione del datore riduce la pensione futura?

    No. Grazie alla contribuzione figurativa, la pensione viene calcolata come se il lavoratore avesse continuato a lavorare a orario pieno. L’integrazione non ha effetti negativi sull’importo della pensione.

    Il part-time agevolato si applica anche nel pubblico impiego?

    Sì, con alcune specificità di settore. Le Pubbliche Amministrazioni possono applicare lo schema con modalità analoghe, ma la disciplina può variare per comparto. Verificare le disposizioni specifiche del CCNL pubblico e le circolari INPS/Funzione Pubblica.

    Posso tornare a orario pieno dopo la trasformazione?

    La trasformazione in part-time agevolato è tendenzialmente definitiva fino alla pensione. Un eventuale rientro a orario pieno richiederebbe un nuovo accordo con il datore e la restituzione dei benefici fiscali-contributivi già goduti, secondo le indicazioni INPS.

    Quanta contribuzione percepisce il lavoratore durante il part-time agevolato?

    Il lavoratore riceve la retribuzione proporzionale all’orario ridotto più l’integrazione del datore (esente) pari ai contributi INPS sulle ore non lavorate. La contribuzione previdenziale è versata sul montante pieno grazie all’esonero contributivo del datore integrato dal meccanismo figurativo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Terapie salvavita e malattie gravi: l’effetto sul comporto

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il comporto è il periodo di malattia oltre il quale il datore può licenziare il lavoratore. Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita (dialisi, chemioterapia, radioterapia, ecc.) molti CCNL escludono le assenze legate a queste terapie dal computo del comporto. In assenza di previsione contrattuale, la giurisprudenza tende a tutelare il lavoratore applicando principi di proporzionalità e non discriminazione.

    Tabella riepilogativa

    Esclusione terapie salvavita dal comporto – quadro normativo e contrattuale
    Fonte Previsione Esempi di terapie coperte
    CCNL più favorevoli Esclusione totale o parziale delle assenze per terapie salvavita dal comporto Chemioterapia, radioterapia, dialisi, TAO, emofilia
    Art. 2110 c.c. Fissa il principio del comporto; rinvia al CCNL per la durata
    D.Lgs. 216/2003 (anti-discriminazione) Licenziamento per disabilità è discriminatorio Se la malattia equivale a disabilità UE
    Giurisprudenza Orientamento verso esclusione in assenza di CCNL Cass. 2023: principio di proporzionalità

    Il comporto: cos'è e come funziona

    L’art. 2110 c.c. prevede che il datore non possa licenziare il lavoratore malato durante il periodo di comporto, ossia il periodo di conservazione del posto stabilito dal CCNL. Superato il comporto, il datore può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, ma con diritto al TFR e alle altre spettanze. La durata del comporto varia sensibilmente tra i contratti: da pochi mesi a oltre un anno, spesso con distinzioni tra comporto secco (continuativo) e comporto per sommatoria (assenze ripetute in un arco temporale).

    L'esclusione delle terapie salvavita

    Un numero crescente di CCNL prevede che le assenze dovute a terapie salvavita – chemioterapia, radioterapia, dialisi, coagulazione per emofilia, terapia anticoagulante orale (TAO) e similari – non si computino nel comporto. La ratio è evitare che malattie gravi ma croniche o trattabili portino automaticamente al licenziamento del lavoratore.

    Il lavoratore deve di norma documentare le assenze con certificazione medica specialistica che attesti la natura salvavita della terapia. In assenza di previsione CCNL, la giurisprudenza più recente tende a escludere dal comporto le assenze connesse a terapie indispensabili, facendo leva sui principi di proporzionalità e di non discriminazione per disabilità (D.Lgs. 216/2003).

    L'aspetto della disabilità e le tutele antidiscriminatorie

    La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di disabilità comprende anche le malattie croniche che limitano la partecipazione alla vita professionale. In questi casi il licenziamento per superamento del comporto può essere qualificato come discriminazione indiretta vietata dal D.Lgs. 216/2003, salvo che il datore dimostri un giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore in questa situazione può richiedere l’adattamento ragionevole del posto di lavoro prima che si arrivi al licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – chemioterapia e comporto per sommatoria

    Tizio è in chemioterapia: si assenta circa 3 giorni al mese per le infusioni. Il suo CCNL (metalmeccanici) prevede che le assenze per terapie salvavita documentate non si contino nel comporto per sommatoria. Tizio presenta ogni mese il certificato oncologico: le assenze vengono imputate a una fattispecie separata, non al comporto.

    Caia – dialisi tre volte a settimana, CCNL senza previsione specifica

    Caia è in dialisi: tre assenze settimanali per diversi anni. Il suo CCNL non prevede l’esclusione della dialisi dal comporto. Il legale di Caia impugna il licenziamento per superamento del comporto invocando il D.Lgs. 216/2003: la dialisi cronica può essere qualificata come disabilità; il giudice valuta la proporzionalità del licenziamento e la possibilità di adattamenti ragionevoli.

    Sempronio – radioterapia per 6 settimane consecutive

    Sempronio è in radioterapia per 6 settimane: assenza continuativa. Il suo CCNL prevede l’esclusione delle terapie salvavita dal comporto secco. Il datore non può licenziarlo per le 6 settimane di radioterapia documentata; il comporto secco riprende a decorrere dopo la fine del ciclo terapeutico.

    Domande frequenti

    Le assenze per chemioterapia contano nel comporto?

    Dipende dal CCNL applicato. Molti contratti collettivi le escludono esplicitamente, con obbligo di documentazione medica specialistica. In assenza di previsione contrattuale, la giurisprudenza tende a proteggere il lavoratore, ma occorre valutare caso per caso.

    Come si documenta la terapia salvavita per escluderla dal comporto?

    Di norma con un certificato del medico specialista (es. oncologo, nefrologo) che attesti la diagnosi, la natura della terapia e l’indispensabilità dei cicli di trattamento. Alcuni CCNL richiedono anche la struttura sanitaria erogatrice.

    Il datore può licenziarmi per superamento del comporto anche se sono in terapia?

    Se la terapia è esclusa dal comporto per CCNL, il licenziamento è illegittimo. Se il CCNL non lo prevede, potrebbe esserlo comunque per violazione del D.Lgs. 216/2003 (discriminazione per disabilità). È consigliabile contestare immediatamente il licenziamento con l’assistenza di un avvocato o del sindacato.

    Il comporto si interrompe se mi licenzio volontariamente?

    No. Le dimissioni del lavoratore interrompono il rapporto ma non rilevano sul computo del comporto: il comporto è rilevante solo per valutare il diritto del datore a recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.

    Cosa si intende per comporto per sommatoria?

    Il comporto per sommatoria (o breve) calcola la somma di tutte le assenze per malattia in un determinato arco temporale (es. ultimi 12 mesi), indipendentemente dalla continuità. Il comporto secco riguarda invece una singola malattia continuativa. I CCNL di norma prevedono entrambe le tipologie con durate diverse.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali: artt. 31-32 Statuto

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Gli artt. 31 e 32 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) garantiscono al lavoratore eletto a cariche pubbliche o sindacali il diritto all’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il rapporto è sospeso ma non il diritto al posto, alla qualifica e al computo dei periodi ai fini del TFR e dell’anzianità secondo la contrattazione collettiva.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), artt. 31 e 32

    Tabella riepilogativa

    Aspettativa per mandato pubblico/sindacale – schema normativo
    Aspetto Art. 31 (cariche sindacali) Art. 32 (cariche pubbliche)
    Diritto Aspettativa non retribuita per la durata del mandato Aspettativa non retribuita per la durata del mandato
    Cariche coperte Dirigenti sindacali chiamati a funzioni dirigenziali esterne Consiglieri comunali, provinciali, regionali; parlamentari; alcune altre cariche
    Durata Tutta la durata della carica (rinnovabile) Tutta la durata del mandato
    Retribuzione Non spetta dal datore Non spetta dal datore (eventuale indennità pubblica)
    Diritto al rientro Sì, stessa qualifica Sì, stessa qualifica
    Contribuzione Non matura ordinariamente Non matura ordinariamente

    Art. 31: i dirigenti sindacali

    L’art. 31 della L. 300/1970 riconosce ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali il diritto, quando necessario per l’espletamento del mandato, di essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata della carica. La norma copre la dirigenza sindacale esterna (non i semplici delegati RSU/RSA, la cui attività è coperta da permessi sindacali ordinari). Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore l’assunzione della carica e la data di inizio dell’aspettativa.

    Art. 32: le cariche pubbliche elettive

    L’art. 32 L. 300/1970 estende la stessa protezione ai lavoratori eletti a cariche pubbliche elettive: consiglieri comunali, provinciali, regionali, parlamentari e altre cariche previste dalla legge. Il lavoratore ha diritto all’aspettativa per tutta la durata del mandato e al rientro in azienda al termine dello stesso, con la stessa qualifica e la stessa posizione. Non può essere licenziato a causa dell’esercizio del mandato pubblico.

    Effetti su anzianità, TFR e contributi

    Durante l’aspettativa ex artt. 31-32:

    • Retribuzione: non spetta dal datore; il titolare di carica pubblica percepisce eventuale indennità dall’ente pubblico.
    • TFR: non matura durante l’aspettativa, salvo che il CCNL o un accordo aziendale preveda diversamente.
    • Contributi INPS: non maturano; il lavoratore può versare contributi volontari.
    • Anzianità: molti CCNL prevedono che il periodo sia computato ai fini degli scatti e dell’anzianità contrattuale, equiparandolo al servizio effettivo.

    Il lavoratore mantiene il diritto al rientro nel posto di lavoro, nella stessa qualifica, entro un termine breve dalla cessazione della carica.

    Casi pratici

    Tizio – eletto consigliere regionale

    Tizio viene eletto consigliere regionale: ha diritto all’aspettativa ex art. 32 L. 300/1970 per tutta la durata del mandato (5 anni). Il datore deve concederla senza possibilità di rifiuto. Al termine del mandato Tizio rientra nella stessa qualifica. Durante i 5 anni non riceve retribuzione dal datore, ma percepisce l’indennità regionale.

    Caia – dirigente sindacale nazionale

    Caia viene nominata segretaria di una categoria sindacale nazionale. L’incarico richiede dedizione a tempo pieno: ha diritto all’aspettativa ex art. 31 L. 300/1970. Il sindacato le corrisponde una retribuzione interna; il datore sospende il rapporto senza poter licenziarla. L’aspettativa dura fino alla fine del mandato sindacale.

    Sempronio – consigliere comunale part-time

    Sempronio è eletto consigliere comunale ma svolge il mandato part-time, compatibilmente con il lavoro: non richiede l’aspettativa ex art. 32 ma può usufruire dei permessi per adempimento mandato (artt. 78-80 D.Lgs. 267/2000) per le sedute di consiglio, con rimborso spese dall’ente locale.

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare l'aspettativa per mandato pubblico o sindacale?

    No. Gli artt. 31 e 32 L. 300/1970 attribuiscono un diritto soggettivo: il datore non può rifiutare l’aspettativa né può licenziare il lavoratore per l’esercizio del mandato. Il rifiuto è illecito e può essere impugnato.

    Al termine del mandato posso tornare al mio stesso posto?

    Sì. Il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa posizione, qualifica e livello. Se la posizione è stata soppressa, il datore deve comunque ricollocare il lavoratore in una posizione equivalente.

    Durante l'aspettativa per mandato pubblico maturano le ferie?

    Di norma no, perché le ferie maturano sulla base della prestazione lavorativa. Alcuni CCNL, tuttavia, equiparano il periodo di aspettativa al servizio effettivo anche ai fini delle ferie: verificare il contratto collettivo applicato.

    L'art. 31 si applica anche ai delegati RSU/RSA?

    No. I delegati RSU/RSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970) e non retribuiti (art. 24), ma non all’aspettativa ex art. 31, che riguarda la dirigenza sindacale esterna chiamata a funzioni a tempo pieno fuori dall’azienda.

    Posso interrompere anticipatamente l'aspettativa se cesso la carica?

    Sì. Se la carica cessa prima del termine previsto (ad esempio scioglimento del consiglio comunale) il lavoratore può chiedere il rientro anticipato, di norma con un preavviso di 30 giorni al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Permesso per accompagnare il figlio dal medico: cosa dice la legge

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    I genitori lavoratori dipendenti con figli malati hanno diritto ad assentarsi per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001): fino ai 3 anni senza limiti di durata (con riduzione retributiva progressiva), dai 3 agli 8 anni fino a 5 giorni l’anno. Per la singola visita medica programmata, la disciplina dipende dal CCNL: molti contratti riconoscono permessi specifici.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, artt. 47-50; CCNL di categoria

    Tabella riepilogativa

    Congedo per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001)
    Età del figlio Durata Trattamento economico
    Fino a 3 anni Per tutto il periodo di malattia, senza limiti Primo mese retribuito (alternato tra genitori); successivamente indennità al 30% per 2 mesi; poi non retribuito
    Da 3 a 8 anni 5 giorni lavorativi l’anno per genitore Non retribuito (salvo CCNL più favorevole)
    Da 8 a 12 anni Non previsto dalla legge Solo CCNL o accordi aziendali

    Il congedo per malattia del figlio (artt. 47-50 D.Lgs. 151/2001)

    Il congedo per malattia del figlio consente ai genitori lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro durante i periodi di malattia del bambino. Fino ai 3 anni, il congedo ha durata illimitata: il primo mese (cumulato tra entrambi i genitori) è retribuito al 100%; dal secondo mese l’indennità scende al 30% per altri 2 mesi; poi non è retribuito. Per i figli da 3 a 8 anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni l’anno non retribuiti. In entrambi i casi è necessario un certificato medico attestante la malattia del figlio.

    La visita medica programmata: cosa copre la legge

    Il congedo per malattia del figlio riguarda i periodi di malattia effettiva, non le visite di controllo programmate in assenza di patologia in atto. Per la singola visita pediatrica di routine, la copertura legale è assente: il genitore deve ricorrere a ferie, ROL, permessi da CCNL o, se il bambino è effettivamente ammalato, al congedo per malattia del figlio.

    Molti CCNL – in particolare quelli del settore pubblico, bancario e di alcune industrie – prevedono però permessi retribuiti specifici per accompagnare i figli a visite mediche o specialistiche, di solito per poche ore o mezza giornata.

    Il caso dei figli con disabilità

    Per i figli con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, comma 3) il genitore lavoratore ha diritto ai 3 giorni di permesso mensile retribuiti (ex art. 33 L. 104), fruibili anche per accompagnare il figlio a visite mediche, terapie o riabilitazione. Non si tratta di un congedo per malattia ma di un permesso autonomo, senza necessità che il figlio sia in stato di malattia acuta.

    Casi pratici

    Tizio – figlio di 2 anni con influenza

    Il figlio di Tizio (2 anni) ha la febbre e il pediatra rilascia il certificato di malattia. Tizio può attivare il congedo per malattia del figlio: se è il primo mese di malattia dei figli sotto i 3 anni per quell’anno, il congedo è retribuito al 100%. Deve presentare il certificato pediatrico al datore entro il termine stabilito dal CCNL.

    Caia – figlia di 5 anni, visita di controllo

    La figlia di Caia (5 anni) ha una visita ortopedica di controllo: non è ammalata. Il congedo per malattia del figlio non si applica. Caia usa una delle 5 ore di permesso previste dal suo CCNL per visite mediche dei figli minori, portando la prenotazione CUP al rientro.

    Sempronio – figlio con disabilità grave (L. 104)

    Il figlio di Sempronio ha una disabilità grave certificata: Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuiti ex art. 33 L. 104/1992. Li utilizza per accompagnare il figlio alla terapia riabilitativa settimanale, comunicando preventivamente il piano al datore.

    Domande frequenti

    Quanti giorni posso assentarmi se il figlio è ammalato?

    Per i figli fino a 3 anni: senza limite di durata (con progressiva riduzione retributiva). Per i figli da 3 a 8 anni: 5 giorni lavorativi l’anno per genitore, non retribuiti salvo CCNL più favorevole. Serve sempre il certificato medico del bambino.

    Il congedo per malattia del figlio conta come malattia mia?

    No. Il congedo per malattia del figlio è un istituto autonomo che non incide sul comporto del genitore né sulle sue ferie. L’assenza è giustificata dal certificato medico del figlio.

    Entrambi i genitori possono fruire del congedo contemporaneamente?

    No. I due genitori non possono fruire contemporaneamente del congedo per malattia dello stesso figlio; lo possono invece alternare durante lo stesso periodo di malattia.

    Serve il certificato medico per ogni assenza?

    Sì. Il congedo per malattia del figlio richiede un certificato medico (di norma del pediatra) che attesti la malattia del bambino. Senza certificato l’assenza non può essere imputata a questo istituto.

    Cosa succede se il CCNL prevede condizioni migliori di quelle di legge?

    Il CCNL può sempre prevedere condizioni più favorevoli per il lavoratore: ad esempio, un numero superiore di giorni retribuiti o un’estensione dell’età del figlio coperta. In tal caso si applica il CCNL. Verificare il proprio contratto collettivo nella sezione «congedi e permessi».

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Permesso per visita medica: è retribuito? Le regole

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    La legge non prevede un diritto generale a permessi retribuiti per visite mediche ordinarie: la disciplina è affidata ai contratti collettivi, che variano notevolmente. Alcuni CCNL riconoscono permessi retribuiti per visite specialistiche o diagnostiche; altri prevedono solo la possibilità di recuperare il tempo; per molte categorie il lavoratore deve utilizzare le ferie o l’orario flessibile.

    Riferimento normativo

    CCNL di categoria; D.Lgs. 151/2001 per alcune categorie

    Tabella riepilogativa

    Permessi per visite mediche: varianti principali nei CCNL
    Tipo di trattamento Descrizione Esempi settoriali
    Permesso retribuito Il datore retribuisce l’assenza per visita Alcuni CCNL sanità, istruzione, PA
    Permesso con recupero L’assenza è autorizzata ma le ore si recuperano Molti CCNL industria
    Ferie o ROL Il lavoratore utilizza ferie, ROL o permessi ex festività Caso frequente in assenza di previsione specifica
    Malattia a ore Il lavoratore comunica malattia per poche ore Dipende dalla disciplina del CCNL e del medico
    Invalidità/categorie protette Permessi legge 104 o simili per esami connessi alla disabilità Tutti i settori se ricorrono i presupposti

    Cosa dice la legge

    Il diritto del lavoro italiano non prevede, sul piano legale generale, un permesso retribuito specifico per le visite mediche ordinarie (diverso dal congedo di malattia). L’unico caso con copertura legale diretta sono i permessi ex L. 104/1992 per i portatori di handicap grave, e le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 per le lavoratrici madri (visite prenatali). Per tutti gli altri lavoratori, la fonte è la contrattazione collettiva.

    Cosa prevedono i CCNL più diffusi

    I contratti collettivi adottano approcci molto diversi:

    • Alcuni riconoscono permessi retribuiti (solitamente da 1 a 3 ore, o una mezza giornata) per visite mediche specialistiche documentate, entro un monte-ore annuo (es. 18 o 24 ore).
    • Altri prevedono il recupero delle ore assenti, senza trattenuta.
    • In assenza di previsione specifica, il lavoratore deve usare ferie, ROL o permessi ex festività.
    • In alcuni casi si può chiedere al medico di base un certificato di malattia anche per poche ore (cosiddetta «malattia a ore»), se il CCNL e l’INPS lo consentono.

    Come richiedere il permesso in pratica

    Il lavoratore deve presentare al datore la richiesta con congruo anticipo (di norma 1-2 giorni lavorativi), indicando data e orario previsto. Al rientro deve esibire la documentazione medica (prenotazione CUP, ricevuta della visita, eventuale certificato). Se il permesso è retribuito, la documentazione è necessaria per la corretta imputazione; se previsto il recupero, le ore di recupero vanno concordate con il responsabile.

    Casi pratici

    Tizio – CCNL metalmeccanici, visita specialistica

    Il CCNL Metalmeccanici industria prevede che il lavoratore possa assentarsi per visita specialistica documentata con l’obbligo di recupero delle ore. Tizio si assenta per 2 ore per una visita ortopedica: deve portare la ricevuta e recuperare le 2 ore entro la settimana, concordando con il capo turno.

    Caia – dipendente pubblico con permesso retribuito

    Il CCNL del comparto Funzioni Centrali (PA) prevede 18 ore annue di permesso retribuito per visite mediche e diagnostica documentata. Caia si assenta per un’ora: la ore vengono scalate dal monte-ore, senza recupero né trattenuta.

    Sempronio – CCNL commercio, assenza non pianificata

    Sempronio deve andare al pronto soccorso per un infortunio non professionale: assente per mezza giornata. Poiché non è una visita programmata, il suo CCNL gli consente di richiedere un certificato medico che trasforma l’assenza in malattia ordinaria, con le relative regole di trattamento.

    Domande frequenti

    Ho diritto per legge a un permesso retribuito per la visita dal medico?

    No, in via generale. La legge non prevede un permesso retribuito generico per visite mediche. La disciplina è affidata al CCNL: alcuni contratti lo riconoscono, altri prevedono il recupero ore, altri ancora nulla di specifico. Verificare il proprio contratto collettivo.

    Quante ore di permesso per visite mediche prevede il mio CCNL?

    Varia molto: da 0 a 24 ore annue retribuite, a seconda del settore e del contratto. Per sapere esattamente cosa spetta, consultare la sezione «permessi» o «assenze» del proprio CCNL o rivolgersi al sindacato di categoria.

    Posso usare la malattia per una visita specialistica?

    Se il medico di base rilascia un certificato di malattia (anche per poche ore), l’assenza è gestita come malattia ordinaria con le relative regole INPS e CCNL. Non tutti i medici rilasciano certificati per visite programmate; in ogni caso occorre verificare se il proprio CCNL ammette la malattia a ore.

    Devo portare la documentazione al rientro?

    Generalmente sì: il datore può richiedere la ricevuta della prenotazione CUP o la documentazione della visita per giustificare l’assenza. In mancanza, il permesso potrebbe essere imputato a ferie o risultare ingiustificato.

    Le visite prenatali sono trattate diversamente?

    Sì. Le visite prenatali obbligatorie sono coperte dall’art. 14 del D.Lgs. 151/2001: le lavoratrici madri hanno diritto ad assentarsi per i controlli prenatali con retribuzione a carico del datore (non dell’INPS) senza obbligo di recupero.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.