Autore: Andrea Marton

  • Articolo 25 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 25 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 25 CCII – Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13.

    2. L’istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l’ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l’impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall’articolo 2424 del codice civile in base all’ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

    3. L’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all’articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell’articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

    4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 rispetto alla società o all’ente che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.

    5. L’esperto assolve ai compiti di cui all’articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.

    6. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell’ articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell’esperto, partecipare alle trattative.

    7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l’esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l’esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

    8. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e che l’esperto, dopo avere segnalato che l’operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21, comma 4.

    9. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all’articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all’articolo 23.

  • Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Indennità di reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — dal cantiere A al cantiere B per tutto l’anno
    Tizio lavora stabilmente in cantieri sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana in un cantiere a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo e pasti a piè di lista (non imponibili) e riconosce una piccola indennità. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • IRPEF – Glossario giuridico

    IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche): principale tributo diretto del sistema fiscale italiano, applicato sul reddito complessivo delle persone fisiche residenti e dei non residenti per i redditi prodotti in Italia.

    Significato giuridico

    L’IRPEF e disciplinata dal dpr 917/1986 (TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Soggetti passivi: persone fisiche residenti per i redditi ovunque prodotti (principio worldwide); non residenti per i soli redditi prodotti in Italia (art. 23 TUIR). Categorie di reddito: fondiari (immobili, terreni), capitale (dividendi, interessi), lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, impresa, diversi. Aliquote progressive per scaglioni (per il 2024 la riforma fiscale ha ridotto gli scaglioni a 3): 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000, 43% oltre 50.000. Detrazioni (per lavoro dipendente, familiari a carico, oneri specifici) e deduzioni dal reddito (contributi previdenziali, assegni al coniuge, ecc.) riducono l’imposta dovuta o l’imponibile. Versamento: ritenute alla fonte (per dipendenti), acconti e saldi annuali con dichiarazione (modello 730 per redditi semplici, modello Redditi PF per altri). Addizionali regionale e comunale aggiungono percentuali variabili.

    Esempio pratico

    Tizio dipendente con reddito lordo annuo 40.000 euro. IRPEF: 23% sui primi 28.000 = 6.440 euro, 35% sui successivi 12.000 = 4.200 euro. Totale lordo IRPEF = 10.640 euro. Detrazioni per lavoro dipendente (decrescenti, ~1.200 euro), detrazioni per figli a carico, e altre. Imposta netta finale (es. 8.500 euro), riscossa mensilmente come ritenuta dal datore di lavoro. A maggio Tizio presenta modello 730 per recuperare eventuali altre detrazioni (spese sanitarie, mutuo, ecc.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRES (Imposta sul Reddito delle Societa, aliquota 24%), che colpisce le persone giuridiche e enti commerciali. Diverge dall’IRAP (Imposta Regionale sulle Attivita Produttive), che ha base imponibile diversa (valore della produzione netta). Si distingue dall’IVA, imposta indiretta sui consumi. La cedolare secca (l. 23/2011) e regime sostitutivo opzionale per locazioni residenziali.

    Riferimenti normativi

    • dpr 22 dicembre 1986 n. 917 – Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR)
    • art. 11 TUIR – aliquote IRPEF
    • art. 23 TUIR – soggetti non residenti
    • d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216 – riforma IRPEF 2024 (3 scaglioni)
  • Art. 187 D.P.R. 115/2002

    Art. 187 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.

    2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall' articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , negli ordinativi di pagamento successivi.

  • Art. 129 D.P.R. 115/2002

    Art. 129 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

  • Art. 66 TUEL – Articolo 66

    Art. 66 TUEL – Articolo 66

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

  • Art. 341 DPR 495/1992 – Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale

    Art. 341 DPR 495/1992 – Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.

    2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.

    3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.

    4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da: a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro; c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.

    5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.

    6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.

    7. La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.

    8. La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

  • Art. 130-bis D.P.R. 115/2002

    Art. 130-bis D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio .

    1-bis. All' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 , le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.

    2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

  • Art. 192 RD 12/1941

    Art. 192 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Apprendistato professionalizzante nel CCNL Metalmeccanici Industria

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Metalmeccanici Industria dura fino a 36 mesi (24 per mansioni semplici, ridotti di 6 mesi per chi ha titoli di studio EQF 4-7). La retribuzione è scaglionata all’85%, 90% e 95% in tre periodi di uguale durata. L’inquadramento è direttamente al livello finale di destinazione, con possibilità di sotto-inquadramento progressivo fino a 2 livelli.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato Metalmeccanici – Retribuzione progressiva
    Periodo Durata % retribuzione livello finale
    1° periodo 12 mesi (8 mesi se totale 24) 85%
    2° periodo 12 mesi (8 mesi se totale 24) 90%
    3° periodo 12 mesi (8 mesi se totale 24) 95%
    Dopo apprendistato Tempo indeterminato 100%

    Riduzione di 6 mesi per apprendisti con diploma EQF livello 4-7 (diploma di scuola superiore, ITS o laurea) inerente alla professionalità da conseguire.

    Caratteristiche dell'apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale. Il CCNL Metalmeccanici Industria ne disciplina le modalità di applicazione integrando il D.Lgs. 81/2015.

    Caratteristiche chiave:

    • Età: dai 18 ai 29 anni compiuti
    • Durata massima: 36 mesi (24 per profili D2 con mansioni in linea/catena a brevi cicli ripetitivi)
    • Riduzione di 6 mesi per chi ha già diploma di scuola superiore (EQF 4), diploma ITS (EQF 5) o laurea (EQF 6/7) inerente al profilo
    • Forma scritta obbligatoria con piano formativo individuale (PFI)
    • Componente formativa: 120 ore/anno di formazione (40 ore in azienda + 80 esterne)

    Inquadramento: la regola del livello finale

    A differenza di molti altri CCNL (es. Commercio, Edilizia), il CCNL Metalmeccanici Industria ha una regola particolare: l’apprendista è inquadrato direttamente al livello finale di destinazione, con retribuzione percentuale crescente.

    Esempio: apprendista destinato a diventare C3 (operaio qualificato). È inquadrato C3 fin dal primo giorno, ma percepisce:

    • Primi 12 mesi: 85% del minimo C3 = ~1.880 €
    • Mesi 13-24: 90% = ~1.990 €
    • Mesi 25-36: 95% = ~2.100 €
    • Dal 37° mese (dopo qualifica): 100% = 2.211 €

    Eccezione: il datore di lavoro può scegliere un sotto-inquadramento progressivo fino a 2 livelli sotto il livello finale, con aumento progressivo. Es. destinato a C3: inizia inquadrato D2, dopo 12 mesi passa a C1, dopo altri 12 a C2, dopo altri 12 a C3.

    Formazione obbligatoria

    L’apprendistato comporta un obbligo formativo che ha due componenti:

    • Formazione esterna (in capo all’apprendista, organizzata da Regione/Enti): 80 ore/anno, di norma su competenze trasversali e di base (sicurezza, lingue, informatica, normativa).
    • Formazione interna (in capo all’azienda): 40 ore/anno, su competenze tecnico-professionali specifiche del profilo.

    Le ore di formazione esterna sono retribuite al 10% della retribuzione. Le ore di formazione interna sono retribuite al 100% perché svolte in azienda.

    La mancata realizzazione della formazione configura inadempimento contrattuale: il datore di lavoro può essere obbligato a riconoscere all’apprendista la qualifica e l’inquadramento finali e a versare le differenze contributive.

    Recesso e fine del periodo formativo

    Durante il periodo di apprendistato, il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo (come per i contratti a tempo indeterminato ordinari). Non è un contratto “facile da rompere”: l’apprendista ha le stesse tutele di un dipendente normale.

    Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere con preavviso ordinario (vedi articolo dedicato). Se nessuno recede, il rapporto prosegue automaticamente a tempo indeterminato come dipendente “qualificato” al livello finale con retribuzione piena.

    Il periodo di prova è ridotto per chi è stato assunto come apprendista nella stessa qualifica: si applica la durata ridotta (vedi articolo “Periodo di prova”).

    Vantaggi per il datore di lavoro

    L’apprendistato è incentivato fiscalmente:

    • Aliquota contributiva ridotta: 10% per la durata dell’apprendistato (vs ~30% per un dipendente ordinario)
    • Sgravio totale per le aziende fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti nei primi 3 anni
    • Conferma di occupazione: anche dopo la qualifica, per 12 mesi successivi, contributi previdenziali ancora ridotti
    • L’apprendista non rientra nel computo dei dipendenti ai fini delle soglie dimensionali (es. art. 18 Statuto)

    Questi vantaggi si combinano con la retribuzione percentuale crescente (85-90-95%) rendendo l’apprendistato uno strumento conveniente per il datore.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista destinato a C3
    Tizio (22 anni, diploma di perito industriale) viene assunto come apprendista destinato al livello C3. Avendo il diploma EQF 4 inerente, la durata si riduce a 30 mesi (36-6). Retribuzione: primi 10 mesi 85% di 2.211 € = ~1.880 €, mesi 11-20 al 90% = ~1.990 €, mesi 21-30 al 95% = ~2.100 €. Dal 31° mese 100%.
    Caia – Apprendista con sotto-inquadramento
    Caia è apprendista destinata a B1 (impiegata tecnica). Il datore sceglie il sotto-inquadramento progressivo: parte come C1 (minimo 2.022 €), dopo 12 mesi passa a C3 (2.211 €), dopo altri 12 mesi a B1 al 95% (~2.251 €). Al termine dei 36 mesi è B1 al 100%.
    Sempronio – Mancata formazione
    Sempronio è apprendista C2. Dopo 12 mesi si accorge che il datore non gli ha fatto svolgere le ore di formazione obbligatoria. Si rivolge al sindacato. L’Ispettorato accerta l’inadempimento: il datore deve riconoscere a Sempronio il livello C2 al 100% retroattivamente per i mesi mancati di formazione.

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato Metalmeccanici?
    Fino a 36 mesi (3 anni). Ridotto a 24 mesi per profili D2 con mansioni in linea ripetitive. Ridotto di 6 mesi per apprendisti con diploma EQF 4-7 inerente.
    Quanto guadagna un apprendista?
    L’85%, 90% e 95% del minimo tabellare del livello finale, in tre periodi di uguale durata. Esempio per C3: ~1.880 € → 1.990 € → 2.100 €. Dal 37° mese 100%.
    L'apprendista è inquadrato al livello finale?
    Sì, di regola, con retribuzione percentuale crescente. In alternativa il datore può scegliere il sotto-inquadramento progressivo fino a 2 livelli sotto, con aumento progressivo nel tempo.
    Quante ore di formazione deve fare l'apprendista?
    120 ore/anno: 80 esterne (presso enti formativi) e 40 interne (in azienda). Le esterne sono pagate al 10% della retribuzione, le interne al 100%.
    Posso essere licenziato durante l'apprendistato?
    Solo per giusta causa o giustificato motivo, come per qualsiasi contratto a tempo indeterminato. Al termine del periodo di apprendistato il recesso è ammesso con preavviso ordinario; se nessuno recede il rapporto prosegue al 100%.
    Quali vantaggi per il datore?
    Aliquota contributiva ridotta al 10% durante l’apprendistato (vs 30% standard), retribuzione percentuale 85-95%, esclusione dal computo dipendenti per soglie dimensionali, sgravi aggiuntivi per piccole imprese.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e comporto, carenza e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 L. 24/2017 – Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 , in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

    Art. 16 L. 24/2017 – Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 , in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. All' articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari».

    2. All' articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».

  • Art. 112 T.U.B.: Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti

    Art. 112 T.U.B.: Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti

    Art. 112 T.U.B. Altri soggetti operanti nell’attivita’ di concessione di finanziamenti.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attivita’ previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111.

    1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.

    2. L’iscrizione e’ subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’ al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita’ stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita’ finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita’ finanziaria. In deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di societa’ consortile a responsabilita’ limitata.

    4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi.

    5. I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita’:

    a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

    b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

    c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

    6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attivita’ di garanzia, i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1.

    7. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita’, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le societa’ cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia’ iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (1)(2)(3), possono continuare a svolgere la propria attivita’, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, le societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

    a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

    b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

    c) l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

    d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu’ favorevoli di quelli presenti sul mercato.

    8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni per escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente capo.”

    (1) Termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 176 legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificato dall’art. 10, comma 4-bis decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11

    (2) Termine prorogato al 31/12/2024 ai sensi del comma 8, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.

    (3) Vedasi quanto disposto dal comma 9, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata