Autore: Andrea Marton

  • Marchio – Glossario giuridico

    Marchio: segno distintivo di prodotti o servizi di un’impresa, suscettibile di rappresentazione grafica e idoneo a distinguere i prodotti/servizi di un soggetto da quelli di altri.

    Significato giuridico

    Il marchio e disciplinato dagli artt. 2569 ss. c.c. e principalmente dal d.lgs. 30/2005 (Codice della proprieta industriale, CPI). Tipologie di segni registrabili: parole (denominazioni), figure (loghi), combinazioni di parole e immagini, colori, suoni, forme dei prodotti, imballaggi. Requisiti di validita: novita (non identico o confondibile a marchi anteriori), capacita distintiva (non descrittivo dei prodotti/servizi), liceita (non contrario a ordine pubblico o buon costume). Registrazione: presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per marchio nazionale; EUIPO (Ufficio UE) per marchio europeo; OMPI per marchio internazionale. Durata: 10 anni dalla registrazione, rinnovabili indefinitamente. Tutela: diritto esclusivo di uso e di disposizione; azione contro la contraffazione (artt. 124 ss. CPI: inibitoria, risarcimento, distruzione). Marchio di fatto: anche il marchio non registrato gode di una tutela limitata dall’uso di fatto (art. 12 CPI). Il marchio puo essere ceduto o concesso in licenza.

    Esempio pratico

    Tizio apre una caffetteria. Vuole proteggere il nome distintivo “Caffe del Sole” e il logo (un sole stilizzato). Deposita domanda di registrazione presso UIBM per la classe 43 (servizi di ristorazione). Dopo verifiche e pubblicazione, riceve il certificato. Per 10 anni ha diritto esclusivo all’uso del marchio: puo agire contro chiunque usi marchi confondibili nello stesso settore (es. “Caffe Solare” nello stesso comune). Puo concedere licenza ad altri esercizi in franchising.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal brevetto (artt. 2584 c.c., 45 CPI), che tutela invenzioni tecniche. Diverge dal diritto d’autore (l. 633/1941), che tutela opere dell’ingegno (libri, musica, software). Si distingue dal nome commerciale (art. 2563 c.c. ditta), che identifica l’imprenditore. Il design (art. 31 CPI) tutela disegni e modelli ornamentali. La denominazione di origine (DOP, IGP) tutela prodotti agroalimentari legati a un territorio.

    Riferimenti normativi

    • artt. 2569-2574 c.c. – marchio
    • d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 – Codice della proprieta industriale
    • art. 12 CPI – requisiti di validita
    • Reg. UE 2017/1001 – marchio dell’Unione europea
  • Art. 38 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 38 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 672 del codice penale . COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480 . 13 La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell' articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge. La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

  • Articolo 113 del T.U.B. Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.

    Articolo 113 del T.U.B. Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.

    Art. 113 T.U.B. Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.

    In vigore dal 17/10/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 7

    “1. La Banca d’Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine puo’ chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche’ effettuare ispezioni.

    2. La Banca d’Italia puo’ disporre la cancellazione dall’elenco:

    a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;

    b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

    c) per l’inattivita’ dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia puo’ imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita’ per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attivita’.

    4. Quando il numero di iscritti nell’elenco e’ sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e’ costituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attivita’ necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operativita’; la cancellazione dall’elenco potra’ essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.

    5. Si applica l’articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.”

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  • Art. 64 DPR 445/2000 – Sistema di gestione dei flussi documentali

    Art. 64 DPR 445/2000 – Sistema di gestione dei flussi documentali

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

    2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

    3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

    4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

  • Art. 39 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 39 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Spese anticipate e riaddebiti fuori campo IVA: esempi pratici sull’art. 15 IVA

    Spese anticipate e riaddebiti fuori campo IVA: esempi pratici sull’art. 15 IVA

    In sintesi

    • L’art. 15 del DPR 633/1972 elenca le somme che non concorrono a formare la base imponibile IVA.
    • Le anticipazioni in nome e per conto della controparte, se regolarmente documentate, sono escluse da IVA (fuori campo).
    • Sono esclusi anche interessi moratori e penalità, gli sconti e abbuoni previsti contrattualmente e le somme a titolo di rivalsa IVA.
    • È diverso dal riaddebito di costi sostenuti in nome proprio, che invece concorre alla base imponibile.

    La norma (art. 15, DPR 633/1972)

    «Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono […]; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; […] 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.»

    Somma Trattamento IVA
    Anticipazione in nome e per conto documentata Fuori campo IVA (art. 15)
    Riaddebito di costo sostenuto in nome proprio Imponibile
    Interessi moratori e penalità Esclusi
    Sconti e abbuoni contrattuali Esclusi

    Tre casi pratici

    Imposta di bollo o di registro anticipata

    Un professionista anticipa per il cliente bolli o diritti pagati a enti pubblici.

    Cosa fare: Riaddebitare la somma come anticipazione ex art. 15, fuori campo IVA, conservando la documentazione intestata al cliente.

    Spese di trasporto sostenute in proprio

    Un fornitore paga un trasporto a proprio nome e lo riaddebita al cliente.

    Cosa fare: Il riaddebito concorre alla base imponibile e va assoggettato a IVA: non è un’anticipazione in nome e per conto.

    Penale per ritardato pagamento

    Il contratto prevede interessi moratori a carico del cliente in ritardo.

    Cosa fare: Gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile IVA: vanno addebitati senza imposta.

    Spunti pratici

    • La differenza chiave è in nome di chi è sostenuta la spesa: in nome del cliente (escluso) o in nome proprio (imponibile).
    • Le anticipazioni vanno documentate con giustificativi intestati alla controparte.
    • La rivalsa IVA non fa parte della base imponibile: è l’imposta stessa addebitata in fattura.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15 (testo vigente)
    • Agenzia delle Entrate, prassi sulle anticipazioni in nome e per conto
    • DPR 633/1972, art. 13 (base imponibile)

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  • Art. 123 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri generali di indagine

    Art. 123 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri generali di indagine

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi. A tal fine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dall’ABE è conferito il potere di:

    a) esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

    b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

    c) convocare gli emittenti di un token collegato ad attività significativo o gli emittenti di un token di moneta elettronica significativo, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali di fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

    d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

    e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

    Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

    2. I funzionari e altre persone autorizzate dall’ABE allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 131, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate sulla base di una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

    4. Entro un termine ragionevole rispetto a un’indagine di cui al paragrafo 1, l’ABE informa l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

    5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, primo comma, lettera e), richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

    6. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), esso verifica:

    a) l’autenticità della decisione dell’ABE di cui al paragrafo 3;

    b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

    7. Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 1106 Codice della Navigazione – Aggravanti

    Art. 1106 Codice della Navigazione – Aggravanti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto previsto dall'articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica; 2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi; 3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Dato personale – Glossario giuridico

    Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, mediante riferimento a un identificatore (nome, numero, dati di localizzazione, identificativo online, elementi caratteristici della identita fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale).

    Significato giuridico

    La definizione di dato personale e contenuta nell’art. 4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Categorie: dati personali comuni (nome, indirizzo, email, dati di contatto, dati professionali, fotografie, video); dati particolari (art. 9 GDPR, ex dati sensibili: origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, salute, vita sessuale o orientamento sessuale): tutela rafforzata, trattamento di regola vietato salvo deroghe specifiche (consenso esplicito, interesse vitale, finalita sanitarie, ecc.); dati giudiziari (art. 10 GDPR: relativi a condanne penali, reati, misure di sicurezza), trattabili solo dietro autorita o disposizione di legge. Identificabilita: la persona e identificabile se puo essere individuata anche solo indirettamente, mediante combinazione di piu informazioni. Pseudonimizzazione (art. 4 n. 5 GDPR): tecnica che separa l’identificazione dell’interessato dai dati, riducendo (ma non eliminando) il rischio; resta dato personale. Anonimizzazione: rende irreversibilmente non identificabile la persona; il dato anonimo non e piu dato personale e non rientra nel GDPR.

    Esempio pratico

    L’indirizzo email “mario.rossi@email.it” e dato personale (identifica una persona specifica). L’indirizzo IP del dispositivo e dato personale (puo essere ricondotto a un utente). Una foto in cui si riconosce il volto e dato personale. Una statistica aggregata “il 45% dei clienti ha tra 30 e 40 anni” non e dato personale (anonimo). Una cartella clinica e dato particolare (salute): tutela rafforzata, trattamento solo per finalita sanitarie con consenso o base giuridica specifica.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal dato anonimo, che non identifica alcuna persona e non rientra nel GDPR. Diverge dal dato pseudonimizzato, che resta dato personale ma con tutele aggiuntive di sicurezza. Si distingue dai dati delle persone giuridiche (societa, enti), che non rientrano nel GDPR (alcuni Stati hanno proprie discipline residuali). Le informazioni commerciali sui prodotti o sui servizi non sono dati personali se non riferite a una persona specifica.

    Riferimenti normativi

    • art. 4 n. 1 Reg. UE 2016/679 – definizione di dato personale
    • art. 9 GDPR – categorie particolari di dati
    • art. 10 GDPR – dati relativi a condanne penali e reati
    • art. 4 n. 5 GDPR – pseudonimizzazione
  • Art. 19 L. 689/1981 – Sequestro

    Art. 19 L. 689/1981 – Sequestro

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. ((44))

  • Art. 19-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Relazione sugli effetti finanziari

    Art. 19-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Relazione sugli effetti finanziari

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull’andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto

  • Art. 16 D.Lgs. 42/2004 – Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

    Art. 16 D.Lgs. 42/2004 – Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

    2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

    3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

    4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

    5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 .