Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Lavoratori caregiver: permessi e tutele della L. 104/1992

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    La legge 104/1992 riconosce ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave permessi retribuiti mensili, congedi straordinari biennali e agevolazioni sul turno e sui trasferimenti. Il D.Lgs. 105/2022 ha esteso il congedo di paternità e rafforzato la tutela del caregiver familiare.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992; D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Principali strumenti del caregiver (L. 104/1992)
    Istituto Durata / misura Retribuzione
    Permessi mensili 3 giorni al mese (o in ore equivalenti) Retribuiti a carico INPS
    Congedo straordinario Fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa Indennità INPS pari all’ultima retribuzione
    Rifiuto trasferimento Diritto a restare nella sede abituale
    Scelta turni / part-time Priorità nella scelta, salvo esigenze organizzative
    Telelavoro / smart working Diritto di precedenza ex D.Lgs. 105/2022

    Chi ha diritto ai permessi

    Hanno diritto ai permessi mensili i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono il coniuge, il convivente di fatto, un parente o affine entro il secondo grado con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992. In assenza di altri soggetti, il diritto si estende ai parenti entro il terzo grado. Il lavoratore deve presentare all’INPS apposita domanda di autorizzazione e consegnare copia al datore prima di fruire dei permessi.

    Il congedo straordinario biennale

    Il congedo straordinario consente di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave fino a due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche in modo frazionato. Durante il congedo il lavoratore percepisce un’indennità INPS commisurata all’ultima retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 disciplina i criteri di priorità tra i soggetti aventi diritto (conviventi, coniuge, figli, genitori, altri parenti).

    Tutele anti-discriminazione e agevolazioni sul lavoro

    Il lavoratore caregiver non può essere trasferito senza consenso a una sede diversa da quella dove presta assistenza. Ha diritto di scegliere la sede più vicina al domicilio del disabile, ove disponibile. Il D.Lgs. 105/2022 riconosce inoltre priorità nell’accesso allo smart working per chi assiste un familiare disabile, rafforzando le tutele già previste per genitori e caregiver.

    Casi pratici

    Tizio – permessi mensili per il padre con handicap grave

    Tizio lavora a tempo pieno e assiste il padre con disabilità grave riconosciuta dalla commissione ASL. Presenta domanda INPS e autorizzazione al datore: ogni mese può fruire di 3 giorni di permesso retribuito, scalati se i giorni sono usati in ore. L’INPS rimborsa il costo al datore.

    Caia – congedo straordinario per la madre non autosufficiente

    Caia, unica convivente con la madre non autosufficiente, richiede il congedo straordinario per sei mesi. L’INPS eroga un’indennità pari all’ultima retribuzione; il periodo matura contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Alla ripresa, Caia ha diritto a rientrare nello stesso posto di lavoro.

    Sempronio – rifiuto del trasferimento

    L’azienda di Sempronio propone un trasferimento in un’altra città; Sempronio assiste la moglie con disabilità grave certificata. Può opporre il diritto di cui alla L. 104/1992 e restare nella sede attuale senza subire conseguenze disciplinari.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di permesso L. 104 spettano al mese?

    Tre giorni mensili retribuiti, fruibili anche in ore. Se il dipendente lavora part-time la misura si proporziona. Il lavoratore stesso disabile grave ha diritto a 3 giorni mensili autonomi, indipendentemente da eventuali permessi del caregiver.

    Il caregiver può cumulare permessi mensili e congedo straordinario?

    Sì: i permessi mensili e il congedo straordinario sono istituti distinti e possono essere usati in periodi diversi, nei limiti di ciascuno.

    Chi paga i permessi L. 104?

    L’INPS. Il datore anticipa la retribuzione e poi la recupera attraverso i conguagli contributivi mensili.

    Il caregiver può essere licenziato durante i permessi?

    I permessi non costituiscono protezione assoluta dal licenziamento, ma l’utilizzo della L. 104 non può mai essere la causa del licenziamento, pena la nullità del recesso per motivo discriminatorio.

    Cosa si intende per disabilità grave ai fini della L. 104?

    È la condizione riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992 dalla commissione medico-legale dell’ASL: una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata, progressiva o ingravescente che riduce l’autonomia e rende necessaria un’assistenza continuativa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 78 c.p.c.: Curatore speciale

    Art. 78 c.p.c.: Curatore speciale

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Curatore speciale).

    Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finchè subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

    Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Bollo su istanze e documenti alla PA: quando si paga

    In sintesi

    • 16 euro ogni 4 facciate (o ogni 100 righe): questo è l’importo ordinario per le domande, le istanze e i documenti rivolti agli uffici pubblici.
    • Marca da bollo telematica: si acquista dal tabaccaio e si applica fisicamente sull’atto; in alternativa si usa il bollo a punzone o il bollo virtuale.
    • Numerose esenzioni di legge previste dalla tabella allegata al DPR 642/1972: atti del processo, previdenza e assistenza, adozioni e alcune materie sociali.
    • Principio di alternatività: un documento già soggetto a IVA non sconta anche il bollo; analogamente in certi casi non si cumula con l’imposta di registro.
    • Chi emette molti atti può chiedere l’autorizzazione all’assolvimento virtuale, evitando di apporre fisicamente le marche.

    Come funziona il bollo sulle istanze alla PA

    Ogni volta che presenti una domanda a un ufficio pubblico – al Comune, alla Questura, a un ministero – potresti dover versare l’imposta di bollo. Si tratta di un tributo previsto dal DPR 642/1972 che colpisce determinati atti, documenti e registri indicati in un’apposita tariffa allegata al decreto.

    Il meccanismo è semplice: per le istanze e i documenti rivolti alla pubblica amministrazione (PA) il bollo ammonta a 16 euro ogni 4 facciate, e comunque ogni 100 righe. Quindi una domanda di una sola pagina sconta 16 euro; se il documento supera le 4 facciate, l’importo si moltiplica.

    Il modo più comune per pagarlo è la marca da bollo, chiamata contrassegno telematico: si acquista dal tabaccaio o online e si applica sul documento prima di consegnarlo all’ufficio. Esistono però anche il bollo a punzone – usato ad esempio negli studi notarili – e il sistema virtuale, di cui parleremo nell’articolo dedicato.

    Attenzione: non tutti i documenti rivolti alla PA sono tassati. La legge prevede numerose esenzioni, alcune assolute (l’atto non paga mai il bollo), altre condizionate (l’atto è esente solo in certi casi). Conoscerle può farti risparmiare un tributo non dovuto.

    Bollo su istanze e documenti alla PA: importi e categorie principali
    Tipo di atto/documento Importo bollo Note
    Domande, istanze, ricorsi all'autorità pubblica 16 euro ogni 4 facciate Regola generale DPR 642/1972
    Certificati e attestazioni rilasciati dalla PA 16 euro ogni 4 facciate Bollo a carico del richiedente
    Atti del processo (civile, penale, amm.vo) Esenti Esenzione assoluta
    Atti in materia di previdenza e assistenza sociale Esenti Esenzione assoluta
    Pratiche per adozioni e affidamento minori Esenti Esenzione assoluta
    Alcune materie sociali (es. sussidi, contributi) Esenti Verificare caso per caso

    Esempio pratico

    • Tizio deve presentare al Comune una domanda di autorizzazione commerciale di 3 pagine. Poiché il documento ha meno di 4 facciate, sconta una sola marca da bollo da 16 euro. Se la domanda fosse di 5 pagine (cioè più di 4 facciate), sarebbero dovuti 32 euro (due marche da 16 euro). Il contrassegno va applicato sulla prima pagina dell’istanza prima della consegna allo sportello.

    Documenti necessari

    • Documento o istanza originale da presentare all’ufficio
    • Marca da bollo telematica da 16 euro (acquistabile dal tabaccaio)
    • Eventuale ricevuta di acquisto del contrassegno (per il proprio archivio)
    • Copia dell’atto se si vuole conservare la prova dell’invio

    Caso 1 – Tizio presenta una domanda al Comune

    Scenario. Tizio vuole ottenere dal Comune un certificato di destinazione urbanistica per il suo terreno. L’ufficio tecnico richiede una domanda scritta con allegati.

    Come si applica. La domanda scritta rivolta alla PA rientra nella regola generale del DPR 642/1972: bollo da 16 euro ogni 4 facciate. Se la domanda con gli allegati supera le 4 facciate, Tizio deve applicare una marca aggiuntiva da 16 euro per ogni gruppo ulteriore di 4 facciate. Il certificato rilasciato dal Comune potrebbe a sua volta scontare il bollo, salvo che l’ufficio non lo rilasci in esenzione (dipende dalla materia e dall’uso dichiarato).

    In pratica

    • Compra la marca da bollo da 16 euro dal tabaccaio prima di andare allo sportello.
    • Applica il contrassegno sulla prima pagina della domanda; annullalo con la data e la firma.
    • Se il documento supera 4 facciate, prevedi una seconda marca da 16 euro.

    Caso 2 – Caio ricorre al TAR: esenzione dal bollo

    Scenario. Caio ha ricevuto un diniego dalla Questura e vuole presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Si chiede se deve apporre marche da bollo sui suoi atti processuali.

    Come si applica. Gli atti del processo – compresi i ricorsi, le memorie difensive e i documenti depositati in giudizio – sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Questa esenzione copre sia il processo civile sia quello penale e quello amministrativo davanti al TAR o al Consiglio di Stato. Caio non deve acquistare alcuna marca da bollo per i documenti che deposita in tribunale o davanti al giudice amministrativo.

    In pratica

    • Nessuna marca da bollo sugli atti depositati in giudizio: l’esenzione è assoluta.
    • L’esenzione vale per il ricorso al TAR, al Consiglio di Stato e in tutti i gradi del processo.
    • Se invece Caio chiede alla Questura un documento fuori dal procedimento (es. un certificato), il bollo ordinario potrebbe tornare a essere dovuto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Il datore non versa i contributi: cosa fare

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    L’art. 2116 c.c. sancisce il principio di automaticità delle prestazioni: il lavoratore ha diritto alle prestazioni previdenziali anche se il datore non ha versato i contributi, salvo che la prescrizione del credito contributivo non sia già maturata. L’INPS può agire in recupero contro il datore inadempiente.

    Tabella riepilogativa

    Schema: omesso versamento contributi e tutele
    Fase Cosa accade Chi agisce
    Omissione scoperta Contributi non versati o versati parzialmente Lavoratore, INPS, Ispettorato del Lavoro
    Principio di automaticità Prestazioni garantite al lavoratore (art. 2116 c.c.) INPS eroga comunque
    Azione di recupero INPS recupera i contributi non versati dal datore INPS (cartella esattoriale, iscrizione a ruolo)
    Prescrizione del credito 5 anni (ordinaria) – salvo denuncia entro il termine Lavoratore o INPS devono attivarsi in tempo
    Datore insolvente Credito ammesso al passivo; INPS può richiedere privilegio INPS in sede concorsuale

    Il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.)

    L’articolo 2116 del Codice Civile stabilisce il cosiddetto principio di automaticità: le prestazioni previdenziali (pensione, indennità di malattia, maternità, ecc.) spettano al lavoratore anche se il datore di lavoro non ha effettuato i versamenti contributivi dovuti. Il rischio dell’inadempienza datoriale ricade sull’ente previdenziale (l’INPS), non sul lavoratore. Il principio vale entro i limiti di prescrizione del credito contributivo: se i contributi si sono prescritti senza che nessuno abbia agito, la tutela può venire meno.

    Come scoprire se i contributi non sono stati versati

    Il primo strumento è l’estratto conto contributivo INPS (accessibile via SPID/CIE): se un periodo lavorativo non compare o mostra importi inferiori alla retribuzione dichiarata, potrebbe esserci un’omissione. Un’ulteriore verifica si può fare confrontando le buste paga con la posizione INPS. Segnali sospetti: datore in difficoltà finanziaria, ritardi nel pagamento degli stipendi, mancanza di CUD/CU nei tempi previsti.

    Come segnalare l'omissione e cosa fa l'INPS

    Il lavoratore può segnalare l’omissione all’INPS tramite patronato, direttamente online o recandosi alla sede territoriale. Può anche rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per un accertamento ispettivo. Una volta accertata l’omissione, l’INPS emette una cartella esattoriale nei confronti del datore e agisce in recupero coattivo. Se il datore è insolvente, il credito contributivo gode di privilegio nelle procedure concorsuali.

    La prescrizione e perché è importante agire in tempo

    Il credito contributivo si prescrive in 5 anni (termine ordinario, salvo interruzioni). Se nel frattempo né il lavoratore né l’INPS hanno segnalato o contestato l’omissione, i contributi non possono più essere recuperati e il principio di automaticità potrebbe non coprire integralmente le prestazioni. Per questo è fondamentale verificare periodicamente l’estratto conto e segnalare tempestivamente eventuali lacune, specialmente nei periodi a rischio (datori in crisi, fine rapporto).

    Casi pratici

    Tizio – scopre buchi contributivi dopo la cessazione

    Tizio esce dal lavoro e verifica l’estratto conto: due anni non risultano. L’azienda era in difficoltà e non aveva versato. Tizio si rivolge al patronato: l’INPS è ancora in termini per recuperare i contributi dal datore (non sono passati 5 anni) e, grazie all’automaticità, il diritto alla pensione non è pregiudicato.

    Caia – il datore fallisce con contributi non versati

    L’azienda di Caia viene dichiarata fallita; per i tre anni precedenti i contributi risultano non versati. L’INPS si insinua nel passivo con privilegio per il credito contributivo. Caia, grazie all’art. 2116 c.c., continuerà ad avere diritto alle prestazioni maturate, anche se il recupero dal fallimento sarà parziale.

    Sempronio – contributi prescritti per inerzia

    Sempronio scopre tardi che il datore non ha versato dal 2015 al 2018. Poiché sono passati oltre 5 anni senza alcuna segnalazione, il credito contributivo è prescritto. In questo caso il principio di automaticità non copre più quelle annualità: una lacuna che avrebbe potuto essere evitata con una verifica tempestiva dell’estratto conto.

    Domande frequenti

    Se il datore non versa i contributi perdo la pensione?

    In linea di principio no: l’art. 2116 c.c. garantisce le prestazioni previdenziali anche in caso di omesso versamento da parte del datore, purché il credito contributivo non si sia prescritto (5 anni) senza che nessuno abbia agito.

    Come verifico se i miei contributi sono stati versati?

    Consultando l’estratto conto contributivo INPS, accessibile tramite SPID o CIE sul portale INPS.it. Se un periodo lavorativo non compare o mostra contributi inferiori alla retribuzione, potrebbe esserci un’omissione da verificare.

    A chi devo segnalare che il datore non versa i contributi?

    All’INPS (tramite patronato, online o alla sede territoriale) e/o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che può avviare un accertamento ispettivo. Agire prima della prescrizione quinquennale è fondamentale.

    Il datore che non versa i contributi rischia sanzioni penali?

    Sì. L’omesso versamento di contributi previdenziali supera certe soglie costituisce reato penale (art. 2 D.Lgs. 463/1983, come modificato) oltre alle sanzioni amministrative e agli interessi di mora applicati dall’INPS.

    Cosa succede se il datore è insolvente e i contributi non sono stati versati?

    Il credito contributivo gode di privilegio nelle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale). L’INPS si insinua nel passivo per recuperare quanto possibile. Nel frattempo, il principio di automaticità garantisce al lavoratore le prestazioni previdenziali nei limiti sopra descritti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Versamenti dei soci: conto capitale o finanziamento?

    In sintesi

    • Versamento in conto capitale: diventa riserva di patrimonio netto, non va restituito senza una formale riduzione di capitale e non produce interessi.
    • Finanziamento soci: è un debito della società, va restituito, può fruttare interessi e per la società è deducibile nei limiti del ROL.
    • Postergazione art. 2467 c.c.: in situazioni di squilibrio finanziario il rimborso del finanziamento soci è postergato rispetto a tutti gli altri creditori.
    • Scelta strategica: il conto capitale rafforza il patrimonio netto e migliora gli indicatori di solidità; il finanziamento mantiene flessibilità ma espone al rischio di postergazione.
    • Nessun reddito per la società in entrambi i casi: né il versamento in conto capitale né il finanziamento costituiscono reddito tassabile per la SRL.

    Conto capitale o finanziamento: quale strada conviene?

    Quando una SRL ha bisogno di liquidità, i soci possono intervenire in due modi radicalmente diversi: versare denaro a titolo di apporto in conto capitale (o «a fondo perduto») oppure concedere un finanziamento alla società. La scelta non è solo contabile: produce effetti fiscali, civilistici e strategici che vale la pena capire bene prima di firmare qualsiasi documento.

    Il versamento in conto capitale entra nel patrimonio netto della società come riserva. Non è un debito: la società non è obbligata a restituirlo, non matura interessi e il socio potrà rientrare delle somme solo attraverso una formale delibera di riduzione del capitale o in sede di liquidazione della società. Rafforza quindi la struttura patrimoniale e può migliorare l’accesso al credito bancario.

    Il finanziamento soci funziona invece come un prestito ordinario. La società lo iscrive tra i debiti, può essere fruttifero di interessi e – salvo accordo contrario – va restituito. Il punto critico è la postergazione prevista dall’art. 2467 del codice civile: se la società si trova in una situazione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, oppure in una situazione in cui sarebbe ragionevole un conferimento, il rimborso del finanziamento soci è automaticamente postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

    La distinzione tra i due strumenti deve risultare chiara dalla documentazione societaria: delibera assembleare per il conto capitale, contratto scritto per il finanziamento. Confondere i due istituti può creare problemi in caso di controllo fiscale o di crisi aziendale.

    Confronto: conto capitale vs finanziamento soci
    Caratteristica Conto capitale Finanziamento soci
    Natura contabile Riserva di patrimonio netto Debito della società
    Obbligo di restituzione No (serve delibera formale) Sì, secondo le condizioni pattuite
    Interessi No Possibili (reddito di capitale per il socio)
    Deducibilità interessi per la società Non applicabile Sì, nei limiti del ROL
    Postergazione art. 2467 c.c. Non applicabile Sì, in caso di squilibrio finanziario
    Effetto sul patrimonio netto Aumenta il PN Non aumenta il PN

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un patrimonio netto di 50.000 euro e un debito bancario elevato. Il socio Tizio vuole immettere 30.000 euro. Se lo fa come conto capitale, il patrimonio netto sale a 80.000 euro, il rapporto debiti/PN migliora e la banca valuta positivamente la solidità della società. Se lo fa come finanziamento, i 30.000 euro restano un debito e – in caso di difficoltà finanziaria – Tizio sarà rimborsato solo dopo tutti gli altri creditori, in base all’art. 2467 c.c. In assenza di interessi pattuiti per iscritto, il finanziamento si presume infruttifero e nessun reddito di capitale emerge per Tizio.

    Documenti necessari

    • Delibera assembleare di versamento in conto capitale (o a fondo perduto)
    • Contratto scritto di finanziamento soci con indicazione del tasso di interesse (se fruttifero) e delle condizioni di rimborso
    • Estratto conto bancario o bonifico a comprova del versamento
    • Bilancio d’esercizio con evidenza della riserva o del debito verso soci
    • Eventuale perizia o valutazione del patrimonio netto se il versamento è finalizzato a ricapitalizzare la società

    Caso 1 – Tizio versa in conto capitale per rafforzare il PN

    Scenario. Alfa SRL attraversa un periodo di investimenti e ha bisogno di 40.000 euro per acquistare macchinari. Il patrimonio netto è positivo ma il rapporto con i debiti è teso. Il socio Tizio decide di versare la somma a titolo di apporto in conto capitale, senza prevedere alcuna restituzione.

    Come si applica. La somma entra direttamente tra le riserve di patrimonio netto. Non è un reddito per la società e non produce interessi passivi. Tizio non ha diritto alla restituzione salvo delibera di riduzione del capitale: la somma è ‘a fondo perduto’ nel senso che resta vincolata alla vita della società. In caso di futura distribuzione di utili, la riserva da versamento soci non è assimilabile a riserve di utili e la sua restituzione ai soci segue le regole fiscali dei conferimenti.

    In pratica

    • Delibera assembleare scritta che qualifica espressamente il versamento come ‘conto capitale’ o ‘a fondo perduto’.
    • Nessun interesse da registrare: la società non deduce nulla, Tizio non percepisce reddito di capitale.
    • Il patrimonio netto aumenta di 40.000 euro: migliora il rating bancario e riduce il rischio di attivare gli obblighi degli artt. 2482-bis/ter c.c.

    Caso 2 – Caio concede un finanziamento fruttifero

    Scenario. Il socio Caio di Alfa SRL vuole mantenere la flessibilità di rientrare nei propri fondi entro due anni. Decide di concedere un finanziamento di 20.000 euro con un tasso di interesse concordato e rimborso a scadenza.

    Come si applica. La società iscrive 20.000 euro tra i debiti verso soci. Gli interessi maturati sono un costo per la società (deducibile nei limiti del ROL) e un reddito di capitale per Caio (soggetto a ritenuta). Il rischio principale è la postergazione: se Alfa SRL si trovasse in difficoltà finanziaria con un rapporto debiti/PN squilibrato, il rimborso a Caio sarebbe automaticamente postergato rispetto agli altri creditori in forza dell’art. 2467 c.c., indipendentemente dalla scadenza pattuita.

    In pratica

    • Contratto scritto di finanziamento con tasso, durata e modalità di rimborso.
    • La postergazione ex art. 2467 c.c. scatta automaticamente in caso di squilibrio finanziario: Caio sarebbe rimborsato per ultimo.
    • Gli interessi percepiti da Caio sono reddito di capitale soggetto a ritenuta; la deducibilità per la società è soggetta al limite del ROL.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Gestione Separata INPS per co.co.co e partite IVA

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    La Gestione Separata INPS è la forma previdenziale obbligatoria per collaboratori coordinati e continuativi, co.co.co., professionisti senza cassa di categoria e determinati lavoratori autonomi. Le aliquote contributive sono aggiornate annualmente dall’INPS e variano in base alla presenza o meno di altra copertura previdenziale.

    Riferimento normativo

    L. 335/1995, art. 2, comma 26 (Gestione Separata INPS)

    Tabella riepilogativa

    Chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995)
    Soggetto Obbligo Ripartizione contributo
    Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) Iscrizione obbligatoria 2/3 committente – 1/3 collaboratore
    Professionista senza cassa di categoria Iscrizione obbligatoria 100% a carico del professionista
    Professionista con altra cassa previdenziale Aliquota ridotta (aggiornata annualmente INPS) 100% a carico del professionista
    Amministratori di società non iscritti ad altra gestione Iscrizione obbligatoria 2/3 società – 1/3 amministratore
    Venditori porta a porta (reddito annuo oltre soglia) Iscrizione obbligatoria Variabile; verificare circolare INPS

    Chi deve iscriversi e perché

    La Gestione Separata è stata istituita dalla legge Dini (L. 335/1995) per estendere la copertura previdenziale a chi non rientra in altre gestioni (dipendenti privati, artigiani, commercianti, casse professionali). Sono obbligati all’iscrizione: i co.co.co.; i liberi professionisti senza albo o con albo privo di cassa previdenziale autonoma; gli amministratori di società non altrimenti assicurati; i titolari di dottorato o assegno di ricerca. L’obbligo nasce al primo compenso imponibile e l’iscrizione va comunicata all’INPS tramite apposita domanda online.

    Le aliquote contributive e come si versano

    Le aliquote contributive della Gestione Separata sono aggiornate annualmente dall’INPS con apposita circolare. Esistono tre fasce principali: aliquota piena per chi non ha altra copertura previdenziale (la più alta); aliquota ridotta per chi è già pensionato o iscritto ad altra gestione obbligatoria; aliquota intermedia per alcune categorie specifiche. Per i co.co.co. il contributo è ripartito: 2/3 a carico del committente e 1/3 trattenuto sul compenso del collaboratore. Per i professionisti e autonomi l’onere è interamente proprio, con versamento in sede di dichiarazione dei redditi (acconto/saldo IRPEF).

    Tutele garantite agli iscritti

    L’iscrizione alla Gestione Separata dà diritto a una serie di tutele proporzionate alla contribuzione versata: pensione di vecchiaia e anticipata (con requisiti del sistema contributivo); indennità di malattia (per co.co.co. con determinati requisiti contributivi); indennità di maternità; NASpI DIS-COLL per i collaboratori che cessano involontariamente il rapporto; assegno per il nucleo familiare. Le soglie contributive per accedere alle indennità sono aggiornate annualmente dall’INPS.

    Gestione Separata e pensione futura

    I contributi versati alla Gestione Separata confluiscono in un montante contributivo individuale, rivalutato annualmente con il tasso di crescita del PIL. La pensione è calcolata applicando i coefficienti di trasformazione al montante accumulato: più si versa e più a lungo, maggiore sarà l’importo. Chi ha contributi sia in Gestione Separata sia in altre gestioni può richiedere la totalizzazione per sommare i periodi e maturare il diritto alla pensione.

    Casi pratici

    Tizio – co.co.co. con un solo committente

    Tizio ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’azienda: il committente trattiene 1/3 del contributo dalla sua parcella e versa i 2/3 di propria competenza direttamente all’INPS. Tizio non deve fare nulla per il versamento, ma deve verificare che la posizione risulti nell’estratto conto della Gestione Separata.

    Caia – consulente con partita IVA e nessuna cassa di categoria

    Caia è una consulente di marketing senza cassa professionale: è obbligata alla Gestione Separata. Versa l’aliquota piena (aggiornata annualmente dall’INPS) in acconto e saldo con la dichiarazione dei redditi. Può dedurre i contributi versati dal reddito imponibile IRPEF.

    Sempronio – già pensionato con co.co.co.

    Sempronio è in pensione e accetta una collaborazione. In quanto già pensionato, versa l’aliquota ridotta della Gestione Separata (aggiornata dall’INPS). I contributi versati incrementano marginalmente la pensione tramite l’istituto dei supplementi pensionistici.

    Domande frequenti

    Chi deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?

    Devono iscriversi i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i liberi professionisti senza cassa di categoria, gli amministratori di società non altrimenti assicurati e altre categorie di lavoratori autonomi previste dalla L. 335/1995. L’obbligo nasce al primo compenso imponibile.

    Come si versano i contributi alla Gestione Separata?

    Per i co.co.co. il versamento è effettuato dal committente (che ne sostiene 2/3) trattenendo 1/3 dal compenso del collaboratore. Per i professionisti autonomi il versamento avviene in sede di dichiarazione dei redditi (acconto e saldo), interamente a carico del professionista.

    Quali tutele offre la Gestione Separata?

    Gli iscritti hanno diritto a pensione, indennità di malattia e maternità (con requisiti contributivi), DIS-COLL (disoccupazione per collaboratori) e assegno per il nucleo familiare. Le soglie per accedere alle prestazioni sono aggiornate annualmente dall’INPS.

    Posso cumulare contributi Gestione Separata e INPS dipendenti?

    Sì. Chi ha contributi in gestioni diverse può richiedere la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) per sommare i periodi senza trasferirli, oppure la ricongiunzione per unificarli in un’unica gestione. In questo modo si maturano più facilmente i requisiti per la pensione.

    I contributi alla Gestione Separata sono deducibili?

    Sì. I contributi obbligatori versati alla Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF, riducendo l’imposta dovuta. La deduzione è integrale, senza franchigia.

    Qual è l'aliquota della Gestione Separata nel 2026?

    Le aliquote sono aggiornate annualmente dall’INPS con apposita circolare: per il 2026 consultare la circolare INPS pubblicata a inizio anno. Esistono aliquote diverse per chi non ha altra copertura, per i pensionati e per chi è già iscritto ad altra gestione obbligatoria.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dropshipping e e-commerce: partita IVA e dichiarazione dei redditi

    In sintesi

    • Partita IVA obbligatoria: dropshipping ed e-commerce sono attivita’ d’impresa abituali; non si puo’ usare il 730 in modo autonomo per questi redditi.
    • Regime forfetario: accesso possibile se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro; imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni).
    • Coefficiente di redditivita’ per il commercio: nel regime forfetario, per il commercio al dettaglio (47.1-47.7 e 47.9) il coefficiente e’ del 40%.
    • Regime ordinario o semplificato: oltre i limiti del forfetario si applica il regime ordinario (quadro RF) o semplificato (quadro RG) con tassazione IRPEF a scaglioni.
    • Superamento di 100.000 euro in corso d’anno: il regime forfetario cessa immediatamente e il reddito dell’intero anno va tassato con le modalita’ ordinarie.

    Dropshipping e e-commerce: serve davvero la partita IVA?

    Il dropshipping e’ un modello di vendita in cui l’imprenditore raccoglie ordini online e li gira a un fornitore che spedisce direttamente al cliente finale. L’e-commerce piu’ tradizionale prevede invece l’acquisto e la rivendita di merce gestita in proprio. In entrambi i casi si tratta di attivita’ commerciali esercitate in modo abituale e organizzato: la partita IVA e’ obbligatoria fin dal primo giorno in cui si inizia a operare con continuita’.

    Non si puo’ gestire un negozio online stabile dichiarando i ricavi come semplice reddito occasionale nel 730. La linea di confine tra ‘occasionale’ e ‘abituale’ e’ sottile, ma l’organizzazione stabile di un negozio, con listino prezzi, descrizioni di prodotti e gestione continuativa degli ordini, e’ gia’ un segnale chiaro di impresa.

    Una volta aperta la partita IVA, la scelta del regime fiscale e’ il primo passo concreto. Per chi parte da zero o ha ricavi contenuti, il regime forfetario e’ spesso la soluzione piu’ semplice: un’unica imposta sostitutiva, meno adempimenti, nessun obbligo IVA verso i clienti privati italiani.

    Regimi fiscali per e-commerce e dropshipping a confronto
    Regime Soglia ricavi Come si determina il reddito Imposta
    Forfetario (nuovo) Ricavi anno prec. <= 85.000 euro; cessa se si superano 100.000 euro in corso d'anno Ricavi x coefficiente redditivita' (40% commercio al dettaglio 47.1-47.9) Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni)
    Semplificato (RG) Fino ai limiti di legge per la contabilita' semplificata Ricavi – costi con criterio di cassa IRPEF a scaglioni + addizionali + IRAP
    Ordinario (RF) Nessun limite, obbligatorio sopra soglie Competenza economica, scritture contabili complete IRPEF a scaglioni + addizionali + IRAP

    Esempio pratico

    • Tizio apre nel 2025 un negozio di dropshipping di accessori tech. Incassa 42.000 euro di ricavi. Avendo aderito al regime forfetario, il suo reddito imponibile e’ pari a 42.000 x 40% = 16.800 euro. Su questa base paga un’imposta sostitutiva del 15%, pari a 2.520 euro. Se si trattasse del primo anno di attivita’ (e fossero soddisfatte le condizioni di legge), l’aliquota sarebbe del 5% anziche’ del 15%, con un’imposta di soli 840 euro. I contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo sono deducibili dal reddito forfetario prima di calcolare l’imposta.

    Documenti necessari

    • Estratti conto della piattaforma e-commerce (Shopify, Amazon, WooCommerce, ecc.) con ricavi 2025
    • Fatture di acquisto della merce (o conferme d’ordine al fornitore nel dropshipping)
    • F24 versamenti contributi previdenziali INPS
    • Registri corrispettivi o fatture emesse
    • Codice ATECO dell’attivita’ (necessario per il regime forfetario)

    Caso 1: Caio gestisce un piccolo negozio di dropshipping in regime forfetario

    Scenario. Caio ha avviato nel 2024 un negozio online in regime forfetario (codice ATECO commercio al dettaglio, gruppo 47). Nel 2025 ha incassato 38.000 euro di ricavi e versato 3.200 euro di contributi INPS.

    Come si applica. Caio rientra nel regime forfetario perche’ i ricavi del 2024 (anno precedente) erano inferiori a 85.000 euro e non si e’ verificato il superamento di 100.000 euro nel corso del 2025. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditivita’ del 40% ai ricavi: 38.000 x 40% = 15.200 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati (3.200 euro), ottenendo un reddito netto soggetto a imposta sostitutiva di 12.000 euro. L’imposta sostitutiva al 15% e’ 1.800 euro. I dati vanno nel quadro LM del modello Redditi PF (non nel 730).

    In pratica

    • Il 730 non e’ il modello adatto: chi ha partita IVA con reddito d’impresa usa il modello Redditi PF.
    • Compilare il quadro LM (sezione III, regime forfetario) con ricavi, coefficiente, contributi e imposta sostitutiva.
    • Conservare tutti gli estratti conto della piattaforma e i versamenti F24 dei contributi.

    Caso 2: Sempronia supera la soglia e passa al regime ordinario

    Scenario. Sempronia gestisce un e-commerce di abbigliamento. Nel 2025 i suoi ricavi hanno raggiunto 110.000 euro, superando il limite di 100.000 euro previsto per il forfetario.

    Come si applica. Il superamento di 100.000 euro in corso d’anno fa cessare immediatamente il regime forfetario. Sempronia deve determinare il reddito per l’intero 2025 con le modalita’ ordinarie: tutti i ricavi vengono confrontati con i costi documentati e l’utile netto viene tassato con le aliquote IRPEF progressive. Dovra’ usare il quadro RF (contabilita’ ordinaria) o RG (semplificata) del modello Redditi PF. E’ fondamentale che si faccia assistere da un commercialista per la corretta gestione della transizione.

    In pratica

    • Il superamento di 100.000 euro di ricavi in un anno fa uscire dal forfetario per quell’intero anno.
    • La differenza rispetto a un semplice sforo della soglia 85.000 (che comporta l’uscita solo dall’anno successivo) e’ importante: chiedi conferma a un professionista.
    • Con il regime ordinario tornano in gioco la deducibilita’ analitica dei costi, l’IVA e gli ISA (indici sintetici di affidabilita’).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 10 L. 184/1983: Apertura del procedimento di adottabilità

    Art. 10 L. 184/1983 – Apertura del procedimento di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

    2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

    3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale
    dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

    4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

    5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

  • Imposta di bollo: cos’è e come funziona

    In sintesi

    • Base normativa: l’imposta di bollo è disciplinata dal DPR 642/1972 e si applica agli atti, documenti e registri elencati nella tariffa allegata.
    • Tre modi di pagamento: marca da bollo (contrassegno telematico), bollo a punzone oppure bollo virtuale su autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
    • Importo ordinario 16 euro: si applica a molti atti, istanze e certificati, ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe di documento scritto.
    • Alternatività IVA/bollo: un documento che sconta l’IVA non paga anche il bollo; il principio vale anche tra bollo e imposta di registro in certi casi.
    • Esenzioni: numerose categorie di atti sono esenti in modo assoluto (tabella allegato B al DPR 642/1972), come atti del processo, previdenza, assistenza e adozioni.
    • Bollo virtuale: banche, assicurazioni e grandi emittenti possono ottenere l’autorizzazione a versare l’imposta periodicamente, senza apporre la marca fisica.

    Che cos'è l'imposta di bollo e perché esiste

    L’imposta di bollo è un tributo che lo Stato applica su determinati atti, documenti e registri. Non si paga su tutto: solo sugli atti espressamente elencati nella tariffa allegata al DPR 642/1972, il decreto che ancora oggi disciplina questa imposta.

    In pratica, quando hai bisogno di presentare una domanda a un ufficio pubblico, di ottenere un certificato o di formalizzare certi contratti, la legge richiede che il documento ‘sia bollato’, cioè che l’imposta sia già stata assolta prima di usarlo. Il bollo non è una sanzione: è semplicemente il costo che lo Stato addebita per dare valore legale o formale a quei documenti.

    Il meccanismo è relativamente semplice: esiste una tariffa che elenca gli atti soggetti a bollo e l’importo dovuto. Se l’atto che ti serve è in quell’elenco, devi pagare l’imposta nel modo previsto dalla legge. Se non è nell’elenco – oppure rientra in una delle numerose categorie esenti – il bollo non si paga.

    Capire come funziona ti aiuta a evitare due errori opposti: pagare il bollo quando non serve (per esempio su una fattura con IVA, dove il bollo non è dovuto) oppure non pagarlo quando invece è obbligatorio, rischiando di rendere irregolare il documento.

    I principali casi di imposta di bollo
    Documento / atto Importo bollo
    Istanze, domande e certificati verso la PA 16 euro ogni 4 facciate / 100 righe
    Atti e documenti scritti soggetti a bollo 16 euro ogni 4 facciate / 100 righe
    Libri e registri contabili / libri sociali (vidimazione) 16 euro ogni 100 pagine (ridotto con tassa conc. governativa)
    Fatture / ricevute senza IVA oltre 77,47 euro 2 euro per documento
    Cambiale pagherò (titolo esecutivo) 12 per mille sull'importo
    Cambiale tratta accettata 11 per mille sull'importo

    Esempio pratico

    • Tizio presenta una domanda scritta al Comune per ottenere un’autorizzazione. La domanda occupa 2 facciate. Poiché è inferiore a 4 facciate, è sufficiente una sola marca da bollo da 16 euro da apporre prima della presentazione. Se la domanda fosse stata di 5 facciate, Tizio avrebbe dovuto apporre due marche da bollo (una per le prime 4 facciate, una per la quinta), per un totale di 32 euro.

    Documenti necessari

    • DPR 642/1972 (testo vigente con tariffa allegata)
    • Tariffa allegato A al DPR 642/1972 (atti soggetti a bollo)
    • Tabella allegato B al DPR 642/1972 (atti esenti in modo assoluto)
    • Eventuale autorizzazione AdE per il bollo virtuale (per chi emette molti documenti)
    • Modello F24 per il versamento del bollo virtuale trimestrale

    Tizio presenta un'istanza al Comune

    Scenario. Tizio deve chiedere al Comune il rilascio di un certificato di residenza storica per una pratica notarile. La richiesta è un documento scritto di 3 facciate.

    Come si applica. Le domande e istanze rivolte agli uffici pubblici rientrano nella tariffa del DPR 642/1972 e scontano il bollo di 16 euro ogni 4 facciate. La domanda di Tizio è di 3 facciate, quindi occupa meno di 4 facciate: si applica un’unica marca da bollo da 16 euro. Tizio acquista il contrassegno telematico dal tabaccaio, lo appone sulla domanda prima di consegnarla allo sportello e conserva la ricevuta d’acquisto.

    In pratica

    • Acquista la marca da bollo (contrassegno telematico) dal tabaccaio o online.
    • Apponi la marca sul documento prima di presentarlo: una volta usata non è rimborsabile.
    • Controlla se l’atto rientra in una categoria esente: potresti non dover pagare nulla.

    Caio vuole capire se la sua fattura ha bisogno del bollo

    Scenario. Caio è un libero professionista in regime forfettario. Emette una fattura da 1.500 euro per una consulenza. Poiché è forfettario, la fattura non espone l’IVA.

    Come si applica. Il principio di alternatività stabilisce che il bollo non si applica ai documenti che scontano l’IVA. Ma la fattura di Caio non ha IVA: espone un importo non assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, superiore a 77,47 euro. In questo caso il bollo di 2 euro è dovuto. Di norma il forfettario addebita in fattura al cliente i 2 euro come rimborso spese, in modo che il costo sia a carico di chi riceve il servizio.

    In pratica

    • Se la tua fattura ha IVA, il bollo non si applica (alternatività IVA/bollo).
    • Se la fattura non ha IVA e l’importo supera 77,47 euro, il bollo di 2 euro è obbligatorio.
    • I forfettari lo addebitano di norma al cliente come voce separata in fattura.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Fondi pensione e destinazione del TFR: come scegliere

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    Il D.Lgs. 252/2005 regola la previdenza complementare: il lavoratore può destinare il TFR maturando a un fondo pensione (negoziale, aperto o PIP) oppure lasciarlo in azienda. I contributi versati sono deducibili entro 5.164,57 € annui. Al momento del pensionamento si può scegliere tra rendita, capitale (50% max) o combinazioni.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Tabella riepilogativa

    Tipologie di fondi pensione (D.Lgs. 252/2005)
    Tipo Chi li istituisce Accesso Contributo datore
    Fondo negoziale (chiuso) Parti sociali tramite CCNL Lavoratori del settore Sì, se previsto da CCNL
    Fondo aperto Banche, SGR, assicurazioni Chiunque No (solo se concordato)
    PIP (Piano Individuale Pensionistico) Compagnie assicurative Chiunque No
    Fondo di tesoreria INPS INPS (aziende ≥50 dip.) Automatico se TFR lasciato in azienda

    La scelta alla prima assunzione e il silenzio-assenso

    Entro 6 mesi dalla prima assunzione il lavoratore deve scegliere se destinare il TFR maturando a un fondo pensione o lasciarlo in azienda. Se non decide entro quel termine scatta il silenzio-assenso: il TFR viene conferito automaticamente al fondo pensione negoziale di categoria (se esistente) o, in mancanza, al Fondo di Tesoreria INPS. Chi esprime una scelta esplicita può scegliere il fondo che preferisce.

    Vantaggi fiscali della previdenza complementare

    I contributi versati a fondi pensione (incluso il TFR destinato) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € l’anno. Questo limite comprende i versamenti del lavoratore, del datore e il TFR conferito. I rendimenti maturati nel fondo sono tassati con un’imposta sostitutiva agevolata rispetto alla tassazione ordinaria. Al momento della prestazione finale la tassazione è separata con aliquote decrescenti in base agli anni di partecipazione.

    Rendita, capitale o combinazione: le opzioni al pensionamento

    Al raggiungimento dei requisiti pensionistici il fondo eroga la posizione maturata. Il lavoratore può scegliere: una rendita vitalizia (anche reversibile); il 50% in capitale e il restante in rendita; in taluni casi l’intero in capitale (se la rendita convertibile sarebbe inferiore al 50% dell’assegno sociale). Alcune situazioni consentono riscatti parziali anticipati (spese sanitarie gravi, acquisto prima casa dopo 8 anni) o totali (inoccupazione prolungata, invalidità).

    Confronto con il TFR lasciato in azienda

    Il TFR lasciato in azienda si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT: una rivalutazione certa ma tendenzialmente modesta. Il fondo pensione può rendere di più nel lungo periodo ma con rischio di mercato legato alla linea di investimento scelta. Il vantaggio fiscale della deduzione IRPEF rende in genere conveniente il conferimento al fondo, specie nei fondi negoziali dove il datore contribuisce anch’esso.

    Casi pratici

    Tizio – sceglie il fondo negoziale di categoria con contributo datore

    Tizio lavora nel settore metalmeccanico. Il CCNL prevede un fondo negoziale (Cometa) con contributo del datore. Destinando il TFR e versando la propria quota, Tizio ottiene anche il contributo aziendale: rinunciare al fondo significa rinunciare a questa quota aggiuntiva, che non viene corrisposta se il TFR resta in azienda.

    Caia – apre un PIP come lavoratrice autonoma

    Caia è libera professionista senza fondo di categoria. Sceglie un Piano Individuale Pensionistico presso una compagnia assicurativa, versando 200 € al mese. L’intero importo annuo (2.400 €) è deducibile dall’IRPEF, riducendo concretamente l’imposta dovuta.

    Sempronio – cambia lavoro e trasferisce la posizione

    Sempronio cambia settore e vuole mantenere la posizione accumulata nel vecchio fondo negoziale. Può trasferire l’intera posizione al nuovo fondo (portabilità totale) senza perdere gli anni di partecipazione ai fini della tassazione agevolata al momento della prestazione.

    Domande frequenti

    Posso cambiare idea e revocare la scelta sul TFR?

    Una volta conferito al fondo, il TFR maturando resta destinato a quel fondo salvo trasferimento a un altro fondo pensione. Non è possibile tornare a lasciare il TFR in azienda per la quota già conferita, ma è possibile interrompere i versamenti aggiuntivi volontari.

    Qual è il limite di deduzione fiscale per i fondi pensione?

    I contributi versati (compreso il TFR destinato) sono deducibili fino a 5.164,57 € annui. Questo importo è aggiornato per legge e comprende sia i versamenti del lavoratore sia quelli del datore.

    Cosa succede alla posizione se perdo il lavoro?

    In caso di inoccupazione superiore a 12 mesi è possibile richiedere il riscatto parziale (50%); oltre i 48 mesi di inoccupazione è possibile il riscatto totale. In alternativa si può lasciare la posizione nel fondo senza effettuare versamenti, in attesa di riprendere a contribuire.

    Il fondo negoziale è sempre più conveniente di un PIP?

    In presenza di contributo datore previsto dal CCNL, il fondo negoziale è quasi sempre preferibile: il contributo aziendale è una quota aggiuntiva di remunerazione che si perde non aderendo. Per chi non ha diritto al contributo datore, la scelta dipende dai costi di gestione e dalle linee di investimento disponibili.

    Posso trasferire la posizione da un fondo all'altro?

    Sì. Dopo almeno 2 anni di partecipazione è possibile trasferire l’intera posizione maturata a qualsiasi altro fondo pensione (portabilità), senza costi di penale e conservando gli anni di iscrizione ai fini della tassazione agevolata finale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%

    In sintesi

    • Aliquota del 20% applicata sul compenso imponibile del professionista o lavoratore autonomo.
    • Il committente (sostituto d’imposta) trattiene la ritenuta, la versa con F24 e rilascia la Certificazione Unica.
    • Il professionista scomputa la ritenuta dall’IRPEF dovuta nella dichiarazione dei redditi annuale.
    • La ritenuta è a titolo d’acconto: è un anticipo dell’imposta, non l’imposta definitiva.
    • Per i non residenti può applicarsi invece una ritenuta a titolo d’imposta, definitiva.
    • Anche le prestazioni occasionali subiscono la stessa ritenuta del 20%.

    Che cos'è la ritenuta d'acconto e perché ti riguarda

    Quando un professionista – avvocato, consulente, ingegnere, grafico o qualsiasi altro lavoratore autonomo – emette una fattura a un cliente che è un’azienda, uno studio associato o un ente, il pagamento che riceve è già al netto di una trattenuta: la ritenuta d’acconto del 20%. Non è una penale né un errore: è un meccanismo di riscossione anticipata dell’IRPEF previsto dalla legge.

    Il committente, chiamato tecnicamente sostituto d’imposta, trattiene il 20% dell’imponibile, lo versa all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo tramite il modello F24 (codice tributo 1040) e poi rilascia al professionista la Certificazione Unica (CU) con il dettaglio delle somme erogate e delle ritenute operate.

    Il professionista, a sua volta, quando compila la dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF oppure 730 se ha solo redditi di lavoro dipendente come unica altra fonte), porta in detrazione le ritenute certificate: se l’IRPEF complessiva è superiore alle ritenute già versate dovrà pagare la differenza, se è inferiore otterrà un rimborso. La ritenuta, quindi, è soltanto un acconto – non chiude il conto con il Fisco.

    Ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo – sintesi
    Elemento Dettaglio
    Aliquota 20% dell'imponibile
    Base imponibile Compenso al netto dei contributi previdenziali e della rivalsa INPS
    Chi la trattiene Il committente (sostituto d'imposta)
    Versamento F24 entro il 16 del mese successivo – codice tributo 1040
    Certificazione Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto
    Natura A titolo d'acconto (scomputabile in dichiarazione)
    Non residenti Può diventare ritenuta a titolo d'imposta (definitiva)

    Esempio pratico

    • Tizio emette una parcella da 1.000 euro + IVA al 22% a una società cliente. La società calcola la ritenuta sul compenso imponibile: 1.000 × 20% = 200 euro. Tizio incassa quindi 1.000 + 220 (IVA) – 200 (ritenuta) = 1.020 euro netti. La società versa i 200 euro all’Erario entro il 16 del mese successivo e rilascia a Tizio la CU con scritto: compenso 1.000 euro, ritenuta operata 200 euro. Quando Tizio compila la dichiarazione dei redditi, quei 200 euro verranno sottratti dall’IRPEF totale che risulta dovuta sull’intero reddito dell’anno.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal committente entro il 16 marzo
    • Fatture emesse nell’anno (registro dei corrispettivi o registro IVA)
    • Modello F24 dei versamenti effettuati dal committente (copia opzionale ma utile)
    • Modello Redditi PF o Modello 730 per la dichiarazione annuale
    • Eventuale documentazione dei contributi INPS versati (per calcolare l’imponibile corretto)

    Caso 1 – Tizio: professionista con più committenti

    Scenario. Tizio è un consulente informatico con partita IVA che lavora per tre aziende diverse nel corso dell’anno. Ognuna gli applica la ritenuta del 20% e gli rilascia una CU separata.

    Come si applica. Tizio raccoglie le tre CU a marzo e somma tutte le ritenute subite, per esempio 1.800 euro totali. In sede di dichiarazione, calcola la sua IRPEF lorda su tutti i redditi, sottrae le detrazioni spettanti e ottiene un’IRPEF netta di 2.400 euro. Deve quindi ancora versare 2.400 – 1.800 = 600 euro. Se invece l’IRPEF netta fosse risultata 1.200 euro, avrebbe ricevuto un rimborso di 600 euro.

    In pratica

    • Conserva tutte le CU ricevute: sono il documento chiave per non perdere le ritenute già versate per tuo conto.
    • Se un committente non ti rilascia la CU entro il 16 marzo, puoi sollecitarla: hai diritto a riceverla.
    • Le ritenute di più committenti si sommano tutte nella stessa sezione della dichiarazione.

    Caso 2 – Caio: prestazione occasionale sotto soglia

    Scenario. Caio non ha partita IVA e svolge saltuariamente attività di traduzione per una società. Nell’anno percepisce in totale 2.000 euro di compensi occasionali, cifra inferiore ai 5.000 euro annui.

    Come si applica. La società applica comunque la ritenuta d’acconto del 20% su ogni pagamento. Caio incassa i compensi al netto e riceve la CU. Dichiara quei 2.000 euro tra i redditi diversi nel Modello 730 o Redditi PF e scomputa le ritenute subite dall’IRPEF dovuta. Non avendo superato la soglia dei 5.000 euro, non è tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS.

    In pratica

    • Anche senza partita IVA, il committente deve applicarti la ritenuta del 20% e rilasciarti la CU.
    • I compensi occasionali vanno comunque dichiarati: la ritenuta subita comparirà nella precompilata grazie alla CU trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
    • Se superi i 5.000 euro annui di prestazioni occasionali, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 39 D.Lgs. 201/2022 – Entrata in vigore

    Art. 39 D.Lgs. 201/2022 – Entrata in vigore

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2022. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 2022 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio articolo precedente

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