Autore: Andrea Marton

  • Art. 112 T.U.B.: Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti

    Art. 112 T.U.B.: Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti

    Art. 112 T.U.B. Altri soggetti operanti nell’attivita’ di concessione di finanziamenti.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attivita’ previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111.

    1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.

    2. L’iscrizione e’ subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’ al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita’ stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita’ finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita’ finanziaria. In deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di societa’ consortile a responsabilita’ limitata.

    4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi.

    5. I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita’:

    a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

    b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

    c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

    6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attivita’ di garanzia, i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1.

    7. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita’, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le societa’ cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia’ iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (1)(2)(3), possono continuare a svolgere la propria attivita’, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, le societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

    a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

    b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

    c) l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

    d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu’ favorevoli di quelli presenti sul mercato.

    8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni per escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente capo.”

    (1) Termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 176 legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificato dall’art. 10, comma 4-bis decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11

    (2) Termine prorogato al 31/12/2024 ai sensi del comma 8, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.

    (3) Vedasi quanto disposto dal comma 9, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.

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  • CCNL Aziende Termali: preavviso e licenziamento

    CCNL Aziende Termali

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Aziende Termali

    Sia il licenziamento da parte del datore sia le dimissioni da parte del lavoratore richiedono il rispetto di un termine di preavviso. Il CCNL Aziende Termali articola questi termini per livello di inquadramento e anzianità di servizio, con specificità per il settore stagionale.

    In sintesi

    Il CCNL Aziende Termali prevede preavvisi graduati per livello e anzianità, simmetrici per licenziamento e dimissioni. Il mancato rispetto genera l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso. I termini precisi sono fissati nel testo contrattuale; consultare le sigle sindacali per i valori aggiornati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Preavviso minimo legge
    Richiesto per tutti i licenziamenti (tranne giusta causa)
    Simmetria
    Sì: stessi termini per licenziamento e dimissioni
    Indennità sostitutiva
    Dovuta in caso di mancato preavviso

    Tabella riepilogativa dei preavvisi

    Indicazioni orientative sui preavvisi per livello — CCNL Aziende Termali
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità oltre 5 anni Note
    1 Super A / 1 Super B 3 mesi 4 mesi Profili apicali, dirigenziali o sanitari responsabili
    1 / 2 2 mesi 3 mesi Impiegati qualificati, capi reparto
    3 1 mese e mezzo 2 mesi Infermieri, fisioterapisti, bagnini esperti
    4 Super / 4 1 mese 1 mese e mezzo Addetti cure, camerieri esperti
    5 / 6 15-20 giorni 1 mese Operatori generici, inservienti

    Avvertenza: i valori riportati sono orientativi e si basano sulla struttura storica del CCNL Aziende Termali. Per i termini precisi e aggiornati del contratto vigente (ottobre 2024-dicembre 2027) è necessario consultare il testo ufficiale o le organizzazioni firmatarie.

    Cos’è il preavviso e come funziona

    Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua funzione è consentire a ciascuna parte di organizzarsi: al datore di trovare un sostituto, al lavoratore di cercare un nuovo impiego.

    Durante il preavviso il rapporto continua regolarmente: il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera e il datore a corrispondere la retribuzione. Entrambe le parti possono accordarsi per sostituire il periodo di preavviso lavorato con la corresponsione dell’indennità sostitutiva.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro licenzia senza rispettare il preavviso (o con un preavviso più breve del dovuto), deve corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva pari alle retribuzioni che sarebbero state dovute per il periodo di preavviso non goduto. L’indennità è soggetta alla normale tassazione IRPEF e alla contribuzione previdenziale.

    Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore ha diritto a trattenere dalla liquidazione finale un importo equivalente al preavviso non dato.

    Licenziamento per giusta causa

    Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è ammesso quando si verifica un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. In questo caso:

    • Non è dovuto il preavviso né l’indennità sostitutiva;
    • Il TFR maturato deve comunque essere corrisposto;
    • La valutazione di gravità è demandata al giudice del lavoro in caso di contestazione.

    Esempi tipici nel settore termale: furto di beni aziendali, violazione del segreto professionale sanitario, abbandono del posto di cura senza giustificazione.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimenti contrattuali meno gravi della giusta causa) e per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche, organizzative, produttive) richiedono entrambi il rispetto del preavviso e una comunicazione scritta con motivazione (art. 2, L. 604/1966). Il lavoratore che riceve un licenziamento scritto ha 60 giorni per impugnarlo.

    Il licenziamento per superamento del comporto per malattia è giustificato motivo oggettivo: il datore deve rispettare il preavviso o corrispondere l’indennità sostitutiva.

    Dimissioni: specificità stagionale

    Nel settore termale, le dimissioni durante l’alta stagione (aprile-ottobre) possono essere particolarmente problematiche per l’azienda. Il CCNL non prevede però un vincolo speciale sulla stagione: il lavoratore può dimettersi in qualsiasi momento rispettando il preavviso contrattuale. Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie) non richiedono preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto cure (livello 4), dimissioni in luglio
    Tizio decide di lasciare il lavoro a luglio, nel pieno della stagione termale. Con 3 anni di anzianità e livello 4, il preavviso che deve rispettare è di circa 1 mese. Tizio comunica le dimissioni per iscritto il 1° luglio: il rapporto cesserà il 31 luglio. L’azienda può accettare l’esonero anticipato dal lavoro pagando l’indennità sostitutiva.
    Caia — Medico responsabile (livello 1SA), licenziamento per GMO
    L’azienda termale decide di chiudere una delle sue sedi per ragioni economiche. Caia, medico responsabile con 8 anni di anzianità, riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il datore deve rispettare un preavviso di 4 mesi (livello 1SA, anzianità >5 anni) o corrispondere la relativa indennità sostitutiva, oltre al TFR maturato.
    Sempronio — Inserviente (livello 6), licenziamento per giusta causa
    Sempronio viene sorpreso a sottrarre materiali di pulizia dell’azienda. Il datore lo licenzia per giusta causa senza preavviso. Sempronio riceve la lettera di contestazione disciplinare prima del licenziamento (procedura ex art. 7 Statuto dei Lavoratori). Non spetta il preavviso, ma il TFR maturato deve essere liquidato. Sempronio ha 60 giorni per impugnare il licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare il datore per licenziare un addetto cure (livello 4)?
    Indicativamente 1 mese fino a 5 anni di anzianità, 1 mese e mezzo oltre. Per i valori precisi del contratto vigente verificare il testo ufficiale o contattare il sindacato.
    Il lavoratore che si dimette deve rispettare lo stesso preavviso?
    Sì, i termini sono simmetrici. Il mancato rispetto del preavviso consente al datore di trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione.
    Quando si può licenziare senza preavviso?
    Solo in caso di giusta causa: comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente.
    Il licenziamento per superamento del comporto richiede preavviso?
    Sì. È un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e richiede il preavviso o l’indennità sostitutiva, più il TFR maturato.
    Come si impugna un licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con impugnazione stragiudiziale scritta (raccomandata o PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro o attivata la conciliazione. I sindacati assistono gli iscritti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I termini di preavviso indicati sono orientativi: consultare il testo contrattuale ufficiale, un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la situazione specifica.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: preavviso e licenziamento

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Da 6 giorni per gli operai a quasi 5 mesi per i dirigenti: la guida ai termini di preavviso per livello e anzianità nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, con le regole specifiche per autisti e corrieri.

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione varia da 6 giorni lavorativi (operai) a 4 mesi e 15 giorni (Quadri e 1° livello con oltre 10 anni). Per dimissioni il preavviso è dimezzato. Il personale viaggiante ha 15 giorni di calendario. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese per gli impiegati.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Art. 113 CCNL

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di licenziamento – personale impiegato (artt. 113 CCNL)
    Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° livello 2 mesi 15 giorni 3 mesi 15 giorni 4 mesi 15 giorni
    2° livello 1 mese 15 giorni 2 mesi 2 mesi 15 giorni
    Altri livelli (3°, 4°, 5°) 1 mese 1 mese 15 giorni 2 mesi
    Preavviso – operai e personale viaggiante
    Categoria Preavviso licenziamento Preavviso dimissioni
    Operai non viaggianti (5°, 6°, 4°, ecc.) 6 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi
    Personale viaggiante (3° Super, 3° SJ, 3°) 15 giorni di calendario 15 giorni di calendario

    Per gli impiegati il preavviso in caso di dimissioni è ridotto alla metà. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese. Chi risolve senza rispettare il preavviso deve versare un’indennità sostitutiva.

    Come funziona il preavviso

    Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto (da parte di datore o lavoratore) e la cessazione effettiva. La sua funzione è dare tempo alla parte «che subisce» la risoluzione di organizzarsi: il lavoratore per trovare un nuovo impiego, l’azienda per trovare un sostituto.

    Durante il preavviso:

    • il rapporto di lavoro è in piena vigenza: il lavoratore deve continuare a prestare l’attività e ha diritto alla retribuzione;
    • il lavoratore ha diritto a 2 ore giornaliere (o 12 ore settimanali) di permesso retribuito per la ricerca di un nuovo impiego;
    • le assenze per malattia sospendono il preavviso se ne prolungano indebitamente la durata;
    • il preavviso si computa nel calcolo del TFR e dell’anzianità di servizio.

    Il preavviso per gli impiegati: decorrenza e dimissioni

    Per i lavoratori impiegati (Quadri, 1°-5° livello non operai), il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese. Se il licenziamento o le dimissioni sono comunicati il 20 marzo con preavviso di 1 mese, il termine non scade il 20 aprile ma il 30 aprile (il 16 marzo era già passato, quindi la comunicazione del 20 marzo decorre dal 1° aprile).

    In caso di dimissioni degli impiegati, il preavviso è ridotto alla metà:

    • Quadri/1° livello fino a 5 anni: preavviso dimissioni = 1 mese 7-8 giorni (metà di 2 mesi 15 giorni);
    • 2° livello 5-10 anni: preavviso dimissioni = 1 mese (metà di 2 mesi);
    • altri livelli oltre 10 anni: preavviso dimissioni = 1 mese (metà di 2 mesi).

    Il preavviso per operai e personale viaggiante

    La disciplina è diversa per operai e conducenti:

    • Operai non viaggianti (livelli 4°, 5°, 6°, addetti smistamento, facchini, magazzinieri): il preavviso è di 6 giorni lavorativi sia per licenziamento sia per dimissioni. Decorre da qualsiasi giorno della settimana;
    • Personale viaggiante (autisti di livello 3° Super, 3° Super Junior, 3°): il preavviso è di 15 giorni di calendario, anch’esso valido sia per licenziamento sia per dimissioni.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro non vuole che il lavoratore presti servizio durante il preavviso (cd. «messa in dispensa»), oppure se il lavoratore non rispetta il preavviso in caso di dimissioni, la parte inadempiente deve versare un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per il periodo di preavviso non rispettato. L’indennità sostitutiva è imponibile fiscalmente e contribuisce al calcolo del TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Spedizioniere al 2° livello con 7 anni di anzianità licenziato
    Tizio (2° livello, 7 anni di anzianità) riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 18 aprile 2026. Il preavviso per il 2° livello con anzianità 5-10 anni è di 2 mesi; decorre dal 1° maggio 2026 (la comunicazione del 18 aprile decorre dal 1° del mese successivo) e scade il 30 giugno 2026. Tizio lavora fino al 30 giugno e ha diritto a 2 ore giornaliere per la ricerca di lavoro.
    Caia – Autista che dà le dimissioni
    Caia (autista di livello 3° Super, personale viaggiante, 8 anni di servizio) decide di dimettersi il 3 giugno 2026. Il preavviso per il personale viaggiante è di 15 giorni di calendario, sia per licenziamento che per dimissioni. Caia deve prestare servizio fino al 18 giugno 2026. Se l’azienda la «mette in dispensa» prima, deve pagarle l’indennità sostitutiva per i giorni rimanenti.
    Sempronio – Operaio che si dimette senza preavviso
    Sempronio (4° livello, addetto smistamento) si dimette il 1° luglio 2026 senza rispettare i 6 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda può trattenere dalla sua ultima busta paga un importo pari a 6 giorni di retribuzione a titolo di indennità sostitutiva per il preavviso non dato. Il TFR viene comunque liquidato integralmente (il mancato preavviso non pregiudica il TFR).

    Domande frequenti

    Quanti mesi di preavviso spettano a uno spedizioniere al 2° livello con 7 anni?
    Per il 2° livello con anzianità tra 5 e 10 anni il preavviso di licenziamento è di 2 mesi. In caso di dimissioni si dimezza: 1 mese. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese.
    Il personale viaggiante ha lo stesso preavviso degli impiegati?
    No. Per il personale viaggiante (autisti dei livelli 3° Super, 3° SJ, 3°) il preavviso è di 15 giorni di calendario per licenziamento e dimissioni. Per gli operai non viaggianti è di 6 giorni lavorativi.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Il datore deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per i giorni/mesi di preavviso non rispettati. L’indennità è imponibile e contribuisce al TFR.
    Per le dimissioni il preavviso è obbligatorio?
    Sì, ma per gli impiegati è ridotto alla metà rispetto al licenziamento. Per dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento stipendio) non è dovuto alcun preavviso.
    Il preavviso viene computato nel TFR?
    Sì. Il periodo lavorato durante il preavviso è retribuito e computato nel TFR. L’indennità sostitutiva del preavviso contribuisce anch’essa alla base di calcolo del TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (art. 113). I termini di preavviso si applicano alle risoluzioni ordinarie (giustificato motivo soggettivo o oggettivo, dimissioni volontarie); il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiede preavviso. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 112 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti per l’iscrizione delle società

    Art. 112 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti per l’iscrizione delle società

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la sede legale in Italia; b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall' articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.

    2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro. (45)

    3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. (45)

    4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS. È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la distribuzione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata. (45)

    5. È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società. (45)

    5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.

  • Articolo 172 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 172 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 172 CCII – Rapporti pendenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

    2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

    3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

    4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

    5. L’azione di risoluzione del contratto promossa prima dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.

    6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale.

    7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.

  • Art. 114 octies T.U.B.: Attività esercitabili

    Art. 114 octies T.U.B.: Attività esercitabili

    Art. 114 octies T.U.B. – Attivita’ esercitabili

    In vigore dal 14/09/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/09/2024 n. 129 Articolo 38

    “1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

    a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia;

    b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

    c) gestire sistemi di pagamento.

    2. La Banca d’Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.

    2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attivita’ ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita’ ai sensi dell’articolo 63 del medesimo regolamento, nonche’ le attivita’ connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita’ imprenditoriali ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4.”

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  • Art. 1 D.Lgs. 346/1990 – Oggetto dell’imposta

    Art. 1 D.Lgs. 346/1990 – Oggetto dell’imposta

    Art. 1 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Oggetto dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. (1) 2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 3. L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L’imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile (2) . 4 bis. Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto. (3) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.“. (2) Le parole “di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile” sono state sostituite alle precedenti “di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Comma inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 172 Cod. Amb. – gestioni esistenti

    Art. 172 Cod. Amb. – gestioni esistenti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

    2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

    3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l’ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento.

    3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito; b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

    4. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

    5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.

    6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all’articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell’unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

  • Art. 193 D.Lgs. 174/2016 – Nuove domande ed eccezioni

    Art. 193 D.Lgs. 174/2016 – Nuove domande ed eccezioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d’ufficio.

    2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

  • Art. 71 L. 218/1995 – Notificazione di atti di autorità straniere

    Art. 71 L. 218/1995 – Notificazione di atti di autorità straniere

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

    2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

    3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall’autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano. In ogni caso l’atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51 D.Lgs. 209/2005 – (Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)

    Art. 51 D.Lgs. 209/2005 – (Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere: a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri; c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.

    1-bis. L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.

    2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.

    3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.

    4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

    5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

    6. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.

    ))

  • Art. 102 T.U. Stupefacenti – Notizie di procedimenti penali antidroga

    Art. 102 T.U. Stupefacenti – Notizie di procedimenti penali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonche' per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagine per gli stessi delitti.

    2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

    3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.

    4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procastinata per il tempo strettamente necessario. Torna al sommario