Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Bonus barriere architettoniche 75% nel 730/2026: guida pratica

    In sintesi

    • Detrazione del 75% delle spese sostenute dal 2022 al 2025 per interventi di superamento delle barriere architettoniche in edifici gia’ esistenti.
    • I massimali di spesa variano in base al tipo di edificio: 50.000 euro per unifamiliari e unita’ indipendenti, 40.000 euro per unita’ in edifici da 2 a 8 appartamenti, 30.000 euro per edifici con piu’ di 8 unita’ (importi da moltiplicare per il numero di unita’).
    • La detrazione e’ suddivisa in 5 rate annuali di pari importo.
    • Dal 30 dicembre 2023 la detrazione copre anche interventi limitati a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
    • Il bonus non richiede lavori energetici abbinati se l’edificio e’ vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali o se gli interventi energetici sono vietati da regolamenti edilizi.
    • Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito/debito.

    Che cos'e' il bonus barriere architettoniche al 75%

    Il bonus barriere architettoniche e’ una detrazione IRPEF del 75% pensata per chi interviene su un edificio esistente per renderlo accessibile a tutti, in particolare alle persone con difficolta’ motorie o agli anziani. Puoi detrarre tre quarti della spesa sostenuta, spalmate in cinque anni.

    L’agevolazione e’ attiva per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Nel 730/2026 dichiari quindi le spese del 2025 (prima rata) oppure le rate successive di spese gia’ sostenute negli anni precedenti.

    Dal 30 dicembre 2023 la norma e’ stata parzialmente modificata: per le spese sostenute da quella data, la detrazione al 75% spetta esclusivamente per interventi che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Gli altri interventi di abbattimento barriere restano coperti dal Sismabonus o dall’ecobonus a seconda dei casi.

    Massimali di spesa per tipo di edificio (codici 21 e 22 quadro E)
    Tipo di edificio Massimale per unita' immobiliare Codice 730
    Edificio unifamiliare o unita' indipendente con accesso autonomo 50.000 euro 21
    Edificio da 2 a 8 unita' immobiliari 40.000 euro x n. unita' 22
    Edificio con piu' di 8 unita' immobiliari 30.000 euro x n. unita' 22

    Esempio pratico

    • Caio abita in un appartamento all’interno di un edificio condominiale composto da 6 unita’. Il condominio installa un ascensore nel 2025: spesa totale 120.000 euro. Il massimale e’ 40.000 euro x 6 unita’ = 240.000 euro. L’intera spesa di 120.000 euro rientra nel limite. Detrazione totale del condominio: 75% di 120.000 = 90.000 euro, in 5 rate da 18.000 euro. A Caio spetta la quota millesimale: se e’ al 20%, detrae 3.600 euro all’anno per 5 anni.

    Documenti necessari

    • Fatture dell’impresa che ha eseguito i lavori
    • Bonifico bancario o postale da cui risultino causale, codice fiscale del pagante e partita IVA del beneficiario
    • Documentazione che attesti la natura dell’intervento (relazione tecnica, permessi edilizi se richiesti)
    • Per condomini: delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
    • Per conduttori (inquilini): dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori

    Caso 1 – Ascensore in condominio piccolo

    Scenario. Tizio vive al terzo piano di un palazzo con 4 appartamenti. Il condominio ha installato un ascensore nel 2025, spendendo 60.000 euro. A Tizio spetta il 25% delle spese condominiali (quota millesimale).

    Come si applica. Il massimale per un edificio da 2 a 8 unita’ e’ 40.000 euro per appartamento: qui 40.000 x 4 = 160.000 euro totali. La spesa di 60.000 euro rientra abbondantemente. Detrazione del condominio: 75% di 60.000 = 45.000 euro in 5 rate. Quota di Tizio (25%): 45.000 x 25% = 11.250 euro totali, cioe’ 2.250 euro per rata. Nel 730/2026 Tizio porta la prima rata di 2.250 euro, indicando il codice fiscale del condominio.

    In pratica

    • Massimale abbondantemente rispettato: 160.000 euro disponibili, spesi 60.000.
    • Prima rata di Tizio nel 730/2026: 2.250 euro.
    • Compilare colonna 3 del rigo con il codice fiscale del condominio.

    Caso 2 – Villa unifamiliare con rampa per anziani

    Scenario. Sempronio possiede una villa unifamiliare. La madre anziana vive con lui e ha difficolta’ a salire i gradini dell’ingresso. Nel 2025 ha fatto costruire una rampa di accesso al piano terra. Spesa: 18.000 euro.

    Come si applica. Per gli edifici unifamiliari il massimale e’ 50.000 euro. La spesa di 18.000 euro e’ ampiamente sotto il limite. Detrazione: 75% di 18.000 = 13.500 euro in 5 rate da 2.700 euro ciascuna. Nel 730/2026 Sempronio dichiara la prima rata e compila anche la sezione III-B con i dati catastali dell’immobile.

    In pratica

    • 75% di 18.000 euro = 13.500 euro di detrazione totale.
    • 5 rate da 2.700 euro all’anno.
    • La rampa rientra nell’agevolazione se e’ parte dell’accesso all’edificio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Fisioterapia e riabilitazione: detrazione 19% nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19% per fisioterapia e riabilitazione nel rigo E1 come spese sanitarie
    • Franchigia di 129,11 euro: la detrazione si applica solo sulla parte di spesa che supera questa soglia
    • Professionista abilitato: la prestazione deve essere resa da un fisioterapista o da una figura sanitaria riconosciuta
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta o bancomat (no contanti), salvo strutture pubbliche o accreditate SSN
    • Spese per familiari a carico incluse: puoi detrarre anche quelle pagate per coniuge o figli a tuo carico

    Fisioterapia e riabilitazione: cosa si può detrarre

    Le spese sostenute nel 2025 per sedute di fisioterapia, riabilitazione motoria o trattamenti riabilitativi danno diritto a una detrazione del 19% nel Modello 730/2026. Rientrano tra le spese sanitarie del rigo E1, a condizione che la prestazione sia resa da una figura professionale sanitaria abilitata, come un fisioterapista iscritto all’albo.

    Come per tutte le spese mediche, la detrazione non si calcola sull’intera somma spesa, ma solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Questa è la quota che resta sempre a tuo carico: se nell’anno hai speso meno di 129,11 euro in totale di spese sanitarie, non hai diritto ad alcuna detrazione.

    Dal 2020 è obbligatorio pagare con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, bancomat). I pagamenti in contanti non danno diritto alla detrazione. L’unica eccezione riguarda le prestazioni rese direttamente da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

    Se sei una persona con disabilità e hai bisogno di assistenza riabilitativa continuativa, esiste una regola diversa e più favorevole che vale la pena conoscere: le spese di assistenza infermieristica e riabilitativa rientrano nelle spese mediche deducibili (non detraibili) del rigo E25, senza franchigia e senza limite di importo.

    Riepilogo detrazione fisioterapia e riabilitazione
    Voce Importo / regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Franchigia (parte non detraibile) 129,11 euro
    Pagamento ammesso Tracciabile (bonifico, carta, bancomat)
    Professionista richiesto Fisioterapista o figura sanitaria abilitata
    Rateizzazione opzionale 4 rate se spese sanitarie totali superano 15.493,71 euro

    Esempio pratico

    • Esempio: Caio ha sostenuto nel 2025 spese per 10 sedute di fisioterapia pari a 450 euro totali, tutte pagate con bonifico a una clinica privata non accreditata SSN. La base di calcolo è 450 – 129,11 = 320,89 euro. La detrazione spettante è il 19% di 320,89 euro, cioè circa 60,97 euro in meno di imposta da pagare.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale del fisioterapista o della struttura, con codice fiscale del paziente e indicazione della prestazione
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta carta)
    • Attestazione della qualifica professionale del fisioterapista (in caso di richiesta da parte del Fisco)
    • Se la struttura è accreditata SSN, documentazione che lo attesti (in tal caso il pagamento in contanti è ammesso)

    Tizio fa fisioterapia dopo un infortunio in un centro privato

    Scenario. Tizio si è sottoposto a 15 sedute di fisioterapia nel 2025 presso un centro privato non convenzionato, pagando 600 euro con carta di credito. Il fisioterapista ha emesso regolare fattura.

    Come si applica. Le spese rientrano nel rigo E1 come spese sanitarie. La detrazione del 19% si calcola su 600 – 129,11 = 470,89 euro. Il risparmio fiscale è circa 89,47 euro. Il pagamento con carta soddisfa il requisito della tracciabilità.

    In pratica

    • Conserva le fatture con il tuo codice fiscale e i dati del professionista e della prestazione svolta
    • Tieni l’estratto conto o la ricevuta della carta come prova del pagamento tracciabile
    • Inserisci il totale nel rigo E1: il CAF calcola la detrazione al netto della franchigia di 129,11 euro

    Sempronio paga la riabilitazione del padre non a carico con patologia esente

    Scenario. Il padre di Sempronio ha una patologia cronica che dà diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Sempronio ha pagato 800 euro per sedute di riabilitazione del padre, che non è fiscalmente a carico perché ha un reddito proprio.

    Come si applica. Le spese sanitarie per un familiare non fiscalmente a carico ma con patologia esente seguono regole speciali: vanno indicate nel rigo E2, non nel rigo E1. Il limite massimo di spesa detraibile in questo rigo è 6.197,48 euro. La detrazione del 19% si calcola sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro, considerando la somma dei righi E1 ed E2.

    In pratica

    • Verifica che il padre abbia una patologia inclusa nell’elenco delle patologie esenti dal ticket (disponibile su salute.gov.it)
    • L’importo va inserito nel rigo E2, non nel rigo E1: la differenza è importante per non perdere la detrazione
    • Il massimale per il rigo E2 è 6.197,48 euro per anno

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Sondaggi e app online: quando dichiarare i guadagni nel 730

    In sintesi

    • I compensi da sondaggi e micro-task online sono, in genere, redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente: rigo D5 del 730.
    • Il cashback puro (rimborso di una quota di spesa effettuata) non è reddito imponibile: non va dichiarato.
    • I premi e bonus in denaro erogati da app e programmi di fidelizzazione possono configurare redditi diversi se non sono semplici rimborsi.
    • Non esiste una franchigia di esenzione automatica per questi proventi: ogni compenso concorre al reddito complessivo.
    • La prova della spesa: conserva screenshot, email di pagamento e estratti conto per documentare la natura del provento.
    • Se il pagamento arriva dall’estero, occorre valutare se l’intermediario ha già applicato ritenute; in caso contrario il reddito va dichiarato.

    Come capire se i guadagni da app e sondaggi vanno dichiarati

    Molte persone utilizzano app per sondaggi retribuiti, piattaforme di micro-task o programmi di cashback e si ritrovano a incassare piccole somme nel corso dell’anno. La domanda frequente è: devo dichiarare questi guadagni nel 730?

    La risposta dipende dalla natura del provento. Un rimborso percentuale su acquisti effettuati (cashback classico) non è un reddito: è la restituzione di una parte di denaro già tuo. Non va dichiarato. Diverso è il caso in cui ricevi un compenso in cambio di un’attività svolta – rispondere a un sondaggio, completare un compito, testare un prodotto – oppure un premio in denaro per aver raggiunto una soglia. In queste ipotesi si configura un reddito.

    Dal punto di vista fiscale, questi compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi, in particolare come proventi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Vanno inseriti nel rigo D5 del Modello 730 (o nel quadro RL del Modello Redditi PF). Se i pagamenti arrivano da piattaforme straniere senza applicazione di ritenute, l’obbligo di dichiarazione è invariato.

    Natura dei proventi da app e online: schema fiscale
    Tipo di provento Natura fiscale Dove dichiararlo
    Compenso per sondaggio, micro-task, test prodotto Reddito da attività commerciale/lavoro autonomo occasionale 730 rigo D5 codice 1 o 2
    Premio in denaro per soglia raggiunta Reddito diverso occasionale (valutare natura) 730 rigo D5 codice 1 o 2
    Cashback puro (rimborso % su acquisti) Non e' reddito imponibile Non va dichiarato
    Vincita a giochi online esteri senza ritenuta applicata Reddito diverso (art. 67 TUIR) 730 rigo D4 codice 9

    Esempio pratico

    • Tizio, dipendente, nel 2025 ha risposto a sondaggi online per un totale di 180 euro e ha ricevuto 50 euro di cashback da una carta di credito. I 180 euro da sondaggi sono un compenso per un’attivita’ svolta: vanno dichiarati nel rigo D5, codice 1 del 730, come reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. I 50 euro di cashback non vanno dichiarati: sono la restituzione di parte del denaro gia’ speso. Il reddito netto da sondaggi (180 euro, al netto di eventuali spese documentate) concorre al reddito complessivo di Tizio.

    Documenti necessari

    • Email o notifiche di pagamento ricevute dalle piattaforme
    • Estratti conto o storico transazioni del portafoglio digitale (PayPal, Revolut, ecc.)
    • Screenshot della dashboard della piattaforma con riepilogo annuale dei guadagni
    • Eventuale documentazione di spese sostenute per svolgere l’attivita’ (es. connessione internet dedicata, se sostenuta specificamente per l’attivita’)
    • Certificazione Unica se la piattaforma e’ italiana e ha applicato ritenute d’acconto

    Caio: sondaggista part-time da divano

    Scenario. Caio e’ pensionato e nel 2025 ha partecipato a sondaggi su due piattaforme online, guadagnando 420 euro totali. Una piattaforma e’ italiana e ha applicato una ritenuta d’acconto del 20%; l’altra e’ straniera e ha pagato senza ritenute.

    Come si applica. I compensi di entrambe le piattaforme sono redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale. Caio deve dichiarare il totale lordo di 420 euro nel rigo D5, codice 1 del 730. La ritenuta applicata dalla piattaforma italiana appare nella Certificazione Unica e va indicata nella colonna delle ritenute. Per la parte pagata dalla piattaforma estera senza ritenuta, Caio inserisce comunque il compenso lordo: non ci sono ritenute da compensare, ma il reddito concorre all’IRPEF.

    In pratica

    • Somma i compensi lordi di tutte le piattaforme: italiane ed estere.
    • Le ritenute subite (Certificazione Unica) si compensano con l’IRPEF dovuta.
    • Per i pagamenti esteri senza ritenuta, dichiari comunque il lordo nel rigo D5.

    Sempronia: app di cashback e premi fedeltà

    Scenario. Sempronia usa un’app di cashback: nel 2025 ha ricevuto 90 euro di rimborso sugli acquisti e 60 euro come premio per aver raggiunto una soglia di spesa mensile per tre mesi di fila.

    Come si applica. I 90 euro di cashback puro sono una restituzione parziale di denaro speso: non sono reddito e non vanno dichiarati. I 60 euro di premio soglia sono piu’ incerti: se il programma li eroga come compenso per un comportamento specifico (un obiettivo raggiunto), possono configurare un reddito diverso. In caso di dubbio, la scelta prudente e’ dichiararli nel rigo D5 come reddito da attivita’ commerciale occasionale. L’importo e’ comunque modesto e l’imposta sarebbe minima.

    In pratica

    • Cashback su acquisti: non e’ reddito, non si dichiara.
    • Premi per obiettivi raggiunti: possono essere redditi diversi; in caso di dubbio, dichiarali nel rigo D5.
    • Importi bassi generano imposte modeste, ma l’omissione rimane formalmente irregolare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 96 TU Giustizia Tributaria: Sospensione dell’atto impugnato

    Art. 96 D.Lgs. 175/2024 – Sospensione dell’atto impugnato

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 68.

    2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

    3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.

    4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.

    5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

    6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

    7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.

    8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

    9. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

  • Spese sanitarie per familiari a carico nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19% anche sulle spese sanitarie pagate per i familiari fiscalmente a carico
    • Il familiare è fiscalmente a carico se ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per figli under 24)
    • Il documento può essere intestato al familiare a carico: la detrazione spetta comunque a chi ha sostenuto la spesa
    • Se entrambi i genitori pagano le spese del figlio, ciascuno detrae la propria quota: annotare la percentuale sul documento
    • Spese per familiari non a carico con patologia esente: regola speciale, rigo E2, limite 6.197,48 euro

    Chi sono i familiari a carico e cosa cambia per le spese sanitarie

    Quando paghi le spese mediche di un familiare che dipende economicamente da te, puoi detrarre quelle spese nella tua dichiarazione dei redditi esattamente come faresti per le tue. La detrazione è sempre del 19% e si applica sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro, considerando insieme le spese tue e quelle dei familiari a carico.

    Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando ha avuto nell’anno un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è più alto: 4.000 euro. Questo limite vale indipendentemente dall’anagrafe o dalla convivenza: un figlio che vive altrove può essere comunque a tuo carico se il suo reddito non supera la soglia.

    Una regola pratica utile: la fattura o la ricevuta della spesa può essere intestata al familiare a carico, non necessariamente a te. La detrazione spetta comunque a chi ha effettivamente pagato la spesa. Se però il documento è intestato al figlio, occorre che i genitori annotino la quota che ciascuno ha sostenuto, quando vogliono ripartirla in modo diverso dal 50%.

    Esiste anche una situazione speciale per i familiari che non sono a tuo carico ma hanno una patologia grave che dà diritto all’esenzione dal ticket sanitario. In questo caso puoi comunque detrarre le spese che hai pagato per loro, ma con regole diverse e un limite massimo di 6.197,48 euro, da indicare nel rigo E2 del quadro E.

    Familiare a carico, regola generale
    2.840,51 €
    Limite di reddito complessivo annuo
    Figli fino a 24 anni
    4.000 €
    Limite più alto, fino al compimento dei 24 anni
    Familiari a carico: limiti di reddito e regole principali
    Familiare Limite di reddito per essere a carico Detrazione spese sanitarie
    Coniuge, genitori e altri ascendenti conviventi (dal 2025 fratelli, suoceri, generi e nuore non possono più essere a carico) 2.840,51 euro 19%, rigo E1
    Figli di età non superiore a 24 anni 4.000 euro 19%, rigo E1
    Coniuge fiscalmente a carico dell'altro 2.840,51 euro L'intera spesa va al coniuge non a carico
    Familiare non a carico con patologia esente Qualsiasi reddito 19%, rigo E2, max 6.197,48 euro

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio ha sostenuto nel 2025 700 euro di spese sanitarie per sé e 400 euro di spese mediche per la figlia di 20 anni fiscalmente a carico. Il totale da indicare nel rigo E1 è 1.100 euro. La detrazione si calcola su 1.100 – 129,11 = 970,89 euro. Tizio recupera il 19% di questa cifra, cioè circa 184,47 euro di imposte in meno.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta sanitaria intestata al contribuente o al familiare a carico
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (bonifico, carta, bancomat) per prestazioni sanitarie private
    • Documentazione che attesti lo stato di familiare fiscalmente a carico (dichiarazione reddituale del familiare se richiesta)
    • Per spese ripartite tra i genitori: annotazione della percentuale di ripartizione sul documento di spesa
    • Per patologie esenti: certificazione medica attestante la patologia che dà diritto all’esenzione ticket

    Caio paga le spese mediche dei genitori fiscalmente a carico

    Scenario. I genitori di Caio vivono con lui e sono a suo carico perché hanno una pensione modesta, inferiore a 2.840,51 euro annui ciascuno. Nel 2025 Caio ha pagato per loro 1.200 euro di visite specialistiche e analisi del sangue, oltre a 300 euro di spese sanitarie proprie.

    Come si applica. Caio inserisce nel rigo E1 il totale di 1.500 euro (300 proprie + 1.200 dei genitori). La detrazione del 19% si calcola su 1.500 – 129,11 = 1.370,89 euro. Il risparmio fiscale è circa 260,47 euro. Le ricevute possono essere intestate ai genitori.

    In pratica

    • Verifica ogni anno che il reddito dei genitori non superi 2.840,51 euro: anche una piccola pensione integrativa potrebbe fare superare il limite
    • Somma le spese dei genitori alle tue nel rigo E1: non serve un rigo separato per ciascun familiare
    • Se le fatture sono intestate ai genitori, conservale comunque: la detrazione spetta a Caio che ha pagato

    Sempronio e la moglie dividono le spese sanitarie dei figli

    Scenario. Sempronio e la moglie hanno due figli a carico. Nel 2025 hanno pagato insieme 800 euro di spese mediche per i figli. La fattura è intestata a un figlio.

    Come si applica. Se vogliono dividere la spesa al 50%, ciascuno mette 400 euro nel proprio rigo E1 e annota sul documento la ripartizione. Se invece vogliono attribuire tutta la spesa a uno solo dei due (per esempio perché l’altro ha meno imposta da pagare), possono farlo scrivendo ‘100%’ sul documento. Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, chi sostiene la spesa detrae l’intero importo.

    In pratica

    • Scrivete sul documento la percentuale di ripartizione scelta: il 50% si assume automaticamente se non indicate nulla
    • Conviene attribuire la spesa al coniuge che paga più IRPEF: la detrazione vale di più se c’è più imposta da scalare
    • La ripartizione deve rispettare quanto effettivamente pagato da ciascuno

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 39-quater L. 184/1983: articolo abrogato

    Art. 39-quater L. 184/1983 – Articolo abrogato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151

  • Bollo su ricevute e quietanze: quando si paga

    In sintesi

    • 2 euro di bollo su ricevute e quietanze che non espongono IVA e superano 77,47 euro.
    • Una quietanza è la dichiarazione scritta con cui si attesta di aver ricevuto un pagamento: deve recare il bollo se supera la soglia.
    • Il principio di alternatività IVA/bollo esclude il bollo se il documento è già soggetto a IVA.
    • Il bollo si applica ogni 4 facciate per i documenti scritti e comunque ogni 100 righe.
    • L’assolvimento può avvenire con marca da bollo (contrassegno telematico dal tabaccaio) o in modo virtuale se autorizzati.
    • Numerosi atti sono esenti: atti del processo, previdenza e assistenza, adozioni – verificare sempre la tabella B al DPR 642/1972.

    Che cos'è una ricevuta soggetta a bollo

    Ogni volta che qualcuno riceve un pagamento e rilascia un documento scritto per attestarlo, nasce potenzialmente l’obbligo dell’imposta di bollo. La ricevuta è il foglio che il creditore consegna al debitore come prova dell’avvenuto pagamento; la quietanza è la dichiarazione formale con cui si dichiara di essere stati soddisfatti. Entrambe rientrano nel campo di applicazione dell’imposta di bollo prevista dal DPR 642/1972.

    La regola è chiara: il bollo è di 2 euro su ricevute e quietanze che riportano importi non soggetti a IVA superiori a 77,47 euro. Se invece l’operazione è soggetta a IVA, il bollo non si paga – vale il principio di alternatività: o IVA o bollo, mai entrambi sullo stesso documento.

    Nella pratica quotidiana questo riguarda molte situazioni: il privato che riceve il rimborso di un prestito, il lavoratore autonomo che rilascia una ricevuta per una prestazione esente IVA, il padrone di casa che firma la quietanza al conduttore. Capire quando scatta il bollo e come si assolve evita dimenticanze costose.

    Vale anche la regola dimensionale: per i documenti scritti il bollo si applica ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Una ricevuta di una sola pagina non pone problemi; un documento articolato su più facciate può richiedere bolli multipli.

    Bollo su ricevute e quietanze – schema di applicazione
    Situazione Bollo dovuto
    Ricevuta/quietanza senza IVA fino a 77,47 euro Nessun bollo
    Ricevuta/quietanza senza IVA superiore a 77,47 euro 2 euro
    Ricevuta/quietanza con IVA esposta Nessun bollo (alternatività IVA/bollo)
    Documento su più di 4 facciate o 100 righe 2 euro per ogni 4 facciate/100 righe aggiuntive
    Atti esenti (processo, previdenza, adozioni, ecc.) Nessun bollo (esenzione assoluta tabella B DPR 642/1972)

    Esempio pratico

    • Tizio presta 500 euro a Caio, suo amico, e dopo tre mesi Caio restituisce il denaro. Tizio rilascia a Caio una quietanza scritta con la dicitura ‘Dichiaro di aver ricevuto da Caio la somma di 500 euro a saldo del prestito’. L’importo (500 euro) supera 77,47 euro e il documento non è soggetto a IVA (si tratta di un prestito privato). Tizio deve applicare una marca da bollo da 2 euro sul documento prima di consegnarlo. La marca si acquista presso qualsiasi tabaccaio autorizzato come contrassegno telematico.

    Documenti necessari

    • Marca da bollo (contrassegno telematico, acquistabile in tabaccheria)
    • Quietanza o ricevuta firmata dalle parti
    • Documentazione dell’operazione sottostante (contratto di prestito, accordo di rimborso, ecc.)
    • DPR 642/1972 – tariffa allegata e tabella B (esenzioni)

    Tizio: libero professionista esente IVA che rilascia ricevuta

    Scenario. Tizio è un medico che esercita la professione in modo privato. Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA per legge. A fine visita rilascia una ricevuta di 150 euro al paziente.

    Come si applica. La ricevuta non espone IVA (operazione esente) e supera 77,47 euro: scatta il bollo da 2 euro. Tizio deve apporre una marca da bollo da 2 euro sulla ricevuta cartacea prima di consegnarla. Non può addebitare automaticamente il bollo al paziente a meno che non lo abbia previsto nel preventivo, ma nella pratica professionale è uso comune indicare ‘più imposta di bollo di legge’.

    In pratica

    • Acquista la marca da bollo in tabaccheria prima di emettere la ricevuta.
    • Apponi la marca sul documento in modo che risulti annullata (di norma vi si scrive sopra la data).
    • Conserva copia della ricevuta con la marca per eventuali verifiche fiscali.

    Caio: privato cittadino che firma una quietanza di rimborso

    Scenario. Caio ha ricevuto un risarcimento danni di 300 euro da un vicino a seguito di un accordo bonario per danni al proprio veicolo. Il vicino gli chiede di firmare una quietanza liberatoria.

    Come si applica. La quietanza attesta la ricezione di 300 euro non soggetti a IVA (si tratta di un risarcimento tra privati). L’importo supera 77,47 euro. Il documento deve recare il bollo da 2 euro. In genere chi paga (il vicino) ha interesse a che la quietanza sia regolare, quindi provvede lui alla marca da bollo; ma l’obbligo formale è in capo a chi rilascia il documento, cioè Caio.

    In pratica

    • Verifica sempre se l’atto rientra in una categoria esente prima di applicare il bollo.
    • Per importi fino a 77,47 euro nessuna formalità: il bollo non è dovuto.
    • Accordati con controparte su chi acquista la marca: di fatto spesso la paga chi ha più interesse alla quietanza regolare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Diritto annuale Camera di Commercio: come si paga

    In sintesi

    • Tributo obbligatorio: ogni impresa iscritta al Registro delle Imprese o al REA deve versarlo ogni anno, a prescindere dall’attività svolta.
    • Importo variabile per forma giuridica: nel 2026 le imprese individuali della sezione speciale versano 44 euro (più 8,80 per ogni unità locale), quelle della sezione ordinaria 100 euro; per le società l’importo si calcola per scaglioni di fatturato, con un minimo di 100 euro fino a 100.000 euro di fatturato.
    • Scadenza F24: il versamento avviene con modello F24 entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi, di norma il 30 giugno.
    • Ravvedimento possibile: se il pagamento è omesso o tardivo, si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, applicando sanzioni ridotte e interessi.
    • Nessun avviso preventivo: la Camera di Commercio non manda una bolletta; è il contribuente a dover calcolare e versare autonomamente l’importo corretto.

    Che cos'è il diritto annuale e chi deve pagarlo

    Il diritto annuale è un tributo che le imprese iscritte al Registro delle Imprese – o al REA, il Repertorio Economico Amministrativo – devono versare ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio. Non si tratta di un corrispettivo per un servizio specifico, ma di un contributo dovuto per il solo fatto di essere iscritti, a prescindere da quanti ricavi si realizzino o addirittura se l’impresa sia temporaneamente ferma.

    Sono tenuti al pagamento le imprese individuali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, professionisti in forma individuale con obbligo di iscrizione), le società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali (Srl, Spa, cooperative), nonché gli altri soggetti iscritti al REA. In pratica, quasi chiunque apra una partita IVA con obbligo di iscrizione camerale deve fare i conti con questo adempimento.

    La misura esatta dell’importo è deliberata anno per anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sentita Unioncamere. Per questo motivo è importante verificare ogni anno i valori aggiornati sul sito della propria Camera di Commercio o su quello di Unioncamere, piuttosto che affidarsi a cifre di anni precedenti che potrebbero essere cambiate.

    Il versamento avviene in un’unica soluzione tramite il modello F24, entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi: di norma il 30 giugno, oppure il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% prevista per i pagamenti differiti. Chi dimentica di pagare o paga meno del dovuto può regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, strumento che permette di sanare l’errore pagando una sanzione ridotta in funzione del ritardo.

    Schema del diritto annuale per forma giuridica
    Soggetto Modalità di calcolo Versamento
    Impresa individuale 44 € sezione speciale (+8,80 € per unità locale); 100 € sezione ordinaria — misure 2026 F24 – di norma entro il 30 giugno
    Società (Srl, Spa, Snc, Sas, cooperative) Per scaglioni di fatturato; minimo 100 € fino a 100.000 € di fatturato (misure 2026) F24 – di norma entro il 30 giugno
    Soggetti iscritti al REA (non imprese) Importo fisso (misura deliberata annualmente) F24 – di norma entro il 30 giugno
    Pagamento differito (proroga) Come sopra, più maggiorazione 0,40% F24 – di norma entro il 30 luglio

    Attenzione alla maggiorazione del 20%: per il triennio 2026-2028 molte Camere di Commercio, con delibera approvata dal decreto MIMIT, applicano un incremento del 20% sugli importi base. Dove è stata deliberata, l’impresa individuale in sezione speciale versa quindi 53 euro invece di 44 e quella in sezione ordinaria 120 euro invece di 100: l’importo esatto va sempre verificato sul sito della propria Camera.

    Esempio pratico

    • Alfa Srl ha chiuso l’anno precedente con un fatturato di 180.000 euro. Per calcolare il diritto annuale dovuto, il commercialista individua lo scaglione di fatturato corrispondente nella tabella ministeriale dell’anno in corso e applica l’aliquota prevista per quella fascia, verificando che l’importo non scenda al di sotto del minimo fissato per le società. Il risultato viene poi versato con F24, usando il codice tributo specifico per il diritto annuale camerale, entro il 30 giugno. Se Alfa Srl avesse dimenticato il versamento e lo regolarizzasse dopo 40 giorni dalla scadenza, dovrebbe calcolare anche la sanzione ridotta da ravvedimento e i relativi interessi legali.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (compilato con il codice tributo del diritto annuale)
    • Visura camerale dell’impresa (per verificare la forma giuridica e la data di iscrizione)
    • Bilancio o dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per determinare il fatturato e lo scaglione applicabile alle società)
    • Tabella aggiornata degli importi del diritto annuale pubblicata da Unioncamere o dalla Camera di Commercio competente
    • Ricevuta del versamento F24 (da conservare)

    Tizio, artigiano idraulico in ditta individuale

    Scenario. Tizio gestisce una ditta individuale di impianti idraulici, iscritta sia al Registro delle Imprese sia all’albo artigiani. Non ha mai sentito parlare del diritto annuale e non sa se deve pagarlo.

    Come si applica. Poiché Tizio è iscritto al Registro delle Imprese come imprenditore individuale, è obbligato al pagamento del diritto annuale ogni anno. Per lui l’importo è un fisso ridotto, deliberato annualmente: basta consultare il sito della propria Camera di Commercio per trovare la cifra esatta dell’anno in corso. Il versamento va fatto con F24 entro il 30 giugno (o il 30 luglio con la maggiorazione). Non riceverà alcuna bolletta: deve attivarsi da solo o affidare il compito al proprio consulente.

    In pratica

    • Controlla ogni anno sul sito della Camera di Commercio provinciale l’importo aggiornato per le ditte individuali.
    • Usa il modello F24 con il codice tributo corretto: il tuo commercialista o il portale dell’Agenzia delle Entrate ti guidano nella compilazione.
    • Conserva la ricevuta del versamento: in caso di controllo, è la prova del pagamento.

    Caio, socio di una Srl con fatturato variabile

    Scenario. Caio è amministratore di Beta Srl, un’azienda di consulenza che ha avuto ricavi in crescita negli ultimi anni. Vorrebbe capire come si calcola il diritto annuale per la sua società e se cambia ogni anno.

    Come si applica. Per una società come Beta Srl, il diritto annuale si calcola per scaglioni di fatturato: più alto è il fatturato dell’anno precedente, maggiore è la fascia e quindi l’importo da versare. Esiste però un minimo garantito, che va versato anche se il fatturato è molto basso o se la società non ha ancora iniziato a operare. Dato che il fatturato di Beta Srl cresce, Caio deve verificare ogni anno in quale scaglione rientra – il dato rilevante è solitamente il fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’anno solare precedente.

    In pratica

    • Ogni anno, prima del 30 giugno, verifica il fatturato dell’anno solare precedente e individua lo scaglione applicabile nella tabella ministeriale aggiornata.
    • Se la società è stata costituita nel corso dell’anno, il diritto si calcola in proporzione ai mesi di iscrizione: verifica le istruzioni della Camera di Commercio per il primo anno.
    • In caso di ritardo, calcola subito il ravvedimento: più aspetti, più la sanzione cresce.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Tirocini per disoccupati e NEET: regole e indennità 2026

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    I tirocini extracurriculari per disoccupati e NEET sono regolati dalle Regioni sulla base delle Linee guida nazionali Stato-Regioni del 2017. Non sono rapporti di lavoro, ma prevedono un’indennità minima mensile (di norma almeno 300-500 €) e un progetto formativo individuale. La durata massima varia per Regione.

    Riferimento normativo

    Linee guida Stato-Regioni 2017; normativa regionale

    Tabella riepilogativa

    Elementi chiave del tirocinio extracurriculare
    Elemento Regola generale (Linee guida 2017)
    Natura giuridica Non è un rapporto di lavoro subordinato
    Indennità minima Almeno 300 € lordi/mese (soglia orientativa; le Regioni fissano il minimo)
    Durata massima 12 mesi (variabile per Regione e tipologia)
    Progetto formativo Obbligatorio: obiettivi, attività, tutor aziendale e universitario
    Soggetto promotore Centro per l’Impiego, enti accreditati, università, centri di formazione
    Divieti Non sostituire lavoratori in CIG, non coprire posizioni oggetto di licenziamenti recenti

    Chi può avviare e ospitare un tirocinio

    I tirocini extracurriculari possono essere promossi da Centri per l’Impiego, università, istituti di istruzione secondaria superiore, centri di formazione professionale accreditati e agenzie per il lavoro. Il soggetto ospitante (l’azienda) deve nominare un tutor aziendale e rispettare i vincoli quantitativi stabiliti dalla Regione (in genere un tirocinante ogni tot dipendenti). I NEET – giovani tra 15 e 29 anni non in istruzione né in occupazione – possono accedere anche tramite i programmi GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

    Progetto formativo e obblighi

    Prima dell’avvio occorre sottoscrivere un progetto formativo individuale che definisce obiettivi di apprendimento, attività, orario, tutor aziendale e tutor del promotore, sede e durata. Il tirocinante deve essere coperto da assicurazione INAIL e da polizza RC a carico del soggetto promotore. Il mancato pagamento dell’indennità o l’assenza del progetto formativo espongono l’azienda a sanzioni e, in certi casi, alla riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro.

    Indennità e trattamento del tirocinante

    L’indennità non è un salario ma un rimborso obbligatorio: le Linee guida del 2017 fissano un minimo orientativo, poi ciascuna Regione stabilisce la propria soglia (alcune Regioni prevedono importi superiori, specie per i tirocini finanziati con fondi europei). L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente. Il tirocinante non matura ferie, TFR né contributi previdenziali ordinari.

    Casi pratici

    Tizio – NEET 22 anni, tirocinio tramite GOL

    Tizio è disoccupato da oltre 12 mesi e rientra nel programma GOL. Il CPI lo orienta verso un tirocinio di 6 mesi in un’azienda logistica: riceve l’indennità mensile prevista dalla Regione e, al termine, l’azienda valuta l’assunzione incentivata grazie a un bonus occupazionale previsto dal programma.

    Caia – tirocinio di reinserimento dopo lunga disoccupazione

    Caia, 45 anni, è disoccupata da oltre 24 mesi. Il CPI le propone un tirocinio di reinserimento di 12 mesi presso un ente del terzo settore, con progetto formativo su mansioni amministrative. L’azienda è tenuta a versarle l’indennità mensile e a coprirla con assicurazione INAIL.

    Sempronio – tirocinio irregolare riqualificato come lavoro

    Sempronio svolge un tirocinio privo di progetto formativo e senza indennità per sei mesi. A seguito di un’ispezione, il rapporto viene riqualificato come lavoro subordinato di fatto: l’azienda deve versare contributi arretrati, retribuzioni e TFR, oltre alle sanzioni previste.

    Domande frequenti

    Il tirocinio extracurriculare è un contratto di lavoro?

    No. È un periodo di orientamento e formazione che non instaura un rapporto di lavoro subordinato, salvo che non ne abbia i requisiti sostanziali, nel qual caso può essere riqualificato dall’ispettorato.

    Quanto dura al massimo un tirocinio per disoccupati?

    Le Linee guida indicano 12 mesi come durata massima, ma le Regioni possono fissare limiti diversi. Per soggetti svantaggiati o disabili alcune Regioni consentono proroghe.

    L'indennità del tirocinio è tassata?

    Sì. È considerata reddito assimilato al lavoro dipendente e soggetta a IRPEF; il soggetto promotore o il datore applicano la ritenuta d’acconto.

    Il tirocinante matura contributi INPS?

    No, il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non genera contribuzione previdenziale ordinaria. È tuttavia coperto da assicurazione INAIL contro gli infortuni.

    Quando è vietato attivare un tirocinio?

    Quando l’azienda ha in corso cassa integrazione per mansioni equivalenti o ha effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti nella stessa unità produttiva e per le stesse mansioni.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Quota di riserva e categorie protette: gli obblighi del datore

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    La L. 68/1999 obbliga i datori di lavoro con più di 14 dipendenti a riservare una quota delle assunzioni a lavoratori disabili e categorie protette. La percentuale cresce con la dimensione aziendale e l’inadempimento comporta sanzioni amministrative.

    Riferimento normativo

    L. 68/1999

    Tabella riepilogativa

    Quote di riserva obbligatorie (L. 68/1999, art. 3)
    Dimensione aziendale Obbligo
    15 – 35 dipendenti 1 lavoratore disabile
    36 – 50 dipendenti 2 lavoratori disabili
    Oltre 50 dipendenti 7% dei dipendenti (disabili) + 1% categorie protette (orfani, vedove, ecc.)

    Come si calcola la base occupazionale

    Il conteggio dei dipendenti ai fini della quota di riserva include tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, compresi i part-time (con coefficiente proporzionale all’orario). Sono invece esclusi dal computo dirigenti, soci lavoratori di cooperative, apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento, nonché alcune categorie previste dai regolamenti settoriali. Il calcolo va aggiornato periodicamente e comunicato al Centro per l’Impiego.

    Categorie protette ammesse alla quota

    Oltre ai disabili, la L. 68/1999 include nel sistema di collocamento obbligatorio le categorie protette: orfani e coniugi superstiti di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, orfani di lavoratori invalidi permanenti o deceduti per causa di lavoro, profughi italiani rimpatriati, vedove o coniugi superstiti di caduti in guerra o per servizio. Queste categorie coprono la quota dell’1% nelle aziende con oltre 50 dipendenti.

    Sanzioni e sospensione dell'obbligo

    Il datore che non copre la quota di riserva è soggetto a una sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo di inadempimento per ciascun lavoratore disabile non assunto. È possibile richiedere la sospensione temporanea dell’obbligo in caso di ricorso a CIGS, CIG ordinaria o straordinaria, contratti di solidarietà o procedura di mobilità, presentando istanza al CPI competente.

    Casi pratici

    Tizio – azienda con 20 dipendenti

    La piccola impresa di Tizio ha 20 dipendenti: è obbligata ad assumere almeno 1 lavoratore con disabilità. Tizio si rivolge al CPI per ricevere la lista degli iscritti disponibili e avviare la procedura di selezione tramite collocamento mirato.

    Caia – azienda con 60 dipendenti, quota scoperta

    L’azienda di Caia ha 60 dipendenti: dovrebbe avere circa 4 disabili (7%) e 1 soggetto di categoria protetta (1%). Avendo solo 2 disabili in forza, riceve dalla DTL una diffida con contestazione della sanzione giornaliera per i posti scoperti. Per regolarizzarsi, attiva una convenzione con il CPI.

    Sempronio – sospensione per CIGS

    L’impresa di Sempronio entra in CIGS per 12 mesi: può richiedere la sospensione degli obblighi di copertura della quota per tutta la durata dell’ammortizzatore, presentando istanza al CPI con la documentazione INPS della cassa autorizzata.

    Domande frequenti

    Da quanti dipendenti scatta l'obbligo della quota di riserva?

    Da 15 dipendenti: le aziende con 15-35 dipendenti devono assumere 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti ne servono 2; oltre i 50 si applica la percentuale del 7% per disabili e 1% per categorie protette.

    I dirigenti si contano nella base occupazionale?

    No. I dirigenti sono esclusi dal computo della base occupazionale ai fini della quota di riserva.

    Cosa succede se l'azienda non copre la quota?

    Il datore incorre in una sanzione amministrativa per ogni giorno di inadempimento per ciascun posto scoperto. La Direzione Territoriale del Lavoro può effettuare ispezioni e irrogare le relative sanzioni.

    Si può coprire la quota con un lavoratore part-time?

    Sì, ma con un coefficiente proporzionale all’orario rispetto al tempo pieno: un part-time al 50% conta 0,5 unità ai fini della quota.

    Le convenzioni di inserimento consentono di rispettare la quota?

    Sì: le convenzioni con il CPI possono prevedere piani personalizzati di inserimento e periodi di tirocinio che, a determinate condizioni, vengono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Imposta di registro: cos’è, fissa o proporzionale

    In sintesi

    • Cos’è: imposta che grava sugli atti soggetti a registrazione (compravendite, locazioni, contratti, atti giudiziari).
    • Importo fisso: 200 euro quando la legge prevede l’imposta fissa (es. compromesso, comodato).
    • Importo proporzionale: percentuale calcolata sul valore o sul corrispettivo dell’atto.
    • Termine di 20 giorni: per la maggior parte degli atti scritti e degli atti notarili.
    • Termine di 30 giorni: per i contratti di locazione.
    • Via telematica: la registrazione avviene oggi in via informatica presso l’Agenzia delle Entrate.

    Come funziona l'imposta di registro

    L’imposta di registro è un tributo che lo Stato applica ogni volta che un atto giuridicamente rilevante viene ‘registrato’, cioè depositato presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione non è una formalità burocratica secondaria: conferisce all’atto una data certa e lo rende opponibile a terzi, il che significa che nessuno potrà più disconoscerlo sostenendo che non esiste o che è stato firmato in un altro momento.

    L’imposta può essere di due tipi. La prima è l’imposta fissa: si paga un importo invariabile di 200 euro, indipendentemente dal valore dell’atto. La seconda è l’imposta proporzionale: si calcola applicando un’aliquota percentuale (che varia a seconda della natura dell’atto) al valore o al corrispettivo indicato. Capire in quale dei due casi si rientra è fondamentale per stimare i costi di un atto.

    La registrazione avviene in via telematica: non occorre più recarsi fisicamente agli sportelli. Il notaio, per gli atti da lui rogati, provvede direttamente tramite i sistemi dell’Agenzia. Per i contratti di locazione il proprietario di casa può usare i modelli online (modello RLI). Il termine ordinario è di 20 giorni dalla data dell’atto; sale a 30 giorni per i contratti di locazione.

    Rispettare i termini è importante: chi registra in ritardo va incontro a sanzioni, anche se è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per ridurle. In questo articolo ci concentriamo sui fondamentali: quando l’imposta è fissa e quando è proporzionale, quali atti rientrano nell’uno o nell’altro regime e cosa succede se si supera la scadenza.

    Imposta fissa o proporzionale: i principali atti
    Tipo di atto Imposta di registro Termine di registrazione
    Compravendita immobile (prima casa, tra privati) Proporzionale 2% (min. 1.000 euro) 20 giorni (notaio)
    Compravendita immobile (seconda casa, tra privati) Proporzionale 9% 20 giorni (notaio)
    Contratto preliminare (compromesso) Fissa 200 euro + 0,50% su caparra e acconti 20 giorni
    Contratto di locazione abitativo Proporzionale 2% del canone annuo (min. 67 euro) 30 giorni
    Contratto di comodato Fissa 200 euro 20 giorni
    Sentenza/decreto ingiuntivo di condanna Proporzionale 3% sull'importo 60 giorni (registro giudiziari)

    Esempio pratico

    • Tizio firma oggi un contratto di comodato con cui concede gratuitamente il proprio appartamento al figlio. Poiché il comodato sconta l’imposta fissa, Tizio pagherà esattamente 200 euro di imposta di registro, indipendentemente dal valore dell’immobile. Caio, invece, acquista la stessa settimana un appartamento da un privato (seconda casa) al prezzo di 150.000 euro: l’imposta è proporzionale al 9%, quindi 13.500 euro, più le imposte ipotecaria e catastale fisse da 50 euro ciascuna.

    Documenti necessari

    • Atto notarile o contratto scritto da registrare
    • Documento d’identità delle parti
    • Codici fiscali delle parti
    • Ricevuta di pagamento dell’imposta (modello F24 o pagamento telematico)
    • Modello RLI per le locazioni (compilato online o tramite intermediario abilitato)

    Caso 1 – Tizio registra il compromesso per acquistare casa

    Scenario. Tizio ha trovato l’appartamento giusto e firma il contratto preliminare (il cosiddetto compromesso) con il venditore. Versa una caparra confirmatoria di 10.000 euro e un acconto sul prezzo di 5.000 euro.

    Come si applica. Il compromesso sconta innanzitutto l’imposta di registro fissa di 200 euro. Sulle somme versate in anticipo si aggiunge però la parte proporzionale: dal 1° gennaio 2025 la stessa aliquota dello 0,50% si applica sia alla caparra confirmatoria (10.000 × 0,50% = 50 euro) sia all’acconto di prezzo (5.000 × 0,50% = 25 euro). Il totale da versare alla registrazione è 275 euro. La buona notizia è che questi 75 euro proporzionali vengono poi scomputati dall’imposta definitiva al rogito notarile.

    In pratica

    • Il compromesso va registrato entro 20 giorni dalla firma (30 se redatto da notaio).
    • Imposta fissa: 200 euro. Sulle somme anticipate: 0,50% sia sulla caparra sia sugli acconti (aliquota unificata dal 2025).
    • Gli importi proporzionali versati sul preliminare si scalano dall’imposta dovuta al rogito definitivo.
    • Si paga anche l’imposta di bollo sull’atto.

    Caso 2 – Caio registra il contratto di locazione

    Scenario. Caio affitta il proprio appartamento a un inquilino per un canone annuo di 9.600 euro (800 euro al mese). Non ha optato per la cedolare secca.

    Come si applica. Senza cedolare secca, il contratto di locazione abitativo sconta l’imposta di registro proporzionale del 2% calcolata sul canone annuo. Il 2% di 9.600 euro dà 192 euro: supera il minimo di 67 euro, quindi si paga 192 euro. Di norma la somma viene suddivisa al 50% tra locatore e conduttore, quindi Caio versa 96 euro e l’inquilino 96 euro. Il termine è di 30 giorni dalla decorrenza del contratto. L’anno successivo si rinnova il versamento per la nuova annualità (salvo che non si sia scelto il pagamento cumulativo per tutta la durata con lo sconto previsto). Si paga anche l’imposta di bollo.

    In pratica

    • Senza cedolare secca: 2% del canone annuo, minimo 67 euro, ripartito 50/50.
    • Termine: 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
    • Modello RLI da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
    • Con la cedolare secca non si paga né registro né bollo: valuta la convenienza.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Collocamento mirato per lavoratori con disabilità: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il collocamento mirato (L. 68/1999) è il sistema che, tramite analisi delle capacità residue del lavoratore disabile, individua il posto di lavoro più adatto e supporta l’inserimento con interventi tecnici, formativi e incentivi. I Centri per l’Impiego gestiscono le liste e i tirocini di inserimento.

    Riferimento normativo

    L. 68/1999; D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Strumenti del collocamento mirato (L. 68/1999)
    Strumento Finalità Chi interviene
    Iscrizione lista disabili Accesso al collocamento obbligatorio Centro per l’Impiego
    Scheda professionale Analisi capacità e limitazioni CPI + servizi riabilitativi
    Tirocinio di inserimento Valutazione pratica in azienda CPI, datore, ente promotore
    Convenzione di inserimento Piano individualizzato con obiettivi CPI + datore + lavoratore
    Incentivi contributivi Sgravi per assunzione di disabili INPS / Regioni

    Chi può iscriversi e come

    Possono iscriversi alle liste del collocamento mirato le persone con invalidità civile almeno del 46%, sordi, ciechi civili, invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno del 33%, invalidi di guerra/servizio e soggetti equiparati. L’iscrizione avviene presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, presentando la certificazione di invalidità o disabilità e la documentazione medica utile. Il CPI redige una scheda professionale che descrive capacità residue, limitazioni e preferenze lavorative.

    Analisi delle capacità e tirocini di inserimento

    Il collocamento mirato non si limita all’avviamento numerico: prevede un’analisi della compatibilità tra il profilo del lavoratore e le mansioni disponibili. Il CPI può proporre tirocini di inserimento presso le aziende obbligate, della durata concordata nel piano individualizzato, per consentire sia la valutazione pratica sia l’adattamento progressivo dell’ambiente di lavoro. Le aziende che aderiscono possono accedere a sgravi contributivi.

    Convenzione di inserimento lavorativo

    La convenzione di inserimento lavorativo è un accordo tra CPI, datore di lavoro e lavoratore disabile che definisce il piano personalizzato di inserimento: mansioni, eventuali adattamenti del posto di lavoro, percorso formativo, tempi e supporto dei servizi. Le convenzioni possono prevedere la copertura della quota di riserva anche mediante inserimenti parziali e periodi di tirocinio computabili.

    Casi pratici

    Tizio – iscrizione al collocamento mirato dopo infortunio

    Tizio ha perso parzialmente la mobilità del braccio destro in un infortunio sul lavoro; l’INAIL ha riconosciuto un’invalidità del 40%. Si iscrive al CPI, che redige la scheda professionale e lo avvia a un datore con obbligo di assunzione in una mansione compatibile con la sua limitazione fisica.

    Caia – tirocinio di inserimento in azienda manifatturiera

    Caia, con disabilità psichica certificata, viene proposta dal CPI per un tirocinio di tre mesi presso un’azienda obbligata. Durante il tirocinio il tutor aziendale valuta le mansioni adatte; al termine l’azienda assume Caia con contratto a tempo indeterminato, beneficiando degli sgravi contributivi previsti.

    Sempronio – convenzione con piano individualizzato

    Sempronio, non vedente, viene inserito in un’azienda di call center tramite convenzione: il piano prevede postazione con software di lettura vocale a carico dell’azienda (con contributo del Fondo regionale), affiancamento iniziale di 30 giorni e obiettivi di autonomia graduali.

    Domande frequenti

    Chi può iscriversi al collocamento mirato?

    Persone con invalidità civile almeno del 46%, sordi, ciechi civili, invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno del 33% e altri soggetti equiparati dalla L. 68/1999.

    Il collocamento mirato è diverso dal normale collocamento?

    Sì: il collocamento mirato implica l’analisi delle capacità residue e la ricerca del posto compatibile, con supporto tecnico e formativo, anziché un semplice avviamento numerico.

    Quali incentivi spettano alle aziende che assumono disabili?

    Sgravi contributivi INPS di varia entità in base alla percentuale di invalidità e alla tipologia contrattuale, contributi regionali per l’adattamento del posto di lavoro e incentivi aggiuntivi per convenzioni di inserimento.

    Il datore può rifiutare l'avviamento?

    No, se è obbligato dalla quota di riserva. Può però chiedere al CPI una sospensione temporanea dell’obbligo in caso di crisi aziendale accertata o di cassa integrazione.

    Cosa si intende per posto di lavoro adeguato?

    Un posto compatibile con le capacità residue del lavoratore, eventualmente adattato (ausili, ergonomia, orari) senza che ciò imponga oneri sproporzionati al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.