Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Detrazione del 75% delle spese sostenute dal 2022 al 2025 per interventi di superamento delle barriere architettoniche in edifici gia’ esistenti.
- I massimali di spesa variano in base al tipo di edificio: 50.000 euro per unifamiliari e unita’ indipendenti, 40.000 euro per unita’ in edifici da 2 a 8 appartamenti, 30.000 euro per edifici con piu’ di 8 unita’ (importi da moltiplicare per il numero di unita’).
- La detrazione e’ suddivisa in 5 rate annuali di pari importo.
- Dal 30 dicembre 2023 la detrazione copre anche interventi limitati a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
- Il bonus non richiede lavori energetici abbinati se l’edificio e’ vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali o se gli interventi energetici sono vietati da regolamenti edilizi.
- Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito/debito.
Che cos'e' il bonus barriere architettoniche al 75%
Il bonus barriere architettoniche e’ una detrazione IRPEF del 75% pensata per chi interviene su un edificio esistente per renderlo accessibile a tutti, in particolare alle persone con difficolta’ motorie o agli anziani. Puoi detrarre tre quarti della spesa sostenuta, spalmate in cinque anni.
L’agevolazione e’ attiva per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Nel 730/2026 dichiari quindi le spese del 2025 (prima rata) oppure le rate successive di spese gia’ sostenute negli anni precedenti.
Dal 30 dicembre 2023 la norma e’ stata parzialmente modificata: per le spese sostenute da quella data, la detrazione al 75% spetta esclusivamente per interventi che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Gli altri interventi di abbattimento barriere restano coperti dal Sismabonus o dall’ecobonus a seconda dei casi.
- Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
| Tipo di edificio | Massimale per unita' immobiliare | Codice 730 |
|---|---|---|
| Edificio unifamiliare o unita' indipendente con accesso autonomo | 50.000 euro | 21 |
| Edificio da 2 a 8 unita' immobiliari | 40.000 euro x n. unita' | 22 |
| Edificio con piu' di 8 unita' immobiliari | 30.000 euro x n. unita' | 22 |
Esempio pratico
-
Caio abita in un appartamento all’interno di un edificio condominiale composto da 6 unita’. Il condominio installa un ascensore nel 2025: spesa totale 120.000 euro. Il massimale e’ 40.000 euro x 6 unita’ = 240.000 euro. L’intera spesa di 120.000 euro rientra nel limite. Detrazione totale del condominio: 75% di 120.000 = 90.000 euro, in 5 rate da 18.000 euro. A Caio spetta la quota millesimale: se e’ al 20%, detrae 3.600 euro all’anno per 5 anni.
Documenti necessari
- Fatture dell’impresa che ha eseguito i lavori
- Bonifico bancario o postale da cui risultino causale, codice fiscale del pagante e partita IVA del beneficiario
- Documentazione che attesti la natura dell’intervento (relazione tecnica, permessi edilizi se richiesti)
- Per condomini: delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- Per conduttori (inquilini): dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori
Caso 1 – Ascensore in condominio piccolo
Scenario. Tizio vive al terzo piano di un palazzo con 4 appartamenti. Il condominio ha installato un ascensore nel 2025, spendendo 60.000 euro. A Tizio spetta il 25% delle spese condominiali (quota millesimale).
Come si applica. Il massimale per un edificio da 2 a 8 unita’ e’ 40.000 euro per appartamento: qui 40.000 x 4 = 160.000 euro totali. La spesa di 60.000 euro rientra abbondantemente. Detrazione del condominio: 75% di 60.000 = 45.000 euro in 5 rate. Quota di Tizio (25%): 45.000 x 25% = 11.250 euro totali, cioe’ 2.250 euro per rata. Nel 730/2026 Tizio porta la prima rata di 2.250 euro, indicando il codice fiscale del condominio.
In pratica
- Massimale abbondantemente rispettato: 160.000 euro disponibili, spesi 60.000.
- Prima rata di Tizio nel 730/2026: 2.250 euro.
- Compilare colonna 3 del rigo con il codice fiscale del condominio.
Caso 2 – Villa unifamiliare con rampa per anziani
Scenario. Sempronio possiede una villa unifamiliare. La madre anziana vive con lui e ha difficolta’ a salire i gradini dell’ingresso. Nel 2025 ha fatto costruire una rampa di accesso al piano terra. Spesa: 18.000 euro.
Come si applica. Per gli edifici unifamiliari il massimale e’ 50.000 euro. La spesa di 18.000 euro e’ ampiamente sotto il limite. Detrazione: 75% di 18.000 = 13.500 euro in 5 rate da 2.700 euro ciascuna. Nel 730/2026 Sempronio dichiara la prima rata e compila anche la sezione III-B con i dati catastali dell’immobile.
In pratica
- 75% di 18.000 euro = 13.500 euro di detrazione totale.
- 5 rate da 2.700 euro all’anno.
- La rampa rientra nell’agevolazione se e’ parte dell’accesso all’edificio.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
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Domande frequenti
Quanto si detrae con il bonus barriere architettoniche?
La detrazione e’ del 75% delle spese sostenute, nel limite massimo previsto per il tuo tipo di edificio. Per una villetta unifamiliare il tetto e’ 50.000 euro; per un condominio dipende dal numero di unita’.
In quante rate si recupera la detrazione?
In 5 rate annuali di pari importo. Se hai speso nel 2025, la prima rata la recuperi nel 730/2026, la quinta nel 730/2030.
Quali interventi rientrano nel bonus?
Dal 30 dicembre 2023 la detrazione al 75% spetta per interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per spese sostenute prima di quella data, rientravano piu’ in generale tutti gli interventi di superamento e eliminazione di barriere architettoniche.
Spetta anche se non ci sono disabili in famiglia?
Si’. La legge non richiede che il beneficiario o un suo familiare sia disabile. Il bonus si applica a interventi su edifici gia’ esistenti indipendentemente dalla condizione dell’occupante.
Come si compila il 730 per questo bonus?
Si usa la sezione III-A del quadro E, righi E41-E43. Nella colonna 2 si indica il codice ’21’ per edifici unifamiliari e unita’ indipendenti, oppure ’22’ per i condomini. Per le spese 2025 vanno anche compilati i dati catastali nella sezione III-B.
E' cumulabile con altri bonus?
Non direttamente. Se l’intervento rientra anche nel Superbonus, la detrazione al 75% si applica solo se l’eliminazione delle barriere e’ eseguita congiuntamente agli interventi ‘trainanti’ Superbonus. In assenza di quei presupposti, il 75% si applica autonomamente.
Vedi anche: Detrazione ristrutturazione edilizia e Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus.
Domande frequenti
Quanto si detrae con il bonus barriere architettoniche?
La detrazione e' del 75% delle spese sostenute, nel limite massimo previsto per il tuo tipo di edificio. Per una villetta unifamiliare il tetto e' 50.000 euro; per un condominio dipende dal numero di unita'.
In quante rate si recupera la detrazione?
In 5 rate annuali di pari importo. Se hai speso nel 2025, la prima rata la recuperi nel 730/2026, la quinta nel 730/2030.
Quali interventi rientrano nel bonus?
Dal 30 dicembre 2023 la detrazione al 75% spetta per interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per spese sostenute prima di quella data, rientravano piu' in generale tutti gli interventi di superamento e eliminazione di barriere architettoniche.
Spetta anche se non ci sono disabili in famiglia?
Si'. La legge non richiede che il beneficiario o un suo familiare sia disabile. Il bonus si applica a interventi su edifici gia' esistenti indipendentemente dalla condizione dell'occupante.
Come si compila il 730 per questo bonus?
Si usa la sezione III-A del quadro E, righi E41-E43. Nella colonna 2 si indica il codice '21' per edifici unifamiliari e unita' indipendenti, oppure '22' per i condomini. Per le spese 2025 vanno anche compilati i dati catastali nella sezione III-B.
E' cumulabile con altri bonus?
Non direttamente. Se l'intervento rientra anche nel Superbonus, la detrazione al 75% si applica solo se l'eliminazione delle barriere e' eseguita congiuntamente agli interventi 'trainanti' Superbonus. In assenza di quei presupposti, il 75% si applica autonomamente.