Autore: Andrea Marton

  • CCNL Chimici Industria: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria prevede un periodo di comporto di 6-24 mesi in base all’anzianità. Durante la malattia il lavoratore percepisce l’integrazione aziendale al 100% della retribuzione (l’INPS paga il 50-66,66% per i primi mesi, l’azienda integra il restante). Tutela rafforzata rispetto al minimo legale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Comporto malattia CCNL Chimica Industria
    Anzianità Comporto secco Comporto sommatorio
    Fino a 3 anni 6 mesi 9 mesi in 3 anni
    3-10 anni 9 mesi 12 mesi in 3 anni
    Oltre 10 anni 12 mesi 18 mesi in 3 anni
    Quadri tutti (A1/A2/A3) 12-24 mesi 24 mesi in 3 anni

    Per gravi patologie (oncologiche, cronico-degenerative): comporto raddoppiato.

    Comporto: tutele rafforzate per anzianità

    Il CCNL Chimica Industria garantisce un periodo di comporto rafforzato rispetto al minimo legale:

    • Fino a 3 anni: 6 mesi (180 giorni)
    • Da 3 a 10 anni: 9 mesi (270 giorni)
    • Oltre 10 anni: 12 mesi (365 giorni)
    • Quadri: 12-24 mesi in base ad anzianità

    Per gravi patologie certificate (oncologiche, cronico-degenerative gravi) il comporto si raddoppia. Il superamento del comporto consente al datore di recedere per giustificato motivo oggettivo (impossibilità di tenere il posto).

    Retribuzione durante la malattia

    L’INPS eroga al lavoratore l’indennità di malattia:

    • Giorni 1-3 (carenza): a carico del datore (50-100% in base a contratto)
    • Giorni 4-20: INPS al 50%
    • Giorni 21-180: INPS al 66,66%

    Il CCNL Chimica integra al 100% della retribuzione per l’intero periodo di comporto. L’azienda anticipa al lavoratore l’intera retribuzione e si fa rimborsare dall’INPS la quota di sua competenza.

    Comporto secco vs sommatorio

    Il comporto secco è il periodo massimo per una singola malattia continua. Il comporto sommatorio è il periodo cumulativo per malattie diverse in un arco temporale.

    Esempi:

    • Tizio (3-10 anni anzianità): comporto secco 9 mesi, comporto sommatorio 12 mesi in un triennio mobile
    • Caia (oltre 10 anni): comporto secco 12 mesi, sommatorio 18 mesi in un triennio

    Il superamento di uno dei due termini consente il licenziamento per superamento del comporto (con preavviso secondo anzianità).

    Infortunio sul lavoro: INAIL

    Per l’infortunio sul lavoro si applica la copertura INAIL:

    • Giorni 1-3: a carico del datore al 100%
    • Giorni 4-90: INAIL al 60%, integrazione aziendale al 100%
    • Oltre 90 giorni: INAIL al 75%, integrazione al 100%

    L’infortunio NON consuma il comporto malattia: è un istituto separato. Le malattie professionali (es. esposizione a sostanze chimiche, asbesto) sono gestite come infortuni.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio E malattia 30 giorni
    Tizio è E (€1.720/mese), 5 anni anzianità. Malattia 30 giorni. Stipendio mensile: €1.720. INPS paga ~€700 (50% giorni 4-20 + 66,66% giorni 21-30). Azienda integra al 100%: €1.720 totali pagati al lavoratore. Tutela completa.
    Caia – Convalescenza post-operatoria 6 mesi
    Caia è B con 8 anni anzianità (comporto 9 mesi). Subisce intervento chirurgico complesso, convalescenza 6 mesi. Tutto il periodo è coperto: stipendio integrato al 100% sia da INPS (66,66%) che da azienda (33,33%). Tornata al lavoro entro il comporto.
    Sempronio – Infortunio chimico INAIL
    Sempronio si ustiona in laboratorio con un acido (infortunio sul lavoro). Apre pratica INAIL. Dal 4° al 90° giorno: INAIL paga 60% + azienda integra al 100%. L’infortunio non consuma il comporto malattia. Tutela rafforzata.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Chimica?
    Dipende dall’anzianità: 6 mesi fino a 3 anni, 9 mesi da 3 a 10 anni, 12 mesi oltre 10 anni. Per Quadri: 12-24 mesi. Per gravi patologie certificate: raddoppia (es. oltre 10 anni = 24 mesi).
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Chimica integra al 100% della retribuzione l’indennità INPS (che paga 50-66,66%) per l’intero periodo di comporto. È una tutela rafforzata rispetto al minimo legale.
    Cosa è il comporto sommatorio?
    È il periodo cumulativo di assenze per malattie diverse in un arco di tempo (di norma 3 anni). Per chimici 3-10 anni anzianità: 12 mesi in un triennio. Una volta superato, il datore può licenziare anche per malattie brevi ma frequenti.
    L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?
    NO, l’infortunio sul lavoro è gestito separatamente dalla malattia. La copertura INAIL non consuma il comporto malattia. Il lavoratore può tornare al lavoro senza penalizzazioni di anzianità.
    Quando devo trasmettere il certificato?
    Entro 2 giorni dall’inizio della malattia, il medico trasmette telematicamente il certificato all’INPS che lo inoltra al datore. Il numero di protocollo va comunicato al datore entro 24 ore.
    Posso essere licenziato per malattia?
    Solo dopo il superamento del comporto e per giustificato motivo oggettivo (impossibilità di mantenere il posto). Il preavviso si applica secondo anzianità. Per gravi patologie il comporto è raddoppiato e protegge ulteriormente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17-bis D.Lgs. 502/1992 – Dipartimenti

    Art. 17-bis D.Lgs. 502/1992 – Dipartimenti

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie.

    2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l’attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell’ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.

    3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.

  • Art. 121 D.P.R. 115/2002

    Art. 121 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

  • Art. 23 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

    Art. 23 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 ; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici , relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis ; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 ; d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche , ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

  • Art. 207 D.Lgs. 174/2016 – Motivi di ricorso

    Art. 207 D.Lgs. 174/2016 – Motivi di ricorso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d’appello o in unico grado, e quelle di cui all’articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • Art. 52 TUEL – Articolo 52

    Art. 52 TUEL – Articolo 52

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

    2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141.

  • Art. 131 D.P.R. 115/2002

    Art. 131 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

    2. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27) b) l'imposta di bollo, ai sensi dell' articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , nel processo contabile; (27) c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; f) i diritti di copia.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 . (65) 95

    4. 4. Sono spese anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge; 95 a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro; 95 b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

    5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a

  • Art. 101 T.U. Stupefacenti – Valori confiscati e potenziamento azione antidroga

    Art. 101 T.U. Stupefacenti – Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

    2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

    4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno – rubrica "Sicurezza pubblica" Torna al sommario

  • CCNL Poste: TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) nel CCNL Poste si calcola secondo la formula legale (art. 2120 c.c.): retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata annualmente con tasso fisso 1,5% piu il 75% dell’inflazione. I dipendenti possono scegliere di destinarlo al fondo di previdenza complementare Fondoposte (con contributo aggiuntivo aziendale) o mantenerlo in azienda o alla Tesoreria INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Tabella riepilogativa

    TFR: calcolo e opzioni di destinazione – CCNL Poste
    Voce Dettaglio
    Formula di accantonamento annuo Retribuzione annua utile / 13,5
    Rivalutazione annua (art. 2120 c.c.) 1,5% fisso + 75% indice ISTAT prezzi al consumo
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata con aliquota media ultimi 5 anni
    Opzione Fondoposte Contributo lavoratore 1,5-2% + contributo aziendale 1,5-2%
    Anticipo TFR (8 anni servizio) Fino al 70% del TFR maturato, per casa o spese sanitarie
    Destinazione Tesoreria INPS Per aziende >49 dipendenti: TFR non scelto va a INPS

    Calcolo del TFR e retribuzione utile

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e la principale forma di liquidazione al termine del rapporto di lavoro. Si calcola accantonando ogni anno una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5. La retribuzione utile include tutte le voci retributive continuative (minimo tabellare, scatti, indennita fisse) ma esclude le voci variabili eccezionali.

    Il TFR accantonato e rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con tasso composto: 1,5% fisso piu il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT prezzi al consumo. La rivalutazione e imponibile con ritenuta del 17% sull’incremento.

    Fondoposte: la previdenza complementare di gruppo

    Fondoposte e il fondo di previdenza complementare negoziale istituito per i dipendenti di Poste Italiane e del gruppo. L’adesione e volontaria ma fortemente incentivata: il dipendente che aderisce versa una quota (di norma 1,5-2% della retribuzione utile) e riceve un contributo aggiuntivo aziendale di pari entita.

    La destinazione del TFR a Fondoposte e condizione necessaria per ottenere il contributo aziendale. Chi mantiene il TFR in azienda (o lo destina alla Tesoreria INPS) non beneficia del contributo datoriale aggiuntivo. Poste Italiane conta oltre 100.000 dipendenti: per le aziende con piu di 49 dipendenti il TFR non esplicitamente destinato a un fondo pensione confluisce alla Tesoreria INPS.

    Anticipi TFR e liquidazione finale

    Il dipendente con almeno 8 anni di servizio puo richiedere un anticipo TFR fino al 70% del maturato una sola volta nel corso del rapporto, per acquisto prima casa o spese sanitarie documentate (art. 2120 c.c.). Il CCNL Poste non deroga a questa disciplina legale.

    Alla cessazione del rapporto (per qualunque causa: dimissioni, licenziamento, pensione, scadenza) il TFR maturato viene liquidato con tassazione separata: l’imposta si calcola applicando l’aliquota media dell’ultimo quinquennio di reddito imponibile IRPEF, risultando spesso piu favorevole della tassazione ordinaria.

    Casi pratici

    Tizio – TFR vs Fondoposte: confronto
    Tizio ha 35 anni e sta valutando se aderire a Fondoposte. Se mantiene il TFR in azienda rinuncia al contributo datoriale del 2% (~330 euro/anno su stipendio E). In 30 anni di lavoro, il contributo aziendale perduto capitalizzato (ipotizzando rendimento medio 3%) supera i 15.000 euro. Tizio aderisce a Fondoposte.
    Caia – Anticipo TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di anzianita e ha maturato circa 22.000 euro di TFR netto (al netto della rivalutazione tassata). Chiede il 70%: circa 15.400 euro, da utilizzare come parte dell’anticipo per l’acquisto della prima casa. Deve presentare il compromesso di acquisto o il mutuo approvato. L’anticipo e concesso una sola volta.
    Sempronio – TFR a Tesoreria INPS e impatto
    Sempronio non ha aderito ne a Fondoposte ne ad altro fondo pensione entro il termine di silenzio-assenso (6 mesi dall’assunzione). Il suo TFR e automaticamente confluito alla Tesoreria INPS. Alla cessazione del rapporto lo ricevera comunque per intero, ma non ha beneficiato del contributo aggiuntivo aziendale Fondoposte.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Poste?
    Si divide la retribuzione annua utile per 13,5 per ogni anno di servizio. Il totale maturato e rivalutato annualmente con tasso 1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Conviene aderire a Fondoposte?
    In generale si, perche l’adesione consente di ottenere il contributo aggiuntivo aziendale (che non spetta a chi mantiene il TFR fuori dal fondo). La scelta dipende anche dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio del lavoratore.
    Quando si puo chiedere l'anticipo TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato. Le causali ammesse sono acquisto prima casa e spese sanitarie documentate.
    Il TFR e tassato come la retribuzione normale?
    No. Alla liquidazione si applica la tassazione separata, con aliquota media calcolata sul reddito imponibile degli ultimi 5 anni, spesso inferiore all’aliquota marginale IRPEF del lavoratore.
    Se ho destinato il TFR a Fondoposte posso tornare indietro?
    No. Una volta destinato il TFR a un fondo pensione la scelta e irrevocabile per il futuro. Il fondo accumula i contributi e il lavoratore potra riscattare o ricevere la rendita alle condizioni del fondo stesso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 73 Cod. Amb. – finalita

    Art. 73 Cod. Amb. – finalita

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a: 1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo; 2) ridurre in modo significativo l’inquinamento delle acque sotterranee; 3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degliaccordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche; f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

    2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti: a) l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; d) l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato; e) l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; f) l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche; g) l’adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell’ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche; h) l’adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.

    3. Il perseguimento delle finalità e l’utilizzo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.

  • Art. 133 D.P.R. 115/2002

    Art. 133 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

  • Art. 121 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 121 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 121 L. Fall. – Casi di riapertura del fallimento

    Casi di riapertura del fallimento