Autore: Andrea Marton

  • Art. 116-quater D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica)

    Art. 116-quater D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-bis.

    2. L'intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l'attività sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1))

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  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 13/2024: soggetti ammessi al concordato preventivo biennale

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 13/2024: soggetti ammessi al concordato preventivo biennale

    D.Lgs. 13/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    CPB soggetti ammessi. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 1318 Codice della Navigazione – Liquidazione delle avarie comuni

    Art. 1318 Codice della Navigazione – Liquidazione delle avarie comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle operazioni peritali in corso all’entrata in vigore delle norme del codice si applica l’articolo 568 secondo comma del codice di commercio. I chirografi stipulati anteriormente all’entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.

  • Rito abbreviato – Glossario giuridico

    Rito abbreviato: rito speciale del processo penale che consente all’imputato di chiedere la definizione del processo allo stato degli atti delle indagini preliminari, con riduzione di pena di un terzo (o di un mezzo per le contravvenzioni).

    Significato giuridico

    Il rito abbreviato e disciplinato dagli artt. 438 ss. c.p.p. Si distingue in: incondizionato (giudizio basato sui soli atti delle indagini preliminari) e condizionato (con integrazione probatoria limitata: assunzione di specifiche prove richiesta dall’imputato, art. 438 co. 5 c.p.p.). Termini: richiesta entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado o, se la richiesta segue il decreto di rinvio a giudizio, prima dell’udienza preliminare. Vantaggi: riduzione di pena fissa (1/3 per delitti, 1/2 per contravvenzioni); esonero spese processuali per quota; ergastolo sostituito con reclusione 30 anni; ergastolo per reati gravissimi non patteggiabile resta tale dopo riforma Cirielli. Limiti: alcuni reati ostativi non ammessi (es. cd. ergastolo per reati mafia/terrorismo dopo l. 145/2018). Il giudice decide sulla base degli atti di indagine, valutandoli come prove (deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova). La giurisprudenza ha consolidato la natura premiale del rito (Cass. SU 10 luglio 2008 n. 27996).

    Esempio pratico

    Tizio imputato di lesioni personali. Valutati gli atti delle indagini (testimonianze raccolte, certificato medico, ammissione parziale dell’imputato), il difensore ritiene che il giudizio allo stato degli atti sia favorevole. Chiede rito abbreviato. Pena base 18 mesi reclusione, ridotta di 1/3 = 12 mesi. Tizio ottiene sospensione condizionale. Senza il rito abbreviato, Tizio avrebbe sostenuto dibattimento con esito incerto e pena potenzialmente piu alta.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal patteggiamento (art. 444 c.p.p.): nel patteggiamento c’e accordo sulla pena con il PM, nell’abbreviato no (il giudice decide). Diverge dal giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) e giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.), che saltano l’udienza preliminare e procedono direttamente al dibattimento. La messa alla prova adulti (art. 168-bis c.p.) e diversa: sospensione del processo con percorso di lavoro di pubblica utilita per estinzione del reato.

    Riferimenti normativi

    • art. 438 c.p.p. – rito abbreviato
    • art. 442 c.p.p. – riduzione di pena
    • art. 442-bis c.p.p. – rito abbreviato condizionato
    • Cass. SU 10 luglio 2008 n. 27996 – natura premiale del rito
  • Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede la tredicesima mensilità a dicembre ma non la quattordicesima. In aggiunta sono previsti l’Elemento Retributivo Annuo (ERA), eventuali premi di risultato negoziati a livello aziendale e dal 2026 un valore di flexible benefit pari a 250 € (vs 200 € fino al 2025), con possibile conversione di premi in welfare aggiuntivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    Voci aggiuntive alla retribuzione mensile
    Voce Importo / Calcolo Periodicità
    Tredicesima 1 mensilità intera Dicembre (di norma 15-20 dicembre)
    Quattordicesima NON prevista
    ERA (Elemento Retributivo Annuo) Importo fisso per livello Giugno (di norma)
    Premio di risultato (variabile) Negoziato a livello aziendale Annuale, su obiettivi
    Flexible benefit 250 € dal 2026 (vs 200 € 2025) Annuale (febbraio 2026)
    Welfare integrativo Convertibile da premio risultato Su scelta lavoratore

    La tredicesima: 13ª mensilità annuale

    La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva pari a una mensilità intera, pagata di norma tra il 15 e il 20 dicembre. Maturazione: 1/12 al mese (per chi è in servizio tutto l’anno spetta l’intera mensilità).

    La base di calcolo include: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità fisse continuative. Sono escluse voci variabili come straordinari, premi, indennità di trasferta.

    Esempio: livello C3 con minimo 2.211 €/mese e 2 scatti di anzianità (~50 €) = base 2.261 €. Tredicesima dicembre 2026: 2.261 € lordi.

    La tredicesima è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria. Generalmente il “netto” è inferiore al netto di una mensilità ordinaria perché su di essa non si applicano alcune detrazioni mensili.

    Perché non c'è la quattordicesima

    Il CCNL Metalmeccanici Industria non prevede la quattordicesima, che è invece presente in altri CCNL del settore privato (Commercio, Studi Professionali, Turismo, ecc.).

    Storicamente questa scelta è stata compensata da:

    • Minimi tabellari relativamente competitivi nel settore privato
    • L’Elemento Retributivo Annuo (ERA), una sorta di “quattordicesima ridotta”
    • I premi di risultato a livello aziendale
    • Il welfare contrattuale (Metasalute + flexible benefit)

    Quindi anche se non c’è una “quattordicesima” formale, il pacchetto retributivo complessivo include voci aggiuntive che ne svolgono in parte la funzione.

    Elemento Retributivo Annuo (ERA)

    L’ERA (Elemento Retributivo Annuo) è una somma annua fissa erogata di norma a giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. L’importo varia per livello e viene aggiornato dal CCNL.

    L’ERA è una componente di natura retributiva fissa (non variabile, non legata a risultato). Si computa nella base di calcolo di TFR e indennità di preavviso.

    Per gli importi specifici dell’ERA per ciascun livello, consultare la circolare annuale Federmeccanica-Assistal o l’allegato retributivo del CCNL vigente.

    Premi di risultato variabili

    I premi di risultato (PdR) sono una retribuzione variabile negoziata a livello aziendale (con accordo sindacale aziendale o con la RSU). Sono legati a obiettivi misurabili:

    • Produttività (volumi prodotti, riduzione scarti)
    • Redditività (margine operativo, EBITDA)
    • Qualità (riduzione difettosità, customer satisfaction)
    • Sicurezza (riduzione infortuni)

    I PdR godono di un regime fiscale agevolato: tassazione sostitutiva del 5% (vs IRPEF ordinaria) sui primi 3.000 € lordi per redditi annuali fino a 80.000 €. È inoltre possibile convertire il PdR in welfare (servizi, rimborsi, flexible benefit aggiuntivi) con esenzione totale fiscale e contributiva, fino al limite del singolo premio.

    Flexible benefit: dal 2026 vale 250 €

    Il flexible benefit è un budget annuale che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore per spese di natura sociale e personale, attraverso una piattaforma welfare. Il valore è aumentato dal rinnovo:

    • 2025: 200 € annui
    • 2026 in avanti: 250 € annui (riconoscimento anticipato a febbraio 2026)

    Il flexible benefit può essere usato per: rimborsi medici, spese scolastiche dei figli, abbonamenti trasporti, libri, viaggi, palestre, asilo nido, badanti, contributo a fondi pensione.

    Novità 2026: il flexible benefit non può più essere destinato al fondo Metasalute (resta possibile destinarlo a Cometa o ad altri beni/servizi welfare).

    Il valore di 250 € è esente fiscalmente e contributivamente in quanto welfare aziendale (art. 51 c. 2 TUIR), purché fruito tramite piattaforma certificata e non in denaro.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima dicembre 2026
    Tizio (C3) con 4 anni di anzianità e 1 scatto: base mensile 2.211 + 26 € scatto = 2.237 €. Tredicesima dicembre 2026: 2.237 € lordi (~1.620-1.700 € netti, considerando la diversa applicazione di detrazioni). Verrà accreditata di norma il 15 dicembre.
    Caia – Premio risultato convertito in welfare
    Caia ha maturato un PdR aziendale di 2.000 €. Sceglie di convertirlo interamente in welfare (buoni spesa, rimborsi spese mediche per figli, abbonamento palestra). Risultato: incassa 2.000 € netti di welfare (esenti) vs ~1.300 € netti se incassati come retribuzione (tassati al 35%).
    Sempronio – Flexible benefit 250 € usato per scuola
    Sempronio ha 2 figli in età scolare. Usa il flexible benefit 2026 di 250 € sulla piattaforma welfare per rimborso libri di testo e mensa scolastica. 100% esente, nessuna tassazione. Lo stesso importo in busta paga gli avrebbe reso ~165 € netti.

    Domande frequenti

    Quando arriva la tredicesima?
    Di norma tra il 15 e il 20 dicembre. La maturazione è 1/12 al mese di servizio. Per chi è stato in azienda tutto l’anno spetta l’intera mensilità lorda.
    Il CCNL Metalmeccanici prevede la quattordicesima?
    No, la quattordicesima non è prevista. Sono però presenti l’ERA (Elemento Retributivo Annuo) e i premi di risultato aziendali che ne svolgono in parte la funzione.
    Cos'è l'ERA?
    L’Elemento Retributivo Annuo è una somma fissa annua erogata di norma a giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Varia per livello. Si computa in TFR e indennità di preavviso.
    Come funzionano i premi di risultato?
    Sono retribuzione variabile negoziata a livello aziendale, legata a obiettivi misurabili. Tassazione agevolata al 5% sui primi 3.000 € per redditi fino a 80.000 €. Convertibili in welfare con esenzione totale.
    Quanto vale il flexible benefit nel 2026?
    250 € annui (vs 200 € fino al 2025). Erogato anticipatamente a febbraio 2026. Esente fiscalmente se fruito tramite piattaforma welfare per beni/servizi (non in denaro). Dal 2026 non può più finire al fondo Metasalute.
    Quando si paga la tredicesima sul TFR?
    La tredicesima rientra nella base di calcolo del TFR (è retribuzione utile). Quindi influisce sull’accantonamento TFR (1/13,5 dell’annua). Il TFR finale viene comunque liquidato a cessazione del rapporto, non a dicembre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, comporto, carenza e indennità e durata per livello e recesso.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 D.Lgs. 33/2013 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

    Art. 9 D.Lgs. 33/2013 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all’articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

  • Articolo 112 bis del T.U.B. Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi

    Articolo 112 bis del T.U.B. Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi

    Art. 112 bis T.U.B. Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi

    In vigore dal 17/10/2012

    “1. E’ istituito un Organismo, avente personalita’ giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresi’ un proprio rappresentante nell’organo di controllo.

    2. L’Organismo svolge ogni attivita’ necessaria per la gestione dell’elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 112, comma 2. Nell’esercizio di tali attivita’ puo’ avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

    3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo puo’ chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo’ effettuare ispezioni.

    4. L’Organismo puo’ disporre la cancellazione dall’elenco:

    a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;

    b) qualora risultino gravi violazioni normative;

    c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

    d) per l’inattivita’ dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

    5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l’organismo puo’ imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita’ per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attivita’.

    6. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalita’, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita’ ed economicita’ dell’azione di controllo e con la finalita’ di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento della propria attivita’.

    7. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarita’ nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dello stesso. La Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuita’ operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di uno o piu’ componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche’ dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

    8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina:

    a) la struttura, i poteri e le modalita’ di funzionamento dell’Organismo necessari a garantirne funzionalita’ ed efficienza;

    b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita’ e onorabilita’, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo (1).

    8-bis. Le Autorita’ di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalita’ non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorita’ di vigilanza.”

    (1) Vedasi il decreto 23 dicembre 2015 n. 228.

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  • Art. 68 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 68 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 68 T.U.B. – Vigilanza ispettiva.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie e finanziarie o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

    2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

    3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

    3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.”

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  • Art. 114 D.Lgs. 209/2005 – Reiscrizione

    Art. 114 D.Lgs. 209/2005 – Reiscrizione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro: a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione; b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.

    ))

    2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

    3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.

    4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.

  • Art. 17 L. 40/2004 – Disposizioni transitorie

    Art. 17 L. 40/2004 – Disposizioni transitorie

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Le strutture e i centri iscritti nell’elenco predisposto presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l’indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l’indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

    3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Croce Rossa Italiana

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 19 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale

    Art. 19 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 386: 1) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»; b) all’articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.». Note all’art. 19: – Si riporta il testo degli articoli 386 e 391 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo). –

    1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo; i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.

    1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma

    3. 2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a normadell’articolo

    97. 3. Qualora non ricorra l’ipotesi previstadall’articolo 389comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma

    1-bis. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previstodall’articolo

    558. 5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

    6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma

    1. 7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.” “Art. 391 (Udienza di convalida). –

    1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato. Quando l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.

    2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a normadell’articolo 97 comma

    4. Il giudice altresì, anche d’ufficio, verifica che all’arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cuiall’articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.

    3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

    4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

    5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previstedall’articolo 273e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a normadell’articolo

    291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicatinell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e

    280. 6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.

    7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.”.