Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 119 D.Lgs. 175/2024 – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

In sintesi

  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, resa in dibattimento sullo stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali, ha efficacia di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, quanto a quei fatti.
  • Tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
  • Limitatamente all'assoluzione perché il fatto non sussiste, l'efficacia si estende alla persona fisica nel cui interesse ha agito il dipendente o rappresentante, all'ente o società e ai loro soci o associati.
  • Si tratta di un raccordo tra giudicato penale e processo tributario.

Quando l'assoluzione penale pesa sul processo tributario. L'articolo 119 introduce un raccordo significativo tra giurisdizione penale e tributaria. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione tributaria, ha efficacia di giudicato in ogni stato e grado del processo tributario, limitatamente a quei fatti.

La norma fissa due requisiti rigorosi. Sul piano formulistico, devono ricorrere le formule assolutorie più piene, il fatto non sussiste oppure l'imputato non lo ha commesso, e la sentenza deve essere stata resa in dibattimento; sul piano oggettivo, deve esserci identità di soggetto e di fatti materiali. Solo a queste condizioni il giudicato penale vincola il giudice tributario quanto ai fatti accertati. Il comma 2 consente, in deroga ai limiti ordinari sulle produzioni, di depositare tale sentenza anche nel giudizio di Cassazione, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale.

Il comma 3 amplia il perimetro soggettivo, ma solo per l'assoluzione perché il fatto non sussiste: l'efficacia si estende alla persona fisica nel cui interesse ha agito il dipendente o il rappresentante legale o negoziale, all'ente o società con o senza personalità giuridica nel cui interesse ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché ai loro soci o associati. La disposizione tiene conto della struttura della responsabilità tributaria, spesso ripartita tra chi agisce e chi ne risponde. Si collega all'articolo 116 sul ricorso per cassazione, di cui integra le regole sulle produzioni in quel grado.

Casi pratici

Caso 1: L'assoluzione che fa stato

Un amministratore è assolto in via definitiva, con sentenza dibattimentale, perché il fatto non sussiste, in relazione alle stesse operazioni contestate alla società in sede tributaria. Nel processo tributario la sentenza penale è prodotta e, ai sensi dell'articolo 119, fa stato quanto a quei fatti, con efficacia estesa, ai sensi del comma 3, anche alla società e ai suoi soci.

Domande frequenti

Ogni assoluzione penale vincola il giudice tributario?

No. Solo l'assoluzione irrevocabile perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, resa in dibattimento, sullo stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali.

Posso depositare la sentenza penale anche in Cassazione?

Sì, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

L'efficacia vale anche per la società e i soci?

Sì, ma solo per l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e nei limiti indicati dal comma 3 (persona fisica interessata, ente o società, soci o associati).

Che valore ha la sentenza penale nel processo tributario?

Ha efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti materiali accertati.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.