Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Welfare contrattuale nel CCNL Farmacie Private: previdenza complementare e sanità integrativa

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede strumenti di welfare contrattuale che integrano le tutele del sistema pubblico: un fondo di previdenza complementare di settore per la pensione integrativa e un fondo di assistenza sanitaria integrativa. I farmacisti iscritti all’Ordine hanno anche accesso all’ENPAF per attività professionali accessorie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Strumenti di welfare contrattuale – CCNL Farmacie Private
    Strumento Tipo Contributo datoriale Contributo lavoratore
    Fondo pensione complementare di settore Previdenza complementare Stabilito dal CCNL (% del minimo) Facoltativo (volontario aggiuntivo)
    Fondo assistenza sanitaria integrativa Sanità integrativa Quota mensile fissa per dipendente Eventuale quota aggiuntiva
    TFR destinato al fondo pensione Previdenza complementare TFR maturando (scelta lavoratore) N/A (è il TFR del lavoratore)
    ENPAF (per farmacisti) Previdenza di categoria N/A per dipendenti (attività autonoma) Contributi volontari per attività accessoria

    Previdenza complementare: il fondo pensione di settore

    Il CCNL Farmacie Private prevede l’istituzione o l’adesione a un fondo pensione complementare di settore destinato ai lavoratori dipendenti delle farmacie private. La previdenza complementare integra la pensione pubblica INPS (sempre più ridotta per effetto del sistema contributivo puro) con una rendita aggiuntiva al pensionamento.

    Il meccanismo prevede contributi periodici versati al fondo da:

    • Datore di lavoro: quota obbligatoria stabilita dal CCNL (percentuale del minimo contrattuale o somma fissa)
    • Lavoratore: quota facoltativa aggiuntiva (trattenuta dalla busta paga)
    • TFR maturando: se il lavoratore lo destina al fondo (scelta irrevocabile per il futuro)

    I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € annui (art. 10 TUIR): il lavoratore risparmia IRPEF sull’importo versato, ottenendo un beneficio fiscale immediato oltre alla costruzione della pensione integrativa.

    Assistenza sanitaria integrativa di settore

    Il CCNL Farmacie Private prevede l’adesione obbligatoria al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore per tutti i dipendenti. Il fondo copre spese mediche non (o non completamente) rimborsate dal SSN:

    • Visite specialistiche ambulatoriali
    • Prestazioni odontoiatriche
    • Ricoveri ospedalieri in strutture private convenzionate
    • Diagnostica (analisi, radiologia, ecografie)
    • Fisioterapia e riabilitazione
    • Spese per gravi patologie (oncologia, malattie rare)

    Il contributo datoriale al fondo sanitario è una quota mensile fissa per ogni dipendente (importo stabilito dal contratto). Le prestazioni sono usufruite tramite la rete convenzionata del fondo o con rimborso delle spese sostenute fuori rete, entro massimali.

    ENPAF: la cassa dei farmacisti

    L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti) è la cassa previdenziale autonoma dei farmacisti italiani, istituita con DPR 5 aprile 1950. Gestisce la previdenza dei farmacisti liberi professionisti (titolari di farmacia, farmacisti convenzionati con il SSN, farmacisti in attività autonoma).

    Il farmacista dipendente di farmacia privata è iscritto all’INPS (gestione lavoratori dipendenti privati) per la previdenza obbligatoria: non ha obbligo di iscrizione all’ENPAF per il lavoro dipendente.

    Tuttavia, se il farmacista dipendente svolge anche attività professionale autonoma accessoria (es. prestazioni occasionali come farmacista sostituto in altri esercizi, consulenze), deve valutare se i redditi da tale attività autonoma superino la soglia di rilevanza previdenziale ENPAF, che imporrebbe l’iscrizione e il versamento dei contributi all’Ente.

    Welfare aziendale e accordi di secondo livello

    Il welfare aziendale comprende benefit non monetari erogati dal datore ai lavoratori: voucher per servizi (asili nido, assistenza anziani, formazione), polizze assicurative aggiuntive, rimborso trasporti, buoni pasto. Per le farmacie di piccole dimensioni (la maggior parte), il welfare aziendale strutturato è meno diffuso rispetto alle grandi imprese.

    Tuttavia, la normativa fiscale incentiva il welfare aziendale: i benefit fino a 1.000 € annui (soglia elevata a 2.000 € per i lavoratori con figli a carico) sono esenti da contributi e imposte sia per il lavoratore sia per il datore (art. 51 co. 3 TUIR, come modificato dalla L. 213/2023 e dalla Legge di Bilancio 2025).

    I contratti aziendali di secondo livello (stipulati tra il titolare e le RSA, dove presenti) possono migliorare il trattamento del CCNL nazionale, aggiungendo premi di produzione, welfare, flessibilità oraria e altri istituti.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista e deducibilità fondo pensione
    Tizio (farmacista 2° livello, reddito lordo ~25.350 €, aliquota marginale IRPEF 23%) versa 2.500 € annui al fondo pensione di settore (quota propria + TFR destinato escluso). Deduce 2.500 € dal reddito imponibile: risparmio IRPEF = 2.500 × 23% = 575 € annui. Il fondo pensione investe le somme e al pensionamento eroga una rendita integrativa tassata al 15% (vs aliquota IRPEF ordinaria).
    Caia – Uso del fondo sanitario per visita specialistica
    Caia (commessa 4° livello) ha bisogno di una visita ortopedica specialistica (lista d’attesa SSN: 8 mesi). Tramite il fondo sanitario di settore prenota in una struttura convenzionata in 10 giorni. La visita (costo 150 €) viene rimborsata al 100% entro i massimali del fondo. Il benefit non è tassato per Caia né grava sulla busta paga.
    Sempronio – Scelta del fondo pensione all’assunzione
    Sempronio viene assunto come magazziniere (5° livello). Entro 6 mesi deve scegliere la destinazione del TFR futuro: fondo pensione di settore o TFR in azienda. Il datore versa comunque la propria quota contributiva al fondo. Sempronio sceglie di destinare anche il TFR al fondo (scelta tacita = conferimento al fondo di settore dopo 6 mesi di silenzio). In futuro potrà versare contributi aggiuntivi volontari fino al limite deducibile di 5.164,57 €/anno.

    Domande frequenti

    Esiste un fondo pensione specifico per i dipendenti delle farmacie private?
    Il CCNL Farmacie Private prevede strumenti di previdenza complementare di settore. Per i dettagli sul fondo specifico applicabile, nome e contribuzione, occorre fare riferimento al testo del CCNL vigente e alle comunicazioni delle parti sociali firmatarie (Federfarma, Filcams, Fisascat, UILTuCS).
    Il farmacista dipendente deve iscriversi all'ENPAF?
    No, per il lavoro dipendente. L’ENPAF è la cassa previdenziale dei farmacisti liberi professionisti e dei titolari di farmacia. Il farmacista dipendente versa contributi INPS. L’iscrizione all’ENPAF può diventare rilevante se il farmacista svolge anche attività autonoma accessoria che supera le soglie di reddito dell’Ente.
    I contributi al fondo pensione si deducono dall'IRPEF?
    Sì, fino a 5.164,57 € annui (art. 10 TUIR). I contributi versati al fondo pensione (datoriali + del lavoratore) sono deducibili dal reddito complessivo. Il beneficio fiscale immediato è proporzionale all’aliquota IRPEF marginale del lavoratore.
    Cosa copre il fondo sanitario integrativo delle farmacie?
    Le prestazioni tipicamente coperte includono visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri in strutture private convenzionate, diagnostica per immagini, fisioterapia, spese per gravi patologie. La copertura esatta, i massimali e la rete convenzionata dipendono dal fondo specifico previsto dal CCNL vigente.
    Il welfare aziendale incide sulla busta paga?
    No, per la parte entro i limiti di esenzione fiscale (1.000 €/anno, 2.000 € con figli a carico). Il welfare aziendale entro queste soglie è esente da contributi previdenziali e da IRPEF sia per il lavoratore sia per il datore: è un benefit netto aggiuntivo alla retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private riconosce scatti di anzianità periodici (biennali o triennali a seconda del contratto) per ogni livello, che incrementano automaticamente la retribuzione in funzione dell’anzianità di servizio. La tredicesima mensilità viene corrisposta a dicembre ed è pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità indicativi – CCNL Farmacie Private 2026
    Livello Importo per scatto (indicativo) Periodicità N. max scatti
    1° livello (farmacista resp.) ~45-55 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    2° livello (farmacista) ~38-48 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    3° livello (addetto qualificato) ~28-35 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    4° livello (commesso) ~22-28 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    5° livello (magazziniere) ~18-23 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    6° livello (ausiliario) ~15-20 € lordi/mese Ogni 2 anni 6

    Importi indicativi a maggio 2026; gli importi esatti per scatto sono fissati dal testo del CCNL vigente e dai suoi allegati retributivi. Gli scatti maturati si cumulano e si sommano al minimo tabellare.

    Gli scatti di anzianità: meccanismo e maturazione

    Gli scatti di anzianità sono incrementi retributivi automatici che maturano al compimento di ogni biennio (o triennio, a seconda della specifica previsione del CCNL vigente) di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. La loro funzione è di riconoscere la fedeltà aziendale e la crescita professionale del lavoratore nel corso degli anni.

    Caratteristiche principali:

    • Automatici: maturano per il solo trascorrere del tempo, senza necessità di accordo individuale
    • Cumulativi: ogni scatto si somma ai precedenti e al minimo tabellare, incrementando la base retributiva permanentemente
    • Computati nel TFR: le somme degli scatti rientrano nella retribuzione utile al calcolo del TFR
    • Computati nella tredicesima: la tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto, inclusi gli scatti

    Il numero massimo di scatti è tipicamente 6 nel CCNL Farmacie: dopo il 6° scatto la maturazione si esaurisce, pur rimanendo il lavoratore in servizio.

    Tredicesima mensilità: calcolo e pagamento

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) viene corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno ed è pari a una mensilità intera di retribuzione globale di fatto.

    La retribuzione globale di fatto comprende: minimo tabellare, scatti di anzianità maturati, indennità fisse e continuative (es. indennità di turno, reperibilità continuativa, superminimi non assorbibili). Non comprende: compensi per lavoro straordinario, rimborsi spese, premi variabili una tantum.

    La maturazione è mensile: chi viene assunto o si dimette nel corso dell’anno riceve la tredicesima in proporzione ai mesi lavorati (1/12 per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni, salvo disposizione più favorevole).

    Calcolo tredicesima proporzionale – esempi
    Mesi lavorati nell’anno Quota tredicesima
    12 mesi (anno intero) 1 mensilità intera
    6 mesi 6/12 = 0,5 mensilità
    3 mesi 3/12 = 0,25 mensilità
    1 mese e 20 giorni 2/12 (arrotondamento)

    La quattordicesima: non prevista nel CCNL Farmacie

    A differenza del CCNL Commercio Confcommercio (che prevede 14 mensilità), il CCNL Farmacie Private prevede solo 13 mensilità: il contratto non include una quattordicesima mensilità tra gli istituti retributivi obbligatori.

    Eventuali accordi aziendali o premi di produzione concordati localmente possono prevedere erogazioni aggiuntive (es. una somma a luglio o in altra data), ma si tratta di elementi retributivi facoltativi e non obbligatori per legge o contratto collettivo.

    Questa differenza rispetto ad altri CCNL del terziario (Commercio Confcommercio: 14 mensilità; Turismo: 14 mensilità) va tenuta in considerazione nel confronto salariale tra settori: il farmacista dipendente che valuta un’offerta di lavoro in un’altra azienda di un diverso settore deve considerare non solo il minimo mensile ma anche il numero di mensilità previste.

    Impatto degli scatti sul costo aziendale

    Dal punto di vista del datore di lavoro, gli scatti di anzianità aumentano progressivamente il costo del personale nel tempo. Su un farmacista di 2° livello con minimo ~1.950 € e 6 scatti biennali (ad es. 43 € l’uno), dopo 12 anni di servizio lo scatto cumulativo ammonta a ~258 € mensili in più sul minimo tabellare.

    Il costo totale mensile lordo datoriale include anche i contributi previdenziali (circa 30% del lordo per i dipendenti privati). La progressione degli scatti è un elemento pianificabile del budget del personale.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista dopo 10 anni: scatti cumulativi
    Tizio (farmacista 2° livello, assunto nel 2016) ha maturato 5 scatti biennali (al 2°, 4°, 6°, 8°, 10° anno). Importo per scatto: ~43 €. Scatti totali: 5 × 43 = 215 € lordi mensili in più sul minimo tabellare. Retribuzione mensile 2026: ~1.950 + 215 = 2.165 € lordi. Su 13 mensilità: ~28.145 €/anno lordi.
    Caia – Tredicesima proporzionale per neo-assunta
    Caia viene assunta il 1° settembre 2026. A dicembre 2026 ha lavorato 4 mesi interi. Tredicesima spettante: 4/12 × 1.600 € = 533 € lordi. Sul cedolino di dicembre compare la voce ‘Tredicesima mensilità proporzionale: 533 €’.
    Sempronio – Scatto automatico al biennio
    Sempronio (commesso 4° livello) compie il secondo anno di servizio il 15 giugno 2026. Dal cedolino di luglio (o dal momento della maturazione, secondo le prassi aziendali) gli viene riconosciuto il primo scatto di anzianità: ~25 € lordi mensili in più. Lo scatto si riflette immediatamente anche sul calcolo della tredicesima di dicembre e del TFR maturando.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti di anzianità nel CCNL Farmacie?
    La frequenza è stabilita dal testo del CCNL vigente: indicativamente ogni 2 anni (biennale). Verificare il testo del contratto per gli importi esatti e la periodicità aggiornata.
    Gli scatti di anzianità sono inclusi nella tredicesima?
    Sì. La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto, che include il minimo tabellare più tutti gli scatti di anzianità maturati. Chi ha 5 scatti riceve una tredicesima proporzionalmente più alta rispetto a un neo-assunto.
    Il CCNL Farmacie Private prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL Farmacie Private prevede 13 mensilità (12 ordinarie + tredicesima a dicembre). Non è prevista una quattordicesima mensilità obbligatoria, a differenza di altri CCNL del terziario come il Commercio Confcommercio.
    Gli scatti si perdono cambiando datore?
    Sì, se si cambia datore di lavoro gli scatti maturati presso il vecchio datore non si trasferiscono. Si riparte da zero per il conteggio degli scatti presso il nuovo datore. Il TFR maturato, invece, viene liquidato dal vecchio datore.
    Come si calcolano gli scatti se cambio livello?
    In caso di passaggio a un livello superiore, l’anzianità maturata al livello inferiore si riporta al livello superiore ai fini del calcolo degli scatti. L’importo degli scatti al nuovo livello è quello contrattuale del livello di destinazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private disciplina il periodo di prova con durate differenziate per livello. Le tipologie contrattuali ammesse sono: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro. Il contratto a tempo determinato segue i limiti quantitativi del D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova – CCNL Farmacie Private per livello
    Livello Profilo tipo Durata massima periodo di prova
    Quadro / 1° livello Farmacista direttore / resp. 6 mesi
    2° livello Farmacista collaboratore 4 mesi
    3° livello Addetto qualificato 3 mesi
    4° livello Commesso di farmacia 2 mesi
    5° – 6° livello Magazziniere, ausiliario 1 mese

    Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio, a pena di inapplicabilità. Non può essere rinnovato per lo stesso livello e mansioni.

    Il periodo di prova: disciplina e diritti

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione (art. 2096 c.c.). Il CCNL Farmacie Private fissa la durata massima per ciascun livello: da 1 mese per i livelli inferiori (magazzinieri, ausiliari) fino a 6 mesi per i Quadri e i farmacisti direttori.

    Condizioni essenziali per la validità del periodo di prova:

    • Deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio
    • Deve indicare il livello di inquadramento e le mansioni affidate
    • Non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore, stesso datore, stesso livello e stesse mansioni
    • Non può superare la durata massima contrattuale per quel livello

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione contrattuale piena, al versamento dei contributi previdenziali e alla protezione contro gli infortuni (INAIL). In caso di malattia o infortunio, il periodo di prova si sospende per la durata dell’assenza.

    Contratto a tempo determinato in farmacia

    Il D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018) consente i contratti a tempo determinato entro il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato (con alcune deroghe per le piccole aziende). Per le farmacie, il principale motivo di utilizzo del tempo determinato è la sostituzione di farmacisti assenti (maternità, malattia, ferie estive prolungate).

    Limiti principali:

    • Durata massima: 24 mesi (proroghe comprese) tra stesso datore e stesso lavoratore per lo stesso livello
    • Numero massimo di proroghe: 4 nel corso del contratto
    • Causale obbligatoria per i contratti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee, sostituzioni, stagionalità)

    Il lavoratore a termine ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato di pari livello (principio di non discriminazione ex D.Lgs. 368/2001, ora D.Lgs. 81/2015 art. 25).

    Part-time, apprendistato e somministrazione

    Il contratto part-time (orizzontale, verticale o misto) è frequente nelle farmacie, specie per coprire i turni pomeridiani o festivi con personale a ridotto orario. Il CCNL disciplina le specifiche modalità di utilizzo del part-time nel settore, inclusa la clausola di elasticità (variazione dell’orario concordata individualmente) e di flessibilità (distribuzione dell’orario).

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015 artt. 41-47) è utilizzabile per i giovani tra 18 e 29 anni con durata da 3 a 5 anni a seconda del livello di inquadramento finale. Il CCNL può prevedere una retribuzione ridotta in ingresso (sottoinquadramento di 2 livelli nei primi anni).

    La somministrazione di lavoro (tramite agenzia interinale) è consentita per esigenze temporanee nel rispetto dei limiti quantitativi del CCNL. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione del CCNL applicato dalla farmacia utilizzatrice.

    Assunzione di farmacisti: adempimenti specifici

    L’assunzione di un farmacista collaboratore richiede adempimenti aggiuntivi rispetto agli altri livelli:

    • Verifica dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti (Ordine provinciale competente): il farmacista non abilitato non può svolgere le mansioni riservate per legge
    • Comunicazione alla ASL/farmacia ASL competente per territorio nei casi previsti dalla normativa regionale
    • Indicazione nel contratto del livello di inquadramento con riferimento alla specifica responsabilità assegnata (sostituto del titolare, farmacista di turno, ecc.)

    Il titolare di farmacia risponde personalmente della presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura: l’assenza ingiustificata del farmacista può comportare la chiusura forzata della farmacia da parte dell’autorità sanitaria.

    Casi pratici

    Tizio – Fine del periodo di prova positivo
    Tizio (farmacista 2° livello) viene assunto con 4 mesi di prova. Al terzo mese si ammala per 10 giorni: il periodo di prova si sospende. La prova effettiva dura quindi 4 mesi + 10 giorni. Al superamento della prova, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato senza bisogno di un nuovo atto scritto.
    Caia – Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
    Caia viene assunta a tempo determinato per sostituire la farmacista in maternità (causa di sostituzione documentata: valida anche oltre 12 mesi). Il contratto dura 7 mesi. Al rientro della titolare in maternità, il contratto di Caia cessa automaticamente senza preavviso (la sostituzione era la causale). Caia riceve TFR e ratei proporzionali.
    Sempronio – Apprendistato professionalizzante
    Sempronio, 21 anni, viene assunto come apprendista commesso (livello finale atteso: 4°). Il CCNL prevede un inquadramento iniziale di 2 livelli inferiore: Sempronio parte dal 6° livello con retribuzione proporzionata. Dopo 24 mesi passa al 5° livello; al termine dell’apprendistato (36 mesi totali) viene inquadrato definitivamente al 4° livello con contratto a tempo indeterminato, salvo recesso entro 30 giorni dalla scadenza.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, deve essere concordato per iscritto prima dell’inizio del servizio. Se non è previsto per iscritto nel contratto individuale, non è valido e il lavoratore è a tutti gli effetti assunto a tempo indeterminato fin dal primo giorno.
    Quanti contratti a tempo determinato posso fare con lo stesso datore?
    Il totale non può superare 24 mesi (proroghe incluse) tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per lo stesso livello. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale specifica. Superato il limite, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
    Il farmacista assunto deve essere iscritto all'Ordine?
    Sì. Per svolgere le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche, sostituzione del titolare), l’iscrizione all’Albo provinciale è condizione necessaria. Il titolare verifica l’iscrizione prima dell’assunzione e periodicamente durante il rapporto.
    Il lavoratore part-time può essere convertito a tempo pieno?
    Sì, previo accordo individuale scritto. Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per lo stesso livello, se il datore apre nuove posizioni full-time. Deve manifestare per iscritto la propria disponibilità.
    Cos'è la clausola di elasticità nel part-time?
    È una clausola del contratto part-time che consente al datore di modificare la collocazione temporale dell’orario convenuto (es. spostare il turno da mattina a pomeriggio) con un preavviso minimo e una maggiorazione economica. Deve essere concordata per iscritto con il lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello di inquadramento e all’anzianità. In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo segue le tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i neo-assunti e dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con anzianità precedente al 7 marzo 2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL Farmacie Private
    Livello Anzianità fino a 3 anni Anzianità oltre 3 anni Note
    Quadro / 1° livello 45 giorni di calendario 60 giorni Farmacista direttore / responsabile
    2° livello 30 giorni 45 giorni Farmacista collaboratore ordinario
    3° livello 20 giorni 30 giorni Addetto qualificato
    4° livello 15 giorni 20 giorni Commesso di farmacia
    5° – 6° livello 10 giorni 15 giorni Magazziniere, ausiliario

    Termini indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. I termini si applicano simmetricamente a dimissioni e licenziamento, salvo giusta causa (nessun preavviso).

    Il preavviso: obbligo reciproco

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Vale tanto per il licenziamento (da parte del datore) quanto per le dimissioni (da parte del lavoratore). Il CCNL Farmacie Private fissa i termini minimi in base al livello e all’anzianità: livelli alti e anzianità maggiore comportano preavvisi più lunghi.

    Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore lavora e viene retribuito, il datore paga il normale stipendio. Entrambe le parti possono consensualmente rinunciare al preavviso (c.d. “esonero dal preavviso”).

    Se il datore licenzia senza preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso: una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso contrattuale. Se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo corrispondente.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronati e CAF abilitati), a pena di inefficacia. Il modulo telematico di dimissioni (c.d. “dimissioni online”) è disponibile sul sito cliclavoro.gov.it.

    Il lavoratore ha diritto a revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla firma telematica, senza dover motivare il ripensamento. Il datore non può opporsi alla revoca entro questo termine.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono il rispetto del preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore dimissionario.

    Licenziamento: causali e tutele

    Il licenziamento individuale deve essere scritto e motivato. Le causali ammesse sono:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente (furto, violenza, abbandono del posto); non richiede preavviso
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali (notevole); richiede preavviso
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, tecniche o produttive (es. riduzione del personale, soppressione del posto); richiede preavviso e procedura obbligatoria per aziende con più di 15 dipendenti

    Il licenziamento disciplinare richiede la preventiva contestazione disciplinare scritta e il rispetto del contraddittorio (art. 7 Statuto dei Lavoratori): il lavoratore ha diritto di difendersi per iscritto e/o oralmente entro 5 giorni.

    Tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalla dimensione dell’impresa:

    • Assunti dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015 – contratto a tutele crescenti): in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dispone di norma l’indennità risarcitoria (2-24 mensilità) senza reintegra, salvo licenziamento discriminatorio o nullo (es. maternità, disabilità)
    • Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): tutela reintegratoria forte per le aziende con più di 15 dipendenti in un comune o 60 in totale; tutela indennitaria per le aziende sotto soglia

    La farmacia con meno di 15 dipendenti (situazione molto comune nel settore) rientra nella tutela obbligatoria ridotta: in caso di licenziamento illegittimo, il datore può alternativamente reintegrare o pagare un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni volontarie con preavviso
    Tizio (farmacista 2° livello, 4 anni anzianità) si dimette. Il preavviso contrattuale applicabile è 45 giorni. Presenta le dimissioni tramite portale telematico e lavora i 45 giorni di preavviso. La farmacia gli paga regolarmente le ultime buste. Alla scadenza riceve la liquidazione: TFR maturato + ferie residue + ROL non goduto + ratei 13ª proporzionali ai mesi lavorati dall’ultimo pagamento.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Caia (commessa 4° livello, 6 anni anzianità) viene licenziata per soppressione del posto (la farmacia riduce il personale). La farmacia ha 8 dipendenti: non si applica la procedura preventiva INPS ex L. 604/1966 (sotto i 15 dipendenti). Caia riceve: lettera di licenziamento scritta con motivazione, 20 giorni di preavviso lavorato (o indennità sostitutiva), TFR + competenze finali. Può impugnare entro 60 giorni se ritiene il motivo non genuino.
    Sempronio – Licenziamento disciplinare
    Sempronio (magazziniere 5° livello) viene contestato per assenteismo ingiustificato reiterato (5 assenze non giustificate in 3 mesi). Riceve contestazione disciplinare scritta. Presenta le proprie difese entro 5 giorni. Il titolare, valutate le giustificazioni insufficienti, procede con licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. Sempronio ha 60 giorni per impugnare stragiudizialmente l’atto.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?
    Dipende dal livello e dall’anzianità: da 10 giorni (livelli bassi, anzianità breve) a 60 giorni (Quadro/1° livello con oltre 3 anni). Verificare il testo del CCNL vigente. In ogni caso le dimissioni devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro.
    Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?
    Le regole sulla motivazione e la procedura disciplinare sono uguali per tutte le aziende. Le tutele contro il licenziamento illegittimo invece variano: nelle farmacie con meno di 15 dipendenti si applica la tutela obbligatoria ridotta (indennità tra 2,5 e 6 mensilità, non reintegra di regola).
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato dal licenziamento per malattia. Il datore può licenziare solo al superamento del comporto. Sono consentiti altri tipi di licenziamento (es. per giusta causa grave o per motivo oggettivo indipendente dalla malattia), ma sono soggetti a impugnazione.
    Cosa ricevo alla fine del rapporto?
    TFR maturato, ferie residue non godute (liquidate monetariamente), ROL non goduto, ratei di tredicesima maturati dall’ultimo pagamento, indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato), eventuale indennità di licenziamento (per le fattispecie previste da legge o contratto).
    Come si impugna un licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto (raccomandata, PEC, qualsiasi atto scritto con data certa). Entro i successivi 180 giorni deve depositare ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la procedura di conciliazione obbligatoria (per le tutele crescenti).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TFR nel CCNL Farmacie Private: calcolo, destinazione e anticipazione

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) matura ogni anno in misura pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il lavoratore può destinarlo a un fondo di previdenza complementare o mantenerlo in azienda (o all’INPS per aziende con più di 50 addetti). L’anticipazione del TFR è consentita per specifici motivi dopo almeno 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Calcolo del TFR – CCNL Farmacie Private
    Voce Formula / Importo Note
    Quota annua TFR Retribuzione annua lorda / 13,5 Include tutte le voci retributive continuative
    Rivalutazione annua (TFR in azienda) 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Calcolata al 31 dicembre di ogni anno
    Imposta sostitutiva rivalutazione 17% sulla rivalutazione maturata Versata dal datore all’Erario ogni anno
    Tassazione TFR a liquidazione Aliquota media ultimi 5 anni (separata) Tassazione separata ex art. 17 TUIR
    TFR farmacista 2° liv. (1 anno) ~1.950 × 13 / 13,5 = ~1.878 € Quota annua lorda approssimativa
    TFR commesso 4° liv. (1 anno) ~1.600 × 13 / 13,5 = ~1.541 € Quota annua lorda approssimativa

    La retribuzione utile al TFR comprende minimo tabellare, scatti, indennità fisse e continuative, tredicesima. Esclude rimborsi spese, premi variabili una tantum e compensi occasionali.

    Come si calcola il TFR

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. Il meccanismo è uniforme per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dal CCNL applicato.

    La quota annua si calcola dividendo la retribuzione annua utile per il divisore 13,5:

    Quota TFR annua = Retribuzione annua lorda utile ÷ 13,5

    La retribuzione utile al TFR include: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità fisse e continuative (es. indennità di turno, indennità domenicale se percepita con regolarità), tredicesima. Esclude: rimborsi spese, premi variabili non ricorrenti, compensi occasionali.

    Esempio per un farmacista collaboratore di 2° livello con minimo 1.950 € e tredicesima:

    • Retribuzione annua utile: 1.950 × 13 = 25.350 €
    • Quota TFR annua: 25.350 / 13,5 = 1.878 €

    Rivalutazione e destinazione

    Il TFR accantonato in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS per le imprese con più di 50 dipendenti) viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre con un tasso composto:

    • 1,5% in misura fissa
    • più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (inflazione)

    Sulla rivalutazione maturata, il datore versa annualmente una imposta sostitutiva del 17% all’Erario (prima era 11%; aumentata dalla L. 190/2014).

    In alternativa all’accantonamento in azienda, il lavoratore può destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare (es. Previmoda, Cometa, o un fondo aperto/PIP). La destinazione è una scelta individuale irrevocabile per il TFR futuro, effettuata entro 6 mesi dall’assunzione o dopo ogni rinnovo del CCNL.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato prima della cessazione del rapporto alle seguenti condizioni:

    • Almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore
    • Importo non superiore al 70% del TFR maturato
    • Motivazione tassativa: spese sanitarie documentate per terapie o interventi straordinari, acquisto della prima casa (anche per i figli), congedo straordinario per gravi motivi familiari
    • La richiesta è soddisfatta annualmente entro un plafond massimo del 10% dei lavoratori aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti

    L’anticipazione non è un diritto assoluto se l’azienda non ha liquidità sufficiente: il datore può rifiutare motivatamente. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata come il TFR definitivo.

    Tassazione alla liquidazione

    Il TFR liquidato alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata (art. 17 e 19 TUIR): non si somma al reddito dell’anno di percezione, ma viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni lavorativi del contribuente.

    Se il TFR rimane destinato a un fondo pensione complementare, alla prestazione finale si applica l’aliquota del 15% (riducibile fino al 9% per anzianità di partecipazione superiore a 15 anni). Il confronto tra TFR in azienda (tassazione ordinaria separata) e TFR in fondo pensione (15-9%) è uno dei fattori chiave nella scelta di destinazione.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 10 anni in farmacia
    Tizio (farmacista 2° livello) lascia la farmacia dopo 10 anni. Retribuzione media utile annua: ~25.350 €. Quota TFR per anno: 1.878 €. TFR grezzo prima delle rivalutazioni: 1.878 × 10 = 18.780 €. Con rivalutazioni annue (ipotesi inflazione media 2%): TFR rivalutato ~20.500 € circa. Tassazione separata con aliquota media ~23%: netto ~15.785 €.
    Caia – Anticipazione per prima casa
    Caia (commessa 4° livello, 9 anni di servizio) ha maturato circa 13.869 € di TFR. Richiede l’anticipazione del 70% per l’acquisto della prima casa: 13.869 × 0,70 = 9.708 €. La farmacia ha 12 dipendenti e può soddisfare la richiesta nei limiti del plafond annuo. L’importo è anticipato in busta paga con tassazione separata.
    Sempronio – Scelta del fondo pensione
    Sempronio viene assunto come magazziniere (5° livello). Entro 6 mesi dall’assunzione deve scegliere la destinazione del TFR futuro. Valuta: TFR in azienda (rivalutazione ~1,5+0,75×inflazione, tassazione separata finale) vs fondo pensione (rendimento variabile, tassazione 15-9%). Con un orizzonte di 30 anni a lavoro, il fondo pensione offre generalmente vantaggi fiscali: Sempronio aderisce al fondo di categoria indicato dal CCNL.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR annuo?
    Dividendo la retribuzione annua utile (minimo + scatti + indennità fisse + tredicesima) per 13,5. Per un commesso con minimo 1.600 € su 13 mensilità: 1.600 × 13 / 13,5 = 1.541 € di TFR lordo per anno di servizio.
    Conviene lasciare il TFR in azienda o versarlo al fondo pensione?
    Non esiste una risposta universale: dipende dall’età, dall’orizzonte temporale, dal rendimento del fondo e dall’aliquota IRPEF personale. In linea generale, per lavoratori giovani con lungo orizzonte, il fondo pensione offre vantaggi fiscali (aliquota 15-9% vs aliquota media ordinaria). Per lavoratori prossimi alla pensione con redditi bassi la differenza è minore.
    Posso richiedere l'anticipazione del TFR prima della pensione?
    Sì, ma solo dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per importo massimo del 70% del maturato, e per motivazioni tassative (spese sanitarie straordinarie, prima casa, congedo per gravi motivi). La richiesta non è un diritto assoluto: il datore può rifiutare nei limiti del plafond annuo.
    Il TFR viene pagato subito alla cessazione?
    Il datore deve liquidare il TFR entro il termine ragionevole previsto dalla prassi contrattuale (di norma con l’ultimo cedolino o il mese successivo). In caso di ritardo, maturano interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. Il CCNL può prevedere termini specifici.
    Cosa include la retribuzione utile al TFR?
    Include: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima (e quattordicesima se prevista), indennità fisse e continuative (turno, domenicale se fisso, reperibilità se continuativa). Esclude: rimborsi spese, premi variabili una tantum, compensi occasionali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private integra la disciplina legale su maternità, paternità e congedi parentali. Il congedo di maternità dura 5 mesi con integrazione al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni. Il congedo parentale facoltativo arriva a 6 mesi per ciascun genitore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Maternità e paternità – Riepilogo CCNL Farmacie Private
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte normativa
    Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o flessibile) 80% INPS + integrazione CCNL al 100% D.Lgs. 151/2001 art. 16-22
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (entro 5 mesi dalla nascita) 100% retribuzione (INPS) L. 234/2021; D.Lgs. 105/2022
    Congedo parentale (facoltativo) – madre Fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio 30% INPS (60% per i primi 3 mesi entro 6 anni) D.Lgs. 151/2001 art. 32
    Congedo parentale (facoltativo) – padre Fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio 30% INPS (60% per i primi 3 mesi entro 6 anni) D.Lgs. 151/2001 art. 32
    Congedo parentale totale coppia Massimo 11 mesi complessivi Come sopra per quota spettante a ciascuno D.Lgs. 151/2001
    Permessi allattamento 2 ore/giorno (1 se orario < 6h) nel 1° anno 100% retribuzione (INPS) D.Lgs. 151/2001 art. 39

    Congedo di maternità: 5 mesi di tutela obbligatoria

    Il congedo di maternità (ex “astensione obbligatoria”) dura 5 mesi complessivi. La distribuzione standard è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (c.d. schema “2+3”), ma la lavoratrice può optare per lo schema flessibile: 1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto, purché il medico e il datore attestino che tale scelta non pregiudica la salute.

    Durante il congedo di maternità l’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Farmacie Private integra il trattamento al 100% della retribuzione, a carico del datore: la lavoratrice non subisce quindi alcuna riduzione dello stipendio nel periodo di maternità obbligatoria.

    Il periodo di congedo di maternità è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, del TFR e degli scatti di anzianità come se la lavoratrice fosse in servizio effettivo.

    Congedo di paternità: 10 giorni obbligatori

    Dal 2022, con il recepimento della Direttiva UE 2019/1158 tramite il D.Lgs. 105/2022, il congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni lavorativi (non più 7), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).

    I 10 giorni non sono frazionabili a ore e sono aggiuntivi rispetto al congedo parentale facoltativo. Il trattamento economico è al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS. Il padre ha il diritto di fruire dei 10 giorni anche se la madre è già in congedo di maternità.

    Il padre può inoltre fruire di 1 giorno aggiuntivo facoltativo in sostituzione di 1 giorno del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).

    Congedo parentale facoltativo

    Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale facoltativo fino a 6 mesi (entro i 12 anni del figlio). Il totale per entrambi i genitori non può superare 11 mesi complessivi. Dal D.Lgs. 105/2022, i primi 3 mesi di congedo parentale se fruiti entro il 6° anno del figlio sono indennizzati al 60% (precedentemente al 30%) della retribuzione, a carico dell’INPS.

    Nel settore farmaceutico, il congedo parentale del farmacista pone problemi pratici di sostituzione: il titolare deve garantire la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura. Il CCNL prevede la possibilità di assunzione a termine in sostituzione del lavoratore in congedo parentale.

    Tutele aggiuntive nel settore farmaceutico

    Le lavoratrici in gravidanza che svolgono mansioni a rischio (es. manipolazione di preparazioni galeniche, contatto con sostanze chimiche, posture prolungate) hanno diritto all’interdizione anticipata dal lavoro su istanza alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), con certificazione medica. In farmacia le preparazioni magistrali e la gestione di sostanze stupefacenti rientrano tra le attività potenzialmente rischiose in gravidanza.

    Le lavoratrici in gravidanza e in allattamento non possono essere adibite a lavoro notturno (art. 53 D.Lgs. 151/2001): il CCNL Farmacie deve essere applicato coerentemente con questo divieto, con obbligo di trasferimento al turno diurno o, se impossibile, di interdizione anticipata retribuita.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternità in farmacia
    Tizio (farmacista 2° livello) diventa padre in marzo 2026. Fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio spalmati su 2 settimane (non consecutivi). Il titolare deve garantire la copertura turni: organizza la sostituzione con un farmacista a scorrimento di turno. Tizio riceve il 100% della retribuzione per i 10 giorni, erogata dall’INPS con anticipazione in busta paga.
    Caia – Maternità con integrazione al 100%
    Caia (commessa 3° livello) va in maternità con schema 2+3. Retribuzione mensile lorda: ~1.700 €. L’INPS eroga l’80%: 1.360 €. Il datore integra il 20% mancante: 340 €. Caia riceve 1.700 € lordi mensili come durante il lavoro normale, senza alcuna riduzione. Il periodo di 5 mesi matura ferie, TFR e scatti di anzianità.
    Sempronio – Congedo parentale facoltativo
    Sempronio (addetto qualificato 3° livello) decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale entro il 4° anno del figlio. L’INPS eroga il 60% della retribuzione (aggiornamento D.Lgs. 105/2022). Su 1.700 € lordi mensili: percepisce ~1.020 €/mese per 3 mesi. Il datore assume un sostituto a tempo determinato per il periodo. Al rientro, Sempronio riprende il proprio posto e livello.

    Domande frequenti

    Il datore integra la maternità al 100%?
    Sì, il CCNL Farmacie Private prevede l’integrazione datoriale al 100% per il periodo di congedo di maternità obbligatorio (5 mesi). L’INPS eroga l’80% e il datore versa il 20% restante, senza alcuna riduzione dello stipendio per la lavoratrice.
    Quanti giorni di paternità spettano nel 2026?
    10 giorni lavorativi obbligatori, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% dall’INPS. Si aggiunge 1 giorno facoltativo in sostituzione del congedo di maternità della madre (con accordo scritto).
    Una farmacista incinta può fare il turno notturno?
    No. L’art. 53 del D.Lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza e fino a 1 anno dopo il parto (se allattano). Il datore deve trasferirla al turno diurno; se impossibile, l’ASL può disporre l’interdizione anticipata retribuita.
    Il congedo parentale matura TFR e ferie?
    Solo in parte: il congedo parentale è considerato servizio ai fini del TFR e degli scatti di anzianità, ma le ferie maturano solo per il periodo effettivamente lavorato (non durante l’astensione). Alcuni CCNL prevedono eccezioni: verificare il testo del contratto vigente.
    Si può lavorare durante il congedo parentale?
    No. Il congedo parentale è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore durante il periodo di astensione. È possibile svolgere attività autonoma accessoria, nel rispetto dei limiti di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede un periodo di comporto durante il quale il rapporto di lavoro è tutelato dall’interruzione per malattia o infortunio. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL integra il trattamento fino a raggiungere una quota della retribuzione normale. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con trattamenti specifici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Comporto e integrazione malattia – CCNL Farmacie Private
    Anzianità di servizio Periodo di comporto Integrazione datoriale
    Fino a 3 anni 6 mesi (180 giorni di calendario) 100% retrib. per i primi 30 gg; 75% dal 31° al 180°
    Da 3 a 6 anni 9 mesi (270 giorni) 100% per i primi 60 gg; 75% dal 61° al 270°
    Oltre 6 anni 12 mesi (360 giorni) 100% per i primi 90 gg; 75% dal 91° al 360°
    Malattia oncologica / cronica grave Comporto prolungato (accordo individuale) Possibile proroga del comporto per accordo

    Importi e durate indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. L’integrazione datoriale si calcola sulla differenza tra retribuzione normale e indennità INPS (40% nei primi 20 gg di malattia, 50% dal 21° al 180° per i non-operai).

    Il comporto: cos'è e come si calcola

    Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per la sola ragione dell’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro (art. 2110 c.c.). Scaduto il comporto senza guarigione, il datore può legittimamente risolvere il rapporto.

    Nel CCNL Farmacie Private il comporto è progressivo in base all’anzianità: da 6 mesi (anzianità breve) a 12 mesi (anzianità consolidata). Si contano i giorni di calendario di assenza per malattia nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (comporto per sommatoria): non occorre che le assenze siano consecutive.

    È importante distinguere tra comporto secco (periodo unico continuativo) e comporto per sommatoria (accumulo di più periodi discontinui): il CCNL Farmacie applica il comporto per sommatoria su base triennale scorrevole.

    Indennità INPS e integrazione contrattuale

    Durante la malattia il lavoratore riceve:

    1. Indennità INPS: per i lavoratori dipendenti privati, l’INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. “giorni di carenza”, non retribuiti dall’INPS salvo integrazione contrattuale)
    2. Integrazione datoriale: il CCNL obbliga il datore a integrare l’indennità INPS fino a raggiungere la percentuale contrattuale della retribuzione normale (100% o 75% a seconda della fascia e dell’anzianità)

    I giorni di carenza (i primi 3 di ogni evento morboso) sono a carico del lavoratore secondo la legge, ma molti CCNL (incluso quello delle farmacie) prevedono l’integrazione totale anche dei giorni di carenza, almeno per un numero limitato di eventi nell’anno.

    Infortunio sul lavoro e INAIL

    L’infortunio sul lavoro (incidente accaduto in occasione di lavoro) e la malattia professionale (causata dall’attività lavorativa) rientrano nella tutela INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

    In caso di infortunio sul lavoro:

    • Dal 1° giorno: il datore paga la giornata dell’infortunio per intero
    • Dal 2° al 3° giorno: il datore integra al 60% (INAIL non copre i primi 3 giorni)
    • Dal 4° al 90° giorno: INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera; il CCNL integra fino al 100%
    • Dal 91° giorno in poi: INAIL sale al 75%; il CCNL integra fino al 100%

    Il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria: il lavoratore infortunato è tutelato per l’intero periodo di inabilità, senza rischio di superamento del comporto.

    Aspettativa non retribuita e tutele aggiuntive

    Superato il comporto senza guarigione, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore non è obbligato a concederla (salvo accordo aziendale), ma la prassi in molte farmacie prevede la concessione per gravi patologie documentate.

    Durante l’aspettativa non retribuita:

    • Non maturano ferie, TFR, scatti di anzianità
    • Il lavoratore può iscriversi volontariamente alla contribuzione INPS
    • Il rapporto resta sospeso ma non risolto

    Per le patologie oncologiche il D.Lgs. 105/2022 (che recepisce la Direttiva UE 2019/1158) ha rafforzato le tutele: diritto a riduzione o adeguamento dell’orario di lavoro per cure, con possibilità di lavoro agile se compatibile con le mansioni.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata e comporto per sommatoria
    Tizio (farmacista 2° livello, 4 anni di anzianità) ha accumulato negli ultimi 3 anni: 15 gg nel 2024, 30 gg nel 2025, 40 gg nel primo semestre 2026 = 85 giorni su base triennale. Il comporto applicabile è 270 giorni (3-6 anni anzianità). Tizio è ancora ben al di sotto del limite: può ammalarsi ancora per circa 185 giorni prima di raggiungere il comporto.
    Caia – Infortunio in farmacia
    Caia (commessa 4° livello) scivola in magazzino e si rompe il polso: 30 giorni di prognosi. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. Nei primi 3 giorni il datore integra la retribuzione al 60%. Dal 4° al 30° giorno: INAIL paga il 60%, il CCNL integra fino al 100%. Nessun giorno viene contato nel comporto per malattia ordinaria.
    Sempronio – Superamento del comporto
    Sempronio (6° livello, 2 anni anzianità) ha accumulato 190 giorni di assenza per malattia in 36 mesi: supera il comporto di 180 giorni (fino a 3 anni anzianità). Il datore lo contatta formalmente per comunicare il superamento del comporto e l’intenzione di risolvere il rapporto. Sempronio richiede un’aspettativa non retribuita di 60 giorni per tentare di guarire: il datore valuta e concede discrezionalmente l’aspettativa.

    Domande frequenti

    Cosa succede se supero il periodo di comporto?
    Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare per superamento del comporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Prima del licenziamento deve comunicare formalmente il superamento e attendere che il lavoratore rientri. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle mensilità di preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva).
    I giorni di carenza vengono pagati nel CCNL Farmacie?
    I primi 3 giorni di ogni evento morboso sono i ‘giorni di carenza’: l’INPS non li copre. Il CCNL Farmacie Private prevede di norma l’integrazione parziale o totale dei giorni di carenza per un numero limitato di eventi nell’anno (verificare il testo contrattuale vigente).
    L'infortunio viene contato nel comporto?
    No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale (INAIL) non si computa nel periodo di comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore infortunato è tutelato per l’intera durata dell’inabilità.
    Chi paga durante la malattia: il datore o l'INPS?
    Entrambi: l’INPS eroga l’indennità di malattia (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno); il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL (100% o 75%) tramite il meccanismo dell’anticipazione in busta paga e del conguaglio con l’INPS.
    Un farmacista collaboratore malato può essere sostituito?
    Sì, il datore può assumere personale a tempo determinato in sostituzione del farmacista assente per malattia (art. 19, D.Lgs. 81/2015). La sostituzione non pregiudica il diritto del lavoratore malato al rientro alla guarigione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private riconosce un monte ferie di 26-28 giorni lavorativi annui, permessi ROL aggiuntivi e le ore per ex festività civili abolite. Nel settore farmaceutico la fruizione delle ferie va conciliata con i turni obbligatori di guardia e con le necessità di continuità del servizio al pubblico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Farmacie Private – Riepilogo
    Voce Spettanza annua Note
    Ferie (fino a 3 anni anzianità) 26 giorni lavorativi Maturazione mensile ~2,17 gg/mese
    Ferie (oltre 3 anni anzianità) 28 giorni lavorativi Maturazione mensile ~2,33 gg/mese
    Permessi ROL Da definire da CCNL (indicat. 56-72 ore) In base alla dimensione aziendale
    Ex festività (festività abolite) 32 ore (4 giornate) L. 54/1977: S.Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre
    Permessi per matrimonio 15 giorni di calendario Retribuiti, fruibili entro l’anno
    Permessi per lutto familiare 3 giorni per coniuge/convivente/parenti 1° grado Retribuiti, indipendenti da ferie/ROL
    Permessi L. 104/1992 3 giorni/mese (disabile grave) o 2h/giorno Per assistenza a familiare con disabilità grave

    Ferie: diritto irrinunciabile e pianificazione turni

    Il CCNL Farmacie Private garantisce un monte ferie di 26 giorni lavorativi annui per i lavoratori con anzianità fino a 3 anni, che sale a 28 giorni per chi ha maturato oltre 3 anni di servizio. La maturazione è proporzionale ai mesi di lavoro effettivo: chi viene assunto a metà anno matura circa metà del monte ferie.

    Nel settore farmaceutico, la pianificazione delle ferie estive è particolarmente vincolata dall’obbligo di garantire il servizio al pubblico. Il titolare di farmacia deve assicurare la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura per legge: questo significa che le ferie dei farmacisti devono essere scalate, non coincidenti, e il piano ferie deve essere comunicato per tempo.

    Il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Cost., art. 2109 c.c.): le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il rapporto. Alla cessazione, le ferie residue sono liquidate in busta paga come voce specifica.

    ROL e permessi individuali

    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito aggiuntive alle ferie, previste dai CCNL del settore privato in sostituzione delle riduzioni di orario degli anni Ottanta. Nel CCNL Farmacie Private il monte ROL è stabilito dal testo contrattuale vigente (indicativamente 56-72 ore annue a seconda della dimensione aziendale e degli accordi di rinnovo).

    I ROL si fruiscono come:

    • Giornate intere di permesso, con preavviso al titolare
    • Ore singole di uscita anticipata o entrata posticipata, per esigenze personali (visite mediche, pratiche burocratiche)

    Il ROL non goduto entro l’anno può essere riportato all’anno successivo entro certi limiti, o liquidato monetariamente alla fine del rapporto.

    Permessi per eventi e cause familiari

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi per eventi specifici, che non gravano sul monte ferie né sui ROL:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario di permesso retribuito, fruibili entro l’anno dalla celebrazione
    • Lutto per coniuge, convivente stabile, figli, genitori: 3 giorni di calendario per evento
    • Gravi situazioni familiari: permessi previsti dalla L. 53/2000 e dal D.Lgs. 151/2001

    I permessi L. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità grave (3 giorni al mese) sono disciplinati direttamente dalla legge e si aggiungono ai permessi contrattuali.

    Maturazione proporzionale e ferie in caso di malattia

    La maturazione delle ferie si calcola in proporzione ai mesi di servizio prestato. Di norma si considera che ogni mese compiuto di servizio dà diritto a 1/12 del monte ferie annuo.

    Durante la malattia, le ferie continuano a maturare: il periodo di malattia è considerato servizio prestato ai fini della maturazione di ferie e ROL, nei limiti del periodo di comporto contrattuale. Oltre il comporto, se il rapporto cessa, le ferie maturate e non godute sono liquidate alla risoluzione.

    Il lavoratore che si ammala durante le ferie già programmate ha diritto all’interruzione delle ferie per il periodo di malattia, purché la malattia sia documentata con certificato medico inviato in tempo reale: le giornate di malattia non si “consumano” dal monte ferie.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista con piano ferie estive
    Tizio (farmacista 1° livello, 5 anni anzianità) ha diritto a 28 giorni di ferie. Il titolare pianifica le ferie in modo che almeno un farmacista sia sempre presente in agosto. Tizio prende 14 giorni in agosto e 14 giorni tra aprile e settembre. Le ferie vengono approvate con almeno 30 giorni di anticipo per consentire la copertura turni.
    Caia – ROL per visita medica e pratiche
    Caia (commessa 4° livello) deve effettuare 3 ore di visita specialistica un giovedì mattina. Richiede 3 ore di ROL con preavviso di 2 giorni. Il permesso viene accordato e non incide sulle ferie. Sul cedolino di quel mese compare la voce ‘ROL goduto: 3 ore’.
    Sempronio – Malattia durante le ferie
    Sempronio è in ferie da lunedì. Mercoledì si ammala e ottiene certificato medico del medico di base con diagnosi e prognosi di 4 giorni. Invia il certificato via telematica (INPS) e comunica tempestivamente al titolare. Le 4 giornate di malattia non vengono conteggiate come ferie: Sempronio riprende le ferie il giorno successivo alla guarigione e potrà fruire dei 4 giorni residui in un altro periodo concordato.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Farmacie Private?
    26 giorni lavorativi annui per i primi 3 anni di anzianità, 28 giorni oltre i 3 anni. La maturazione è mensile e proporzionale al servizio prestato.
    Il titolare può negare le ferie?
    Il titolare può posticipare le ferie per comprovate esigenze organizzative (copertura turni obbligatori, picchi di attività), ma non può negarle definitivamente. Le ferie devono essere godute almeno in misura di 2 settimane consecutive nel corso dell’anno (art. 2109 c.c.).
    Le ferie maturano durante la malattia?
    Sì. Durante la malattia, nei limiti del comporto contrattuale, le ferie continuano a maturare come se il lavoratore fosse in servizio. Oltre il comporto, la maturazione cessa e il rapporto può essere risolto dal datore.
    Cosa sono le ex festività?
    Sono le 5 festività civili abolite dalla L. 54/1977 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre) che i CCNL del settore privato compensano con 32 ore di permesso retribuito aggiuntivo (4 giornate), da fruire durante l’anno.
    Si può rinunciare alle ferie per essere pagati?
    No, durante il rapporto di lavoro in corso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile: la rinuncia alle ferie in cambio di denaro è nulla. Solo alla cessazione del rapporto le ferie residue vengono liquidate monetariamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Farmacie Private: orario di lavoro, turni, reperibilità e servizio notturno

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con frequente articolazione su turni che coprono sette giorni su sette, inclusi festivi e turni notturni. Il servizio notturno e festivo è remunerato con specifiche indennità contrattuali. La reperibilità fuori orario è soggetta a compenso aggiuntivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni e indennità orario CCNL Farmacie Private
    Tipologia Maggiorazione / Indennità Note
    Straordinario diurno feriale +15% (prime 8h mensili) / +20% (oltre) Su quota oraria normale
    Lavoro domenicale ordinario (in turno) Indennità domenicale ~10-15 € a turno Quota fissa per turno domenicale
    Lavoro festivo infrasettimanale +30% sulla quota oraria Festività nazionali e contrattualmente riconosciute
    Turno notturno (22:00-6:00) Indennità notturna contrattuale Quota mensile o per turno a seconda dell’accordo
    Reperibilità fuori orario Quota oraria di reperibilità Solo se chiamata effettiva; diverso da standby non retribuito
    Servizio di guardia notturna continuativa Specifica indennità di guardia Farmacie con servizio notturno continuo obbligatorio per legge

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole al lavoratore. Importi puntuali da verificare sull’ultimo testo del CCNL vigente.

    Orario contrattuale: 40 ore e distribuzione su turni

    L’orario di lavoro contrattuale nel CCNL Farmacie Private è fissato a 40 ore settimanali, in conformità con l’art. 3 del D.Lgs. 66/2003. La peculiarità del settore farmaceutico è che le farmacie possono essere obbligate per legge a garantire aperture continuate (festivi, domeniche, notturno) secondo il piano di turno delle farmacie stabilito dall’autorità sanitaria locale (ASL/Comune).

    Di conseguenza, l’organizzazione del lavoro si articola frequentemente su turni rotanti che coprono l’arco settimanale completo. Il dipendente non ha diritto a scegliere il proprio turno, ma ha diritto a conoscere il piano turni con congruo anticipo (di norma almeno una settimana) e a un riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive come previsto dalla legge.

    Servizio notturno e farmacie di guardia

    Alcune farmacie sono designate come farmacie di guardia notturna secondo il piano ASL: sono obbligate ad apertura continuata nelle ore notturne (di norma 22:00-8:00) in rotazione con le altre farmacie del territorio.

    Il dipendente assegnato al turno notturno ha diritto a:

    • Indennità notturna contrattuale: quota aggiuntiva per ogni ora di servizio prestato nell’arco notturno (22:00-6:00 secondo la definizione legale del D.Lgs. 66/2003)
    • Limiti di legge al lavoro notturno: il lavoratore notturno (chi presta almeno 3 ore per turno nell’arco notturno con frequenza regolare) non può superare 8 ore medie di lavoro notturno per periodo di 24 ore, calcolate su base mensile
    • Sorveglianza sanitaria: diritto a visita medica preventiva e periodica ex D.Lgs. 66/2003 art. 14

    Reperibilità: differenza da servizio attivo

    La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di essere rintracciabile e disponibile a intervenire fuori dal proprio orario di lavoro, su chiamata del datore. È distinta dal servizio attivo:

    • Durante la reperibilità il lavoratore non lavora ma deve restare raggiungibile; è compensata con una quota oraria di reperibilità anche in assenza di chiamata effettiva
    • Se scatta la chiamata effettiva, il tempo di intervento è retribuito come lavoro ordinario o straordinario a seconda dell’orario

    Nella farmacia con servizio notturno, la reperibilità è spesso organizzata in modo che un farmacista sia sempre contattabile per aperture su chiamata (c.d. “sportello notturno” con campanello).

    Straordinario: limiti e calcolo

    Il limite annuo di straordinari individuali è di norma 250 ore (in linea con i principali CCNL del settore privato). Lo straordinario richiede il consenso del lavoratore, salvo situazioni di urgenza motivata.

    Calcolo della quota oraria: per un farmacista di 2° livello con minimo ~1.950 €, il divisore contrattuale è tipicamente 168 ore (40h × 4,2 settimane): 1.950 / 168 = 11,61 €/h. Su 8 ore di straordinario festivo (+30%): 8 × 11,61 × 1,30 = 120,74 € lordi aggiuntivi.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista in turno notturno di guardia
    Tizio (farmacista 1° livello) è assegnato alla guardia notturna sabato notte (22:00-8:00, 10 ore). Riceve l’indennità notturna contrattuale per le ore 22:00-6:00 (8 ore) più le ultime 2 ore remunerate come straordinario diurno festivo (+30%). La busta paga di quel mese include la voce separata ‘indennità notturna’ e la quota straordinario.
    Caia – Reperibilità senza chiamata
    Caia (commessa 4° livello) è in reperibilità domenicale dalle 14:00 alle 20:00 ma non viene chiamata. In base al CCNL riceve comunque la quota oraria di reperibilità per 6 ore, anche senza aver effettivamente lavorato. Se fosse stata chiamata, le ore di intervento sarebbero state remunerate come domenicale (+30% o indennità domenicale, la più favorevole).
    Sempronio – Farmacista e lavoro notturno continuativo
    Sempronio presta servizio notturno (22:00-6:00) per più di 3 turni al mese con regolarità: è classificabile come ‘lavoratore notturno’ ai sensi del D.Lgs. 66/2003. Ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica, non può essere adibito in media a più di 8 ore notturne ogni 24 ore su base mensile, e può richiedere il trasferimento al lavoro diurno in caso di sopravvenute condizioni di salute documentate.

    Domande frequenti

    Un farmacista dipendente è obbligato a fare il turno notturno?
    Sì, se il turno notturno rientra nell’organizzazione aziendale legittimamente stabilita e nella programmazione turni comunicata con anticipo. Il rifiuto ingiustificato può configurare inadempimento contrattuale. Eccezioni: gravidanza, allattamento, condizioni di salute documentate, figli under 3 anni (diritto al trasferimento al diurno su richiesta).
    Quanto vale l'indennità notturna nel CCNL Farmacie?
    L’importo puntuale è stabilito dal testo del CCNL vigente e dagli accordi di rinnovo: è una quota per ogni ora notturna prestata (22:00-6:00) o un forfait mensile se il turno notturno è stabile. Verificare il testo del contratto aggiornato.
    La reperibilità viene sempre pagata?
    Sì, il tempo di reperibilità è retribuito con una quota oraria anche in assenza di chiamata effettiva. Se scatta l’intervento, le ore lavorate sono retribuite come lavoro ordinario o straordinario aggiuntivo.
    Quali sono i limiti al lavoro domenicale?
    Il CCNL Farmacie disciplina il lavoro domenicale nell’ambito della turnistica obbligatoria di settore. Non esiste un divieto assoluto di lavorare la domenica: il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo in altra giornata della settimana e all’indennità domenicale contrattuale.
    Quante ore di straordinario sono consentite?
    Il limite contrattuale è di norma 250 ore annue. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003 art. 4).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Farmacie Private 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2021 (ultima tabella vigente)

    Livello Minimo mensile lordo
    Q1 2.345,37 €
    Q2 (oltre 12 anni) 2.169,97 €
    Q2 (fino a 12 anni) 2.139,97 €
    Q3 (oltre 12 anni) 2.099,97 €
    Q3 (fino a 12 anni) 2.069,97 €
    Liv. 1 (farmacista collaboratore) 1.969,97 €
    Liv. 2 1.747,88 €
    Liv. 3 1.659,50 €
    Liv. 4 1.542,75 €
    Liv. 5 1.421,37 €
    Liv. 6 1.327,25 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €, più l’indennità speciale per i quadri) del CCNL per i dipendenti delle farmacie private (Federfarma con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS), firmato il 7/9/2021 con tabelle in vigore dal 1° novembre 2021. ⚠ Il contratto è SCADUTO il 31 agosto 2024 e il rinnovo è in alto mare: la trattativa si è più volte interrotta (stato di agitazione proclamato dai sindacati); sul tavolo Federfarma ha messo circa +220 € per i farmacisti al 1° livello (200 + 20 di clausola di garanzia) e +150 € per il personale non farmacista, con riparametrazione — proposte finora giudicate insufficienti dalle organizzazioni sindacali anche sul recupero dell’inflazione. Gli importi in tabella restano quindi i minimi vigenti fino alla firma del nuovo accordo; aggiorneremo la tabella al rinnovo. A questi valori si aggiungono scatti di anzianità (es. 25,31 € al 1° livello) e le eventuali indennità previste (direzione, mansioni speciali).

    Fonte: tabelle del CCNL 7/9/2021 verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti; stato del rinnovo da fonti sindacali e di settore (febbraio-marzo 2026). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura del minimo tabellare

    Il minimo tabellare del CCNL Farmacie Private è composto da paga base contrattuale e indennità di contingenza (elemento storico inglobato). Su questo si stratificano:

    • Scatti di anzianità: maturati ogni biennio o triennio a seconda della contrattazione vigente
    • Indennità di turno: per chi svolge lavoro su turni (incluso servizio notturno e festivo)
    • Indennità di reperibilità: per il personale reperibile fuori orario ordinario
    • Superminimi individuali: miglioramenti concordati al momento dell’assunzione o nel corso del rapporto
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre, pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto

    A differenza del CCNL Commercio Confcommercio (14 mensilità), il CCNL Farmacie Private prevede 13 mensilità. Il minimo annuale si calcola pertanto moltiplicando il mensile per 13.

    Il peso della qualifica professionale nella retribuzione

    Il differenziale retributivo tra farmacista collaboratore (1°-2° livello) e commesso (4° livello) riflette la responsabilità professionale che il farmacista assume per legge: iscrizione obbligatoria all’Ordine dei Farmacisti, responsabilità penale e civile nella dispensazione dei farmaci, obbligo di aggiornamento professionale ECM.

    L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti) gestisce la cassa previdenziale autonoma dei farmacisti liberi professionisti: il farmacista dipendente è iscritto all’INPS (gestione dipendenti privati) e non all’ENPAF in via principale, ma può versare contributi ENPAF per attività professionali accessorie.

    Aumenti contrattuali e rinnovo

    Il CCNL Farmacie Private è soggetto a rinnovo periodico. L’ultimo ciclo contrattuale definito (2022) ha stabilito incrementi scaglionati. Con il rinnovo in corso alla data di riferimento (maggio 2026), le parti trattano adeguamenti al tasso di inflazione IPCA e miglioramenti normativi su welfare e orario.

    In assenza di rinnovo, il contratto scaduto rimane provvisoriamente applicabile: i lavoratori conservano i diritti acquisiti e le organizzazioni sindacali possono agire per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Farmacie Private 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private classifica i dipendenti in livelli che vanno dal farmacista collaboratore con responsabilità professionale ai commessi, magazzinieri e personale ausiliario. Ogni livello ha una declaratoria che descrive mansioni, autonomia e responsabilità. Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Farmacie Private – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadro / Direttore Direttore tecnico, responsabile di sede con delega del titolare Alta autonomia, sostituzione titolare, responsabilità professionale piena
    1° livello Farmacista collaboratore con responsabilità di reparto o turno Autonomia professionale, dispensazione farmaci, counselling paziente
    2° livello Farmacista collaboratore senza deleghe direttive Autonomia tecnica, mansioni farmaceutiche ordinarie
    3° livello Addetto qualificato: commesso specializzato, erborista diplomato, ottico Mansioni qualificate con competenze tecniche specifiche
    4° livello Commesso di farmacia, cassiere, addetto vendita Mansioni d’ordine con limitata autonomia operativa
    5° livello Magazziniere, addetto alle consegne, ausiliario qualificato Mansioni esecutive semplici
    6° livello Fattorino, personale delle pulizie, mansioni elementari Mansioni elementari di supporto

    La struttura dell'inquadramento nelle farmacie private

    Il CCNL per i dipendenti delle farmacie private, stipulato tra Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani) e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL, disciplina i rapporti di lavoro di circa 70.000 addetti nelle farmacie private convenzionate con il SSN.

    Va distinto dal CCNL Assofarm, che regola invece i dipendenti delle farmacie comunali (municipalizzate): si tratta di un contratto separato con parti datoriali e minimi retributivi diversi.

    Il sistema di inquadramento del CCNL Farmacie Private è articolato in livelli che riflettono la peculiarità del settore: la presenza simultanea di professionisti iscritti all’Albo (i farmacisti) e di personale non laureato (commessi, magazzinieri, ausiliari).

    Il farmacista collaboratore: professionista e dipendente

    La figura centrale del CCNL è il farmacista collaboratore, ovvero il laureato in Farmacia o CTF, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale competente. Il farmacista collaboratore svolge mansioni che per legge richiedono la qualifica professionale: dispensazione di farmaci soggetti a ricetta medica, preparazioni galeniche, sostituzioni con equivalente, consulenza terapeutica al paziente.

    A seconda delle responsabilità assegnate, il farmacista collaboratore è inquadrato al 1° livello (con funzioni di responsabilità di turno, di reparto o di sostituzione del titolare) o al 2° livello (mansioni ordinarie senza delega direttiva).

    Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente (es. per malattia, ferie o altra causa) acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con relativa voce retributiva aggiuntiva.

    Livelli intermedi: addetti qualificati

    Al 3° livello si collocano gli addetti con competenze tecniche specifiche non farmaceutiche ma comunque qualificate: il commesso di farmacia con specializzazione in parafarmacia, il tecnico ortopedico, l’erborista con diploma riconosciuto, l’ottico (nelle farmacie che erogano servizi ottici), l’addetto alla misurazione della pressione arteriosa certificato.

    Al 4° livello rientrano il commesso di farmacia generico, il cassiere, l’addetto alla vendita di prodotti parafarmaceutici senza specializzazione tecnica certificata.

    Livelli inferiori e passaggi di categoria

    Dal 5° al 6° livello si trovano le mansioni di supporto: magazziniere, addetto alle consegne a domicilio (servizio diffuso nelle farmacie), personale delle pulizie, fattorino.

    I passaggi di livello avvengono per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c., come riformato dal D.Lgs. 81/2015): se il lavoratore esercita mansioni di livello superiore per un periodo superiore a quello di prova contrattuale, ha diritto al riconoscimento del livello superiore. Il demansionamento è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge (ristrutturazione, accordo sindacale, accordo individuale con sede protetta).

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista da 2° a 1° livello
    Tizio è farmacista collaboratore inquadrato al 2° livello. Dopo un anno in cui copre regolarmente i turni di responsabilità notturna e festiva in sostituzione del titolare assente, il CCNL gli riconosce l’acquisizione stabile delle mansioni di 1° livello. Tizio ottiene il passaggio con un incremento mensile lordo di circa 180 €.
    Caia – Commessa 4° livello con specializzazione erboristeria
    Caia è commessa al 4° livello. Consegue il diploma professionale in erboristeria e viene stabilmente assegnata al reparto erboristico con mansioni di consulenza e preparazione. Acquisisce così i requisiti per il 3° livello: maggiore autonomia tecnica e responsabilità specifica. L’upgrade viene riconosciuto dal datore con incremento di circa 80 € mensili lordi.
    Sempronio – Magazziniere e demansionamento illegittimo
    Sempronio è addetto al magazzino (5° livello) e viene spostato a mansioni di 6° livello (pulizie) senza alcun accordo scritto né giustificazione organizzativa documentata. Il CCNL e l’art. 2103 c.c. non consentono il demansionamento unilaterale in assenza dei presupposti legali. Sempronio si oppone e ottiene il reintegro nelle mansioni di 5° livello con i differenziali retributivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra farmacista collaboratore di 1° e 2° livello?
    Il 1° livello implica funzioni di responsabilità aggiuntive: gestione del turno, sostituzione del titolare, coordinamento del personale di reparto. Il 2° livello identifica il farmacista che svolge le mansioni ordinarie di dispensazione senza deleghe direttive.
    Il CCNL Farmacie Private vale anche per le farmacie comunali?
    No. Le farmacie comunali (municipalizzate o gestite da aziende speciali) applicano il CCNL Assofarm, che ha parti datoriali, minimi retributivi e istituti contrattuali distinti.
    Un commesso di farmacia deve essere laureato?
    No. Le mansioni di commesso (4° livello) non richiedono la laurea in Farmacia né l’abilitazione professionale. Queste sono richieste esclusivamente per le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche).
    Come si ottiene il livello di direttore tecnico?
    Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente e assume la responsabilità tecnica della farmacia acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con la relativa indennità contrattuale aggiuntiva.
    Quanti livelli ha il CCNL Farmacie Private?
    Il CCNL Farmacie Private prevede tipicamente 6-7 livelli, dal Quadro/Direttore tecnico al personale ausiliario elementare, con inquadramento specifico per i farmacisti professionisti e per il personale non laureato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: formazione, qualifica professionale e sicurezza

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il settore acconciatura ed estetica ha requisiti formativi e di qualifica professionale specifici e obbligatori per legge. L’acconciatore deve essere in possesso della qualifica rilasciata dalla Regione ai sensi della Legge 174/2005; l’estetista di quella prevista dalla Legge 1/1990. La sicurezza sul lavoro nei saloni e nei centri estetici comporta obblighi specifici legati ai rischi chimici e biologici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Principali obblighi formativi e di qualifica nel settore acconciatura ed estetica
    Ambito Riferimento normativo Obbligo
    Qualifica acconciatore L. 174/2005 Titolo professionale abilitante obbligatorio per esercizio attivita
    Qualifica estetista L. 1/1990 Titolo professionale regionale obbligatorio
    Formazione sicurezza lavoratori D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 2011 4h generale + 8h specifica (rischio medio); aggiornamento ogni 5 anni
    Formazione apprendisti D.Lgs. 81/2015 + CCNL 120h/anno professionalizzante + sicurezza
    Valutazione rischi (DVR) D.Lgs. 81/2008 art. 17 Obbligatoria per tutte le imprese con almeno 1 dipendente
    Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 art. 41 Obbligatoria se prevista dalla valutazione dei rischi (rischi chimici, biologici)

    La qualifica professionale obbligatoria: L.174/2005 e L.1/1990

    In Italia l’esercizio delle professioni di acconciatore ed estetista richiede il possesso di una qualifica professionale rilasciata dalla Regione. Non e possibile svolgere queste attivita in modo autonomo o alle dipendenze senza il titolo abilitante:

    • Acconciatore (L. 174/2005): la qualifica si acquisisce attraverso un percorso formativo di 3 anni (2 anni di formazione + 1 anno di pratica) presso scuole regionali o istituti accreditati, con esame finale. La legge ha unificato le precedenti professioni di parrucchiere e barbiere.
    • Estetista (L. 1/1990): la qualifica richiede il completamento di un corso di formazione regionale (di norma 2 anni) e il superamento di un esame pratico-teorico. Le mansioni coperte includono trattamenti estetici, massaggi di tipo estetico, epilazione, manicure, pedicure.

    Lavorare senza qualifica o consentire ai propri dipendenti di svolgere prestazioni qualificate senza titolo espone il titolare a sanzioni amministrative e penali.

    Rischi professionali specifici del settore

    I saloni di acconciatura e i centri estetici presentano rischi professionali specifici che il DVR deve analizzare e per i quali devono essere adottate misure preventive:

    • Rischio chimico: esposizione a coloranti, decoloranti, fissativi (ammoniaca, persolfati, formaldeide, parafenilendiammina). Rischio di dermatiti da contatto, asma professionale, sensibilizzazione.
    • Rischio biologico: contatto con cute, capelli, sangue (microlesioni durante la manicure). Rischio di trasmissione di funghi, batteri, virus.
    • Rischio ergonomico: lavoro prolungato in piedi, posture statiche, movimenti ripetitivi (taglio, massaggio). Rischio di patologie muscolo-scheletriche.
    • Rischio da agenti fisici: esposizione a calore (phon, sterilizzatori), radiazioni UV (lampade abbronzanti nelle SPA).

    DPI e misure di prevenzione obbligatorie

    Il datore di lavoro artigiano e tenuto a fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati ai rischi valutati:

    • Guanti monouso e guanti in nitrile: obbligatori durante l’applicazione di coloranti, decoloranti e prodotti chimici.
    • Mascherine FFP2 o FFP3: in presenza di polveri o vapori chimici (decolorazioni massive, applicazione di prodotti volatili).
    • Occhiali protettivi: durante l’applicazione di prodotti a rischio di schizzi.
    • Calzature antistatiche: per chi lavora a contatto con apparecchiature elettriche (lampade UV, macchinari estetici).

    L’uso dei DPI deve essere oggetto di specifica formazione e deve essere monitorato dal datore.

    Aggiornamento professionale e formazione continua

    Oltre alla qualifica iniziale obbligatoria, gli acconciatori e le estetiste sono incentivati (e in alcuni casi obbligati per legge o da accordi regionali) a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali. Il CCNL artigiano, attraverso gli enti bilaterali e il Fondo Artigianato Formazione, promuove la formazione continua:

    • Corsi di aggiornamento su nuove tecniche professionali (colorazione, trattamenti estetici innovativi).
    • Formazione sulla sicurezza (aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni).
    • Corsi su igiene, sterilizzazione e prevenzione delle infezioni (spesso obbligatori per chi effettua manicure, pedicure, piercing).
    • Formazione manageriale per i titolari: gestione del salone, marketing, contabilita semplificata.

    Casi pratici

    Tizio – Assunzione senza qualifica: il rischio del titolare
    Un salone assume come acconciatore un lavoratore che dichiara di avere la qualifica ma non la esibisce. Il titolare non verifica il titolo. In seguito a un controllo dell’ASL, emerge che il lavoratore non ha la qualifica. Il titolare rischia sanzioni amministrative per aver consentito lo svolgimento dell’attivita senza titolo abilitante. La corretta procedura impone la verifica del titolo professionale all’atto dell’assunzione.
    Caia – Dermatite professionale e DPI mancanti
    Caia sviluppa una grave allergia alle mani dopo 2 anni di lavoro con coloranti senza guanti in nitrile adeguati. Il datore non aveva fornito DPI specifici per il rischio chimico ne effettuato la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dal DVR. Caia presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL e contestualmente il datore riceve una sanzione dall’Ispettorato del Lavoro per omessa sorveglianza sanitaria e mancata fornitura di DPI.
    Sempronio – Formazione sicurezza all’assunzione
    Sempronio viene assunto come apprendista acconciatore. Il primo giorno il titolare gli consegna i DPI (guanti, mascherina) e lo iscrive al corso di sicurezza erogato dall’EBNA regionale: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per il rischio medio del settore. La formazione deve essere completata entro i primi 60 giorni dall’assunzione.

    Domande frequenti

    E obbligatoria la qualifica per fare l'acconciatore o l'estetista?
    Si. L’esercizio dell’attivita di acconciatore richiede la qualifica professionale regionale prevista dalla L. 174/2005; quella di estetista richiede il titolo abilitante regionale ai sensi della L. 1/1990. Lavorare senza titolo espone il lavoratore e il titolare a sanzioni.
    Cosa deve contenere il DVR di un salone?
    Il Documento di Valutazione dei Rischi deve analizzare tutti i rischi presenti: chimici (coloranti, solventi), biologici (contatto con cute e sangue), ergonomici (lavoro in piedi, movimenti ripetitivi), fisici (calore, UV). Deve indicare le misure preventive e i DPI adottati.
    La sorveglianza sanitaria e obbligatoria in un salone?
    Si, se il DVR individua rischi che la richiedono (es. rischio chimico per esposizione a coloranti, rischio biologico). Il medico competente effettua visite preventive periodiche e i giudizi di idoneita.
    Ogni quanto va rinnovata la formazione sulla sicurezza?
    L’aggiornamento della formazione sulla sicurezza e obbligatorio ogni 5 anni, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per gli apprendisti la formazione e parte integrante del percorso di apprendistato.
    L'estetista puo effettuare massaggi senza qualifica specifica?
    L’estetista qualificata ai sensi della L. 1/1990 puo effettuare massaggi a finalita estetica. I massaggi a finalita terapeutica o riabilitativa sono riservati a figure sanitarie (fisioterapisti, massofisioterapisti). La distinzione e rilevante: superare i limiti della qualifica espone a sanzioni e a responsabilita civile.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.