- La licenza obbligatoria può essere revocata se vengono meno i presupposti che ne hanno motivato la concessione.
- La revoca è disposta dall'UIBM su istanza del titolare del brevetto.
- Costituisce causa di revoca anche l'inadempimento del licenziatario alle condizioni imposte.
- La revoca restituisce al titolare la piena esclusiva sul brevetto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 CPI — Revoca della licenza obbligatoria
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l’attuazione dell’invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte.
2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministero delle attività produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.
3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e
7. 4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l’invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.
Commento
L'articolo 73 CPI disciplina la revoca della licenza obbligatoria, completando il quadro dell'istituto regolato dagli articoli precedenti. La possibilità di revoca è essenziale per garantire l'equilibrio tra l'interesse pubblico all'effettivo sfruttamento dell'invenzione (che giustifica la concessione della licenza) e i diritti del titolare, che non possono essere compressi oltre quanto strettamente necessario al perseguimento dell'interesse pubblico stesso.
I presupposti della revoca
La revoca può essere disposta quando vengano meno le circostanze che hanno motivato la concessione: tipicamente, quando il titolare del brevetto abbia iniziato ad attuare l'invenzione in misura sufficiente al mercato (eliminando i presupposti della licenza per mancata attuazione ex art. 70 CPI), quando l'emergenza sanitaria sia cessata (per le licenze ex art. 70 bis CPI), o quando il titolare e il licenziatario abbiano raggiunto un accordo volontario sostitutivo.
L'inadempimento del licenziatario
Costituisce causa autonoma di revoca anche l'inadempimento del licenziatario alle condizioni imposte dal decreto di concessione. Tipici esempi: mancato avvio della produzione entro i termini prefissati, mancato rispetto degli standard qualitativi, mancato pagamento dell'equo compenso, mancata disponibilità del prodotto sul mercato nazionale. La revoca per inadempimento tutela il titolare contro il licenziatario inerte o inadempiente, restituendogli la piena esclusiva.
La procedura di revoca
La revoca è disposta dall'UIBM con decreto motivato, all'esito di un procedimento contraddittorio nel quale sono sentiti il titolare e il licenziatario. Il titolare può istare per la revoca dimostrando il venir meno dei presupposti o l'inadempimento del licenziatario; quest'ultimo può presentare le proprie controdeduzioni e proporre eventuali rimedi. Il decreto di revoca è impugnabile dinanzi alla Commissione dei ricorsi e, successivamente, al giudice ordinario.
Gli effetti della revoca
La revoca produce effetti ex nunc: la licenza cessa di produrre effetti dal momento della revoca, mentre restano salvi gli atti compiuti dal licenziatario nel periodo di vigenza della licenza. Il titolare riprende il pieno controllo del brevetto e può vietare ai terzi (incluso il licenziatario revocato) l'utilizzazione dell'invenzione. Restano dovuti gli equi compensi maturati fino alla data di efficacia della revoca.
La modifica delle condizioni
In alternativa alla revoca, l'UIBM può disporre la modifica delle condizioni della licenza, ad esempio rinegoziando l'equo compenso o ampliando le condizioni di sfruttamento. La modifica è strumento di flessibilità che evita la radicale eliminazione della licenza in presenza di mutamenti delle circostanze, consentendo invece un adeguamento alla nuova realtà.
Profili applicativi
La revoca delle licenze obbligatorie è istituto poco utilizzato nella prassi italiana, principalmente perché le licenze obbligatorie stesse sono relativamente rare. Tuttavia, la previsione costituisce un'importante valvola di equilibrio del sistema, garantendo al titolare la possibilità di recuperare la piena esclusiva quando le ragioni di compressione vengano meno o quando il licenziatario non onori i propri impegni.
Domande frequenti
Quando può essere revocata la licenza obbligatoria?
Quando vengono meno i presupposti della concessione (ad esempio il titolare ha iniziato ad attuare l'invenzione) o quando il licenziatario non rispetta le condizioni imposte.
Chi decide la revoca?
L'UIBM con decreto motivato, all'esito di un procedimento contraddittorio nel quale sono sentiti il titolare e il licenziatario; il decreto è impugnabile dinanzi alla Commissione dei ricorsi.
Cosa accade dopo la revoca?
La licenza cessa di produrre effetti per il futuro; il titolare riprende il pieno controllo del brevetto, mentre restano salvi gli atti compiuti durante la vigenza della licenza.
Vedi anche