- Il titolare del brevetto è tenuto ad attuare l'invenzione direttamente o a mezzo di terzi entro tre anni dalla concessione.
- L'attuazione deve essere effettiva e rispondere ai bisogni del mercato nazionale.
- Il mancato adempimento può comportare la concessione di licenze obbligatorie.
- La disciplina mira a evitare l'abuso del monopolio brevettuale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 CPI — Onere di attuazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. L’invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.
3. L’introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell’Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell’invenzione.
Commento
L'articolo 69 CPI sancisce l'onere di attuazione del brevetto, principio cardine del sistema italiano di proprietà industriale. La norma esprime un'idea di funzione sociale del brevetto: l'esclusiva è concessa non per la mera detenzione del titolo, ma per l'effettivo sfruttamento dell'invenzione, a beneficio del progresso tecnico e dell'economia nazionale.
L'obbligo di attuazione
Il titolare del brevetto è tenuto ad attuare l'invenzione, direttamente o per mezzo di terzi (licenziatari, distributori, partner commerciali), entro tre anni dalla data della concessione del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda, se quest'ultimo termine scade successivamente. L'attuazione deve consistere nella produzione di prodotti coperti dal brevetto o nell'applicazione del procedimento brevettato in misura sufficiente a soddisfare la domanda del mercato nazionale.
La nozione di attuazione effettiva
L'attuazione richiesta non è meramente simbolica: deve essere effettiva, continua e proporzionata alla domanda del mercato. Una produzione meramente nominale, finalizzata a evitare la decadenza dell'obbligo, non basta. La giurisprudenza valuta caso per caso, tenendo conto delle dimensioni del mercato, delle caratteristiche del settore, della complessità tecnica e dei tempi tipici di sviluppo industriale.
L'importazione come forma di attuazione
La normativa italiana, in linea con gli accordi TRIPS e con la giurisprudenza europea, considera l'importazione del prodotto come forma di attuazione del brevetto. Non è necessario produrre in Italia: è sufficiente che il prodotto brevettato sia disponibile sul mercato nazionale attraverso importazioni regolari. Tale apertura riflette la realtà del mercato globale e della libera circolazione delle merci.
Le conseguenze del mancato adempimento
La mancata attuazione del brevetto entro i termini previsti non comporta automaticamente la decadenza del titolo, ma legittima i terzi interessati a richiedere la concessione di licenze obbligatorie ai sensi dell'art. 70 CPI. Si tratta di uno strumento di pressione mirato a stimolare il titolare ad attuare effettivamente l'invenzione, senza tuttavia espropriarlo del diritto in modo immediato.
I giustificati motivi
Il titolare può evitare la concessione di licenze obbligatorie dimostrando giustificati motivi del mancato adempimento: ad esempio, ostacoli amministrativi, difficoltà tecniche oggettive, situazioni di forza maggiore, tempi prolungati per ottenere autorizzazioni regolatorie (frequenti nel settore farmaceutico). La valutazione è rigorosa: motivi meramente economici o strategici del titolare non bastano.
Il quadro internazionale
L'onere di attuazione è disciplinato anche dalla Convenzione di Parigi (art. 5A) e dagli Accordi TRIPS, che consentono agli Stati di prevedere licenze obbligatorie per mancata o insufficiente attuazione, purché siano rispettati determinati requisiti procedurali e sostanziali. L'Italia si è avvalsa di questa facoltà con un sistema relativamente articolato, di cui l'art. 69 CPI è la base.
Domande frequenti
Devo produrre in Italia il prodotto brevettato?
No. L'importazione del prodotto in misura sufficiente al mercato nazionale è considerata attuazione del brevetto, in coerenza con il principio di libera circolazione delle merci.
Cosa rischio se non attuo il brevetto?
Non si decade automaticamente dal brevetto, ma i terzi interessati possono chiedere la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dell'art. 70 CPI.
Posso evitare le licenze obbligatorie?
Sì, dimostrando giustificati motivi del mancato adempimento, come ostacoli regolatori, difficoltà tecniche oggettive o tempi prolungati di sviluppo industriale.
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