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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il diritto di brevetto non si estende agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali.
  • Sono esenti gli atti compiuti in via sperimentale, anche a fini di ricerca.
  • L'esaurimento del diritto opera dopo la prima messa in commercio con il consenso del titolare.
  • Il preutente in buona fede conserva il diritto di proseguire l'utilizzazione preesistente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 68 CPI — Limitazioni del diritto di brevetto

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali; a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all’oggetto dell’invenzione brevettata, ovvero all’utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali; b) agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati … . c-bis) all’utilizzazione dell’invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell’Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall’Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell’attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purché l’invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all’utilizzazione dell’invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell’Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall’Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 ; c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute.

1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27 .

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Commento

L'articolo 68 CPI fissa le principali limitazioni al diritto di brevetto, ossia le ipotesi in cui terzi possono attuare l'invenzione senza incorrere in contraffazione. La norma bilancia l'esclusiva del titolare con altri interessi rilevanti: la ricerca scientifica, la libertà degli usi privati, la libera circolazione delle merci, la tutela del preutente in buona fede.

Gli atti privati e non commerciali

Non costituiscono violazione del brevetto gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali. La limitazione tutela usi domestici, sperimentazioni personali e attività occasionali prive di rilievo economico. La nozione è restrittiva: la mera assenza di profitto non basta, occorre anche la dimensione privata dell'attività, esclusa quando l'uso si svolga in ambito professionale o organizzato.

L'eccezione sperimentale

Sono esenti gli atti compiuti in via sperimentale, anche relativi all'oggetto del brevetto. La disposizione consente la ricerca scientifica e sperimentale sull'invenzione brevettata, sia per verificarne le caratteristiche sia per svilupparne miglioramenti o varianti. La giurisprudenza tende a interpretare l'eccezione in modo stretto: l'esperimento deve riguardare l'invenzione stessa, non costituirne un mero uso commerciale dissimulato. La cosiddetta Bolar exemption, di matrice europea, consente in particolare gli studi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci generici.

L'esaurimento del diritto

Il diritto del titolare di vietare la commercializzazione del prodotto brevettato si esaurisce dopo la prima messa in commercio compiuta dal titolare stesso o con il suo consenso, all'interno del territorio nazionale o dello spazio economico europeo. Successivamente alla prima vendita, l'acquirente è libero di rivendere, utilizzare o trasferire il prodotto senza necessità di ulteriori autorizzazioni. L'esaurimento opera a livello comunitario, in coerenza con il principio di libera circolazione delle merci, ed è elemento chiave del mercato europeo dei prodotti brevettati.

Il preuso e il preutente in buona fede

Chi, nei dodici mesi anteriori al deposito della domanda di brevetto, abbia utilizzato l'invenzione in buona fede nella propria azienda, o ne abbia compiuto seri preparativi, può proseguire l'utilizzazione nei limiti del preuso, anche dopo la concessione del brevetto. Il diritto di preuso è strettamente personale e cedibile solo unitamente all'azienda; non può essere ampliato oltre i limiti dell'uso preesistente al deposito. La buona fede consiste nell'aver ignorato, senza colpa, l'esistenza dell'invenzione altrui.

Mezzi di trasporto in transito e altre limitazioni

La norma esclude la contraffazione anche per gli atti compiuti su mezzi di trasporto in transito occasionale nel territorio dello Stato. Si pensi ai pezzi di ricambio brevettati impiegati su navi straniere in scalo, il cui uso temporaneo non integra violazione. Si tratta di una previsione di matrice internazionale (Convenzione di Parigi), volta a non ostacolare il commercio e i trasporti.

Domande frequenti

Posso fare ricerca scientifica su un'invenzione brevettata?

Sì, l'art. 68 CPI consente gli atti sperimentali sull'invenzione brevettata, anche per ricerca e sviluppo, purché si tratti di vera attività sperimentale e non di uso commerciale dissimulato.

Posso rivendere un prodotto brevettato che ho acquistato regolarmente?

Sì, in base al principio dell'esaurimento del diritto: la prima messa in commercio con il consenso del titolare esaurisce la sua facoltà di vietare le successive cessioni nel territorio UE.

Cosa è il diritto di preuso?

Il diritto di chi, nei dodici mesi anteriori al deposito, abbia utilizzato in buona fede l'invenzione nella propria azienda, di proseguire l'utilizzazione anche dopo la concessione del brevetto altrui.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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