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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il brevetto decade per mancato pagamento dei diritti annuali entro i termini previsti.
  • È prevista una mora di sei mesi con maggiorazione del diritto.
  • La decadenza opera automaticamente alla scadenza del termine di mora.
  • È possibile chiedere la reintegrazione in caso di impedimento non imputabile al titolare.

Testo dell'articoloVigente

Art. 75 CPI — Decadenza per mancato pagamento dei diritti

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all’osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e

4. 2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l’applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l’Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all’interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l’annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell’ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Commento

L'articolo 75 CPI disciplina la decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti annuali, completando il quadro delle vicende estintive del titolo brevettuale. Il pagamento delle tasse di mantenimento è obbligo essenziale del titolare e la sua omissione comporta la perdita anticipata della tutela, anche prima della scadenza ventennale prevista dall'art. 60 CPI.

La natura dei diritti annuali

I diritti annuali (anche detti tasse di mantenimento) sono tributi periodici che il titolare deve corrispondere all'UIBM per conservare in vita il brevetto. Hanno funzione duplice: da un lato, finanziano il sistema brevettuale nazionale; dall'altro, attuano un meccanismo selettivo, inducendo il titolare a mantenere in vita solo i brevetti effettivamente utili e di valore economico apprezzabile, consentendo agli altri di cadere in pubblico dominio. L'ammontare cresce progressivamente, accentuando l'incentivo a una valutazione costante dell'utilità del brevetto.

I termini di pagamento

Il pagamento è dovuto entro un termine fissato dalla legge, tipicamente con cadenza annuale e in scadenza nel mese anniversario del deposito della domanda. Il mancato rispetto del termine ordinario non comporta automaticamente la decadenza: è prevista una mora di sei mesi durante la quale è possibile sanare l'omissione, con applicazione di un supplemento maggiorativo del diritto dovuto. La mora è dunque un periodo di tolleranza che evita conseguenze irreparabili da semplici disguidi amministrativi.

La decadenza alla scadenza della mora

Decorso il termine di mora senza che il pagamento sia stato effettuato, il brevetto decade automaticamente. Non è richiesto alcun provvedimento dell'UIBM: la decadenza opera ex lege e produce effetti retroattivi dalla scadenza del termine originario di pagamento. L'invenzione torna nel pubblico dominio e chiunque può attuarla, riprodurla e commercializzarla senza necessità di autorizzazione del titolare originario.

La reintegrazione

L'art. 193 CPI prevede la possibilità di chiedere la reintegrazione del titolare nei propri diritti, quando il mancato pagamento sia conseguenza di impedimento non imputabile al titolare e si sia comunque adoperato con la diligenza richiesta. L'istanza va presentata entro termini stringenti dalla cessazione dell'impedimento e dalla scoperta della decadenza. La reintegrazione, se accordata, restituisce piena efficacia al brevetto, salvi i diritti dei terzi che abbiano nel frattempo iniziato in buona fede l'utilizzazione dell'invenzione.

Il regime dei terzi

I terzi che, dopo la decadenza, abbiano iniziato in buona fede ad attuare l'invenzione, possono proseguire l'utilizzazione anche dopo l'eventuale reintegrazione del titolare, nei limiti dell'uso preesistente. Si tratta di una tutela analoga a quella del preutente (art. 68 CPI) e bilancia l'esigenza di certezza giuridica con la salvaguardia del titolare incolpevolmente decaduto.

Profili applicativi

La gestione delle scadenze di pagamento è attività cruciale per la conservazione del portafoglio brevettuale. Le imprese di norma si avvalgono di consulenti specializzati e di software dedicati per il monitoraggio delle scadenze a livello globale. La perdita di un brevetto per dimenticanza, evento non infrequente, può comportare danni economici rilevanti, soprattutto per le PMI il cui valore è in gran parte legato all'esclusiva su determinate tecnologie.

Domande frequenti

Cosa succede se dimentico di pagare la tassa annuale?

È prevista una mora di sei mesi durante la quale è possibile sanare l'omissione con un supplemento; decorso tale termine, il brevetto decade automaticamente.

Posso recuperare un brevetto decaduto per mancato pagamento?

Sì, attraverso l'istituto della reintegrazione (art. 193 CPI), se il mancato pagamento è dovuto a impedimento non imputabile al titolare diligente.

Cosa accade ai terzi che hanno iniziato a usare l'invenzione dopo la decadenza?

Se hanno iniziato in buona fede, possono proseguire l'utilizzazione nei limiti dell'uso preesistente anche dopo l'eventuale reintegrazione del titolare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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