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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Non distrugge la novità la divulgazione avvenuta nei sei mesi anteriori al deposito per abuso evidente o per esposizione in fiere ufficiali.
  • L'esposizione deve avvenire in mostre riconosciute dalla normativa internazionale.
  • La priorità interna consente di rivendicare la data del primo deposito italiano per dodici mesi.
  • La rivendicazione produce gli effetti del deposito alla data anteriore ai fini della novità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 47 CPI — Divulgazioni non opponibili e priorità interna

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

Commento

L'articolo 47 CPI introduce due correttivi al rigore del principio della novità assoluta di cui all'art. 46: da un lato, individua le divulgazioni cosiddette innocue, che non sono opponibili al depositante; dall'altro, disciplina la priorità interna, strumento di flessibilità che consente di consolidare la data di tutela su perfezionamenti del trovato originario.

Le divulgazioni non opponibili

La norma prevede che non rilevino, ai fini della novità, le divulgazioni intervenute nei sei mesi precedenti il deposito se conseguenza diretta di un abuso evidente nei confronti del richiedente o del suo dante causa. La ratio è proteggere l'inventore vittima di sottrazione di informazioni riservate o di violazione di obblighi contrattuali di segretezza. Allo stesso modo, non incidono sullo stato della tecnica le esibizioni del trovato in mostre ufficiali o ufficialmente riconosciute, secondo gli elenchi previsti dalla convenzione di Parigi del 1928 e dagli accordi internazionali in materia.

L'onere della prova

La dimostrazione delle condizioni di non opponibilità grava sul depositante, che dovrà documentare l'abuso subito o la partecipazione alla mostra (mediante certificati dell'ente organizzatore). In linea generale, la giurisprudenza richiede una stretta interpretazione di queste eccezioni, trattandosi di deroghe al regime ordinario di valutazione delle anteriorità.

La priorità interna

Il secondo comma disciplina la priorità interna: chi ha depositato una prima domanda italiana per un'invenzione può, entro dodici mesi, depositare una nuova domanda per la stessa invenzione (anche con aggiunte o perfezionamenti) rivendicando la data del primo deposito. Lo strumento è utile per consolidare progetti in evoluzione, evitando che successive divulgazioni o depositi di terzi compromettano la tutela degli sviluppi.

Effetti della priorità rivendicata

Quando la priorità interna è correttamente rivendicata, la nuova domanda è valutata, ai fini della novità e dell'attività inventiva, alla data della prima domanda per quanto in essa contenuto. Le porzioni di trovato aggiunte ex novo conservano invece la data del secondo deposito. La corretta gestione delle priorità è snodo strategico per le imprese che operano per successive iterazioni di prodotto.

Coordinamento internazionale

Il sistema della priorità interna affianca quello della priorità unionista (Convenzione di Parigi), ugualmente di dodici mesi per i brevetti. Le due priorità non si cumulano sulla medesima invenzione: la rivendicazione di priorità interna è alternativa al deposito estero con rivendicazione di priorità italiana.

Domande frequenti

Quanto dura la priorità interna?

Dodici mesi dalla data del primo deposito italiano, durante i quali si può depositare una nuova domanda per la stessa invenzione rivendicando la data anteriore.

Una pubblicazione fatta dall'inventore stesso conta come divulgazione?

Di regola sì, salvo che sia avvenuta in occasione di una mostra ufficialmente riconosciuta nei sei mesi precedenti il deposito, o sia conseguenza di un abuso evidente da parte di terzi.

Posso cumulare priorità interna e priorità unionista?

Le due priorità non si sommano sulla stessa invenzione: la priorità interna è alternativa al deposito estero con rivendicazione di priorità italiana.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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