Testo dell'articoloVigente
Art. 47 CPI – Divulgazioni non opponibili e priorità interna
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 47 CPI introduce due correttivi al rigore del principio della novità assoluta di cui all'art. 46: da un lato, individua le divulgazioni cosiddette innocue, che non sono opponibili al depositante; dall'altro, disciplina la priorità interna, strumento di flessibilità che consente di consolidare la data di tutela su perfezionamenti del trovato originario.
Le divulgazioni non opponibili
La norma prevede che non rilevino, ai fini della novità, le divulgazioni intervenute nei sei mesi precedenti il deposito se conseguenza diretta di un abuso evidente nei confronti del richiedente o del suo dante causa. La ratio è proteggere l'inventore vittima di sottrazione di informazioni riservate o di violazione di obblighi contrattuali di segretezza. Allo stesso modo, non incidono sullo stato della tecnica le esibizioni del trovato in mostre ufficiali o ufficialmente riconosciute, secondo gli elenchi previsti dalla convenzione di Parigi del 1928 e dagli accordi internazionali in materia.
L'onere della prova
La dimostrazione delle condizioni di non opponibilità grava sul depositante, che dovrà documentare l'abuso subito o la partecipazione alla mostra (mediante certificati dell'ente organizzatore). In linea generale, la giurisprudenza richiede una stretta interpretazione di queste eccezioni, trattandosi di deroghe al regime ordinario di valutazione delle anteriorità.
La priorità interna
Il secondo comma disciplina la priorità interna: chi ha depositato una prima domanda italiana per un'invenzione può, entro dodici mesi, depositare una nuova domanda per la stessa invenzione (anche con aggiunte o perfezionamenti) rivendicando la data del primo deposito. Lo strumento è utile per consolidare progetti in evoluzione, evitando che successive divulgazioni o depositi di terzi compromettano la tutela degli sviluppi.
Effetti della priorità rivendicata
Quando la priorità interna è correttamente rivendicata, la nuova domanda è valutata, ai fini della novità e dell'attività inventiva, alla data della prima domanda per quanto in essa contenuto. Le porzioni di trovato aggiunte ex novo conservano invece la data del secondo deposito. La corretta gestione delle priorità è snodo strategico per le imprese che operano per successive iterazioni di prodotto.
Coordinamento internazionale
Il sistema della priorità interna affianca quello della priorità unionista (Convenzione di Parigi), ugualmente di dodici mesi per i brevetti. Le due priorità non si cumulano sulla medesima invenzione: la rivendicazione di priorità interna è alternativa al deposito estero con rivendicazione di priorità italiana.
Casi pratici
Caso 1: Divulgazione abusiva di ex collaboratore
Tizio affida lo sviluppo di un prototipo a un consulente esterno, vincolato da NDA; questi pubblica i disegni su un blog tecnico. Cinque mesi dopo Tizio deposita la domanda di brevetto e dimostra l'abuso allegando il contratto di riservatezza e la corrispondenza. La divulgazione non gli sarà opponibile in sede di esame.
Caso 2: Perfezionamento di prototipo
Caio deposita nel gennaio 2025 una domanda per un dispositivo elettromeccanico; nei mesi successivi mette a punto miglioramenti significativi. Nel dicembre 2025 deposita una seconda domanda che integra il trovato originario con le nuove soluzioni, rivendicando la priorità interna. La parte coincidente conserva la data del gennaio 2025, le innovazioni aggiunte avranno data del dicembre 2025.
Domande frequenti
Quanto dura la priorità interna?
Dodici mesi dalla data del primo deposito italiano, durante i quali si può depositare una nuova domanda per la stessa invenzione rivendicando la data anteriore.
Una pubblicazione fatta dall'inventore stesso conta come divulgazione?
Di regola sì, salvo che sia avvenuta in occasione di una mostra ufficialmente riconosciuta nei sei mesi precedenti il deposito, o sia conseguenza di un abuso evidente da parte di terzi.
Posso cumulare priorità interna e priorità unionista?
Le due priorità non si sommano sulla stessa invenzione: la priorità interna è alternativa al deposito estero con rivendicazione di priorità italiana.