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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 43 CPI elenca tassativamente le cause di nullità della registrazione del disegno o modello.
  • Sono cause di nullità la mancanza dei requisiti sostanziali (artt. 31-36), la contrarietà a ordine pubblico o buon costume e la titolarità non spettante.
  • Ulteriori cause: conflitto con disegni o modelli anteriori, violazione di segni distintivi o di diritti d'autore, utilizzazione impropria di simboli pubblici.
  • La legittimazione attiva è limitata, per le ipotesi delle lett. d) ed e) e per quella della lett. f), ai soli titolari dei diritti anteriori o agli interessati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 43 CPI — Nullità

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La registrazione è nulla: a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa; c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l’autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall’articolo 118; d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest’ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall’interessato alla utilizzazione.

Commento

L'art. 43 CPI codifica il regime di nullità della registrazione del disegno o modello, definendo le ipotesi in cui il titolo, viziato in radice, può essere caducato con effetti retroattivi. Si tratta di una norma cardine, che salda i requisiti sostanziali (artt. 31-36 CPI), le condizioni di liceità (art. 33 bis CPI) e le regole di titolarità in un unico catalogo di cause di nullità.

La mancanza dei requisiti sostanziali

La lett. a) prevede la nullità quando il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli artt. 31 (oggetto della registrazione), 32 (novità), 33 (carattere individuale), 34 (divulgazione), 35 (prodotto complesso) e 36 (funzione tecnica). La nullità per assenza dei requisiti è la fattispecie più frequente nelle controversie: spesso il convenuto in azione di contraffazione difende la propria posizione opponendo, in via riconvenzionale, la nullità del titolo del titolare per mancanza di novità o di carattere individuale.

Le altre cause di nullità

La lett. b) richiama la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume, riprendendo i contenuti dell'art. 33 bis, comma 1, CPI. La lett. c) sanziona con la nullità il caso in cui il titolare della registrazione non avesse diritto di ottenerla, salvo che l'autore non si sia avvalso delle facoltà di rivendicazione previste dall'art. 118 CPI. Le lett. d) ed e) introducono cause di nullità da conflitto con diritti anteriori: rispettivamente, conflitto con disegni o modelli precedenti che, pur divulgati dopo, hanno effetto da data anteriore per via di registrazione (comunitaria, nazionale o internazionale); e conflitto con segni distintivi o opere protette dal diritto d'autore. La lett. f) prevede la nullità per utilizzazione impropria dei simboli protetti dall'art. 6-ter della Convenzione di Parigi o di altri segni di particolare interesse pubblico nello Stato.

La legittimazione attiva

Il comma 2 prevede che la nullità per conflitto con diritti anteriori (lett. d) e e) del comma 1) possa essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. È una limitazione coerente con la natura relativa degli impedimenti: il vizio non riguarda l'interesse generale, ma una specifica posizione giuridica protetta. Solo chi è leso dal conflitto può attivare la tutela.

Il comma 3 estende la logica relativa alla causa della lett. f): la nullità per uso improprio di simboli pubblici può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione del simbolo. Si pensi a un ente pubblico o a un'organizzazione legittimata a usare l'emblema: solo questi soggetti possono agire per la nullità, non potendo qualunque concorrente sollevare la questione.

Effetti della nullità

La dichiarazione di nullità ha effetti retroattivi: il titolo è caducato come se non fosse mai stato concesso. L'effetto è significativo per il titolare, che perde non solo la protezione futura ma anche la base giuridica delle eventuali pretese già azionate, salvi gli effetti già definitivamente prodotti (per esempio pagamenti già percepiti in sede di licenza, secondo le regole generali della restituzione). La nullità può essere parziale (art. 27 CPI applicato analogicamente alla registrazione multipla), limitandosi ai soli disegni viziati all'interno di un titolo multiplo.

Profili processuali

Le azioni di nullità sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale dei tribunali ordinari. Per il disegno o modello dell'Unione europea l'azione si propone, in via amministrativa, davanti all'EUIPO e, in via giudiziale, davanti ai tribunali dei disegni o modelli comunitari. Sul piano della strategia difensiva, il convenuto in giudizio per contraffazione tipicamente eccepisce in via riconvenzionale la nullità del titolo: la difesa, se accolta, comporta non solo il rigetto della domanda ma anche la caducazione retroattiva del titolo.

Domande frequenti

Quali sono le cause di nullità del disegno o modello?

L'art. 43 CPI elenca: mancanza dei requisiti sostanziali (artt. 31-36), contrarietà a ordine pubblico o buon costume, mancanza di titolarità del registrante, conflitto con disegni anteriori, conflitto con segni distintivi o opere protette dal diritto d'autore, utilizzazione impropria di simboli pubblici.

Chi può chiedere la nullità del disegno o modello?

In linea generale chiunque vi abbia interesse. Per le cause delle lett. d) ed e) la legittimazione è riservata al titolare dei diritti anteriori o ai suoi aventi causa; per la lett. f) all'interessato all'utilizzazione del simbolo.

Quali sono gli effetti della dichiarazione di nullità?

La nullità ha effetto retroattivo: il titolo è considerato come mai concesso. Vengono meno la protezione futura e la base giuridica delle pretese azionate, salvi gli effetti definitivamente prodotti secondo le regole generali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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