- L'invenzione è nuova se non rientra nello stato della tecnica anteriore al deposito.
- Lo stato della tecnica comprende ogni divulgazione scritta, orale o tramite uso, in Italia o all'estero.
- Rilevano anche le domande di brevetto italiane, europee o internazionali precedenti, se pubblicate.
- La norma non esclude la brevettabilità di una nuova utilizzazione di sostanze gia note.
Testo dell'articoloVigente
Art. 46 CPI — Novità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia , così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.
Commento
L'articolo 46 CPI individua il primo dei requisiti sostanziali per la concessione del brevetto per invenzione: la novità. Si tratta di una condizione obiettiva, valutata al momento del deposito della domanda, che misura il contributo originale dell'inventore rispetto al patrimonio tecnico già accessibile alla collettività. La disposizione recepisce princìpi consolidati in sede europea e internazionale, in linea con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e con gli accordi TRIPS, e costituisce la base per ogni successiva valutazione di brevettabilità.
La nozione di stato della tecnica
Lo stato della tecnica è definito in modo ampio: comprende ogni informazione tecnica che, prima della data di deposito (o di priorità, se rivendicata), sia stata resa accessibile al pubblico in qualunque parte del mondo e con qualunque mezzo. Vi rientrano pubblicazioni scientifiche, brevetti già pubblicati, manuali tecnici, conferenze, presentazioni a fiere, ma anche la commercializzazione del prodotto o la sua semplice messa a disposizione di terzi non vincolati da obbligo di riservatezza. La nozione di accessibilità non richiede la consultazione effettiva da parte di chicchessia: è sufficiente la possibilità concreta di accesso.
Il principio della novità assoluta
L'ordinamento italiano accoglie il criterio della novità assoluta: ogni divulgazione, anche se geograficamente lontana o linguisticamente poco diffusa, è idonea a distruggere la novità. La regola tutela la certezza dei traffici e premia chi deposita per primo, scoraggiando la riservatezza prolungata. Da qui la centralità della data di deposito, che costituisce il vero spartiacque temporale per il giudizio di anteriorità.
Il c.d. stato della tecnica allargato
Il comma 3 estende la rilevanza alle domande di brevetto italiane, europee designanti l'Italia o internazionali con effetto in Italia, depositate prima ma pubblicate successivamente. Si tratta della cosiddetta anteriorità segreta o whole content approach, che impedisce la doppia brevettazione del medesimo trovato. Tale anteriorità rileva solo per la novità e non per l'attività inventiva.
L'eccezione del second medical use
Il comma 4 ammette la brevettabilità di sostanze o composizioni già note quando ne venga rivendicata una nuova utilizzazione. La previsione, di rilievo soprattutto nel settore farmaceutico, consente di tutelare le invenzioni cosiddette di seconda indicazione terapeutica, dove l'inventore individua un impiego inedito di una molecola già nota allo stato della tecnica.
Profili pratici
Per il depositante, la prova della novità impone un'attività di prior art search preventiva. È prassi rivolgersi a banche dati internazionali (tra cui Espacenet dell'EPO) o all'UIBM per ricerche di anteriorità prima del deposito. La divulgazione anticipata in convegni o pubblicazioni può precludere la tutela, salvo le limitate eccezioni previste dall'art. 47 CPI.
Domande frequenti
Cosa si intende per stato della tecnica?
L'insieme di tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque modo e in qualunque parte del mondo, prima della data di deposito della domanda di brevetto.
Una pubblicazione su una rivista estera distrugge la novità?
Sì. Il sistema italiano segue il principio della novità assoluta: rileva qualsiasi divulgazione, indipendentemente dalla lingua e dal luogo di pubblicazione.
Posso brevettare un uso nuovo di una sostanza già nota?
Sì, il comma 4 dell'art. 46 lo consente espressamente: è la base normativa del cosiddetto second medical use, di particolare rilievo nel settore farmaceutico.
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