In sintesi
- L'invenzione possiede attività inventiva se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per un esperto del ramo.
- La valutazione è oggettiva e prescinde dall'apporto soggettivo dell'inventore.
- Lo standard di riferimento è la figura del tecnico medio del settore.
- L'attività inventiva si valuta solo sullo stato della tecnica accessibile, non sulle anteriorità segrete.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 CPI — Attività inventiva
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 48 CPI sancisce il requisito dell'attività inventiva (o non ovvietà), che si affianca a novità, industrialità e liceità tra i presupposti sostanziali della brevettabilità. Il requisito si propone di filtrare le soluzioni che, pur essendo nuove in senso stretto, non rappresentano un effettivo progresso tecnico rispetto a quanto già accessibile alla comunità tecnica di riferimento.
Il giudizio di non evidenza
La valutazione si svolge in modo oggettivo: occorre verificare se il trovato risulti in modo evidente dallo stato della tecnica per un esperto del ramo. La non evidenza, intesa in negativo, esclude la brevettabilità di quegli accorgimenti che il tecnico medio avrebbe potuto raggiungere senza un apprezzabile salto creativo, ad esempio mediante semplice giustapposizione di insegnamenti noti.
La figura dell'esperto del ramo
L'esperto del ramo è una figura ideale, dotata delle conoscenze comuni del settore di riferimento, capace di accedere allo stato della tecnica e di applicare tecniche standard, ma privo di capacità inventiva. Si tratta di uno standard oggettivo, calibrato sul livello medio del settore al momento del deposito. La giurisprudenza europea ha elaborato il c.d. problem-solution approach, utile anche in sede italiana: si individua lo stato della tecnica più prossimo, si formula il problema tecnico oggettivo che il trovato risolve, e si verifica se la soluzione fosse o meno suggerita dalle anteriorità.
Indici di non ovvietà
In linea generale, sono considerati indizi di attività inventiva: il superamento di pregiudizi tecnici radicati nel settore, il soddisfacimento di un'esigenza a lungo avvertita ma irrisolta, il successo commerciale immediato non riconducibile a fattori estranei, l'esistenza di tentativi falliti dei concorrenti. Si tratta di indizi secondari, che non sostituiscono la valutazione tecnica ma possono corroborarla.
Differenza rispetto alla novità
Mentre il giudizio di novità è binario (l'invenzione è o non è compresa nello stato della tecnica), quello sull'attività inventiva è qualitativo e graduato. Inoltre, ai fini dell'attività inventiva non rilevano le anteriorità segrete (le domande pubblicate dopo il deposito), che invece concorrono al giudizio di novità ai sensi dell'art. 46 CPI.
Rilievo applicativo
Il difetto di attività inventiva è la causa di nullità più frequentemente invocata in sede di contenzioso brevettuale. La sua valutazione richiede competenze tecniche specifiche e si avvale, in giudizio, di consulenze tecniche d'ufficio. Strategicamente, una buona redazione delle rivendicazioni evidenzia il contributo inventivo rispetto alle anteriorità più prossime.
Domande frequenti
Che cosa significa che un'invenzione non deve essere ovvia?
Significa che la soluzione, valutata da un esperto medio del settore, non deve scaturire in modo evidente dalle conoscenze tecniche già pubblicamente disponibili al momento del deposito.
Chi è l'esperto del ramo?
È una figura ideale di tecnico medio, dotato delle conoscenze comuni del settore e capace di applicare metodi standard, ma privo di capacità inventiva.
Le domande di brevetto non ancora pubblicate contano per l'attività inventiva?
No. Le anteriorità segrete rilevano solo per la novità ai sensi dell'art. 46 CPI, non per il giudizio di attività inventiva.
Vedi anche