In sintesi
- Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
- La mera contrarietà a una norma di legge o regolamento non basta a configurare illiceità.
- La valutazione è oggettiva e indipendente dal vietato uso del trovato.
- Il requisito presidia il limite etico-sociale del sistema brevettuale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 50 CPI — Liceità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
2. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
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Commento
L'articolo 50 CPI introduce il requisito di liceità, presidio etico-sociale del sistema brevettuale. La norma esclude dalla brevettabilità le invenzioni la cui attuazione concreta sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume, nozioni elastiche da calibrare sui princìpi fondamentali dell'ordinamento e sulla sensibilità sociale del momento storico.
I confini del concetto di liceità
L'ordine pubblico evoca i princìpi cardine dell'ordinamento giuridico, costituzionali e sovranazionali, mentre il buon costume rinvia ai valori etici condivisi della collettività. Si tratta di standard mobili, che richiedono al giudice e all'esaminatore una valutazione concreta del trovato e dei suoi effetti tipici. Il giudizio di illiceità deve riguardare l'invenzione in sé, non gli abusi che terzi possano farne.
Differenza rispetto alle norme cogenti
Il comma 2 della norma è chiaro: la sola circostanza che la commercializzazione o l'attuazione del trovato sia vietata da una legge o da un regolamento amministrativo non integra di per sé illiceità ai fini brevettuali. Tipicamente, le restrizioni di sicurezza, sanitarie o ambientali regolano l'immissione sul mercato, ma non rendono il trovato escluso dal sistema brevettuale. Un farmaco soggetto ad autorizzazione resta brevettabile, anche se non commercializzabile prima dell'AIC.
Casi tipici di illiceità
La giurisprudenza europea e nazionale ha tradizionalmente ricondotto a illiceità invenzioni quali strumenti destinati esclusivamente a usi criminali, dispositivi pensati per ledere l'integrità fisica senza finalità terapeutica, o trovati che presuppongono pratiche manifestamente lesive della dignità umana. La direttiva europea sulla biotecnologia (98/44/CE), attuata in Italia in modifica del CPI, ha codificato alcune ipotesi specifiche di esclusione (clonazione di esseri umani, uso di embrioni per finalità industriali o commerciali).
L'autonomia del giudizio brevettuale
L'art. 50 CPI traccia un confine importante tra disciplina dell'attività economica e disciplina della proprietà industriale: il brevetto è uno strumento di tutela dell'innovazione e prescinde, in via di principio, dalle restrizioni amministrative alla commercializzazione. La concessione del brevetto non legittima usi vietati, né li impedisce: vi è una netta separazione tra il diritto di esclusiva e il regime autorizzativo dell'attività economica.
Profili applicativi
In sede di esame, l'UIBM verifica la liceità in modo prudente, intervenendo solo quando l'invenzione presenta connotati manifestamente contrari ai princìpi richiamati. Nei contenziosi, l'eccezione di illiceità è poco frequente ma può rivestire rilievo significativo in casi limite, in particolare nei settori della bioetica, della sicurezza e della tutela della dignità della persona.
Domande frequenti
Se un prodotto richiede un'autorizzazione amministrativa, è ancora brevettabile?
Sì. La sottoposizione a regimi autorizzativi non integra illiceità ai fini brevettuali: l'art. 50 CPI distingue espressamente tra disciplina della commercializzazione e validità del brevetto.
Chi decide cosa è contrario all'ordine pubblico?
Il giudizio spetta in prima battuta all'esaminatore dell'UIBM e, in sede contenziosa, al giudice, sulla base dei princìpi fondamentali dell'ordinamento e della sensibilità sociale corrente.
Un brevetto per uso illecito da parte di terzi è invalido?
No, se il trovato ha usi leciti tipici. L'illiceità rilevante riguarda l'invenzione in sé, non i possibili abusi che terzi possano commettere.
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