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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La domanda di brevetto europeo che designa l'Italia produce, dalla sua pubblicazione, gli stessi effetti della domanda di brevetto italiano.
  • La tutela è subordinata alla traduzione in italiano delle rivendicazioni e al deposito presso l'UIBM.
  • Decorrono gli effetti provvisori previsti dall'art. 53 CPI a tutela del titolare.
  • La disciplina attua la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 54 CPI — Effetti della domanda di brevetto europeo

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 , decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata.

Commento

L'articolo 54 CPI raccorda l'ordinamento italiano con il sistema del brevetto europeo regolato dalla Convenzione di Monaco del 1973 (CBE). La disposizione disciplina gli effetti che la domanda di brevetto europeo, designante l'Italia tra gli Stati di estensione, produce nel territorio nazionale già prima della concessione, garantendo una tutela provvisoria del depositante.

Il sistema del brevetto europeo

Il brevetto europeo è concesso a seguito di un'unica procedura accentrata presso l'Ufficio europeo brevetti, con sede a Monaco di Baviera. Si tratta di un fascio di brevetti nazionali che, una volta concessi, vivono di vita autonoma negli Stati designati dal richiedente. La procedura, di competenza dell'EPO, consente di ottenere protezione contemporanea in più Paesi europei con un'unica domanda, attraverso un esame centralizzato.

Effetti della domanda europea in Italia

Dalla pubblicazione della domanda europea, ad opera dell'EPO, l'invenzione gode in Italia degli effetti propri della domanda di brevetto italiano (art. 53 CPI): in particolare, sorge il diritto del titolare a un'equa indennità nei confronti di chi attui senza autorizzazione il trovato. La tutela è di carattere provvisorio: il consolidamento definitivo avviene solo con la concessione del brevetto europeo e il completamento delle formalità di convalida nazionale.

Onere di traduzione e deposito

Affinché la tutela provvisoria sia opponibile in Italia, è richiesto che il titolare provveda al deposito della traduzione in italiano delle rivendicazioni presso l'UIBM. Tale formalità, di matrice convenzionale, mira a garantire la conoscibilità del contenuto rivendicato anche da parte del pubblico nazionale, attenuando il c.d. language risk. La traduzione assume rilievo anche ai fini interpretativi della portata della tutela.

Effetti nei confronti dei terzi

I terzi che, dopo la pubblicazione della domanda europea e il deposito della traduzione, pongano in essere atti riconducibili all'oggetto della rivendicazione, possono essere chiamati a corrispondere l'equa indennità al titolare. Resta ferma la disciplina sui c.d. preusi (art. 68 CPI) per chi avesse iniziato la lavorazione prima della pubblicazione.

Coordinamento successivo

La concessione del brevetto europeo e la sua convalida in Italia consolidano la tutela e fanno scattare il regime ordinario degli artt. 56 e segg. CPI. Il brevetto europeo convalidato, ai sensi dell'art. 56 CPI, attribuisce in Italia gli stessi diritti del brevetto nazionale.

Domande frequenti

Cosa devo fare per ottenere tutela provvisoria in Italia con la domanda europea?

Occorre depositare presso l'UIBM la traduzione italiana delle rivendicazioni dopo la pubblicazione della domanda da parte dell'EPO.

La tutela provvisoria coincide con quella definitiva?

No, è limitata al diritto all'equa indennità ai sensi dell'art. 53 CPI; la tutela piena (risarcimento, inibitoria) si attiva con la concessione del brevetto e la convalida nazionale.

Cosa rischio se non rispetto l'onere di traduzione?

Si rischia di non poter pretendere l'equa indennità nei confronti dei terzi per il periodo provvisorio, restando comunque salva la tutela post-concessione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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