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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Fa fede il testo del brevetto europeo nella lingua della procedura presso l'EPO.
  • In caso di divergenza con la traduzione italiana, prevale la versione che limita maggiormente la tutela.
  • Il titolare può depositare una traduzione rettificata in qualsiasi momento.
  • La rettifica della traduzione produce effetti dalla pubblicazione, salvo il diritto del preutente in buona fede.

Testo dell'articoloVigente

Art. 57 CPI — Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 .

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un’invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell’invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

Commento

L'articolo 57 CPI affronta il delicato tema del testo che fa fede del brevetto europeo nel territorio italiano. La disposizione bilancia due esigenze contrapposte: da un lato la fedeltà al testo originale, cui è stata applicata la valutazione tecnica dell'EPO; dall'altro la tutela dell'affidamento dei terzi italiani, che dispongono solo della versione tradotta nei registri nazionali.

Il principio del testo originale

Il testo del brevetto europeo che fa fede è, di regola, quello redatto nella lingua della procedura presso l'EPO (inglese, francese o tedesco). Si tratta del testo sottoposto all'esame e oggetto della concessione, quello rispetto al quale il titolare ha effettivamente ottenuto la tutela. Tale principio attua le previsioni della Convenzione di Monaco e garantisce uniformità sostanziale ai brevetti europei nei diversi Stati di designazione.

La regola della prevalenza della tutela più ristretta

In caso di divergenza tra il testo originale e la traduzione italiana depositata presso l'UIBM, prevale la versione che attribuisce una tutela più ristretta. La ratio è di tutela dei terzi: se la traduzione italiana è più limitativa, i terzi vi hanno fatto affidamento e non possono essere chiamati a rispondere oltre il perimetro che essi conoscevano; se è il testo originale a essere più restrittivo, il titolare non può estendere la propria tutela oltre quanto effettivamente ottenuto in sede di concessione.

La rettifica della traduzione

Il titolare può, in qualsiasi momento, depositare una traduzione rettificata presso l'UIBM, allineando il testo italiano all'originale. La rettifica produce effetti dalla data di pubblicazione, ed è strumento di salvataggio della tutela in caso di traduzioni inizialmente imprecise. Si tratta di una facoltà importante, ma il cui esercizio richiede attenzione: la traduzione rettificata può, ad esempio, ampliare l'ambito della tutela rispetto alla precedente, e produrre effetti contro chi inizia ad attuare il trovato dopo la rettifica.

La protezione del preutente in buona fede

La norma fa salvi i diritti acquisiti dal preutente in buona fede, ossia di chi, sulla base della traduzione precedente, abbia iniziato in buona fede l'attuazione dell'invenzione o ne abbia fatto seri preparativi. Egli può proseguire l'utilizzazione nei limiti del proprio uso anteriore (analogamente al regime dell'art. 68 CPI), evitando di essere pregiudicato dall'allargamento postumo del perimetro brevettuale.

Profili operativi

Per le imprese italiane, il principio impone un'attenta lettura comparativa tra traduzione e testo originale del brevetto europeo, soprattutto in occasione di freedom-to-operate analyses. Per il titolare, una traduzione iniziale fedele riduce i rischi di limitazioni indesiderate o di costose rettifiche successive.

Domande frequenti

Quale testo fa fede del brevetto europeo?

Quello redatto nella lingua della procedura presso l'EPO. La traduzione italiana è strumento di pubblicità, ma in caso di divergenza prevale la versione che restringe maggiormente la tutela.

Posso correggere la traduzione italiana del mio brevetto?

Sì, è possibile depositare in qualsiasi momento presso l'UIBM una traduzione rettificata; la rettifica produce effetti dalla pubblicazione.

Chi ha iniziato ad attuare l'invenzione sulla traduzione errata cosa rischia?

Se ha agito in buona fede, può proseguire l'attuazione nei limiti del proprio preuso anche dopo la rettifica, secondo i princìpi generali di tutela del preutente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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