Indice
- L'art. 45 CPI apre la disciplina dei brevetti per invenzione individuando i requisiti generali: novità, attività inventiva e applicazione industriale.
- Restano fuori dalla nozione di invenzione scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, piani per attività intellettuali o commerciali, programmi per elaboratore e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
- Sono esclusi dalla brevettazione i metodi diagnostici, chirurgici e terapeutici sul corpo umano o animale, le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici.
- Restano brevettabili procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti con essi; non sono brevettabili le invenzioni biotecnologiche dell'art. 81-quinquies CPI.
Testo dell'articoloVigente
Art. 45 CPI — Oggetto del brevetto
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica; b-bis) le varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi nominati.
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’articolo 81-quinquies.
Commento
L'art. 45 CPI definisce il perimetro dell'oggetto del brevetto per invenzione, configurando un sistema basato sui tre requisiti sostanziali della novità, dell'attività inventiva e dell'applicazione industriale, accompagnato da esclusioni puntuali. La norma è la porta d'accesso a una disciplina complessa, che si sviluppa negli articoli successivi del codice (artt. 46-50 sui requisiti, art. 50 bis sulle invenzioni biotecnologiche, artt. 65 e seguenti su soggetti e procedure).
I requisiti positivi: novità, attività inventiva, applicazione industriale
Il comma 1 fissa i tre requisiti fondamentali. La novità implica che l'invenzione non rientri nello stato della tecnica, ossia in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito (art. 46 CPI). L'attività inventiva richiede che l'invenzione non risulti, per una persona esperta del ramo, in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI): un quid di non ovvietà. L'applicazione industriale richiede l'idoneità ad avere uno sfruttamento industriale (art. 49 CPI), nozione ampia che comprende anche l'industria agricola, oltre a quella manifatturiera.
Le esclusioni dalla nozione di invenzione (comma 2)
Il legislatore esclude espressamente dalla nozione di invenzione una serie di entità: scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici (lett. a); piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, e programmi per elaboratore (lett. b); presentazioni di informazioni (lett. c). L'idea sottostante è che la brevettazione non può ricadere su conoscenze pure, su astrazioni o su contenuti informativi in quanto tali. La norma è coerente con la Convenzione sul Brevetto Europeo (art. 52) ed esprime un principio condiviso a livello internazionale.
La clausola "in quanto tali"
Il comma 3 introduce un correttivo essenziale: le esclusioni del comma 2 operano solo nella misura in cui il brevetto concerne quegli elementi considerati in quanto tali. La formula apre la strada alla brevettazione di applicazioni concrete che incorporano questi elementi. Un programma per elaboratore non è brevettabile in sé, ma può esserlo un sistema tecnico che lo utilizza per produrre un effetto tecnico ulteriore (giurisprudenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti su computer-implemented inventions). Analogamente, una scoperta scientifica è esclusa, ma l'applicazione tecnica della scoperta può integrare un'invenzione brevettabile.
Le esclusioni dalla brevettabilità (comma 4)
Il comma 4 elenca le invenzioni che, pur potendo astrattamente rientrare nella nozione, sono escluse dalla brevettazione per ragioni di politica del diritto. Sono esclusi i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale (lett. a): la ratio è la tutela della libertà di esercizio dell'attività medica. Sono altresì esclusi le varietà vegetali e le razze animali, oltre ai procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali frutto esclusivamente di modifica genetica (lett. b). La lett. b-bis estende l'esclusione alle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e alle varietà da cui derivano produzioni contraddistinte da DOP, IGP e specialità tradizionali garantite e prodotti agroalimentari tradizionali.
Le riserve: procedimenti microbiologici e invenzioni biotecnologiche
Il comma 5 stabilisce che l'esclusione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, e ai prodotti, in particolare sostanze o composizioni, destinati all'uso di uno dei metodi diagnostici, chirurgici o terapeutici. È quindi possibile brevettare i farmaci e le sostanze impiegate nei trattamenti, anche se i metodi terapeutici in sé non lo sono. Il comma 5-bis esclude espressamente dalla brevettabilità le invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies CPI: il rinvio rende necessario un coordinamento con la disciplina speciale, che opera sulla base della direttiva 98/44/CE.
L'architettura del sistema brevettuale
L'art. 45 CPI è il primo tassello di una disciplina articolata. Le successive disposizioni (artt. 46-49 CPI) precisano i singoli requisiti; gli artt. 50 e 50 bis ne completano i contorni; gli artt. 51 e seguenti disciplinano la descrizione e le rivendicazioni; gli artt. 65 e seguenti regolano la titolarità (inclusi i regimi delle invenzioni dei dipendenti e dei rapporti con la pubblica amministrazione). La disciplina nazionale opera in dialogo con il sistema europeo (CBE e brevetto europeo con effetto unitario) e con il sistema PCT della WIPO, che gestisce la fase internazionale del deposito. La protezione conferita dal brevetto ha durata massima di vent'anni dal deposito.
Prassi e linee guida
Pagina istituzionale · Brevetti: invenzioni industriali e modelli di utilità
MIMIT
Il MIMIT illustra i requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, industrialità, liceità), la differenza tra brevetto per invenzione e modello di utilità, e i diritti riconosciuti al titolare ai sensi del Codice della proprietà industriale.
Leggi il documento su www.mimit.gov.itGuida UIBM · Deposito di una domanda di brevetto
Fonte ufficiale
Indicazioni operative UIBM su contenuto della domanda di brevetto (descrizione chiara e completa, rivendicazioni che definiscono l'ambito di protezione, disegni e riassunto), requisiti formali e canali di presentazione.
Leggi il documento su uibm.mise.gov.itComunicato MIMIT · Report UIBM 2024 sui brevetti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nel 2024 le domande di brevetto per invenzione industriale depositate all'UIBM sono state 10.148 (+7,4% sul 2023); 7.532 brevetti concessi per invenzione e 20.821 convalide di brevetti europei, segno di un sistema in espansione.
Leggi il documento su www.mimit.gov.itDomande frequenti
Quali requisiti deve avere un'invenzione per essere brevettata?
L'art. 45 CPI richiede tre requisiti: novità (rispetto allo stato della tecnica), attività inventiva (non ovvietà per l'esperto del ramo) e idoneità ad avere un'applicazione industriale, nozione ampia che ricomprende anche l'industria agricola.
I software sono brevettabili?
I programmi per elaboratore in quanto tali non sono brevettabili, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), CPI. Tuttavia, le invenzioni che integrano un software in un sistema tecnico producente un effetto tecnico ulteriore possono accedere alla tutela brevettuale, come affermato dalla giurisprudenza UE e dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.
I metodi terapeutici e diagnostici sono brevettabili?
No. L'art. 45, comma 4, lett. a), CPI esclude la brevettabilità dei metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi diagnostici applicati al corpo. Sono però brevettabili le sostanze e le composizioni impiegate nei trattamenti.
Vedi anche