- L'art. 41 CPI definisce l'ambito dei diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello.
- Il titolare ha diritto di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'uso a terzi senza consenso.
- Costituiscono atti di utilizzazione fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego e detenzione per tali fini.
- L'estensione della protezione abbraccia ogni disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 41 CPI — Diritti conferiti dal disegno o modello
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.
Commento
L'art. 41 CPI delinea il contenuto positivo del diritto di esclusiva sul disegno o modello registrato, individuando sia gli atti riservati al titolare sia il perimetro oggettivo dei beni che la registrazione consente di tutelare. La disposizione costituisce il pilastro su cui si fondano le azioni di inibizione, risarcimento e rimozione previste nelle disposizioni successive del codice.
Il contenuto del diritto esclusivo
Il diritto esclusivo conferisce al titolare due facoltà speculari: il diritto positivo di utilizzare il disegno o modello e il diritto negativo di vietare ai terzi di utilizzarlo senza il proprio consenso. Si tratta della struttura tipica dei diritti di proprietà industriale, che si fonda su un'esclusiva tutelata erga omnes. Il titolare può sfruttare direttamente il disegno o modello, attraverso la propria attività d'impresa, oppure cederlo a terzi tramite contratti di licenza o di trasferimento.
Gli atti di utilizzazione
Il comma 2 elenca, in modo non tassativo ma indicativo, gli atti che costituiscono utilizzazione: fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, nonché la detenzione del prodotto per tali finalità. L'elenco è ampio e copre l'intero ciclo commerciale del prodotto, dalla produzione alla circolazione, fino al consumo. Non rientra nella tutela, secondo le previsioni dell'art. 42 CPI, l'utilizzo per fini privati e non commerciali.
L'estensione oggettiva della protezione
Il comma 3 definisce l'ampiezza oggettiva della tutela con una formula nota: i diritti esclusivi si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa rispetto a quello registrato. È il criterio dell'impressione generale, lo stesso utilizzato per il carattere individuale (art. 33 CPI). La tutela, quindi, non si limita alla riproduzione fedele del disegno, ma si estende anche alle imitazioni che, pur con qualche variazione, generano nell'utilizzatore informato un effetto visivo complessivamente assimilabile. La protezione assume così una portata sostanziale, idonea a contrastare contraffazioni e imitazioni indirette.
Il margine di libertà dell'autore
Il comma 4 introduce un correttivo importante: nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nella realizzazione del disegno o modello. La regola è simmetrica a quella prevista per il giudizio di carattere individuale: in settori a forte standardizzazione tecnica, ove la libertà progettuale è limitata, anche differenze modeste possono essere sufficienti a escludere la violazione; in settori a libertà progettuale ampia, le differenze richieste perché un altro disegno non infranga la tutela devono essere più consistenti. È un meccanismo di proporzionalità che modula l'ampiezza dell'esclusiva in funzione del contesto.
Le sanzioni e i rimedi
La violazione dei diritti dell'art. 41 CPI legittima l'esercizio di azioni inibitorie, di rimozione, di sequestro e di risarcimento del danno, nei termini previsti dagli artt. 117 e seguenti CPI. Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale sono competenti a livello nazionale; per i disegni o modelli dell'Unione europea operano i tribunali dei disegni o modelli comunitari, secondo i regolamenti UE. Il sistema dei rimedi è completato dalle misure cautelari (descrizione, sequestro, inibitoria provvisoria), particolarmente efficaci nei casi di contraffazione su larga scala.
Domande frequenti
Quali atti sono riservati al titolare del disegno o modello?
L'art. 41, comma 2, CPI considera atti riservati la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, l'impiego del prodotto in cui il disegno è incorporato o applicato, oltre alla detenzione del prodotto a tali fini.
L'esclusiva copre solo la copia identica?
No. L'art. 41, comma 3, CPI estende la tutela a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Le imitazioni con piccole variazioni rientrano nell'ambito della protezione.
Cosa significa che si tiene conto del margine di libertà dell'autore?
Significa che l'ampiezza della tutela si modula in base al contesto progettuale. Nei settori con poca libertà creativa la tutela è più stretta; in quelli con ampia libertà progettuale è richiesto un divario visivo maggiore per escludere la violazione.
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