- L'art. 38 CPI individua il soggetto titolare del diritto alla registrazione e il momento in cui decorrono gli effetti.
- I diritti esclusivi sono attribuiti con la registrazione e spettano all'autore e ai suoi aventi causa.
- Per i disegni o modelli realizzati da dipendenti nell'ambito delle mansioni, la registrazione spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto morale dell'autore.
- Gli effetti decorrono dalla data di accessibilità al pubblico, con possibilità di differimento fino a trenta mesi dal deposito.
Testo dell'articoloVigente
Art. 38 CPI — Diritto alla registrazione ed effetti
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.
5. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l’eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.
Commento
L'art. 38 CPI affronta tre profili centrali: l'individuazione del soggetto titolare del diritto alla registrazione, la disciplina dei disegni o modelli realizzati nell'ambito del rapporto di lavoro e la determinazione del momento da cui decorrono gli effetti della tutela. La norma articola un equilibrio fra le esigenze dell'autore, quelle del datore di lavoro e quelle dei terzi che si confrontano con il segno sul mercato.
Il soggetto titolare del diritto
I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione e spettano all'autore e ai suoi aventi causa. Si tratta del principio di paternità: il diritto nasce in capo a chi ha materialmente realizzato il disegno o modello, salvo poi essere oggetto di cessione, licenza o trasferimento in altre forme. Il principio di paternità ha rilievo anche sul piano morale, in quanto l'autore mantiene il diritto al riconoscimento della propria opera, indipendentemente dalle vicende dei diritti patrimoniali.
I disegni o modelli realizzati dai dipendenti
Quando l'opera creativa rientra nelle mansioni del dipendente, la registrazione spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario. La regola è speculare a quella prevista in materia di invenzioni dei dipendenti (artt. 64 e seguenti CPI) e risponde al principio per cui i risultati del lavoro creativo svolto nell'ambito del rapporto subordinato appartengono al soggetto che ha sostenuto i costi e fornito gli strumenti. Resta tuttavia salvo il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore e di vedere inserito il proprio nome nell'attestato di registrazione: il diritto morale della paternità sopravvive alla titolarità patrimoniale.
L'accessibilità al pubblico come dies a quo degli effetti
Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda, con la relativa documentazione, è resa accessibile al pubblico. Il sistema della pubblicità è centrale per il diritto industriale: gli effetti opponibili ai terzi presuppongono che i terzi possano conoscere il contenuto della domanda. L'UIBM, in linea generale, mette a disposizione del pubblico la domanda di registrazione, con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni, dopo il deposito.
Il differimento dell'accessibilità
Il richiedente può escludere nella domanda l'accessibilità al pubblico per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o di priorità. È un meccanismo di riservatezza temporanea: consente al titolare di pianificare il lancio commerciale del prodotto senza svelare il design ai concorrenti, mantenendo però il vantaggio della priorità del deposito. Trascorso il periodo, l'accessibilità diviene automatica e gli effetti della registrazione decorrono.
La notifica come modalità alternativa
Il comma 6 introduce un meccanismo alternativo: nei confronti dei soggetti ai quali il richiedente abbia personalmente notificato la domanda, con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione, gli effetti decorrono dalla data della notifica, anche se anteriore al momento dell'accessibilità generale. È uno strumento strategico utilizzato per opporre il diritto a determinati soggetti (concorrenti, distributori, contraffattori) prima della pubblicità generale.
Implicazioni operative
La gestione corretta dell'art. 38 CPI richiede attenzione contrattuale: nei contratti di lavoro e di prestazione d'opera è opportuno disciplinare espressamente la titolarità dei disegni o modelli realizzati dal collaboratore, anche oltre la regola legale, e coordinare gli aspetti del diritto morale con la riservatezza aziendale. Sul piano amministrativo, la decisione su differimento e notifiche selettive è parte della strategia di tutela e di lancio del prodotto, con effetti rilevanti sulle pretese opponibili ai terzi.
Domande frequenti
A chi spettano i diritti sul disegno o modello realizzato da un dipendente?
Salvo patto contrario, la registrazione spetta al datore di lavoro, quando l'opera rientra nelle mansioni del dipendente. Il dipendente mantiene il diritto morale a essere riconosciuto come autore e il suo nome è inserito nell'attestato.
Da quando decorrono gli effetti della registrazione?
Gli effetti decorrono, in linea generale, dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico. Il richiedente può differire l'accessibilità fino a trenta mesi dal deposito o dalla priorità.
Si possono opporre gli effetti prima dell'accessibilità generale?
Sì. L'art. 38, comma 6, CPI consente di notificare personalmente la domanda a un soggetto specifico: nei suoi confronti, gli effetti decorrono dalla data della notifica, anche se anteriore alla pubblicazione.
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