In sintesi
- L'art. 37 CPI fissa la durata della registrazione del disegno o modello in cinque anni, decorrenti dalla domanda.
- Il titolare può chiedere la proroga della tutela per periodi quinquennali successivi.
- La durata massima complessiva è di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda.
- La proroga è onerosa: richiede il pagamento delle tasse di mantenimento previste dalla disciplina nazionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 CPI — Durata della protezione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 37 CPI disciplina la durata della tutela del disegno o modello registrato, individuando un primo periodo quinquennale prorogabile fino a un massimo di venticinque anni complessivi dalla data di presentazione della domanda. La regola è in linea con la disciplina europea (direttiva e regolamento sui disegni e modelli) e con il principio per cui la protezione del design ha una durata definita, dopo la quale il disegno o modello entra nel pubblico dominio.
Il primo periodo di tutela
La registrazione dura cinque anni a partire dal deposito della domanda presso l'UIBM (o, per il disegno o modello dell'Unione europea, presso l'EUIPO). È un periodo iniziale relativamente breve, pensato per consentire al titolare di valutare l'effettivo successo commerciale del prodotto prima di sostenere oneri ulteriori. In molti casi, soprattutto in settori a rapida obsolescenza del design (moda, accessori, tendenze), la durata iniziale può essere sufficiente: i cicli di vita commerciali si esauriscono entro il primo quinquennio e la proroga diviene economicamente non conveniente.
La proroga quinquennale
Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni, fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda. La proroga è un atto formale che richiede il pagamento delle tasse di mantenimento previste dalle norme nazionali ed è soggetto a termini precisi: la mancata richiesta nei termini comporta la decadenza del titolo per scadenza, con cessazione degli effetti della registrazione. La gestione tempestiva delle proroghe è quindi un compito essenziale dei portafogli di proprietà industriale, normalmente affidato a consulenti specializzati o ai mandatari abilitati.
Il rapporto con il diritto d'autore
La durata massima di 25 anni va letta in coordinamento con la protezione del diritto d'autore sul design industriale (art. 44 CPI e art. 2, n. 10, della legge n. 633/1941). I disegni e modelli dotati di carattere artistico possono godere, parallelamente o successivamente, della tutela autorale, che ha durata significativamente più lunga (tutta la vita dell'autore più 70 anni). La cumulazione effettiva dei due titoli e i suoi limiti sono stati oggetto di un'ampia evoluzione giurisprudenziale, anche a livello europeo, che ha riconosciuto, a determinate condizioni, la coesistenza dei regimi.
La logica della durata limitata
La scelta di una durata massima di 25 anni risponde a un equilibrio tra incentivo all'investimento creativo e libertà di mercato. Una protezione perpetua ostacolerebbe l'evoluzione del design e l'ingresso di nuovi attori; una protezione troppo breve scoraggerebbe gli investimenti in design originale. La progressione quinquennale, con pagamento di tasse crescenti per i rinnovi successivi, funge anche da filtro economico: i disegni e modelli che non producono ritorni significativi tendono a cadere in pubblico dominio in tempi rapidi, mentre quelli di maggiore valore commerciale possono essere mantenuti fino al massimo previsto.
Implicazioni operative
Per le imprese, la gestione del calendario di rinnovi è una componente strategica del portafoglio IP. Le piattaforme digitali messe a disposizione dall'UIBM e dall'EUIPO consentono il monitoraggio delle scadenze; il sistema dell'Aja della WIPO fornisce strumenti analoghi per le registrazioni internazionali. La scelta se prorogare o lasciar decadere un disegno o modello viene normalmente valutata sulla base del ciclo di vita commerciale, della redditività residua e dell'esistenza di prodotti derivati.
Domande frequenti
Quanto dura la registrazione di un disegno o modello?
L'art. 37 CPI prevede un primo periodo di cinque anni dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga per ulteriori periodi quinquennali, fino a un massimo complessivo di venticinque anni.
Cosa succede se non si rinnova la registrazione?
La mancata richiesta di proroga nei termini comporta la decadenza per scadenza: il disegno o modello perde la tutela e i suoi elementi entrano in pubblico dominio, diventando liberamente utilizzabili dai terzi.
Posso ottenere una tutela più lunga dei 25 anni?
Non come disegno o modello registrato. Tuttavia, in presenza dei requisiti, può operare la tutela del diritto d'autore sul design industriale (art. 44 CPI; art. 2, n. 10, l. 633/1941), che ha durata significativamente più estesa.
Vedi anche