Testo dell'articoloVigente
Art. 349 c.p.p. – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161 , nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità . Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.
In sintesi
Indice dei contenuti
La polizia giudiziaria identifica la persona indagata e altre persone mediante documenti, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.
Ratio
L'identificazione rappresenta il presupposto logico e processuale di qualsiasi procedimento penale. Senza l'accertamento certo di « chi » ha commesso il reato è impossibile attribuire la responsabilità penale. La norma consente alla polizia di ricorrere a metodologie scientifiche e biometriche (impronte digitali, fotografie segnalètiche, profili genetici) per assicurare che la persona processata sia effettivamente quella che ha commesso il fatto. Il contemperamento con i diritti fondamentali è presente nel vincolo dell'autorizzazione scritta del PM per i prelievi biologici (comma 2-bis) e nella limitazione a 12 ore della durata della accompagnamento coattivo (comma 4).
Analisi
Il comma 1 impone la procedura di identificazione della persona indagata e di altre persone in grado di fornire informazioni utili (testimoni). Il comma 2 autorizza rilievi « dattiloscopici, fotografici e antropometrici », standard di identificazione scientifica adoperati dalle polizie di tutto il mondo. Il comma 2-bis, introdotto dalla L. 155/2005, introduce un principio importante: i prelievi biologici (capelli, saliva) richiedono il consenso dell'interessato o l'autorizzazione scritta del PM se il consenso manca. Questa norma è nata per bilanciare il diritto dell'individuo all'integrità del corpo con l'esigenza investigativa di ottenere profili genetici. Il comma 3 obbliga la polizia a richiedere alla persona l'elezione di domicilio per le comunicazioni (art. 161), elemento essenziale del diritto di difesa. Il comma 4-6 disciplina il caso di rifiuto dell'identificazione o di indicazione di dati falsi: la persona può essere accompagnata nei locali della polizia per non più di 12 ore, con obbligo di avviso al PM, che può ordinare il rilascio se non ricorrono le condizioni di necessità.
Quando si applica
Si applica sempre, al primo contatto investigativo con la persona indagata. Ad esempio, Tizio è coinvolto in un furto; i carabinieri lo fermano in strada, verificano i suoi documenti di identità, lo fotografano secondo le modalità segnalètiche, richiedono il rinvenimento di impronte digitali scattando foto digitali della sua impronta su un modulo particolare. Se Tizio fornisce generalità che si sospettano false, i carabinieri possono accompagnarlo in caserma per compiere accertamenti fino a 12 ore.
Connessioni
Collegato all'art. 55 (funzioni della polizia giudiziaria), art. 348 (assicurazione fonti di prova), art. 350-351 (sommarie informazioni), art. 370 (deleghe del PM), art. 61 c.p.p. (assistenza del difensore), art. 97 (designazione del difensore d'ufficio), art. 161 (domicilio per le notificazioni), art. 66 (diritti durante l'interrogatorio, da osservare anche qui), L. 155/2005 (prelievi biologici), artt. 213-214 (ricognizioni).
Casi pratici
Caso 1: Caio è sorpreso a rubare in un negozio
La polizia lo accompagna in ufficio e procede alla sua identificazione: richiede i documenti, lo fotografa secondo lo schema segnaletico (fronte e profilo), acquisisce le impronte digitali mediante scanner biometrico, e redige il verbale di identificazione. Caio dichiara il suo domicilio nel quartiere Navona di Roma, dove dovrà ricevere le notificazioni relative al procedimento. Tutto ciò avviene nell'ambito dell'art. 349.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, indagato per omicidio, è già identificato per nome e cognome, tuttavia gli investigatori nutrono dubbi sulla sua effettiva corrispondenza con colui che è stato visto sulla scena del crimine (incompletezza della ricognizione preliminare). Chiedono al PM l'autorizzazione (art. 349 comma 2-bis) per prelevare una ciocca di capelli a Sempronio, al fine di estrarre il profilo genetico e confrontarlo con il DNA rinvenuto sulla vittima. Il PM rilascia l'autorizzazione scritta; Sempronio consente il prelievo (consenso). Se Sempronio rifiuta, il prelievo può comunque avvenire previa autorizzazione scritta del PM « previa confermazione per iscritto » della disposizione orale del PM medesimo.
Domande frequenti
Cosa sono i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici?
Dattiloscopici: acquisizione delle impronte digitali (finger-print). Fotografici: fotografia secondo schema segnaletico (volto fronte e profilo). Antropometrici: misurazione delle caratteristiche corporee (altezza, segni particolari, cicatrici).
Serve l'autorizzazione del PM per identificare una persona?
No, l'identificazione base (documenti, fotografia, impronte digitali) è sempre consentita. L'autorizzazione scritta del PM è richiesta solo per i prelievi biologici (capelli, saliva) se la persona non consente volontariamente.
Se la persona rifiuta di essere identificata, cosa succede?
La polizia può accompagnarla nei suoi uffici per il tempo strettamente necessario all'identificazione, non oltre le 12 ore. Deve avvisare il PM, il quale può ordinare il rilascio se non ricorrono i presupposti di necessità.
Quanto dura l'accompagnamento forzato in ufficio?
Non oltre le 12 ore. È un limite rigoroso di durata. Passate le 12 ore, la persona deve essere rilasciata indipendentemente dal completamento dell'identificazione.
Possono essere conservati per sempre il profilo genetico e le fotografie d'identificazione?
Sì, vengono conservati in database della polizia (AFIS per impronte, BANCA DATI DNA). La conservazione è regolata da norme sulla privacy e dalla Costituzione, ma non è limitata temporalmente dal c.p.p.