Testo dell'articoloVigente
Art. 21 TUEL – Articolo 21
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 , COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42 .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 , COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42 .
3. 3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province i comuni esercitano l’iniziativa di cui all’ articolo 133 della Costituzione , tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; c) l’intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l’iniziativa dei comuni, di cui all’ articolo 133 della Costituzione , deve conseguire l’adesione della maggioranza dei comuni dell’area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; f) l’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l’iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 21, in larga parte abrogato, conserva valore residuale per la revisione delle circoscrizioni provinciali. La materia è oggi influenzata dalle riforme successive, in particolare dalla L. 56/2014.
Iniziativa dei Comuni
L'art. 133 Cost. attribuisce ai Comuni l'iniziativa per la revisione delle circoscrizioni provinciali. È un principio costituzionale che resta saldo nonostante le modifiche legislative.
Criteri di valutazione
La revisione tiene conto di adeguatezza territoriale, demografica, sviluppo storico e omogeneità delle aree. La materia, complessa, è oggi spesso gestita a livello regionale.
Effetti delle abrogazioni
I commi 1 e 2 sono stati abrogati. La portata normativa dell'art. 21 si riduce, ma il principio di iniziativa comunale resta saldo, riconducibile all'art. 133 Cost.
Sinergia con riforma Delrio
La L. 56/2014 ha ridisegnato Province e Città metropolitane. L'art. 21 va letto alla luce di questo nuovo quadro, in attesa di eventuali riforme costituzionali.
Profili pratici
I Comuni che intendono promuovere modifiche delle circoscrizioni provinciali si rivolgono alle Regioni e al Ministero dell'Interno. ANCI e UPI seguono questi processi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio sindaco promuove un'iniziativa
Tizio raccoglie il consenso di altri Comuni per proporre la revisione della circoscrizione provinciale.
Caso 2: Caio funzionario regionale
Caio istruisce un procedimento di modifica, valutando criteri demografici e territoriali.
Domande frequenti
Chi può chiedere la revisione delle Province?
I Comuni, ai sensi dell'art. 133 Cost., con iniziativa successiva di legge.
L'art. 21 TUEL è ancora vigente?
Solo in parte: alcuni commi sono stati abrogati dalla legislazione successiva.
Cosa è cambiato con Delrio?
Le Province sono state ridisegnate; la revisione delle circoscrizioni resta materia di legge.