- Disciplina la revisione delle circoscrizioni provinciali.
- I Comuni esercitano l'iniziativa ex art. 133 Cost.
- I commi 1 e 2 sono stati abrogati dalla legislazione successiva.
- Si applicano criteri di adeguatezza territoriale e demografica.
- Si raccorda con la riforma Delrio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 TUEL — Articolo 21
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 , COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42 .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 , COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42 .
3. 3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province i comuni esercitano l’iniziativa di cui all’ articolo 133 della Costituzione , tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; c) l’intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l’iniziativa dei comuni, di cui all’ articolo 133 della Costituzione , deve conseguire l’adesione della maggioranza dei comuni dell’area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; f) l’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l’iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
Commento
L'art. 21, in larga parte abrogato, conserva valore residuale per la revisione delle circoscrizioni provinciali. La materia è oggi influenzata dalle riforme successive, in particolare dalla L. 56/2014.
Iniziativa dei Comuni
L'art. 133 Cost. attribuisce ai Comuni l'iniziativa per la revisione delle circoscrizioni provinciali. È un principio costituzionale che resta saldo nonostante le modifiche legislative.
Criteri di valutazione
La revisione tiene conto di adeguatezza territoriale, demografica, sviluppo storico e omogeneità delle aree. La materia, complessa, è oggi spesso gestita a livello regionale.
Effetti delle abrogazioni
I commi 1 e 2 sono stati abrogati. La portata normativa dell'art. 21 si riduce, ma il principio di iniziativa comunale resta saldo, riconducibile all'art. 133 Cost.
Sinergia con riforma Delrio
La L. 56/2014 ha ridisegnato Province e Città metropolitane. L'art. 21 va letto alla luce di questo nuovo quadro, in attesa di eventuali riforme costituzionali.
Profili pratici
I Comuni che intendono promuovere modifiche delle circoscrizioni provinciali si rivolgono alle Regioni e al Ministero dell'Interno. ANCI e UPI seguono questi processi.
Domande frequenti
Chi può chiedere la revisione delle Province?
I Comuni, ai sensi dell'art. 133 Cost., con iniziativa successiva di legge.
L'art. 21 TUEL è ancora vigente?
Solo in parte: alcuni commi sono stati abrogati dalla legislazione successiva.
Cosa è cambiato con Delrio?
Le Province sono state ridisegnate; la revisione delle circoscrizioni resta materia di legge.
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