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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 23 TUEL
Articolo abrogato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , Convertito, Con Modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUEL - Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 5 Cost.→art. 114 Cost. (Repubblica)→art. 118 Cost. (Sussidiarietà)→art. 1 L. 241/90→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 24 TUEL – Esercizio coordinato di funzioni→Art. 21 TUEL – Revisione delle circoscrizioni provinciali→Art. 25 TUEL – Revisione delle circoscrizioni comunali→Art. 20 TUEL – Compiti di programmazione→Art. 26 TUEL – Norma transitoria→Art. 19 TUEL – Funzioni→Art. 27 TUEL – Natura e ruolo
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.