Testo dell'articoloVigente
Art. 26 TUEL – Articolo 26
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Sono fatte salvo le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell’ articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e le modalità per l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
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Vedi anche
→art. 24 TUEL→art. 25 TUEL→art. 27 TUEL→art. 28 TUEL→art. 5 Cost.→art. 114 Cost. (Repubblica)→art. 118 Cost. (Sussidiarietà)→art. 1 L. 241/90→Art. 23 TUEL – [Abrogato]→Art. 29 TUEL – Comunità isolane o di arcipelago→Art. 30 TUEL – Convenzioni→Art. 21 TUEL – Revisione delle circoscrizioni provinciali
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 26 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si colloca nella disciplina originaria delle aree e delle città metropolitane. La disposizione fa salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane e demanda alla legge istitutiva della città metropolitana il compito di stabilire i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative, secondo i principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché le modalità dell'intervento sostitutivo del Governo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La collocazione storica della norma
La disposizione appartiene all'impianto del 2000, che configurava la città metropolitana come ente in via di costruzione, da realizzarsi attraverso un processo di conferimento di funzioni dalla regione. Va segnalato che la materia ha conosciuto una profonda riforma con la legge 7 aprile 2014, n. 56, la quale ha ridisegnato le città metropolitane come enti territoriali di area vasta. La lettura dell'art. 26 va dunque calata in questo quadro evolutivo, tenendo conto che l'assetto attuale delle città metropolitane risente in modo determinante della riforma più recente.
La clausola di salvezza delle leggi regionali
Il primo comma fa salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane. La clausola riflette il riparto di competenze tra Stato e regioni e la circostanza che, già prima del Testo unico, alcune regioni avevano legiferato sull'assetto delle aree metropolitane. Facendo salva tale legislazione, la norma evita di travolgere le scelte regionali già compiute, in coerenza con il principio di leale collaborazione e con l'autonomia regionale nell'organizzazione del territorio.
Il conferimento di compiti e funzioni
Il cuore della disposizione è il rinvio alla legge istitutiva della città metropolitana per la fissazione dei termini del conferimento, da parte della regione, di compiti e funzioni amministrative. Il richiamo ai principi dell'art. 4, comma 3, della L. 59/1997 inserisce l'operazione nel quadro del decentramento amministrativo di quegli anni, ispirato ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Il conferimento è lo strumento attraverso cui la città metropolitana avrebbe dovuto acquisire concretamente le proprie funzioni dal livello regionale.
L'intervento sostitutivo del Governo
La norma prevede inoltre le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo, in analogia a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 112/1998. Il potere sostitutivo costituisce un meccanismo di garanzia: nel caso in cui il livello regionale non provveda al conferimento, lo Stato può intervenire per assicurare comunque l'attuazione del disegno istituzionale. Si tratta di una leva tipica dei rapporti tra livelli di governo, volta a evitare che l'inerzia di un soggetto blocchi la realizzazione di assetti previsti dalla legge.
Rapporti con altre fonti e profili pratici
L'art. 26 va coordinato con la legislazione regionale richiamata, con i principi del decentramento amministrativo e, soprattutto, con la riforma del 2014, che ha innovato la disciplina delle città metropolitane. Sul piano pratico, la disposizione conserva un valore prevalentemente ricostruttivo: aiuta a comprendere come fosse stato originariamente concepito il processo di costruzione delle città metropolitane e quale ruolo fosse assegnato alle regioni e al Governo. Chi affronti oggi questi temi deve necessariamente integrare la lettura con le norme sopravvenute, che rappresentano il diritto vivente in materia.
Casi pratici
Caso 1: ricostruzione del processo istitutivo
Tizio, studioso di diritto degli enti locali, deve ricostruire come fosse stato originariamente concepito il processo di costruzione delle città metropolitane. L'art. 26 gli mostra il ruolo della legge istitutiva e del conferimento regionale di funzioni, da integrare con la riforma del 2014 che rappresenta il quadro attuale.
Caso 2: coordinamento con la legge regionale
Caio, funzionario regionale, verifica la salvezza delle leggi regionali in materia di aree metropolitane. La clausola dell'art. 26 conferma che le scelte regionali preesistenti non sono travolte dal Testo unico, orientandolo nel coordinamento tra fonte statale e fonte regionale.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 26 TUEL?
Fa salve le leggi regionali sulle aree metropolitane e demanda alla legge istitutiva della città metropolitana i termini del conferimento regionale di funzioni, prevedendo anche l'intervento sostitutivo del Governo.
Perché la norma fa salve le leggi regionali?
Perché alcune regioni avevano già legiferato sulle aree metropolitane: la clausola evita di travolgere quelle scelte, nel rispetto dell'autonomia regionale e della leale collaborazione.
Che cos'è l'intervento sostitutivo del Governo previsto dalla norma?
È un meccanismo di garanzia che consente allo Stato di intervenire se la regione non provvede al conferimento delle funzioni, in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 112/1998.
La disciplina è ancora attuale?
Va letta alla luce della riforma operata dalla L. 56/2014, che ha ridisegnato le città metropolitane come enti di area vasta. L'art. 26 conserva oggi soprattutto valore ricostruttivo.
A quali principi si ispira il conferimento delle funzioni?
Ai principi dell'art. 4, comma 3, della L. 59/1997, propri del decentramento amministrativo, quali sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.