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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2791 c.c. Pegno di cosa fruttifera

In vigore dal 19/04/1942

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

In sintesi

  • Se il bene dato in pegno è fruttifero, il creditore ha la facoltà di fare propri i frutti che il bene produce.
  • I frutti percepiti devono essere imputati prima alle spese di conservazione, poi agli interessi e infine al capitale.
  • La regola è derogabile per accordo delle parti (salvo patto contrario): si può escludere o modulare l'imputazione.
  • Si tratta di un'eccezione al divieto generale di uso della cosa pignorata (art. 2792 c.c.).
  • Il meccanismo riduce l'esposizione del debitore e favorisce l'estinzione progressiva del credito.
  • L'ordine di imputazione è inderogabile per legge: prima spese, poi interessi, poi capitale.
Indice dei contenuti

Il pegno produttivo: una deroga utile al divieto di uso

L'articolo 2791 del Codice Civile disciplina l'ipotesi particolare del pegno di cosa fruttifera, derogando al divieto generale di uso della cosa imposto al creditore dall'art. 2792 c.c. Quando il bene oggetto di pegno produce frutti (naturali, come gli animali, le piante; o civili, come le quote di partecipazione che generano dividendi), il creditore può farli propri, salvo patto contrario. La regola risponde a un'esigenza di efficienza economica: ignorare i frutti significherebbe lasciare dispersa o non utilizzata una fonte di ricchezza, mentre destinarli al pagamento progressivo del debito riduce l'esposizione e favorisce l'estinzione della garanzia.

Frutti naturali e frutti civili

L'art. 820 c.c. distingue i frutti naturali (prodotti direttamente dalla cosa, come il latte, i frutti, la lana, i piccoli degli animali) dai frutti civili (corrispettivi del godimento concesso ad altri, come canoni, interessi, dividendi). Il pegno di cose fruttifere riguarda entrambe le categorie. Esempio classico di frutto naturale: Tizio dà in pegno alla banca un gregge di pecore, e la banca, durante il pegno, può fare propri lana e latte, imputandoli al credito. Esempio di frutto civile: Caio dà in pegno azioni di una S.p.A., e i dividendi distribuiti durante la pendenza del pegno sono percepiti dalla banca creditrice, in luogo dell'azionista costituente.

L'ordine di imputazione: spese, interessi, capitale

La norma stabilisce l'ordine con cui i frutti percepiti riducono il debito: prima le spese di conservazione (coerentemente con l'art. 2790 c.c.), poi gli interessi, infine il capitale. Quest'ordine è cogente e non derogabile dalla volontà delle parti, salvo il limite generale del patto contrario relativo alla facoltà di percepire i frutti. La ratio è duplice: i frutti vengono usati per coprire prima i costi sostenuti dal creditore, poi per ridurre la maturazione di nuovi interessi (che producono altri interessi se non pagati), infine per abbattere il capitale. Esempio: Sempronio dà in pegno azioni di una società che distribuiscono 5.000 euro di dividendo. La banca creditrice ha sostenuto 500 euro di spese di custodia, vanta 1.500 euro di interessi annui sul prestito e 50.000 euro di capitale. I 5.000 euro si imputano: 500 alle spese (residuo 4.500), 1.500 agli interessi (residuo 3.000), 3.000 al capitale (debito residuo 47.000).

Patto contrario: quando le parti possono escludere o modulare

La regola dell'imputazione automatica vale salvo patto contrario. Le parti possono accordarsi diversamente: escludere del tutto il diritto del creditore di percepire i frutti (con obbligo di restituirli al costituente), prevedere una rendicontazione periodica, o destinarli a un conto vincolato fino all'estinzione del debito. È prassi frequente nei pegni su strumenti finanziari pattuire che i dividendi affluiscano su un conto pegnato anziché essere imputati direttamente al credito, così da preservare la capienza della garanzia. Per il pegno di partecipazioni societarie l'art. 2352 c.c. (per le azioni) e l'art. 2471-bis c.c. (per le quote di s.r.l.) disciplinano specificamente diritto di voto, utili e nuove emissioni in caso di pegno, completando il quadro normativo.

Profili pratici e cautele

Il creditore che si avvale della facoltà ex art. 2791 c.c. deve documentare con precisione i frutti percepiti e l'imputazione operata, sia per evitare contestazioni in sede di restituzione della cosa, sia per non incorrere in responsabilità ex art. 2790 c.c. per cattiva gestione. È utile prevedere clausole contrattuali specifiche su modalità di rendiconto, tempistica delle imputazioni e diritto di informazione del costituente. La norma si applica armonicamente con il pegno irregolare (art. 1851 c.c.) e con il pegno non possessorio (D.L. 59/2016), con gli opportuni adattamenti: nel pegno non possessorio, in particolare, il debitore continua a usare il bene e i frutti restano in genere a lui, salvo patto contrario sull'apporto alla garanzia.

Domande frequenti

Per cosa fruttifera si intendono solo i beni che danno frutti naturali?

No, sono comprese sia le cose che producono frutti naturali (animali, piante) sia quelle che producono frutti civili (azioni, quote, crediti, beni concessi in locazione). La distinzione è quella generale dell'art. 820 c.c.

Il creditore può rinunciare a percepire i frutti?

Sì, l'art. 2791 c.c. attribuisce una facoltà, non un obbligo. Il creditore può scegliere di non percepire i frutti, lasciandoli al costituente. Le parti possono anche convenire la rinuncia preventiva con un patto contrario.

I dividendi delle azioni in pegno spettano al creditore?

Sì in via generale ex art. 2791 c.c., salvo patto contrario. Per le azioni l'art. 2352 c.c. precisa che il diritto agli utili compete al creditore pignoratizio, mentre il diritto di voto va a quest'ultimo salvo diverso accordo. Per le quote di s.r.l. opera l'art. 2471-bis c.c.

L'ordine di imputazione spese-interessi-capitale può essere modificato dalle parti?

L'opinione prevalente è che l'ordine sia inderogabile in quanto risponde a una logica di tutela del costituente, evitando che i frutti vengano destinati al capitale lasciando maturare ulteriori interessi. Le parti possono invece convenire di non imputare affatto i frutti al credito (patto contrario all'art. 2791).

Cosa succede se i frutti superano il debito residuo?

L'eccedenza spetta al costituente. Il creditore ha facoltà di percepire i frutti solo a fini di soddisfacimento del proprio credito; ottenuto il pagamento integrale viene meno la giustificazione del pegno e il creditore deve restituire bene e frutti ulteriori.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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