Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2789 c.c. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2788 - Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli inte…→Cod. civ. art. 2790 - Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese rel…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2787 Codice Civile: Prelazione del creditore pignoratizio→Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera→Articolo 2786 Codice Civile: Costituzione→Articolo 2792 Codice Civile: Divieto di uso e disposizione della cosa→Articolo 2785 Codice Civile: Rinvio a leggi speciali→Articolo 2793 Codice Civile: Sequestro della cosa→Art. 2784 Codice Civile: Nozione
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In sintesi
Indice dei contenuti
La protezione del creditore quando il bene si perde
L'articolo 2789 del Codice Civile risolve un problema pratico ricorrente: cosa può fare il creditore pignoratizio quando perde involontariamente il possesso del bene ricevuto in garanzia? Furto, smarrimento, sottrazione fraudolenta sono ipotesi tutt'altro che teoriche, soprattutto per beni di valore e facilmente trasportabili (gioielli, opere d'arte, titoli al portatore). La norma offre al creditore una tutela rafforzata: oltre alle ordinarie azioni a difesa del possesso, gli consente di esercitare l'azione di rivendicazione che normalmente compete al solo proprietario.
Le azioni possessorie e i loro limiti
Le azioni a difesa del possesso (reintegrazione ex art. 1168 c.c. e manutenzione ex art. 1170 c.c.) sono strumenti rapidi ma di portata limitata. La reintegrazione presuppone uno spoglio violento o clandestino e va proposta entro un anno; richiede la sola prova del possesso e del fatto dello spoglio. La manutenzione tutela il possesso annuale e tranquillo contro le molestie. Sono utili contro chi ha materialmente sottratto la cosa, ma non bastano contro l'attuale detentore se l'evento è risalente o se occorre risalire alla catena di trasferimenti. Da qui l'utilità di un rimedio più incisivo: la rivendicazione.
La rivendicazione: una legittimazione straordinaria
La rivendicazione ex art. 948 c.c. è l'azione tipica del proprietario per recuperare il bene da chi lo possiede o detiene. L'art. 2789 c.c. attribuisce al creditore pignoratizio la facoltà di esercitarla, pur non essendo proprietario, a condizione che l'azione spetti al costituente (cioè al proprietario che ha dato il bene in pegno). Si tratta di una sostituzione processuale: il creditore agisce in nome proprio facendo valere il diritto altrui, per realizzare il proprio interesse a riprendere il bene e mantenere la garanzia. Esempio: Tizio ha dato in pegno alla banca un quadro di sua proprietà, sottratto poi da un ladro e finito presso un antiquario. La banca può rivendicarlo direttamente, sulla base della proprietà di Tizio, evitando di dover sollecitare il debitore inerte.
Vantaggi rispetto alle azioni possessorie
La rivendicazione ha portata generale: si esercita contro chiunque possieda o detenga il bene, è imprescrittibile (art. 948 c.c.), e si fonda sulla prova della proprietà. Richiede però quella probatio diabolica costituita dalla dimostrazione del titolo originario o dei trasferimenti precedenti; nella pratica il creditore si avvantaggia spesso delle presunzioni (in particolare il possesso vale titolo ex art. 1153 c.c. per i beni mobili). Per beni di valore e facilmente identificabili (un quadro firmato, un orologio numerato, titoli nominativi) la rivendicazione è spesso la via più efficace. Per il denaro contante o le cose fungibili è invece praticamente esclusa, in quanto opera la regola del possesso vale titolo.
Conseguenze sul piano della prelazione
Una volta recuperato il bene, il creditore riacquista il possesso e con esso la prelazione ex art. 2787 c.c. È controverso se la prelazione operi retroattivamente alla data della perdita del possesso o solo dal recupero. La tesi prevalente è quella della rinascita ex nunc: i pegni costituiti da altri creditori nel periodo di perdita del possesso conservano la loro priorità. Caio dà in pegno alla banca Alfa un'opera d'arte; il quadro viene rubato e durante la perdita Tizio si fa garantire dallo stesso costituente un altro credito con pegno sul medesimo quadro (recuperato fortuitamente). La banca Alfa, pur agendo in rivendicazione, si troverà in concorso con il pegno successivo di Tizio. È quindi essenziale agire con tempestività e formalizzare ogni passaggio.
Domande frequenti
Il creditore può rivendicare il bene anche se il costituente è inerte?
Sì, anzi è proprio in questa ipotesi che la norma trova la massima utilità. La rivendicazione del creditore prescinde dalla volontà del costituente: è esercitata in nome proprio per tutelare l'interesse alla garanzia.
Cosa cambia rispetto all'azione surrogatoria dell'art. 2900 c.c.?
Nell'azione surrogatoria il creditore esercita un diritto del debitore in nome del debitore stesso, dopo averlo costituito in mora. Nella rivendicazione ex art. 2789 c.c. agisce in nome proprio, senza necessità di costituzione in mora, ed è un rimedio specifico del creditore pignoratizio.
L'azione si può esercitare anche contro l'acquirente in buona fede?
Trattandosi di beni mobili, opera la regola del possesso vale titolo (art. 1153 c.c.): l'acquirente in buona fede di un bene mobile non registrato che ne ha ricevuto il possesso in forza di titolo idoneo diventa proprietario. La rivendicazione fallirà in questo caso, salvo che il bene risulti rubato o smarrito e siano applicabili regole speciali per beni culturali o veicoli registrati.
Le spese dell'azione possono essere recuperate dal debitore?
Sì, in quanto rientrano tra le spese di conservazione della cosa ex art. 2790 c.c., delle quali il costituente deve rimborso. Sono inoltre assistite dalla prelazione del pegno sul ricavato della vendita.
L'azione si può esercitare se il pegno riguarda titoli di credito?
Per i titoli al portatore vale la regola del possesso vale titolo e la rivendicazione è preclusa nei confronti del terzo possessore in buona fede. Per i titoli nominativi e all'ordine la rivendicazione è esperibile sulla base delle regole speciali di circolazione e iscrizione.