Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2656 c.c. Forme per l’annotazione
In vigore dal 19/04/1942
L’annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2655 - Articolo 2655 Codice Civile: Annotazione di atti e di sentenze→Cod. civ. art. 2657 - Articolo 2657 Codice Civile: Titolo per la trascrizione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2654 c.c.: Annotazione di domande o atti soggetti a trascri→Articolo 2658 Codice Civile: Atti da presentare al conservatore→Art. 2653 c.c.: Altre domande e atti soggetti a trascrizione a d→Articolo 2659 Codice Civile: Nota di trascrizione→Art. 2652 c.c.: Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione→Art. 2660 c.c.: Trascrizione degli acquisti a causa di morte→Articolo 2651 Codice Civile: Trascrizione di sentenze
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'annotazione come atto successivo alla trascrizione
L'articolo 2656 del Codice Civile disciplina le forme dell'annotazione nei pubblici registri immobiliari, disponendo che essa si esegue secondo le norme stabilite per la trascrizione in quanto applicabili. Per comprendere questa norma occorre chiarire cosa sia l'annotazione e in cosa si distingua dalla trascrizione.
La trascrizione è l'atto principale con cui si rendono opponibili ai terzi gli atti relativi a diritti reali immobiliari (art. 2643 c.c.). L'annotazione è invece un atto successivo, strumentale, che si collega a una trascrizione già eseguita per aggiornarne il contenuto o segnalare vicende giuridiche intervenute successivamente. Esempi tipici di annotazione sono: la sentenza che dichiara la nullità di un atto trascritto, la restituzione del bene dopo la risoluzione di un contratto, la cancellazione di un'ipoteca.
Il rinvio alle forme della trascrizione
Il rinvio alle norme sulla trascrizione serve a garantire uniformità procedurale nella tenuta dei pubblici registri immobiliari. Le formalità che devono essere rispettate per la trascrizione - redazione della nota, presentazione al conservatore, contenuto minimo della nota - si applicano in linea di principio anche all'annotazione, salvo le adattamenti resi necessari dalla diversa natura dell'atto da annotare.
In pratica, per eseguire un'annotazione occorre presentare al conservatore dei registri immobiliari una nota di annotazione in doppio originale, contenente i dati del titolo a cui si riferisce l'annotazione (numero di trascrizione, dati catastali, parti) e la descrizione dell'evento da annotare. Il conservatore verifica la regolarità formale e appone la data di esecuzione.
La clausola «in quanto applicabili»
La clausola "in quanto applicabili" è fondamentale: non tutte le norme sulla trascrizione possono essere applicate alle annotazioni senza adattamenti. Ad esempio, le norme sui soggetti che possono richiedere la trascrizione si applicano con i necessari adeguamenti in base al tipo di vicenda da annotare. Le norme sui termini di efficacia della trascrizione non sono rilevanti per le annotazioni, che producono i loro effetti dal momento dell'esecuzione.
Effetti dell'annotazione
L'annotazione eseguita ha efficacia dichiarativa: rende opponibile ai terzi che abbiano consultato i registri la vicenda giuridica annotata. Chi acquista un diritto su un immobile dopo la data dell'annotazione non può ignorare l'evento annotato, anche se questo è intervenuto prima dell'acquisto. La mancata annotazione, al contrario, non impedisce che la vicenda sia opponibile al singolo acquirente che ne fosse a conoscenza, ma comporta rischi in caso di successivi acquirenti in buona fede.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra trascrizione e annotazione?
La trascrizione è l'atto principale con cui si rendono opponibili ai terzi gli atti relativi a diritti reali immobiliari. L'annotazione è un atto successivo che si collega a una trascrizione già eseguita per aggiornarne il contenuto o segnalare vicende successive, come la nullità dell'atto trascritto o la cancellazione di un'ipoteca.
Come si esegue concretamente un'annotazione?
Si presenta al conservatore dei registri immobiliari una nota di annotazione in doppio originale, con i dati della trascrizione a cui si riferisce e la descrizione dell'evento da annotare. Il conservatore verifica la regolarità formale e appone la data di esecuzione.
Perché le norme sulla trascrizione si applicano all'annotazione solo 'in quanto applicabili'?
Perché annotazione e trascrizione sono atti diversi per natura e funzione. Non tutte le norme sulla trascrizione sono compatibili con l'annotazione: alcune richiedono adattamenti, altre non trovano applicazione. La clausola garantisce flessibilità mantenendo l'uniformità procedurale.
L'annotazione ha la stessa efficacia della trascrizione?
No. L'annotazione produce effetti diversi dalla trascrizione: rende opponibile ai terzi la vicenda successiva annotata (nullità, risoluzione, cancellazione di ipoteca) ma non attribuisce la priorità tipica della trascrizione. Risponde all'esigenza di aggiornare le risultanze dei registri.
Cosa succede se non si procede all'annotazione di un evento?
La mancata annotazione non impedisce che la vicenda sia opponibile all'acquirente che ne fosse a conoscenza. Tuttavia espone al rischio che terzi acquirenti in buona fede non siano resi edotti dell'evento, con possibili conseguenze sull'opponibilità.