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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Equiparazione soggettiva: ai fini dei reati societari, al soggetto formalmente investito della qualifica è equiparato chi svolge la stessa funzione con qualifica diversa o chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione.
  • Amministratore di fatto: la norma codifica la figura dell’amministratore di fatto, rilevante per l’imputazione di responsabilità penali a chi gestisce sostanzialmente la società.
  • Estensione agli amministratori giudiziari: le sanzioni previste per gli amministratori si applicano anche a chi è incaricato dall’autorità giudiziaria o di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti per conto di terzi.
  • Esclusione: l’estensione opera fuori dei casi di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, che restano regolati dalle norme penali pubblicistiche.
  • Doppio criterio: rilevano sia il dato funzionale (esercizio dei poteri tipici) sia quello formale-sostitutivo (qualifica diversamente denominata).
  • Ratio: evitare che la mancata investitura formale schermi da responsabilità penale chi di fatto governa l’ente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2639 c.c. – Estensione delle qualifiche soggettive

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

In sintesi

  • Equiparazione soggettiva: ai fini dei reati societari, al soggetto formalmente investito della qualifica è equiparato chi svolge la stessa funzione con qualifica diversa o chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione.
  • Amministratore di fatto: la norma codifica la figura dell’amministratore di fatto, rilevante per l’imputazione di responsabilità penali a chi gestisce sostanzialmente la società.
  • Estensione agli amministratori giudiziari: le sanzioni previste per gli amministratori si applicano anche a chi è incaricato dall’autorità giudiziaria o di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti per conto di terzi.
  • Esclusione: l’estensione opera fuori dei casi di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, che restano regolati dalle norme penali pubblicistiche.
  • Doppio criterio: rilevano sia il dato funzionale (esercizio dei poteri tipici) sia quello formale-sostitutivo (qualifica diversamente denominata).
  • Ratio: evitare che la mancata investitura formale schermi da responsabilità penale chi di fatto governa l’ente.
Indice dei contenuti

Equiparazione soggettiva e amministratore di fatto

L’articolo 2639 del codice civile rappresenta una norma cardine nel sistema dei reati societari disciplinati dal Titolo XI del Libro V. La disposizione affronta un problema classico del diritto penale dell’impresa: l’esigenza di colpire non solo chi riveste formalmente la qualifica di amministratore, sindaco, liquidatore o direttore generale, ma anche chi esercita concretamente quei poteri pur senza investitura ufficiale o con qualifica diversamente denominata.

I due criteri di equiparazione

Il primo comma individua due distinte ipotesi di equiparazione. La prima riguarda chi è tenuto a svolgere la stessa funzione tipica del soggetto qualificato, ma con denominazione diversa: si pensi a figure introdotte da normative speciali o da statuti che assolvono in concreto compiti corrispondenti a quelli dell’organo gestorio o di controllo. La seconda, più rilevante nella prassi, è quella dell’amministratore di fatto: colui che, indipendentemente dall’assenza di nomina formale, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

I requisiti della continuità e della significatività

Il legislatore ha scelto due requisiti cumulativi e particolarmente selettivi. La continuità esclude che possano rilevare condotte episodiche o sporadiche, richiedendo invece una stabilità nell’esercizio dei poteri. La significatività, a sua volta, impone che i poteri esercitati siano espressivi del nucleo essenziale della funzione: non basta l’ingerenza marginale o consultiva, occorre un coinvolgimento incisivo nelle scelte gestionali, contabili o di controllo. Questa duplice soglia mira a evitare estensioni indiscriminate della responsabilità penale, garantendo che l’equiparazione colpisca chi realmente governa l’ente.

Gli amministratori giudiziari e i commissari

Il secondo comma estende le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori anche ai soggetti legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi. Rientrano in questa previsione, ad esempio, gli amministratori giudiziari nominati nell’ambito di procedure cautelari o di prevenzione, i commissari straordinari nominati nelle crisi delle grandi imprese, i curatori speciali. La ratio è chiara: chi assume la gestione di un patrimonio aziendale per investitura pubblicistica resta soggetto al medesimo statuto sanzionatorio degli amministratori ordinari.

Il limite della clausola di riserva

L’estensione agli incaricati giudiziari opera fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La clausola di riserva evita sovrapposizioni con la disciplina dei reati propri del pubblico ufficiale: quando la condotta integri peculato, corruzione o altre fattispecie pubblicistiche, prevalgono le norme del codice penale. L’articolo 2639 opera dunque come norma di chiusura del sistema dei reati societari, assicurando coerenza tra qualifica formale e responsabilità sostanziale.

Rilievi sistematici

La disposizione, introdotta dalla riforma dei reati societari del 2002, ha consolidato a livello di codice civile principi già elaborati dalla giurisprudenza in materia di amministrazione di fatto. La sua collocazione tra le norme generali del titolo dei reati societari ne fa una chiave di lettura trasversale: ogni fattispecie del titolo deve essere applicata tenendo conto dell’equiparazione soggettiva qui prevista. La norma rappresenta inoltre un argine alla strumentalizzazione delle strutture societarie come schermo di responsabilità, in linea con un’evoluzione normativa che valorizza la sostanza sulla forma.

Domande frequenti

Chi è l’amministratore di fatto secondo l’articolo 2639?

È il soggetto che, pur in assenza di nomina formale, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione di amministratore. Devono concorrere stabilità nell’esercizio e incidenza sostanziale sulle scelte gestionali.

L’articolo 2639 si applica anche a sindaci e liquidatori?

Sì. L’equiparazione opera per qualunque qualifica o funzione prevista dalla legge civile rilevante ai fini dei reati del titolo, comprese quelle di sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Quale rapporto c’è con i delitti dei pubblici ufficiali?

Quando la condotta integra un delitto dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prevale la disciplina penale pubblicistica. L’estensione del secondo comma agli amministratori giudiziari opera solo fuori da quei casi.

Cosa si intende per esercizio «continuativo e significativo» dei poteri?

«Continuativo» esclude condotte episodiche e richiede stabilità temporale; «significativo» impone che i poteri esercitati siano espressivi del nucleo della funzione, non meramente ausiliari o consultivi.

Gli amministratori nominati dal tribunale rispondono come quelli ordinari?

Sì, per espressa previsione del secondo comma. Le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a chi è legalmente incaricato dall’autorità giudiziaria o di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti per conto di terzi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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