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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le partecipazioni SRL non possono essere rappresentate da azioni né offerte al pubblico come prodotti finanziari.
  • I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione, salvo diversa previsione statutaria.
  • L'atto costitutivo può attribuire a singoli soci diritti particolari su amministrazione della società o distribuzione degli utili.
  • I diritti speciali sono modificabili solo con il consenso unanime di tutti i soci, salvo diversa disposizione statutaria.
  • In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2468 c.c. – Quote di partecipazione

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.

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In sintesi

  • Le partecipazioni SRL non possono essere rappresentate da azioni né offerte al pubblico come prodotti finanziari.
  • I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione, salvo diversa previsione statutaria.
  • L'atto costitutivo può attribuire a singoli soci diritti particolari su amministrazione della società o distribuzione degli utili.
  • I diritti speciali sono modificabili solo con il consenso unanime di tutti i soci, salvo diversa disposizione statutaria.
  • In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune.
Ratio

L'art. 2468 c.c. fissa i principi cardine della struttura partecipativa della società a responsabilità limitata, distinguendola nettamente dalla società per azioni. Il legislatore ha scelto di escludere la rappresentazione cartolare delle partecipazioni e la loro circolazione come valori mobiliari: la SRL è un tipo societario vocato alla dimensione personale e chiusa, dove i rapporti tra soci assumono rilievo centrale. La ratio è duplice: tutelare la compagine sociale da interferenze esterne incontrollate e garantire flessibilità organizzativa attraverso la possibilità di attribuire diritti speciali. La norma riconosce che nelle piccole e medie imprese la persona del socio è spesso insostituibile, e l'autonomia statutaria costituisce lo strumento per bilanciare interessi differenziati all'interno della compagine.

Analisi

Il primo comma vieta sia la rappresentazione delle partecipazioni mediante azioni sia la loro offerta al pubblico come prodotti finanziari. Questa disposizione fissa un confine invalicabile tra SRL e SPA. Il secondo comma stabilisce il principio di proporzionalità dei diritti sociali rispetto alla partecipazione detenuta, salvo deroghe statutarie. Il terzo comma disciplina il calcolo delle partecipazioni, anch'esse di regola proporzionali al conferimento effettuato. Il quarto comma, particolarmente rilevante nella prassi, consente all'atto costitutivo di attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili: si tratta dei cosiddetti diritti speciali, strumento duttile per valorizzare apporti qualitativi dei soci (know-how, relazioni commerciali). Il quinto comma presidia l'integrità di tali diritti speciali: possono essere modificati solo con il consenso unanime di tutti i soci, a meno che lo statuto non disponga diversamente. Infine, il sesto comma regola la comproprietà della partecipazione, imponendo la nomina di un rappresentante comune.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le società a responsabilità limitata italiane, ordinarie e semplificate (con le specificità della SRLS). Trova applicazione concreta nei seguenti casi: al momento della costituzione, quando l'atto costitutivo prevede partecipazioni non proporzionali ai conferimenti o attribuisce diritti speciali; in sede di modifica statutaria, quando si intende alterare diritti speciali già attribuiti (richiedendo il consenso unanime); nelle operazioni di ingresso di nuovi soci, quando occorre verificare se la partecipazione conferisce diritti speciali; nei casi di comproprietà da successione o divisione, quando i comproprietari devono designare un rappresentante comune.

Connessioni

La norma è strettamente collegata all'art. 2469 (trasferimento delle partecipazioni), all'art. 2473 (recesso del socio), e all'art. 2479 (decisioni dei soci). I diritti speciali di amministrazione si coordinano con gli artt. 2475 e ss. sull'organo amministrativo. L'istituto del rappresentante comune per la comproprietà richiama gli artt. 1105 e 1106 c.c. in tema di comunione. Con riferimento all'offerta al pubblico di prodotti finanziari, la norma va letta in raccordo con il D.Lgs. 58/1998 (TUF) che disciplina le offerte al pubblico. I diritti speciali di distribuzione degli utili interagiscono con l'art. 2479 sulle competenze assembleari e con l'art. 2478-bis sul bilancio.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio costituiscono una SRL con conferimenti uguali, ma Tizio apporta anche il marchio aziendale e la clientela storica. L'atto costitutivo attribuisce a Tizio, ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, il diritto esclusivo di nominare l'amministratore unico finché detiene almeno il 20% della partecipazione. Successivamente Sempronio entra nella compagine sociale e propone di eliminare tale privilegio: la modifica richiede il consenso di tutti i soci, incluso Tizio stesso, che può quindi opporsi.

Caso 2: Caso 2

Mevio muore e la sua partecipazione nella SRL di famiglia passa in comproprietà ai tre figli Filano, Caio e Sempronio. Non riuscendo ad accordarsi sulla gestione quotidiana, i tre comproprietari nominano Filano rappresentante comune ai sensi dell'art. 2468, sesto comma, e degli artt. 1105-1106 c.c. Sarà Filano ad esercitare in assemblea i diritti sociali relativi all'intera quota indivisa.

Domande frequenti

Le partecipazioni di una SRL possono essere quotate in borsa?

No. L'art. 2468, primo comma, vieta espressamente che le partecipazioni SRL siano rappresentate da azioni o costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Per accedere ai mercati finanziari è necessario trasformarsi in SPA.

Cosa sono i diritti speciali nella SRL?

Sono diritti particolari che l'atto costitutivo può attribuire a singoli soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Consentono di valorizzare l'apporto qualitativo di specifici soci indipendentemente dalla quota detenuta.

Come si modificano i diritti speciali attribuiti a un socio?

Salvo diversa previsione statutaria, i diritti speciali possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Il socio titolare del diritto speciale ha quindi un potere di veto sulla modifica.

Se i soci conferiscono importi diversi, le partecipazioni sono sempre proporzionali?

Di regola sì: le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Tuttavia l'atto costitutivo può derogare a questo principio, attribuendo partecipazioni diverse rispetto ai conferimenti effettuati.

Cosa succede se più persone sono comproprietarie di una partecipazione SRL?

I comproprietari devono esercitare i diritti sociali tramite un rappresentante comune, nominato secondo le regole sulla comunione (artt. 1105-1106 c.c.). In mancanza di accordo sulla nomina si applica la procedura giudiziale prevista da quelle norme.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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