Testo dell'articoloVigente
Art. 2433 c.c. Distribuzione degli utili ai soci
In vigore
La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2433 c.c. presidia uno dei principi fondamentali del diritto societario: la distribuzione degli utili ai soci può avvenire esclusivamente in presenza di utili reali, documentati da un bilancio correttamente redatto e approvato. La norma tutela i creditori sociali, che devono poter fare affidamento sull'integrità del patrimonio netto della società, e i soci stessi, cui viene garantita la veridicità dell'informazione contabile su cui si basa la decisione di distribuzione. Senza questa regola, sarebbe possibile distribuire risorse patrimoniali come se fossero utili, svuotando il capitale a danno dei creditori, ovvero distribuire utili fittizi riportati in un bilancio falso. La tutela si completa con la regola sull'irripetibilità dei dividendi percepiti in buona fede, che bilanciando le esigenze di certezza dei rapporti già eseguiti con quelle di tutela patrimoniale.
Analisi
Il primo comma individua l'organo competente: la delibera di distribuzione spetta all'assemblea ordinaria che approva il bilancio (art. 2364, n. 1, c.c.), ovvero all'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis, comma 2, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico di governance in cui il bilancio viene approvato dal consiglio di sorveglianza. Il secondo comma sancisce il principio di realtà degli utili: possono essere distribuiti solo utili effettivamente conseguiti e risultanti dal bilancio. Non sono ammesse distribuzioni in anticipo sugli utili futuri né a valere su riserve disponibili, fattispecie disciplinate separatamente. Il terzo comma introduce il blocco della distribuzione in caso di perdita del capitale: finché le perdite non sono state coperte (attraverso la reintegrazione del capitale o la sua riduzione ex art. 2446 c.c.), l'assemblea non può deliberare alcuna distribuzione di utili. Il quarto comma tutela il socio in buona fede prevedendo l'irripetibilità dei dividendi già riscossi in base a bilancio regolarmente approvato, anche se in seguito emerge che la delibera era viziata.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le società per azioni e, per rinvio, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata. L'applicazione è rilevante in ogni assemblea di approvazione del bilancio in cui si deliberi la distribuzione di utili, nonché in tutti i casi in cui sorga contestazione sull'legittimità di dividendi già distribuiti. Il blocco alla distribuzione in caso di perdita del capitale opera automaticamente: anche se il bilancio evidenzia un utile di esercizio, tale utile deve essere prioritariamente destinato a coprire le perdite pregresse che hanno intaccato il capitale prima di poter essere distribuito. La regola dell'irripetibilità è applicabile solo se il socio ha riscosso il dividendo in buona fede e in base a un bilancio formalmente regolare: decade se il bilancio era falso e il socio ne era consapevole, o se la delibera assembleare è nulla (non solo annullabile).
Connessioni
L'art. 2433 c.c. si collega all'art. 2364 c.c. (competenze dell'assemblea ordinaria) e all'art. 2364-bis c.c. (assemblea nel sistema dualistico). Sul piano patrimoniale, interagisce con l'art. 2430 c.c. (riserva legale, che deve essere accantonata prima della distribuzione), con l'art. 2446 c.c. (riduzione del capitale per perdite, che sblocca la distribuzione una volta eseguita) e con l'art. 2433-bis c.c. (acconto sui dividendi). Sul piano sanzionatorio, la distribuzione di utili fittizi in bilancio falso può integrare le fattispecie di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e, nei casi più gravi, di bancarotta societaria. La regola dell'irripetibilità va letta in combinazione con le norme sull'impugnazione delle delibere assembleari (artt. 2377-2379 c.c.).
Casi pratici
Caso 1: L'assemblea di Alfa S.p.A
approva il bilancio che evidenzia un utile netto di 80.000 euro. Tizio, socio di maggioranza, propone di distribuire 80.000 euro come dividendo. Caio, sindaco effettivo, fa notare che la riserva legale non ha ancora raggiunto il 20% del capitale: occorre accantonare 4.000 euro (5% di 80.000 euro) prima di poter distribuire i restanti 76.000 euro. Inoltre, se la società avesse perdite pregresse non coperte che hanno intaccato il capitale, nessun dividendo sarebbe distribuibile fino al ripristino del capitale.
Caso 2: Caso 2
Beta S.p.A., a causa di perdite nei due esercizi precedenti, ha un capitale sociale eroso per 30.000 euro rispetto al nominale. Nell'esercizio corrente realizza un utile netto di 50.000 euro. Sempronio, amministratore delegato, propone all'assemblea la distribuzione di parte dell'utile come dividendo. Il presidente del collegio sindacale, Mevio, eccepisce che il terzo comma dell'art. 2433 c.c. impedisce qualsiasi distribuzione finché il capitale non sia reintegrato: i 50.000 euro di utile devono essere prioritariamente imputati a copertura della perdita di 30.000 euro, e solo i residui 20.000 euro (al netto dell'accantonamento a riserva legale) sarebbero distribuibili.
Caso 3: Caso 3
Filano, piccolo azionista di Gamma S.p.A., ha percepito dividendi sulla base di un bilancio poi risultato irregolare per errori contabili. La società chiede la restituzione delle somme. Filano dimostra di aver ricevuto i dividendi in buona fede, ignorando le irregolarità contabili, e che il bilancio era stato regolarmente approvato dall'assemblea. In applicazione del quarto comma dell'art. 2433 c.c., i dividendi non sono ripetibili.
Domande frequenti
Chi delibera la distribuzione degli utili nelle S.p.A.?
La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio. Nelle società che hanno adottato il sistema dualistico, in cui il bilancio viene approvato dal consiglio di sorveglianza, la distribuzione è deliberata dall'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis, comma 2, c.c.
Possono essere distribuiti utili non ancora conseguiti?
No. L'art. 2433 c.c. stabilisce che possono essere pagati dividendi solo per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Non sono ammesse distribuzioni anticipate sugli utili futuri attesi. L'unica eccezione è l'acconto sui dividendi disciplinato dall'art. 2433-bis c.c., soggetto però a condizioni molto stringenti.
Cosa succede se la società ha perdite pregresse che hanno intaccato il capitale?
Se il capitale sociale è stato intaccato da perdite, non può essere deliberata alcuna distribuzione di utili fino a quando il capitale non sia reintegrato mediante nuovi apporti dei soci oppure ridotto in misura corrispondente alle perdite (ex art. 2446 c.c.). L'utile di esercizio deve essere prioritariamente destinato a coprire le perdite che hanno eroso il capitale.
I dividendi già incassati possono essere restituiti?
Non possono essere restituiti i dividendi riscossi in buona fede dai soci sulla base di un bilancio regolarmente approvato, anche se la distribuzione risultava in violazione della legge. La tutela dell'irripetibilità cade se il socio era in mala fede (conosceva il vizio) o se la delibera di approvazione del bilancio era nulla (non solo annullabile).
È possibile distribuire utili senza approvare il bilancio?
No. La distribuzione degli utili presuppone l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, poiché solo un bilancio regolarmente approvato certifica la reale esistenza degli utili distribuibili. La delibera di distribuzione è inscindibilmente collegata all'approvazione del bilancio e non può avvenire in sua assenza o anticiparla.