Testo dell'articoloVigente
Art. 2379 c.c. – Nullità delle deliberazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell’articolo 2377.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2379 c.c. individua le ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari delle S.p.A., distinguendole dall'annullabilità disciplinata dall'art. 2377 c.c. La scelta di limitare la nullità a tre soli vizi tassativi, mancata convocazione, mancanza del verbale, oggetto impossibile o illecito, risponde alla necessità di preservare la stabilità delle decisioni societarie: la nullità, altrimenti destinata a operare senza limiti di tempo, avrebbe effetti destabilizzanti sulla vita dell'impresa. Il legislatore ha dunque optato per un sistema intermedio, in cui il vizio più grave è sanzionato con un regime più severo (legittimazione allargata, termine triennale, rilevabilità d'ufficio) ma non con l'imprescrittibilità generalizzata, salvo per le delibere che introducono oggetti sociali illeciti o impossibili, le cui conseguenze sistemiche sono troppo gravi per tollerare sanatorie temporali.
Analisi
I tre vizi tipici si analizzano separatamente. La «mancata convocazione» è il vizio più radicale: l'assemblea non può deliberare validamente senza che i soci siano stati posti nelle condizioni di partecipare. La norma precisa tuttavia che la convocazione non si considera mancante se l'avviso, pur irregolare, proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo ed è idoneo a informare preventivamente i legittimati. La «mancanza del verbale» è il vizio formale-documentale: senza verbalizzazione l'assemblea non lascia traccia valida del suo operato. Anche qui la norma attenua il rigore: il verbale non si considera mancante se contiene data, oggetto e la firma del presidente dell'assemblea (o del CdA/consiglio di sorveglianza) e del segretario o notaio. L'«oggetto impossibile o illecito» attiene al contenuto sostanziale della delibera: non alla liceità in astratto dell'attività, ma alla deliberazione specifica (es. delibera che ratifica operazioni in frode alla legge). Il termine triennale decorre dall'iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese (per le delibere soggette a pubblicità), oppure dalla trascrizione nel libro delle adunanze. La rilevabilità d'ufficio è circoscritta ai casi e ai termini del primo comma, evitando che il giudice possa sempre e comunque riaprire questioni di nullità già prescritta.
Quando si applica
La norma si applica alle deliberazioni assembleari di S.p.A. (e, per rinvio, alle S.r.l. ex art. 2479-ter c.c. con adattamenti). I vizi devono rientrare tassativamente nelle tre categorie indicate: qualsiasi altro vizio formale o sostanziale non ricondotto a esse dà luogo, al massimo, ad annullabilità ex art. 2377 c.c. Il regime si applica anche alle delibere del consiglio di amministrazione nei limiti in cui la giurisprudenza ha esteso la disciplina della nullità agli atti degli organi di gestione. L'imprescrittibilità opera solo per le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, e non per gli altri vizi anche gravi.
Connessioni
L'art. 2379 c.c. si collega in modo sistematico all'art. 2377 c.c. (annullabilità, regime residuale) e all'art. 2378 c.c. (procedimento, applicabile anche alla nullità in quanto compatibile per i commi 7 e 8). Il rinvio espresso ai commi 7 e 8 dell'art. 2377 garantisce la concentrazione dei giudizi e la necessità dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per le S.r.l. il pendant è l'art. 2479-ter c.c. Per le delibere su operazioni con parti correlate nelle S.p.A. quotate rilevante è la disciplina Consob. Sul piano processuale viene in rilievo l'art. 100 c.p.c. (interesse ad agire), che la norma richiama implicitamente condizionando la legittimazione all'interesse concreto del ricorrente.
Casi pratici
Caso 1: L'assemblea della S.p.A
di Tizio viene convocata dall'amministratore delegato con un avviso inviato solo ad alcuni soci tramite email informale, senza rispettare i termini statutari. Caio, socio escluso dall'avviso, impugna la delibera di approvazione del bilancio entro tre anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, deducendo la mancata convocazione. Il tribunale accerta che l'avviso, pur provenendo da un componente dell'organo di amministrazione, non era idoneo a informare tutti i legittimati e dichiara la nullità della delibera.
Caso 2: L'assemblea straordinaria della S.p.A
di Sempronio delibera la modifica dell'oggetto sociale, inserendo tra le attività esercitabili il commercio di sostanze stupefacenti senza le prescritte autorizzazioni sanitarie. Mevio, creditore della società, agisce in giudizio senza limiti di tempo deducendo l'illiceità dell'oggetto. Il giudice rileva d'ufficio la nullità della delibera nella prima udienza, anche in assenza di specifica eccezione di parte.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra nullità e annullabilità di una delibera assembleare?
La nullità colpisce i vizi più gravi (mancata convocazione, assenza di verbale, oggetto illecito o impossibile) ed è azionabile da chiunque vi abbia interesse entro tre anni. L'annullabilità riguarda gli altri vizi e può essere chiesta solo dai soci legittimati entro 90 giorni.
Chiunque può impugnare una delibera nulla?
Sì, a differenza dell'annullabilità. L'impugnazione per nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, inclusi creditori, terzi e organi della società, purché entro il termine triennale previsto dalla norma.
Quando la nullità non ha termine di prescrizione?
Solo per le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. In tutti gli altri casi di nullità, il termine è di tre anni dall'iscrizione, dal deposito o dalla trascrizione nel libro delle adunanze.
Un verbale firmato solo dal presidente è valido?
Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto, ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea (o del consiglio di amministrazione o di sorveglianza) e dal segretario o dal notaio.
Il giudice può dichiarare d'ufficio la nullità di una delibera?
Sì, ma solo nei casi e nei termini previsti dal primo comma dell'art. 2379 c.c. La rilevabilità d'ufficio non opera liberamente: il giudice deve rispettare i medesimi termini stabiliti per l'azione di parte.